Introduzione
Attraverso le trattazioni che verranno esposte nei capitoli successivi, si procede
con l’intento di illustrare come è cambiata la regolamentazione in tema di gestione della
crisi bancaria (in particolare nel caso italiano), rispetto all’assetto vigente nei primi anni
della recente crisi economico - finanziaria, elencando le motivazioni che hanno portato
alla necessità di tale cambiamento.
Si intende partire dal presupposto che, nei primi anni della crisi, il dissesto di un
istituto creditizio veniva gestito in modo non ordinato e senza preoccupazioni volte a
limitare l’intervento pubblico, facendo così ricadere il costo del salvataggio bancario
esclusivamente sui contribuenti. Un tale sistema, oltre a creare ampio dissenso tra i
cittadini, favoriva l’azzardo morale: l’amministrazione della banca, agendo in virtù della
specialità dell’istituto bancario e della sua rilevanza sistemica, non prestava particolare
cautela nella gestione dell’attività, talvolta “azzardando” investimenti o eccedendo
nell’assunzione del rischio, e sicura sotto l’insegna del “too big to fail”, per il quale lo
Stato italiano sarebbe intervenuto con ogni mezzo e ad ogni costo pur di mantenere in
vita l’istituto a salvaguardia dell’intero sistema economico.
A tale situazione si voglia aggiungere lo scenario spettrale calato sulle economie
mondiali a partire dal fallimento di Lehman Brothers nel 2007 negli Stati Uniti
d’America, il quale ha creato un circolo vizioso che ha col tempo portato a galla tutte le
anomalie presenti nel sistema economico, sia a livello privato che pubblico, dando
1
origine alla “crisi gemella” nei cosiddetti paesi PIIGS : un connubio impressionante di
debito sovrano e debito bancario. Gli ingenti debiti bancari hanno portato presto alla
necessità di salvataggio degli istituti stessi, da subito gestiti per mezzo di denaro
pubblico, senza troppe esitazioni e senza preoccuparsi che l’utilizzo di tali risorse
avrebbe ulteriormente aggravato i conti (già in rosso) dello Stato.
Ben presto l’intreccio fra la crisi finanziaria globale e la crisi dei debiti sovrani
ha mostrato che, non solo gli interventi pubblici per salvare le banche hanno
comportato un costo troppo elevato per i contribuenti, ma anche che i Governi non sono
stati in grado di affrontare in via autonoma la gestione della crisi finanziaria del proprio
1 Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna. ! 1
sistema, facendo nascere la necessità di trovare nuove modalità di gestione della crisi
bancaria, in Italia come nel resto dell’Europa, portando all’emanazione, nel 2014, della
nuova regolamentazione: sotto il nome di Banking Recovery and Resolution Directive,
con il primario obiettivo di limitare l’intervento per mezzo di denaro pubblico
(attraverso il principio del burden sharing), utile anche a ridurre l’azzardo morale. La
nuova regolamentazione BRRD comporta diverse strade per la gestione della crisi
bancaria, applicabili su misura a seguito di un’attenta analisi del singolo caso specifico,
a seconda che siano soddisfatti dei presupposti oppure che sia a rischio l’interesse
pubblico. Stabilisce inoltre quando e con che modalità è possibile procedere attraverso
l’intervento pubblico, che rimane comunque una delle possibilità percorribili, nei casi
più estremi e delicati.
Tuttavia, non è possibile dimenticare che l’applicazione di tale normativa ha
dato vita ad ampi dibattiti perché per la prima volta dagli anni Trenta del secolo scorso,
la crisi di una banca ha comportato perdite fra i piccoli risparmiatori, non solo azionisti,
ma anche di creditori delle banche. Le perdite subite da azionisti e titolari di
obbligazioni subordinate hanno inciso sulla fiducia dei risparmiatori nella solidità e
correttezza del sistema bancario del nostro Paese.
Si intende, in seguito, analizzare tre casi pratici di gestione della crisi bancaria in
Italia, nello specifico le situazioni di: Monte dei Paschi di Siena, Veneto Banca e Banca
Popolare di Vicenza, per studiare quale delle modalità di gestione è stata applicata, con
quale finalità ed il risultato raggiunto. ! 2
La gestione della crisi bancaria
Capitolo 1:
1.1 La “Banking Recovery and Resolution Directive”
A seguito della recente crisi finanziaria globale, seguita poi dalla crisi dei debiti
sovrani, si avvertì la necessità di introdurre una nuova e più precisa regolamentazione in
tema di gestione delle crisi bancarie, con l’obiettivo di stabilire procedure idonee per
una risoluzione ordinata delle banche, cercando di limitare al minimo l’apporto di
contributi pubblici. Questa necessità fu alimentata soprattutto dal fatto che molti paesi
europei, per limitare l’impatto sistemico della crisi, abbiano sostenuto il sistema
bancario nazionale con aiuti pubblici, comportando un elevato onere a carico dei
contribuenti. Volendo quindi considerare lo scenario di disagio portato dalle crisi e la
degenerazione degli ingenti debiti sovrani (esistenti da periodi ben più lontani del
2007), questo sistema di aiuti pubblici è divenuto ben presto insostenibile per le finanze
statali. Per cercare di raggiungere tale obiettivo, è stata emanata la Direttiva Europea
BRRD (Banking Recovery and Resolution Directive), n. 2014/59/UE, recepita in Italia,
in particolare per la gestione di quattro banche italiane di media e piccola dimensione
(Banca delle Marche, Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di
Ferrara e Cassa di Risparmio della provincia di Chieti), con i relativi decreti attuativi
D.lgs 16 novembre 2015, n. 181 e n. 180 .
2 3
E’ fondamentale precisare che è strettamente utile una disciplina di carattere
speciale per la gestione della crisi bancaria, quale la BRRD, poiché una banca non è
assimilabile ad una semplice realtà imprenditoriale come l’impresa comunemente
intesa. 4
La Commissione Europea afferma , a tal proposito, il principio per il quale le
banche sono soggette ad un regime speciale in virtù del fatto che esercitano funzioni
essenziali per il sistema economico e che la loro crisi possa avere conseguenze negative
2 Contente modifiche al Testo Unico bancario in materia di gestione delle crisi.
3 Avente ad oggetto le procedure di risanamento e risoluzione per le banche.
4 Comunicazione sull’applicazione delle regole sugli aiuti di stato in favore di banche nel contesto della
crisi finanziaria, 2013. ! 3
di carattere sistemico sull’economia nazionale. Pertanto, resta ferma la possibilità di
interventi pubblici, purché questi siano minimi, subordinati alla ristrutturazione della
banca e condizionati al rispetto del principio di burden sharing, ossia di condivisione
degli oneri da parte della banca in crisi, ma non limitatamente agli azionisti, anche per
quanto concerne i creditori della stessa.
Le banche inoltre sono soggette alle crisi di fiducia, ossia se la fiducia nelle loro
capacità di solvenza vien meno (in particolare modo nei confronti dei depositanti), può
ingenerarsi la cosiddetta “corsa agli sportelli”, che nella quasi totalità dei casi porta al
fallimento dell’impresa bancaria, senza escludere la possibilità che la crisi di una grande
banca possa avere effetti di contagio sulle altre (a causa delle operazioni interbancarie e
della connessione esistente per il funzionamento del sistema dei pagamenti).
Volendo fare un breve passo indietro, si vuole ricordare che, diversamente dagli
altri Stati europei nei quali non vi erano particolari discipline per la gestione delle crisi
bancarie, in Italia, sin dal 1936 sono state previste norme a tal riguardo. La legge
bancaria del 1936, così come il successivo Testo Unico Bancario del 1993, conteneva la
“disciplina della crisi” (Titolo IV), nel quale erano regolamentate le due procedure:
1. amministrazione straordinaria: attivata in caso di gravi irregolarità e gravi
perdite del patrimonio;
2. liquidazione coatta amministrativa:
attivata in caso di irregolarità o perdite di
eccezionale gravità.
Entrambe prevedono la sottrazione della gestione dell’impresa dagli ordinari organi
societari e l’intervento delle autorità con finalità rispettivamente di risanamento e di
liquidazione.
A seguito di un lungo percorso di armonizzazione europea di normative in tale
materia si è giunti alla BRRD, nel 2015.
Il principio di fondo della Direttiva BRRD è che il costo della crisi debba
gravare, in primo luogo, sugli stakeholder delle banche, indicando quindi non solo
azionisti e creditori subordinati, ma anche tutte le altre tipologie di prestatori di credito.
L’unica eccezione vien fatta per i piccoli risparmiatori titolari di un deposito di
! 4
5
ammontare non superiore ai 100.000 euro (depositi garantiti). L’approccio della
Direttiva mira a gestire il trade off esistente fra l’interesse a salvaguardare la continuità
operativa delle banche (data la rilevanza a livello sistemico e le possibili esternalità
negative in caso di fallimento - tutela del risparmiatore) e il desiderio di contenere il più
possibile l’intervento pubblico (tutela del contribuente). Per queste ragioni, non è più
contemplabile il concetto del “too big to fail”, in nome del quale molte banche sono
state colpite da cattiva gestione (il cosiddetto moral hazard) e poi salvate grazie ai fondi
pubblici. Di conseguenza, l’obiettivo della disciplina è quello di consentire, per il
futuro, la gestione dei fallimenti di banche in maniera ordinata in modo da rendere non
strettamente necessari i salvataggi pubblici.
Questo nuovo approccio porta a delle novità, soprattutto in Italia. Prima del
2015, le modalità di salvataggio precedentemente descritte consentivano di proteggere
in maniera piena tutti i creditori della banca (l’intero onere infatti ricadeva sui
contribuenti), diversamente da quanto risultò a seguito dell’introduzione della BRRD e
l’applicazione delle relative norme.
La normativa, tuttavia, può portare, se attuata con estrema rigidità, a esternalità
negative a danno della stabilità del paese: si pensi inoltre che, oltre al caso di Cipro, non
si hanno ancora esperienze empiriche significative di applicazione delle nuove modalità
di gestione della crisi. In risposta a questo fatto, la Commissione Europea lascia aperta
la possibilità di intervento pubblico, per preservare obiettivi di stabilità, assegnandovi il
ruolo di last resort nel sistema di finanziamento della risoluzione.
La procedura di risoluzione, proposta dalla BRRD, non ha l’obiettivo di
liquidare l’impresa bancaria, ma è lo strumento alternativo alle ordinarie procedure di
insolvenza (liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria). A
questo punto è fondamentale capire quali siano le fonti finanziarie che vengono
utilizzate nella procedura di risoluzione per raggiungere l’obiettivo ultimo, ossia
assicurare la continuità delle funzioni bancarie.
5 I depositi inferiori a tale cifra vengono infatti rimborsati dai Fondi di garanzia dei depositi (FGD),
obbligatori in tutti i paesi e finanziati dagli intermediari bancari dello stesso stato - Direttiva 2014/49/UE.
! 5
Prendiamo in considerazione quindi il principio del burden sharing, il quale
indica che la risoluzione deve essere finanziata nella misura maggiore possibile con
risorse private (sia interne che esterne all’impresa).
Prima di avviare la procedura di risoluzione, viene dichiarato lo stato di
“dissesto o rischio di dissesto” della banca, durante il quale le autorità di risoluzione
devono valutare la riduzione o la conversione di azioni e di altre attività della stessa e
indicare se sono idonee a rimediare allo stato di dissesto. Quindi, gli azionisti sono i
primi soggetti che sopportano il costo della ristrutturazione.
E’ necessario non confondere la riduzione o conversione delle azioni e altri
strumenti di capitale con il bail in (che può essere adottato nelle procedure di
risoluzione); i due meccanismi si somigliano, tuttavia quest’ultimo riguarda solo ed
esclusivamente gli azionisti e altri portatori di strumenti di capitale (esclusi i creditori) e
può essere attuato solo se idonea a risolvere il dissesto della banca.
Qualora la procedura di riduzione o conversione appena descritta non risulti
sufficiente a risanare la banca, e se le autorità ritengano la risoluzione la strada migliore
per evitare il fallimento dell’impresa, ha avvio il vero e proprio procedimento di
risoluzione.
Tale procedura può avvenire tramite degli strumenti, i quali possono essere
utilizzati singolarmente oppure combinati, e sono:
1. vendita delle attività d’impresa;
2. creazione di un ente ponte;
separazione delle attività;
3. bail in .
4. 6
E’ previsto, secondo la BRRD, che possano intervenire nella procedura di
risoluzione anche i Fondi di Garanzia dei Depositi e i Fondi di Risoluzione a sostegno
del piano finanziario per rendere possibile alla banca di continuare a operare in maniera
regolare. Tuttavia, il loro intervento è limitato e subordinato alla previa applicazione del
burden sharing (condivisione degli oneri), poiché l’obiettivo primario di tali fondi è
6 Il bail in mira alla ricapitalizzazione della banca in difficoltà nella misura necessaria al rispetto dei
requisiti prudenziali e a ristabilire la fiducia del mercato - tramite la riduzione del valore dei titoli di
capitale e delle altre passività ammissibili o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite.
Rimangono esclusi da tale procedura i depositi entro il limite dei 100.000 euro (rimborsati dal FGD) ed
altri crediti garantiti. ! 6
quello di garantire che i depositanti fino ai 100.000 euro continuino ad avere accesso al
loro deposito. Inoltre, secondo la Commissione Europea, l’intervento dei fondi è
paragonabile all’aiuto di Stato , pertanto anche in questo caso si considerano fonti di
7
last resort. Inoltre il Fondo di Risoluzione può essere utilizzato qualora sia stata
deliberata una proposta di risoluzione da parte del Comitato per la risoluzione (autorità
8
unica preposta alla gestione delle risoluzioni delle banche significative europee) e il
Consiglio europeo ha la facoltà, entro 24 ore dalla proposta, di fare obiezione sulle
modalità di intervento del Fondo.
E’ prevista, dal BRRD, la possibilità che le autorità di risoluzione possano
escludere, integralmente o parzialmente:
- le passività dall’applicazione del bail in, in talune circostanze ;
9
- le passività qualora sia necessario per evitare il diffondersi di contagio e instabilità
finanziaria.
Analizzando il caso di una banca in crisi con quanto finora descritto è possibile
affermare che: sono necessarie risorse finanziarie per garantire la continuità delle
funzioni essenziali dell’attività bancaria, ma se non si ricorre né al bail in (risorse
interne), né ai Fondi, altro non rimane che l’intervento pubblico; ma come accennato,
quest’ultimo rimane una soluzione di ultima istanza. Infatti, l’articolo 37 della BRRD
precisa che l’autorità di risoluzione può ricorrere ad aiuti pubblici solo se gli azionisti e
i detentori di altre passività ammissibili abbiano fornito un contributo per
l’assorbimento delle perdite per un importo non inferiore all’8% delle passività totali e
sia rispettata la disciplina degli aiuti di Stato. […] Gli aiuti non possono essere
7 Par. 63 della Comunicazione del 2013 della Commissione Europea.
8 Per essere considerata “significativa” a livello europeo una banca deve soddisfare almeno uno dei
seguenti criteri: valore totale degli assets superiore ai 30 miliardi di euro; rilevanza economica per un
intero paese tra gli Stati membri; valore totale degli assets superiore ai 5 miliardi di euro e rapporto attivo/
passivo dell’attività cross border del 20% del rapporto attivo/passivo totale; ha richiesto o ricevuto fondi
dal MSE.
9 E’ consentito quando: non è possibile applicare il bail in alle passività in tempi ragionevoli; l’esclusione
sia strettamente necessaria e proporzionata al fine di assicurare continuità di funzioni essenziali e linee di
business principali; l’applicazione della proceduta alle passività provocherebbe una distruzione di valore
tale che le perdite subite da altri creditori sarebbero più elevate che se tali attività non fossero state
esclude dal bail in. ! 7
concessi prima che le azioni, i titoli ibridi di capitale e prestiti subordinati abbiano
10
contribuito a coprire le perdite in maniera piena .
Sotto quest’ottica, il principio della condivisione degli oneri è un metodo per
limitare le distorsioni della concorrenza fra banche o Stati nel mercato unico, non uno
strumento di risoluzione, ma per cercare di ridurre al minimo possibile l’intervento
statale. Ovviamente, anche tale principio trova una deroga: il burden sharing per gli
azionisti titolari di strumenti finanziari subordinati può essere evitato solo qualora possa
mettere in pericolo la stabilità finanziaria o determinare risultati sproporzionati. In via
definitiva è possibile affermare che il nuovo quadro normativo lascia la decisione ultima
di derogare o meno al principio di condivisione degli oneri per evitare il contagio e
situazioni di instabilità alla Commissione Europea. La decisione finale quindi viene
orientata sulla possibilità di trasferire il peso della crisi dai contribuenti alle banche
stesse (azionisti e creditori).
Pertanto, se esistono limiti agli aiuti degli Stati membri verso le banche
nazionali, a livello europeo deve esistere un meccanismo di garanzia pubblico adeguato
per fronteggiare situazioni
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