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CONSIGLIO DI
STATO
(I E II SEZIONE)
EVENTUALE
QUESTIONE DI
LEGITTIMITÀ PARERE
PER ASSEGNAZIONE
PER LA AL RICORRENTE DI
DICHIARAZIONE DI PER LA REIEZIONE PER ACCOGLIMENTO UN TERMINE DI
INAMMISSIBILITÀ REGOLARIZZAZ.
PRESIDENTE
DELLA
REPUBBLICA DECRETO DI
DECISIONE
Figura 1 (flow chart procedimento ricorso straordinario)
68
2.3 I principi regolatori
a. Principio di generalità
Il ricorso straordinario è un rimedio a carattere generale, ammesso avverso
qualsiasi tipo di provvedimento definitivo ed escluso dalle sole ipotesi
previste dal Legislatore. Vi sono tuttavia numerose deroghe e casi
particolari, i cui tratti essenziali sono descritti di seguito.
Ammissibilità del rimedio avverso atti promanati dalle
amministrazioni regionali. 105
Se da un lato la Corte Costituzionale ha trovato una soluzione
conciliatoria attraverso il riesame degli atti da parte
dell’Amministrazione centrale, dall’altro, ai sensi dell’art. 7, comma
terzo, del d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426, è stato giudicato improponibile il
ricorso straordinario nelle materie di competenza del Tribunale
amministrativo regionale di Bolzano, al fine di tutelare le minoranze
linguistiche (ex. Art. 6 Cost.).
Relativamente all’ammissibilità del ricorso straordinario avverso atti
amministrativi della Regione a statuto autonomo siciliana, invece,
l’Adunanza Generale, investita del compito di dirimere il conflitto di
competenza sorto a seguito di una pronuncia della II Sezione del
Consiglio di Stato, con parere n. 8/02 del 17 ottobre 2002, si è
pronunciata nel senso della proponibilità del ricorso in questione, ogni
volta in cui si verta in materia di carattere statale e non regionale
“restando senza rilievo ai fini della competenza del Presidente della
Regione, la circostanza che il provvedimento sia stato adottato nel
territorio siciliano”.
Ammissibilità del rimedio avverso atti promanati da Autorità
Amministrative indipendenti.
105 Sentenza 31 dicembre 1986, n. 298. 69
Mentre la dottrina tende a escludere l’impugnabilità con ricorso
straordinario, la giurisprudenza ha invece sostenuto la piena soggezione
di tali atti al rimedio straordinario. Il Consiglio di Stato in diverse
106 ha sottolineato che “posto
occasioni che il ricorso straordinario
integra e completa il sistema di tutela del cittadino nei confronti
dell’amministrazione e che il relativo procedimento assicura alle parti
garanzie di imparzialità e indipendenza, non si rinvengono ragioni per
escludere l’ammissibilità del rimedio nei riguardi degli atti
amministrativi adottati da una Autorità amministrativa indipendente”.
Sono esclusi dall’ammissibilità del ricorso straordinario, in ossequio
all’art. 120, comma primo, del c.p.a., i soli provvedimenti delle Autorità
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture.
Essendo equiparate ai controinteressati e agli enti pubblici non statali, le
Autorità amministrative indipendenti resistenti, possono optare per il
restare nella sede straordinaria prescelta dal ricorrente, ovvero per la
107
trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale .
Ammissibilità del rimedio avverso atti di diritto privato delle
Pubbliche Amministrazioni.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha tradizionalmente escluso
108
questa possibilità , rilevando che gli atti di diritto privato, non essendo
diretta espressione di un potere autoritativo finalizzato alla cura
dell’interesse pubblico, non sarebbero soggetti al sindacato giustiziale.
Tale impostazione è peraltro confermata dall’art. 7, comma ottavo, del
c.p.a..
Ammissibilità del rimedio nelle materie che rientrano nella
giurisdizione del Giudice ordinario.
106 Cons. Stato, sez. I, 24 ottobre 2007, n. 953, Sez. I, 15 novembre 2006, n. 2609; Cons. Stato,
sez. I, 2 febbraio 2005, n. 12042; TAR Lazio, Roma, sez. III
107 Così si è espresso il TAR Lombardia in una recente sentenza (Milano, sez. III, sentenza 10
aprile 2009, n. 3239).
108 Cons. di Stato, sez. II, 16 marzo 1983, n. 1039; Cons. di Stato, sez. III, 8 luglio 2003, n. 2342.
70
tale questione ha subito un’evoluzione nel tempo e, in
La disciplina di
questa sede, appare particolarmente rilevante sottolinearne i
cambiamenti, visto che nel capitolo successivo si andrà ad analizzare nel
dettaglio quale sia stata la recente posizione del Consiglio di Stato in
109
merito. I giudici di Palazzo Spada già in passato si erano espressi
chiaramente sulla problematica sostenendo che: “la competenza del
Giudice ordinario mentre è necessariamente discriminativa rispetto alla
l’operatività di mezzi di tutela
giurisdizione amministrativa, non intacca
che attengono, come il ricorso straordinario al Capo dello Stato, ad
altre sfere della elaborazione di volontà della Pubblica Amministrazione
e che, in ragione della loro precipua inerenza alla fase interna della
stessa Pubblica Amministrazione, si pongono come indifferenti rispetto
ad ogni statuizione derogatoria della sede giurisdizionale
Come a dire che la sede straordinaria, data la sua insita
amministrativa”.
autonomia, si poneva in modo “concorrente” ad ogni altra forma di
tutela. La prospettiva è invece oggi radicalmente cambiata. Con l’entrata
in vigore del c.p.a. nel 2010, il campo di applicazione del ricorso
straordinario è stato chiaramente delimitato. L’art. 7, comma ottavo, ha
previsto l’ammissibilità del rimedio in esame “unicamente per le
controversie devolute alla giurisdizione amministrativa”, così escludendo
dallo spettro del sindacato ogni controversia appartenente alla
giurisdizione del Giudice ordinario.
Ammissibilità del rimedio nei confronti degli atti della Pubblica
Amministrazione in regime privatistico.
La disciplina di questo particolare ambito ha subito una variazione nel
tempo e in particolare la giurisprudenza ha assunto posizioni differenti
dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. 104/2010. Inizialmente, infatti,
l’Adunanza Generale del Consiglio di Stato aveva optato per una
soluzione positiva nei confronti dell’ammissibilità del ricorso
109 Parere dell’Adunanza Generale n. 72 del 29 maggio 1997.
71
straordinario avverso gli atti della Pubblica Amministrazione in regime
che “la
privatistico. Ciò sulla base della considerazione previsione
normativa relativa all’impugnabilità, con il ricorso straordinario, di atti
amministrativi definitivi, abbia carattere neutro potendosi ormai con
tale espressione ricomprendere gli atti oggettivamente provenienti dalla
Amministrazione e comunque finalizzati all’attuazione degli
Pubblica
obiettivi individuati dal Legislatore, ancorché essi risultino adottati in
regime privatistico, quali quelli concernenti la gestione del rapporto di
lavoro dei dipendenti, che costituiscano espressione di funzioni aventi
Nell’ottica dell’Adunanza Generale, dunque, ai
rilievo pubblicistico”.
fini dell’ammissibilità del ricorso straordinario, posto che il
provvedimento in questione debba essere definitivo, esso poteva anche
provenire dalla Pubblica Amministrazione operante in regime
privatistico, purché tale atto risultasse “direttamente e immediatamente
110 ” (salvo le
finalizzato alla cura di un interesse pubblico specifico
ipotesi in cui ciò era espressamente escluso dalla legge). In tale quadro il
provvedimento straordinario si andava a collocare in una posizione di
111
“concorrenza” e di “alternatività ” con l’azione civile per
l’accertamento del diritto in una prassi nota come “doppio binario”.
Tale modus operandi, però, già dopo la legge 205/2000 si rileva
incongruente per via della necessità di garantire la c.d. esclusività
112
reciproca delle giurisdizioni . Il Freni in proposito osserva che
“l’effettiva praticabilità del ricorso straordinario, non solo in materia di
letta in uno con l’assetto
diritto pubblico, non può non essere
complessivo della giustizia amministrativa e con i principi, anche di
In questa chiave va
rango Costituzionale, che ne informano la struttura”.
dell’art. 7, del
letto il comma ottavo, D.lgs. 104/2010 che ha limitato, è
qui sta la novità interpretativa in merito alla fattispecie in esame, lo
110 Cons. di Stato, Sez. I, 16 febbraio 2000, n. 3/99.
111 Cons. di Stato, Sez. I, 20 febbraio 2002, n. 117/02.
112 Recentemente ribadita da Cass. S.U., 6 marzo 2009, n. 5464 e 23 dicembre 2008, n. 30254.
72
spettro di operatività del rimedio alle sole materie soggette alla
giurisdizione amministrativa. Ad oggi, dunque, il contenzioso relativo ai
rapporti di lavoro al servizio della P.A., non è più suscettibile di
devoluzione in sede straordinaria.
In generale, dall’analisi del c.p.a., si può desumere che siano
specificatamente inammissibili i ricorsi straordinari, in tutti quei casi in
cui la controversia non appartenga alla giurisdizione del Giudice
amministrativo. Così, rimangono escluse, per esempio le materie
113
riservate alla giurisdizione della Corte dei Conti e quelle rientranti nel
114
contenzioso tributario .
Altri casi di esclusione del ricorso straordinario.
L’istituto in esame risulta escluso:
per contestare un diniego di accesso ai documenti amministrativi, ai
salvaguardare quell’esigenza di celerità della procedura di
fini di
accesso. In proposito l’Adunanza Generale scrive: “la disciplina
particolare prevista dalla legge risulta volta ad apprestare una tutela
con criteri di urgenza che mal si concilierebbe con il lungo termine
previsto per la proposizione del ricorso straordinario e con la
mancanza di termini prefissati al Consiglio di Stato e al Capo dello
115 ”;
Stato per la definizione delle controversie
in materia di operazioni elettorali di competenza esclusiva del Giudice
amministrativo. Invero, tale materia, già disciplinata dal Consiglio di
116 , è stata poi confermata dal tenore dell’art. 128 del D.Lgs. 104
Stato
del 2 luglio 2010;
113 Cons. di Stato, Sez. III, 23 giugno 1992, n. 1882; Cons. di Stato, Sez. III, 2 maggio 1984, n.
778.
114 Cons. di Stato, Sez. III, 28 febbraio 1978, n. 628. Sul punto, si segnala la posizione del Pozzi,
che obietta rifacendosi all’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 la quale, al comma 4, stabilisce
che la natura tributaria dell’at