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UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
SEDE DI MILANO
Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative
Corso di laurea in Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari
SOLVENCY RATIOS E LEVA FINANZIARIA
Relatore: Chiar.mo Prof. Alberto Floreani
Tesi di Laurea di: Alessia Varilotta
Matricola n. 4602265
Anno Accademico 2018-2019
INDICE
CAPITOLO I: p.3
Solvency II e i Solvency Ratios
1.1. Le fonti normative p.3
1.2. La struttura a tre pilastri p.4
1.3. Il primo pilastro p.6
1.4. Il Solvency Capital Requirement p.11
1.5. Il Minimal Capital Requirement p.14
1.6. L’inosservanza dei requisiti patrimoniali p.15
CAPITOLO II p.17:
La relazione tra Solvency Ratio e la leva finanziaria nelle imprese di assicurazione
2.1 La leva finanziaria p.17
2.2 La leva finanziaria nelle imprese di assicurazione p.18
2.3 Relazione tra leva finanziaria e indice di solvibilità 2 p.19
CAPITOLO 1
Solvency II e i Solvency Ratios
1.1 Le fonti normative
Il settore assicurativo è molto regolamentato e
Presenta un apparato normativo complesso. L'obiettivo principale della regolamentazione e della vigilanza in materia di assicurazione è tutelare adeguatamente i contraenti e i beneficiari dei contratti. A tal fine, vi sono due tipologie di norme: strutturali, che mirano a fissare delle regole sulla struttura del mercato, sulle modalità di accesso e di funzionamento; e prudenziali, che mirano a incentivare un comportamento prudente da parte dell'assicuratore.
Le principali fonti normative della regolamentazione sono la normativa europea e quella italiana. In merito alla prima distinguiamo quella recepita nei singoli ordinamenti nazionali, le Direttive: Solvency II (Direttiva 89/2011) e IDD, Insurance Distribution Directive (97/2016) in vigore dal 1 ottobre 2018, e i Regolamenti Europei e le misure di esecuzione (ITS), che invece sono direttamente esecutivi e non necessitano di ricezione negli ordinamenti interni, in materia di assicurazione ricordiamo i Regolamenti delegati.
sistema assicurativo europeo. Questo comitato, noto come Comitato di Basilea, ha lavorato per diversi anni per sviluppare un quadro normativo che garantisse la stabilità e la solidità del settore assicurativo. Il risultato di questo lavoro è stato Solvency II, un insieme di regole e requisiti che le compagnie assicurative devono rispettare per garantire la loro solvibilità e la protezione degli assicurati. Solvency II si basa su tre pilastri principali: il requisito di capitale, la gestione del rischio e la supervisione. Inoltre, a livello europeo è stata introdotta anche la Direttiva sulle assicurazioni distribuite (IDD), che ha l'obiettivo di garantire un alto livello di protezione dei consumatori nel settore assicurativo. La IDD stabilisce regole e requisiti per gli intermediari assicurativi e per la distribuzione di prodotti assicurativi. In Italia, la legislazione relativa a Solvency II e IDD è suddivisa in due parti. La normativa primaria è contenuta principalmente nel codice delle assicurazioni private (CAP), introdotto dal d.lgs 209/2005 e successivamente modificato dalle normative di recepimento di Solvency II e IDD. La parte restante della normativa primaria è contenuta nel codice civile. La normativa secondaria è invece inserita nei regolamenti IVASS (Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni) e nei provvedimenti normativi di questa Autorità. Il 1° gennaio 2016 è entrato in vigore il nuovo sistema regolamentare che disciplina il settore assicurativo e riassicurativo in Europa. Questo sistema ha introdotto importanti innovazioni e ha avuto un impatto significativo sulle compagnie assicurative e sui consumatori.settore assicurativo. Dopo un iter preparatorio durato quasi un decennio il Parlamento Europeo approvò la Direttiva Solvency II nella primavera del 2009. Con la direttiva Omnibus II, approvata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo nel 2014, che modifica alcuni aspetti della direttiva Solvency II è stato compiuto un altro passo in avanti verso un'armonizzazione maggiore delle normative nazionali. Sono state adottate le disposizioni prudenziali ai nuovi assetti di vigilanza determinati dalla nascita dell'Eiopa (Autorità Europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) che ha il compito di sorvegliare il mercato delle polizze. Nel 2015 Eiopa pubblica le linee guida per l'attuazione di Solvency II. Successivamente sono stati emanati gli atti delegati con cui hanno preso forma le misure tecniche indispensabili per l'avvio del nuovo sistema di regolamentazione prudenziale. Pertanto, il 1^ gennaio 2016 la nuova disciplina.È entrata in vigore e Solvency II ha preso il posto di 14 direttive precedenti e di 28 regolamentazioni nazionali sostituite da un'unica normativa per l'intera Unione Europea. 21.2 La struttura a tre pilastri Per illustrare i contenuti si fa riferimento a una struttura a tre pilastri. Il primo fissa i requisiti quantitativi di solvibilità e patrimoniali del nuovo sistema di vigilanza. 2 Alberto Floreani, Economia delle imprese di assicurazione, pp. 205-207. Guida Solvency II – IVASS pp. 12- 21- 27 4 La Direttiva determina i requisiti patrimoniali minimi che le imprese di assicurazione devono possedere per poter operare in condizioni di normalità. Per individuare i requisiti si fa riferimento alle regole per la valutazione delle poste di bilancio secondo il principio del Market Consistent, ovvero le attività e le passività sono valutate all'importo al quale potrebbero essere scambiate sul mercato. Pertanto, gli aspetti fondamentali delIl primo pilastro sono: la valutazione delle attività, delle passività e delle riserve tecniche; la determinazione dei fondi propri, dei requisiti SCR (Solvency Capital Requirement) e MCR (Minimal Capital Requirement).
Il secondo pilastro risulta essere più idoneo, rispetto al primo, per valutare i rischi con requisiti di tipo qualitativo. Più nello specifico definisce la struttura di Corporate Governance, pertanto tutte le imprese di assicurazioni devono dotarsi di una struttura organizzativa trasparente e adeguata, con una ripartizione e separazione delle responsabilità.
Le imprese di assicurazioni dispongono di politiche scritte relative alla gestione del riscatto, al controllo interno, all'audit interno e, se rilevante, all'outsourcing.
Una caratteristica fondamentale delle imprese di assicurazione è l'inversione del ciclo monetario. Questo può portare l'assicuratore ad assumere un comportamento errato, sottovalutando i
Rischi che dovrà coprire nel futuro per massimizzare, nell'immediato, i profitti. La nuova disciplina prudenziale collega strettamente i requisiti di capitale ai rischi del portafoglio assicurativo. Questo porta l'assicuratore ad acquisire maggiore consapevolezza: assumere rischi elevati comporta fin da subito un costo che obbliga ad accantonare risorse patrimoniali più ingenti. Quindi la nuova normativa costringe l'assicuratore ad essere più prudente, e si limita a sottolineare e a rendere cogenti principi già esistenti, indicando le regole di governo societario che le compagnie devono osservare. Infine, Solvency II delinea un fitto reticolo informativo che deve collegare costantemente l'impresa assicurativa alle Autorità di Vigilanza e al mercato. In particolar modo, il terzo pilastro impone alla società di fornire all'Autorità di Vigilanza tutte le informazioni necessarie e di pubblicare una relazione annuale SFCR.
(Report on solvency and financial conditions), documento nel quale vengono riportate le informazioni sulla propria solvibilità e sulla condizione finanziaria, i cui contenuti minimali sono stabiliti dall'articolo 47-septies del CAP, e dalle misure di esecuzione di secondo livello. Questo documento deve contenere: - la descrizione dell'attività e i risultati di gestione dell'impresa; - la descrizione del sistema di governo societario e la valutazione dell'adeguatezza di tale sistema rispetto al profilo di rischio dell'impresa separatamente per ciascuna categoria di rischio; - la descrizione per ogni attività dell'esposizione al rischio, delle riserve tecniche e delle altre passività; - la descrizione dei metodi utilizzati per valutarli; - infine, la descrizione della gestione del capitale. 31.3 Il primo pilastro Come esposto in precedenza il primo pilastro si occupa della determinazione dei fondi propri, che sono le risorse finanziarie di cui l'impresa dispone.L'impresa dispone per assorbire le eventuali perdite connesse ai rischi assunti e corrispondono approssimativamente alla differenza tra i valori degli attivi e dei passivi.
I criteri di valutazione delle attività e passività sono diversi da quelli utilizzati nella redazione del bilancio di esercizio, in quanto sono valutati utilizzando il principio del fair value, quindi la loro differenza non è pari al patrimonio netto.
La determinazione dei fondi propri si sostanzia innanzitutto attraverso la redazione di una situazione patrimoniale-finanziaria regolamentare (regulatory balance sheet).
Il legislatore ha previsto che le imprese di assicurazione e riassicurazione debbano soddisfare i requisiti patrimoniali con un sufficiente livello di fondi propri, quelli utilizzabili nell'attività di impresa sono rappresentati dalla somma dei fondi propri di base e dei fondi propri accessori.
3 Pasqualina Porretta - Fabrizio Santobuoni "Fare assicurazione"
Solvency II compliant" pp.26 -43. Alberto Floreani, Economia delle imprese di assicurazione, pp. 207-208. 6 I primi sono i mezzi patrimoniali dell'impresa, rilevati on-balance sheet, costituiti dall'eccedenza delle attività rispetto alle passività diminuita dell'importo delle azioni proprie detenute dall'impresa e dalle passività subordinate. I secondi sono rappresentati dagli elementi che possono essere richiamati per assorbire le perdite in cui dovesse incorrere l'impresa laddove essi non siano già compresi nei fondi propri di base. Gli elementi dei fondi propri sono classificati su tre livelli (tiers) in funzione della loro qualità ovvero della loro capacità di assorbire le perdite nel tempo, quindi nella misura in cui tali elementi presentano le seguenti caratteristiche: - la disponibilità permanente, ovvero che l'impresa abbia la piena e continua disponibilità dell'elemento;sere utilizzato per assorbire le perdite e non deve essere soggetto a requisiti o incentivi per essere rimborsato.