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Normativa vigente e strumenti di stabilizzazione pubblica

La normativa vigente prevede inoltre degli strumenti di stabilizzazione pubblica, quali:
  1. La ricapitalizzazione pubblica
  2. La nazionalizzazione temporanea
Essi sono attivati quando:
  • A seguito della verifica dei presupposti per la risoluzione, venga determinato che il ricorso ad ulteriori strumenti di risoluzione non sarebbe sufficiente ad evitare il peggioramento della crisi oppure a tutelare l'interesse pubblico
  • Quando l'ente abbia già beneficiato di un sostengo patrimoniale
  • Quando la banca centrale abbia già erogato la liquidità di emergenza
Inoltre, il ricorso è condizionato all'applicazione di un bail in a passività che rappresentino l'8% del totale e al rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato. Solo

dopo il verificarsi di queste situazioni descritte, l'utilizzo degli strumenti di stabilizzazione pubblica risulta essere giustificato. Indipendentemente dallo strumento di stabilizzazione utilizzato, gli Stati devono assicurare che la procedura venga gestita su base commerciale e professionale e che lo Stato, non appena le circostanze lo permettano, rivenda le partecipazioni acquisite al settore privato.

Viene pertanto chiarito dalla stessa BRRD, all'articolo 56.1, che gli Stati possono accedere a tali strumenti per "partecipare alla risoluzione di un ente" e quindi non adibiti alla totale gestione della crisi. Anche in questo caso si dimostra il carattere del tutto eccezionale e residuale dell'intervento pubblico.

In una logica europeista è opportuno studiare anche l'intervento pubblico nell'Unione Bancaria, infatti l'utilizzo di risorse fiscali condivise è subordinato all'insufficienza del bail in di tutti i creditori diversi.

dai depositanti ammessi al rimborso e l'utilizzo del fondo di risoluzione della misura del 5% del totale del passivo. Le risorse fiscali condivise fanno capo all'ESM (European Stability Mechanism) che può intervenire direttamente solo su richiesta di uno Stato membro che dichiari di non essere in grado di fornire il sostegno necessario alla banca (di rilevanza sistemica) senza mettere a repentaglio la sostenibilità delle finanze pubbliche o l'accesso al mercato. A partire dal 2016, l'utilizzo dell'ESM è subordinato all'esistenza delle medesime condizioni previste dalla BRRD per il ricorso a fonti straordinarie di finanziamento. Tuttavia, gli organi europei come la Commissione, il Consiglio o il Comitato non possono imporre al Governo del singolo Stato membro di fornire un sostegno pubblico straordinario, né interferire con la sovranità fiscale degli stessi. L'utilizzo degli strumenti di intervento pubblico èda ritenersi un evento straordinario tale da costituire circostanza idonea all'avvio della risoluzione, secondo quello che risulta essere l'intento della nuova normativa vigente. Pertanto, alla spiegazione fornita nel secondo paragrafo è da aggiungere che anche il ricorso all'intervento pubblico straordinario è sufficiente per imporre le procedure di risoluzione, anche qualora dovessero venir meno le altre condizioni di difficoltà soggettive. Esistono però delle eccezioni all'obbligo di avviare la risoluzione in presenza di sostegno pubblico straordinario. Tali eccezioni sono: - la prestazione di garanzie statali a sostegno della passività di nuova emissione e di operazioni di credito di ultima istanza delle banche centrali; - le misure di ricapitalizzazione pubblica precauzionale; - l'erogazione di fondi propri o di acquisto di strumenti di capitale a prezzi e condizioni che non conferiscano un vantaggio.

All'intermediario; purché non ricorrano le condizioni per l'avvio della risoluzione o della svalutazione e conversione degli strumenti di capitale, ossia quando sono necessarie per preservare la stabilità finanziaria, in particolare quando la carenza di liquidità riguardi il sistema nel suo insieme.

Le misure sopra descritte devono rivolgersi a banche solvibili, essere di natura precauzionale e temporanea, essere proporzionate in relazione all'obiettivo di porre rimedio a un grave turbamento dell'economia, soggette di approvazione finale ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato e non essere utilizzate in copertura di perdite pregresse o attese.

Per quanto riguarda le ricapitalizzazioni precauzionali, esse devono essere dirette a fronteggiare carenze di capitale stabilite in esito ad esercizi di stress test.

È definito sostegno pubblico straordinario, non solo l'erogazione effettiva di fondi pubblici a carico dei contribuenti, ma

Anche tutti gli altri "aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 del TFUE o qualsiasi altro sostegno finanziario pubblico a livello sovranazionale che se erogato a livello nazionale sarebbe configurato come aiuto di stato, forniti per maniere o ripristinare la solidità, la liquidità o la solvibilità di un ente o entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o di un gruppo di cui tale ente o entità fa parte", BRRD, articolo 2.1 (28).

16 revisioni della qualità degli attivi o esercizi equivalenti condotti dalla BCE, dall'EBA o dalle autorità di vigilanza nazionali.

Gli interventi pubblici a sostegno del capitale, in via precauzionale, potrebbero essere necessari quando, ad esempio, un intermediario che rispetta i requisiti di capitale deve raccogliere nuovo capitale a causa dell'esito di prove di stress test ma non è in grado di raccogliere capitali sui mercati.

(BRRD). L'utilizzo di fondi pubblici a protezione della stabilità finanziaria può essere ancora necessario, come di fatto viene affermato dai Key Attributes of Effective Resolution Regimes del Financial Stability Board, i quali nonostante vogliano azzerare l'azzardo morale, riconoscono la necessità di un sostegno pubblico straordinario in caso di crisi sistemica (seppur come intervento di tipo last resort). Pertanto anche secondo l'opinione del Fondo Monetario Internazionale, le normative europee riguardanti gli aiuti di Stato e la BRRD devono essere applicate con estrema cautela in quanto, come appena affermato, gli interventi pubblici possono essere ancora fondamentali per la gestione della crisi bancaria.

Anche secondo le affermazioni della politica economica, nello specifico ci si riferisce ai Teoremi dell'Economia del Benessere, solamente in presenza di un fallimento del mercato lo Stato è legittimato ad intervenire, con strumenti

opportuni e non distorsivi, per dirimere le inefficienze, senza necessariamente generare delle perdite, anzi talvolta producendo dei guadagni per la collettività. Riassumendo quanto finora descritto è possibile affermare che: l'intervento pubblico è ammissibile solo nel contesto della risoluzione in quanto vige l'obbligo di applicazione del bail in (minimo dell'8% del passivo), inoltre le misure di capitalizzazione precauzionale possono essere applicate qualora risultino necessarie per porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia. Pertanto, il principio di condivisione delle perdite (burden sharing), che vige sin dai primi sintomi di dissesto (o rischio di dissesto), potrà essere disapplicato solo qualora la Commissione riconosca che la stabilità sistemica non sia in pericolo. I Teoremi dell'Economia del Benessere (in particolare il PTEB e il STEB) furono teorizzati nell'ambito della microeconomia, in particolare.sotto il pensiero della scuola neo classica. Essi costituiscono una delle principali argomentazioni a favore del libero mercato e controllo dell'intervento dello Stato nell'economia.
17 Dopodiché, sempre la Commissione, dovrà indicare quale tra le misure di sostegno attualmente consentite possa essere applicata per effettuare il bilanciamento tra l'obiettivo della stabilità finanziaria e quello della concorrenza e integrazione del mercato europeo. Essa ha inoltre il potere di decidere se e quando imporre la risoluzione all'azienda bancaria in stato di crisi.
18 I casi pratici Capitolo 2: 2.1 Monte dei Paschi di Siena La banca Monte dei Paschi di Siena (in abbreviazione MPS) fu fondata nel 1472 per aiutare le classi disagiate della popolazione della città di Siena: è considerata di fatto il più antico istituto bancario in attività al mondo. Il giorno 8 agosto 1995, con Decreto del Ministro del Tesoro n. 721602, viene data origine

A due enti distinti: la Fondazione Monte dei Paschi di Siena: la quale ha come scopo il perseguimento(1) di finalità di assistenza e beneficenza, nonché di utilità sociale nei settori alla ricerca scientifica, dell'istruzione, della sanità e dell'arte ed è la prosecuzione dell'originario Monte, istituto di diritto pubblico; e la banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.: nel quale ente confluisce l'azienda(2) bancaria che svolge attività creditizie, finanziarie e assicurative, essendo inoltre a capo dell'omonimo gruppo.

La crisi di MPS inizia nel 2011 quando a fine anno il bilancio chiude con una perdita netta di circa 4,69 miliardi di euro (nonostante ad inizio anno risulti essere tra le quindici banche a maggiore capitalizzazione tra tutte le quotate sulla borsa italiana).

La causa di questa crisi è stata inizialmente attribuita in particolare all'acquisizione di Banca Antonveneta S.p.a. nel 2007 per oltre

9 miliardi di euro (cifra ritenuta da sempre troppo elevata, se si considerano i 7 miliardi di debiti accollati), per lo più in un periodo con uno scenario economico non favorevole dovuto allo scoppio della crisi finanziaria. Inoltre, è in seguito emerso che nel bilancio consolidato di MPS relativo all'esercizio 2011 sono state occultate perdite per circa 1,5 miliardi di euro, oltre che la 17 Il Gruppo Montepaschi è il quarto gruppo bancario italiano per numero di filiali, dopo Unicredit, Intesa Sanpaolo e Banco BPM. E' attivo sia sul territorio italiano che sulle principali piazze internazionali. Attualmente l'azionista di maggioranza del Gruppo Montepaschi è lo Stato italiano che detiene circa il 52% del capitale sociale, con la partecipazione diretta del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 18 Il giorno 25 giugno del 1999, la Capogruppo quotò le proprie azioni alla Borsa Valori di Milano e rimase fino al 17 marzo del 2017 in

o 2021, si comunica che le attività di negoziazione e di sottoscrizione relative agli strumenti finanziari emessi dalla società XYZ sono temporaneamente sospese. La sospensione è stata decisa dalla CONSOB al fine di tutelare gli investitori e garantire la corretta formazione dei prezzi degli strumenti finanziari. Si invitano pertanto gli investitori a prestare attenzione a eventuali comunicazioni ufficiali da parte della società XYZ e della CONSOB per ulteriori aggiornamenti sulla situazione. Si ricorda che la sospensione delle attività di negoziazione e di sottoscrizione è una misura precauzionale e non implica necessariamente la presenza di irregolarità o problemi finanziari da parte della società XYZ. Per ulteriori informazioni e chiarimenti, si consiglia di consultare il sito web della CONSOB e di contattare un consulente finanziario di fiducia.
Dettagli
A.A. 2020-2021
37 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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