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INTRODUZIONE
che letteralmente in inglese significa “fiducia” (o, “affidamento”, secondo la
Il Trust,
dottrina dominante) è un istituto giuridico di origine anglosassone di Common Law
sorto nell’ambito della giurisdizione di Equity.
Nell’ordinamento giuridico italiano ha conosciuto un’attenzione
questo istituto
ratifica della Convenzione dell’Aja che è stata resa
crescente a seguito alla esecutiva in
Italia con la Legge 16 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore in data 1 gennaio 1992.
Questo strumento è ormai ampiamente utilizzato. Sia i privati che le imprese pongono
sempre più attenzione alla protezione del proprio patrimonio.
Esso ha come finalità quella di separare dal patrimonio di un soggetto, alcuni beni per il
perseguimento di specifici interessi a favore di determinati beneficiari o per il
raggiungimento di uno scopo determinato, attraverso il loro affidamento e la loro
gestione ad una persona (c.d. trustee) o ad una società professionale (c.d. trust
company).
Come si vedrà più analiticamente nel corso della presente trattazione il trust è uno
strumento molto flessibile sotto il profilo operativo; infatti, esso è uno strumento
giuridico efficace e personalizzabile sulle esigenze del soggetto.
perseguimento di molteplici finalità, nell’ambito
È utilizzabile per il
dell’amministrazione e protezione del patrimonio personale e familiare, nell’ambito
professionale per la gestione di somme di denaro o di un patrimonio immobiliare,
nell’ambito aziendale come garanzia di transazioni commerciali, prestiti obbligazionari,
mutui o altre forme di finanziamento, ossia quale strumento di destinazione del
patrimonio sociale a tutela dei creditori. nell’ordinamento giuridico
Nel primo capitolo, si illustra come nasce la figura del trust
partendo dalla Convenzione dell’Aja del 1985, a seguire la ratifica della stessa in Italia
con la Legge 16 ottobre 1989, n. 364, sino alla Finanziaria 2007 che ha regolamento la
fiscalità del trust.
Nel secondo capitolo, si analizza l’istituto giuridico del trust nei suoi diversi elementi
che lo caratterizzano.
Infine, nel terzo capitolo si esamina, in particolare, l’istituzione del trust che ha come
specifica finalità la protezione di soggetti disabili gravi privi del sostegno familiare
(Legge “Dopo di noi”). 1
CAPITOLO I
LA NASCITA DEL TRUST NELL’ORDINAMENTO
GIURIDICO
1.1 La Convenzione dell’Aja del 1985
La Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 è una norma di diritto internazionale che
e ha come scopo l’individuazione della legge regolatrice dell’istituto
disciplina i trusts
giuridico del trust.
L’obiettivo dei lavori preparatori della suddetta Convenzione è stato quello di stabilire
disposizioni comuni relative alla legge applicabile al trust e di risolvere i problemi più
importanti relativi al suo riconoscimento.
dell’art. 2, si intendono “i rapporti giuridici istituiti da
Ai sensi primo comma per trusts
–
una persona, il costituente (settlor) con atto tra vivi o mortis causa qualora i beni
nell’interesse di un beneficiario o per un fine
siano messi sotto il controllo di un trustee
specifico”.
Il secondo comma indica le caratteristiche del trust oggetto della Convenzione:
a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del
trustee; o di un’altra persona per conto del
b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee
trustee; è investito del potere ed onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di
c) il trustee
amministrare, gestire o disporre dei beni secondo i termini del trust e le regole
particolari impostegli dalla legge.
Secondo l’art. 6, il settlor può liberamente scegliere quale legge regolerà il suo trust; ma
qualora la sua scelta ricade su un ordinamento che non prevede l’istituzione del trust o
la categoria del trust oggetto della fattispecie, essa non ha valore ed il trust sarà regolato
dalla legge con la quale ha più stretti legami; stessa regola nel caso in cui “non sia stata
scelta alcuna legge”. 2
per agevolare l’interprete a stabilire
Il secondo comma elenca degli elementi indicativi
quale norma presenti i “più stretti legami”:
a) luogo di amministrazione del trust designato dal disponente;
b) luogo nel quale sono posti i beni del trust;
c) residenza o domicilio del trustee;
d) obiettivi del trust ed il luogo nel quale si devono realizzare.
Questi criteri dovranno essere analizzati nel loro insieme e potranno essere coadiuvati
da altri qualora i vari giudici interni dovranno interpretare i vari casi specifici.
La legge regolatrice scelta dal disponente deve regolamentare, ai sensi dell'art. 8 della
Convenzione, la validità del trust, la sua interpretazione, i suoi effetti e la sua
amministrazione.
L’art. 13 conferisce agli Stati contraenti il potere di non riconoscere un trust le cui parti
siano più strettamente connesse a Stati che non prevedono l’istituto del trust o la
categoria in questione. Se nell’ordinamento giuridico dello Stato che adotta il trust non
è presente una norma interna che lo disciplini, questa norma riconosce o nega la
“interni” a seconda del significato che gli si accorda.
possibilità di istituire trust
In caso di contrasto tra norme convenzionali e norme interne degli Stati firmatari, l’art.
15 stabilisce che le norme interne non derogabili dalle parti prevalgono sulle norme
della Convenzione.
Il secondo comma elenca le materie inderogabili:
a) la protezione di minori e di incapaci;
b) gli effetti personali e patrimoniali del matrimonio;
c) i testamenti e la devoluzione dei beni successori, in particolare la legittima;
d) il trasferimento di proprietà e le garanzie reali;
e) la protezione di creditori in casi di insolvibilità;
f) la protezione, per altri motivi, dei terzi che agiscono in buona fede.
Il terzo comma prevede che qualora le disposizioni siano di ostacolo al riconoscimento
con “altri mezzi
del trust, il giudice cercherà di realizzare gli obiettivi del trust
giuridici”.
In campo fiscale, l’art. 19 dispone che la Convenzione “non pregiudicherà la
competenza degli Stati in materia fiscale”. 3
1.2 Il riconoscimento del trust in Italia
La Convenzione dell’Aja del 1985 è stata ratificata dallo Stato italiano con la
Legge 16 ottobre 1989, n. 364 ed entrata in vigore solo il 1 gennaio 1992 poiché il suo
art. 30 disponeva che solo il “il primo giorno del terzo mese dopo il deposito del terzo
strumento di ratifica” essa avrebbe avuto piena efficacia.
L’Italia è stato il terzo paese firmatario a ratificare con legge interna la Convenzione
dopo il Regno Unito e l’Australia ed il primo paese di Civil Law ad ammettere a pieno
titolo l’utilizzo proprio dell’esperienza
di un modello negoziale di Common Law,
anglosassone.
1.2.1 La legge regolatrice
Nel nostro ordinamento giuridico non è presente una norma interna che disciplini i
trusts; ma la ratifica della Convenzione ha permesso di ottenere il riconoscimento di
istituiti da cittadini italiani all’estero e la possibilità di istituire “interni” che
trusts trusts
presentano elementi soggettivi e oggettivi riferiti all’ordinamento italiano, in cui l’unico
elemento di estraneità è la legge regolatrice in quanto saranno sempre regolati da una
legge straniera. La legge regolatrice può essere sia quella del modello inglese, sia quella
del modello internazionale, ovvero quella del modello dei paesi di Civil Law.
tale che quest’ultimo
Per scegliere correttamente la legge regolatrice del trust, in modo
possa esplicare i propri effetti sul territorio italiano, è necessario verificare innanzitutto
che la legge di regolamentazione sia in linea con i requisiti richiesti dalla Convenzione
dell’Aja; in secondo luogo, che essa provenga da Paesi di Common Law, con una
tradizione ormai radicata in tema di trust; che questa tuteli adeguatamente la
riservatezza dell'operazione e l'effettività della segregazione patrimoniale e che, infine,
sia conforme alle disposizioni contenute nell'atto istitutivo.
Per la dottrina prevalente, invece, dal momento che la Convenzione non opera alcun
richiamo alla presenza di un elemento di internazionalità nel rapporto, la scelta della
l’art. 6
legge applicabile non presuppone alcun particolare requisito e, pertanto, della
assume un’importanza basilare per l’introduzione del
Convenzione trust interno
nell’ordinamento italiano. 4
La scelta della legge applicabile deve essere fatta per iscritto, anche se si ritiene che tale
requisito non sia richiesto “ad ma solo “ad in armonia con
substantiam” probationem”,
quanto previsto per l’atto istitutivo del trust.
1.2.2 Costituzione del trust: passaggio del diritto di proprietà ed obblighi a
carico del trustee
Il trust presuppone un diritto di proprietà differente da quello previsto dal nostro
ordinamento. Secondo l’art. 832 c.c. il proprietario ha il diritto di disporre e godere
delle cose in modo pieno ed esclusivo, con il solo limite di utilizzarlo in maniera
conforme ai principi dell’ordinamento e, pertanto, non contraria alla legge. Invece, il
trust prevede un diritto di proprietà formalmente pieno, ma che in realtà è limitato, in
quanto privo della facoltà fondamentale di disporre e di godere in modo pieno ed
esclusivo dei beni che formano oggetto dello stesso. Il trustee, che è formalmente
l’unico proprietario dei beni che gli vengono trasferiti dal settlor, ha il dovere di
amministrarli nel modo migliore con il fine di mantenere intatto il patrimonio fino al
momento in cui egli deve ritrasferirlo nelle mani di un soggetto terzo, che è il
beneficiario, ossia colui che il disponente voleva fin dall’inizio rendere proprietario
pieno ed esclusivo dei propri beni.
1.2.3 La segregazione patrimoniale
Un’ulteriore caratteristica del è la “segregazione patrimoniale” in quanto i beni
trust
conferiti in trust costituiscono un patrimonio separato, sia da quello del disponente che
formalmente si è spogliato della proprietà, sia da quello del trustee, che rimane
proprietario sotto il profilo meramente formale. Tale caratteristica comporta una deroga
a quanto stabilito dall’art. 2740 c.c., che introduce nell’ordinamento la regola
fondamentale, secondo la quale un soggetto risponde dell’adempimento delle proprie
obbligazioni con ogni bene,