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INTRODUZIONE

che letteralmente in inglese significa “fiducia” (o, “affidamento”, secondo la

Il Trust,

dottrina dominante) è un istituto giuridico di origine anglosassone di Common Law

sorto nell’ambito della giurisdizione di Equity.

Nell’ordinamento giuridico italiano ha conosciuto un’attenzione

questo istituto

ratifica della Convenzione dell’Aja che è stata resa

crescente a seguito alla esecutiva in

Italia con la Legge 16 ottobre 1989, n. 364, entrata in vigore in data 1 gennaio 1992.

Questo strumento è ormai ampiamente utilizzato. Sia i privati che le imprese pongono

sempre più attenzione alla protezione del proprio patrimonio.

Esso ha come finalità quella di separare dal patrimonio di un soggetto, alcuni beni per il

perseguimento di specifici interessi a favore di determinati beneficiari o per il

raggiungimento di uno scopo determinato, attraverso il loro affidamento e la loro

gestione ad una persona (c.d. trustee) o ad una società professionale (c.d. trust

company).

Come si vedrà più analiticamente nel corso della presente trattazione il trust è uno

strumento molto flessibile sotto il profilo operativo; infatti, esso è uno strumento

giuridico efficace e personalizzabile sulle esigenze del soggetto.

perseguimento di molteplici finalità, nell’ambito

È utilizzabile per il

dell’amministrazione e protezione del patrimonio personale e familiare, nell’ambito

professionale per la gestione di somme di denaro o di un patrimonio immobiliare,

nell’ambito aziendale come garanzia di transazioni commerciali, prestiti obbligazionari,

mutui o altre forme di finanziamento, ossia quale strumento di destinazione del

patrimonio sociale a tutela dei creditori. nell’ordinamento giuridico

Nel primo capitolo, si illustra come nasce la figura del trust

partendo dalla Convenzione dell’Aja del 1985, a seguire la ratifica della stessa in Italia

con la Legge 16 ottobre 1989, n. 364, sino alla Finanziaria 2007 che ha regolamento la

fiscalità del trust.

Nel secondo capitolo, si analizza l’istituto giuridico del trust nei suoi diversi elementi

che lo caratterizzano.

Infine, nel terzo capitolo si esamina, in particolare, l’istituzione del trust che ha come

specifica finalità la protezione di soggetti disabili gravi privi del sostegno familiare

(Legge “Dopo di noi”). 1

CAPITOLO I

LA NASCITA DEL TRUST NELL’ORDINAMENTO

GIURIDICO

1.1 La Convenzione dell’Aja del 1985

La Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 è una norma di diritto internazionale che

e ha come scopo l’individuazione della legge regolatrice dell’istituto

disciplina i trusts

giuridico del trust.

L’obiettivo dei lavori preparatori della suddetta Convenzione è stato quello di stabilire

disposizioni comuni relative alla legge applicabile al trust e di risolvere i problemi più

importanti relativi al suo riconoscimento.

dell’art. 2, si intendono “i rapporti giuridici istituiti da

Ai sensi primo comma per trusts

una persona, il costituente (settlor) con atto tra vivi o mortis causa qualora i beni

nell’interesse di un beneficiario o per un fine

siano messi sotto il controllo di un trustee

specifico”.

Il secondo comma indica le caratteristiche del trust oggetto della Convenzione:

a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del

trustee; o di un’altra persona per conto del

b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee

trustee; è investito del potere ed onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di

c) il trustee

amministrare, gestire o disporre dei beni secondo i termini del trust e le regole

particolari impostegli dalla legge.

Secondo l’art. 6, il settlor può liberamente scegliere quale legge regolerà il suo trust; ma

qualora la sua scelta ricade su un ordinamento che non prevede l’istituzione del trust o

la categoria del trust oggetto della fattispecie, essa non ha valore ed il trust sarà regolato

dalla legge con la quale ha più stretti legami; stessa regola nel caso in cui “non sia stata

scelta alcuna legge”. 2

per agevolare l’interprete a stabilire

Il secondo comma elenca degli elementi indicativi

quale norma presenti i “più stretti legami”:

a) luogo di amministrazione del trust designato dal disponente;

b) luogo nel quale sono posti i beni del trust;

c) residenza o domicilio del trustee;

d) obiettivi del trust ed il luogo nel quale si devono realizzare.

Questi criteri dovranno essere analizzati nel loro insieme e potranno essere coadiuvati

da altri qualora i vari giudici interni dovranno interpretare i vari casi specifici.

La legge regolatrice scelta dal disponente deve regolamentare, ai sensi dell'art. 8 della

Convenzione, la validità del trust, la sua interpretazione, i suoi effetti e la sua

amministrazione.

L’art. 13 conferisce agli Stati contraenti il potere di non riconoscere un trust le cui parti

siano più strettamente connesse a Stati che non prevedono l’istituto del trust o la

categoria in questione. Se nell’ordinamento giuridico dello Stato che adotta il trust non

è presente una norma interna che lo disciplini, questa norma riconosce o nega la

“interni” a seconda del significato che gli si accorda.

possibilità di istituire trust

In caso di contrasto tra norme convenzionali e norme interne degli Stati firmatari, l’art.

15 stabilisce che le norme interne non derogabili dalle parti prevalgono sulle norme

della Convenzione.

Il secondo comma elenca le materie inderogabili:

a) la protezione di minori e di incapaci;

b) gli effetti personali e patrimoniali del matrimonio;

c) i testamenti e la devoluzione dei beni successori, in particolare la legittima;

d) il trasferimento di proprietà e le garanzie reali;

e) la protezione di creditori in casi di insolvibilità;

f) la protezione, per altri motivi, dei terzi che agiscono in buona fede.

Il terzo comma prevede che qualora le disposizioni siano di ostacolo al riconoscimento

con “altri mezzi

del trust, il giudice cercherà di realizzare gli obiettivi del trust

giuridici”.

In campo fiscale, l’art. 19 dispone che la Convenzione “non pregiudicherà la

competenza degli Stati in materia fiscale”. 3

1.2 Il riconoscimento del trust in Italia

La Convenzione dell’Aja del 1985 è stata ratificata dallo Stato italiano con la

Legge 16 ottobre 1989, n. 364 ed entrata in vigore solo il 1 gennaio 1992 poiché il suo

art. 30 disponeva che solo il “il primo giorno del terzo mese dopo il deposito del terzo

strumento di ratifica” essa avrebbe avuto piena efficacia.

L’Italia è stato il terzo paese firmatario a ratificare con legge interna la Convenzione

dopo il Regno Unito e l’Australia ed il primo paese di Civil Law ad ammettere a pieno

titolo l’utilizzo proprio dell’esperienza

di un modello negoziale di Common Law,

anglosassone.

1.2.1 La legge regolatrice

Nel nostro ordinamento giuridico non è presente una norma interna che disciplini i

trusts; ma la ratifica della Convenzione ha permesso di ottenere il riconoscimento di

istituiti da cittadini italiani all’estero e la possibilità di istituire “interni” che

trusts trusts

presentano elementi soggettivi e oggettivi riferiti all’ordinamento italiano, in cui l’unico

elemento di estraneità è la legge regolatrice in quanto saranno sempre regolati da una

legge straniera. La legge regolatrice può essere sia quella del modello inglese, sia quella

del modello internazionale, ovvero quella del modello dei paesi di Civil Law.

tale che quest’ultimo

Per scegliere correttamente la legge regolatrice del trust, in modo

possa esplicare i propri effetti sul territorio italiano, è necessario verificare innanzitutto

che la legge di regolamentazione sia in linea con i requisiti richiesti dalla Convenzione

dell’Aja; in secondo luogo, che essa provenga da Paesi di Common Law, con una

tradizione ormai radicata in tema di trust; che questa tuteli adeguatamente la

riservatezza dell'operazione e l'effettività della segregazione patrimoniale e che, infine,

sia conforme alle disposizioni contenute nell'atto istitutivo.

Per la dottrina prevalente, invece, dal momento che la Convenzione non opera alcun

richiamo alla presenza di un elemento di internazionalità nel rapporto, la scelta della

l’art. 6

legge applicabile non presuppone alcun particolare requisito e, pertanto, della

assume un’importanza basilare per l’introduzione del

Convenzione trust interno

nell’ordinamento italiano. 4

La scelta della legge applicabile deve essere fatta per iscritto, anche se si ritiene che tale

requisito non sia richiesto “ad ma solo “ad in armonia con

substantiam” probationem”,

quanto previsto per l’atto istitutivo del trust.

1.2.2 Costituzione del trust: passaggio del diritto di proprietà ed obblighi a

carico del trustee

Il trust presuppone un diritto di proprietà differente da quello previsto dal nostro

ordinamento. Secondo l’art. 832 c.c. il proprietario ha il diritto di disporre e godere

delle cose in modo pieno ed esclusivo, con il solo limite di utilizzarlo in maniera

conforme ai principi dell’ordinamento e, pertanto, non contraria alla legge. Invece, il

trust prevede un diritto di proprietà formalmente pieno, ma che in realtà è limitato, in

quanto privo della facoltà fondamentale di disporre e di godere in modo pieno ed

esclusivo dei beni che formano oggetto dello stesso. Il trustee, che è formalmente

l’unico proprietario dei beni che gli vengono trasferiti dal settlor, ha il dovere di

amministrarli nel modo migliore con il fine di mantenere intatto il patrimonio fino al

momento in cui egli deve ritrasferirlo nelle mani di un soggetto terzo, che è il

beneficiario, ossia colui che il disponente voleva fin dall’inizio rendere proprietario

pieno ed esclusivo dei propri beni.

1.2.3 La segregazione patrimoniale

Un’ulteriore caratteristica del è la “segregazione patrimoniale” in quanto i beni

trust

conferiti in trust costituiscono un patrimonio separato, sia da quello del disponente che

formalmente si è spogliato della proprietà, sia da quello del trustee, che rimane

proprietario sotto il profilo meramente formale. Tale caratteristica comporta una deroga

a quanto stabilito dall’art. 2740 c.c., che introduce nell’ordinamento la regola

fondamentale, secondo la quale un soggetto risponde dell’adempimento delle proprie

obbligazioni con ogni bene,

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A.A. 2016-2017
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SSD Scienze giuridiche IUS/12 Diritto tributario

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher lol.lo.1992 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto tributario e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cagliari o del prof Poddighe Andrea.