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STRUMENTI DI PAGAMENTO ALTERNATIVI AL CONTANTE
1. Gli aggregati monetari
La moneta può essere definita come l'insieme dei valori immediatamente disponibili per poter effettuare delle transazioni. Al fine di poter determinare la quantità di moneta in un sistema economico complesso come quello in cui viviamo, è necessario individuare e definire i cosiddetti aggregati monetari, la cui somma determina la quantità di moneta all'interno di un sistema economico.
Gli aggregati monetari, in uso nell'area dell'euro e nel Regno Unito, sono tre (il primo è ristretto, il secondo è intermedio e il terzo è ampio) e sono caratterizzati tutti da una lettera (M) e da un numero (che va da 1 a 3):
1. Il primo aggregato monetario (M1) è costituito dal circolante, ossia la somma di tutte le banconote e monete metalliche in circolazione, e dai depositi a vista, cioè i fondi detenuti dagli individui, in forma liquida, sul proprio conto corrente bancario.
conto corrente bancario. Comprende, inoltre, tutti i mezzi di pagamento che possiedono la caratteristica di essere immediatamente spendibili (come, ad esempio, gli assegni e le carte di debito);
- il secondo aggregato monetario (M2) comprende, oltre all'aggregato monetario M1, i depositi con cadenza fissa fino a due anni e i depositi rimborsabili con preavviso fino a tre mesi (si tratta di depositi a medio termine);
(Gregory Mankiw & Taylor, 2015)1 111
- il terzo aggregato monetario (M3) è il più vasto e comprende, oltre agli aggregati monetari M1 e M2, alcuni strumenti propri del mercato monetario, tra cui le operazioni di pronti contro termine, le quote di fondi comuni monetari e le obbligazioni con scadenza fino a due anni.
Figura 3.11122. La SEPA (Single Payment Euro Area)
2. La SEPA (Single Payment Euro Area)
2.1. La SEPA: brevi cenni storici
L'area euro, oltre ad essere caratterizzata da una moneta unica (l'euro) e da uno strumento unitario per la misurazione della quantità di
moneta (i tre aggregati monetari), si è dotata, a partire dal 2002, dopo l'entrata in vigore dell'euro, della cosiddetta SEPA, ossia di un'area unica dei pagamenti in euro. Prima del 2002, infatti, ogni Stato membro, aveva sviluppato un proprio sistema di pagamenti, con regole ben definite che differivano da Stato a Stato. A partire dal 2002, con la realizzazione della SEPA, vi è stata una progressiva unificazione dei mezzi di pagamento nazionali sino a giungere ad un'unicarea, caratterizzata da strumenti di pagamento armonizzati.
L'istituzione della SEPA ha portato alcuni vantaggi rilevanti all'interno dell'area euro:
- i cittadini, le imprese e le Pubbliche Amministrazioni dei Paesi membri possono effettuare e ricevere pagamenti in euro, secondo regole uniformi e conformi all'intera area;
- è nato un nuovo mercato "domestico", all'interno del quale non sussiste più alcun tipo di distinzione.
tra pagamenti nazionali e transnazionali;
- per i cittadini non vi è più alcuna differenza relativamente al Paese o alla Banca (nell'area euro) in cui detengono il proprio conto.
Figura 3.22.2. I tempi di realizzazione della SEPA
L'European Payments Council (EPC), nato nel 2002 come organo decisionale e di coordinamento nell'ambito della creazione della SEPA, ha elaborato, in collaborazione con la BCE, un calendario attuativo della SEPA, definito "Roadmap" (visibile nell'immagine sottostante), caratterizzato da tre fasi progettuali:
- una prima fase progettuale (che ha avuto luogo tra il 2005 e il 2006), dedicata all'elaborazione e alle attività preparatorie, di cui si è occupato l'European Payments Council;
- una seconda fase (che si è svolta tra il 2006 e il 2009), adibita alla realizzazione della SEPA, alla quale hanno partecipato attivamente l'European Payments Council e le Banche.
- centrali nazionali;
- una terza fase (che è iniziata nel 2008), volta all'adozione graduale dei nuovi strumenti di pagamento e alla dismissione degli strumenti di pagamento nazionali.
Figura 3.32.3. I Paesi che fanno parte della SEPA
La SEPA è costituita dai diciannove Paesi dell'Unione Europea che hanno adottato l'euro, dai nove Paesi dell'Unione Europea che non hanno adottato l'euro e da otto Paesi non appartenenti all'UE ma che hanno comunque deciso di adottare gli schemi di pagamento SEPA (dal primo marzo, infatti, l'area SEPA include anche il Principato di Andorra e la Città del Vaticano).
Figura 3.4
C'è una differenza sostanziale tra i Paesi appartenenti all'Unione Europea e quelli che non vi appartengono. I primi possono utilizzare gli strumenti SEPA per effettuare transazioni in euro, essendosi adeguati, per mezzo delle proprie Banche centrali, alle regole disposte con l'istituzione della SEPA; i secondi,
invece, hanno dovuto adeguarsi, sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista legale, per fare in modo che gli strumenti di pagamento SEPA possano essere utilizzati alle stesse condizioni previste negli Stati dell'UE. 2.4. Gli strumenti della SEPA L'European Payments Council (EPC) ha realizzato due progetti al fine di dotare la SEPA di strumenti adeguati: - Il primo progetto ha ad oggetto i bonifici e gli addebiti diretti: sono stati creati due nuovi schemi di pagamento, denominati "SEPA Credit Transfer Scheme Rulebook" e "SEPA Direct Debit Scheme Rulebook", attraverso i quali sono state definite nuove regole e nuovi standard bancari nell'ambito dei bonifici e degli addebiti diretti nell'area SEPA. (Figura 3.5) - Il secondo progetto riguarda specifici settori legati al funzionamento della SEPA: per ognuno di essi sono state stabilite regole, principi e linee guida ben definite.Inserite in appositi documenti chiamati "framework".
Figura 3.6
L'EPC si è inoltre posta l'obiettivo, una volta terminata la realizzazione dei due progetti, di mettere a punto dei servizi a valore aggiunto (definiti anche Additional Optional Services - AOS), volti alla creazione di un'area dei pagamenti elettronici, completamente automatizzata in ogni fase, a partire dall'ordinante sino a giungere al beneficiario.
2.5. Aspetti giuridici: Direttiva sui Servizi di Pagamento (PSD e PSD2)
2.5.1. La PSD
Il Parlamento Europeo, il 24 aprile 2007, e il Consiglio dell'Unione europea, il 15 ottobre 2007, hanno approvato la Direttiva sui Servizi di Pagamento (Payment Services Directive - PSD) (Direttiva 2007/64/CE).
L'Italia, il 27 gennaio 2010, l'ha recepita con il Decreto legislativo numero 11, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 36 del 13 febbraio 2010 ed entrato in vigore il primo marzo 2010.
(SEPA - Single Euro Payments Area,
2019)3 (S€PA - Single Euro Payments Area, 2019)4 117
Con la Direttiva sui Servizi di Pagamento, la Commissione Europea ha voluto inserire in un unico quadro normativo l'intera materia dei pagamenti, con l'obiettivo di:
- creare un Mercato Unico europeo dei servizi di pagamento al dettaglio (la SEPA), abbattendo ogni tipo di barriera legale presente tra i diversi Stati Membri dell'UE;
- aumentare la trasparenza e garantire una maggiore tutela, sia per i prestatori sia per gli utenti;
- uniformare diritti e obblighi per i prestatori e per gli utenti.
La Direttiva rappresenta, quindi, quella base normativa che, abbattendo le barriere legali tra i diversi Stati Membri dell'UE, ha permesso la creazione della SEPA e di tutti i servizi ad essa correlati.
2.5.2. La PSD2
Nel luglio del 2013 sono stati diffusi due importanti documenti, da parte della Commissione Europea, che nel loro insieme compongono il cosiddetto "Payment Legislative Package": uno di
Il Parlamento Europeo, l'8 ottobre 2015, e il Consiglio dell'Unione Europea, il 16 novembre 2015, hanno approvato la nuova Direttiva sui Servizi di Pagamento (PSD2) (Direttiva 2015/2366/UE), entrata in vigore il 13 gennaio 2016 e recepita dall'Italia l'11 dicembre 2017.
Nonostante il recepimento della nuova Direttiva da parte dei Paesi dell'area SEPA (avvenuto entro il 18 gennaio 2018), un sondaggio effettuato da PwC (network internazionale che fornisce servizi di consulenza) tra le trentanove maggiori banche europee, situate in diciotto Paesi diversi, ha rilevato che soltanto il nove percento di esse aveva avviato la fase di implementazione delle normative disposte dalla PSD2.
Attraverso questa nuova Direttiva, la Commissione Europea ha voluto promuovere lo sviluppo di un mercato interno dei pagamenti, caratterizzato da tre elementi:
di grande rilevanza (efficienza, sicurezza e competitività), attraverso due operazioni molto importanti:- il rafforzamento della tutela di coloro che usufruiscono dei servizi di pagamento;
- l'innovazione e l'aumento della sicurezza dei servizi di pagamento elettronici.
- i Payment Initiation Service Provider (PISP) sono prestatori di servizi di pagamento (PSP) che, ponendosi in una posizione intermedia tra il pagatore e il suo conto di pagamento online, consentono di effettuare transazioni direttamente da quest'ultimo, senza l'utilizzo di una carta di credito.