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Discorso diverso per il professionista attestatore che è
chiamato a redigere un ulteriore elaborato solo nel caso in cui, a
fronte delle proposte alternative presentate, siano venuti alla
luce aspetti rilevanti e non trattati nella relazione di cui all’art.
161, terzo comma.
Al quinto comma, l’art. 163 riporta quanto segue «La
proposta può prevedere l'intervento di terzi e, se il debitore ha la
forma di società per azioni o a responsabilità limitata, può
prevedere un aumento di capitale della società con esclusione o
limitazione del diritto d’opzione».
Tale possibilità sembra mirare, da un lato, alla
ricapitalizzazione della società qualora ciò fosse necessario per
il rilancio della stessa, e dall’altro, riconoscendo la facoltà di
limitare o escludere il diritto d’opzione sembra si voglia evitare
che i vecchi soci restino incontrastati a capo dell’impresa
risanata.
Si noti che nell’ipotesi in cui sia la proposta dei creditori ad
essere omologata e questa preveda, fra le altre cose, un
incremento di capitale potrebbe risultare necessaria la nomina di
un amministratore giudiziario se mai i soci si dimostrino restii a
deliberare il suddetto aumento. Realtà quest’ultima non poi così
remota dato che non solo i soci sono chiamati ad effettuare un
esborso di denaro ma oltretutto questo viene loro imposto da un
soggetto terzo. 9
In merito, l’art. 185 al sesto comma prevede che, sentiti in
camera di consiglio il debitore e il commissario, sia il tribunale a
procedere alla nomina dell’amministratore giudiziario e,
contestualmente, alla revoca dell’organo amministrativo. Il
soggetto è designato a svolgere qualunque attività si riveli
necessaria per la realizzazione del piano compresa, come si
diceva, la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci
avente ad oggetto la delibera di aumento di capitale e l'esercizio
del voto nella stessa.
Apprezzabile è anche quanto riporta il quinto comma del
sopracitato articolo, ovvero l’eventualità che il tribunale, su
richiesta del proponente, conferisca al commissario giudiziale i
poteri necessari a provvedere in luogo del debitore qualora
quest’ultimo si riveli inadempiente o non rispetti le scadenze
previste. Tale eventualità rende il commissario un organo attivo
(e non più solo di controllo) chiamato ad avvalersi dei poteri
conferitigli e a rimuovere qualunque ostacolo si interponga alla
rituale esecuzione.
Non sarebbe una cattiva idea, a mio parere, estendere
questa serie di soluzioni coattive anche alla proposta formulata
dal debitore nel caso in cui sia proprio quest’ultima ad essere
approvata dai creditori e successivamente omologata. Così
facendo, se mai il proponente dovesse dimostrarsi
inadempiente, si eviterebbe l’avvio della procedura di risoluzione
del concordato , meccanismo dimostratosi spesso inefficiente
9
che sembra implicare una forma di resa alla volontà del debitore
disubbidiente.
9 La quale prevede, quali unici soggetti legittimati a promuoverla, i creditori concorsuali.
Tornando alla fase pre-omologa, occorre porre attenzione
ad uno dei passaggi più importanti dell’intera procedura di
concordato, ovvero l’adunanza dei creditori durante la quale gli
aventi diritto sono chiamati a votare la proposta del debitore.
Tale fase ricopre un ruolo ancor più rilevante nel caso in cui
siano state avanzate più proposte.
In merito, l’art. 177 lf al primo comma stabilisce che tutte le
proposte pervenute dovranno essere oggetto di votazione e solo
quella che otterrà la maggioranza più elevata dei crediti
ammessi al voto risulterà vincitrice. Qualora nessuna proposta
10
raggiunga la maggioranza richiesta, il giudice delegato, con
decreto da adottare entro trenta giorni dal termine di cui al
quarto comma dell'articolo 178, sottoporrà al voto solo quella
che ha conseguito la maggioranza relativa.
Contestualmente egli fisserà il termine per la
comunicazione ai creditori e quello a partire dal quale gli stessi,
nei venti giorni successivi, possono far pervenire il proprio voto
con le modalità previste dal predetto articolo.
La legge inoltre stabilisce che, in caso di parità, sarà la
proposta del debitore a prevalere sulle altre, o in caso di parità
fra proposte concorrenti sarà quella presentata per prima a
vincere.
Si osservi che, anche in mancanza di proposte alternative,
la norma parla di «maggioranza dei crediti ammessi al voto» e
non di creditori, ciò implica che anche una minoranza dei votanti
o addirittura uno solo di questi, se in possesso di un credito di
10 La norma non lo esplicita ma si presume che, qualora le proposte prevedano la suddivisione in classi dei
creditori, sia richiesta ai fini dell’approvazione, la maggioranza complessiva dei crediti ammessi al voto e la
stessa maggioranza anche nel maggior numero di classi. 11
importo pari al 50.01% del totale, può da solo decidere se
approvare o meno la proposta.
Tale previsione ha di certo semplificato l’esito favorevole
del concordato, pur concentrando il potere decisionale sui soli
creditori forti.
Ciò che invece ha reso più difficoltoso il raggiungimento
delle maggioranze previste, è l’eliminazione del silenzio-assenso
prevista dal decreto legge n. 83/2015. La sua esclusione risulta,
a mio parere, più che apprezzabile, soprattutto alla luce di ciò
che ha comportato in passato. Tale sistema infatti, puntando
spesso sull’inerzia dei creditori, aveva determinato
l’approvazione in sede di adunanza di numerose proposte che,
alla prova dei fatti, si erano dimostrate inconsistenti e destinate
letteralmente al fallimento.
Una volta individuata la proposta vincitrice, sarà compito
del tribunale fissare l’udienza durante la quale, anche sulla base
del parere motivato del commissario giudiziale , decidere se
11
procedere o meno all’omologazione. La scelta del tribunale di
donare piena efficacia alla proposta, permette l’avvio di quella
che potremo definire “fase attiva della procedura” nella quale il
debitore è chiamato a realizzare concretamente ciò che finora è
(solo) stato scritto nero su bianco.
In conclusione, possiamo affermare che la possibilità di
avanzare proposte alternative risulta a vantaggio del debitore,
per lo meno nei casi in cui la sua proposta dovrebbe
considerarsi soggetta a non omologabilità o a revoca, e vi siano
contemporaneamente istanze di fallimento pendenti a suo
11 Da depositare almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata dal tribunale ai sensi dell’art. 180 lf, secondo
comma.
carico. E’ da presumere, infatti, che la realizzazione di proposte
concorrenti valide, sia comunque idonea a sottrarre il debitore al
rischio del fallimento in cui potrebbe incorrere a causa del
mancato buon fine della procedura di concordato.
Tanto è vero che, anche se la proposta vincitrice proviene
dai competitors, ciò non dovrebbe implicare il venir meno del
beneficio dell’esdebitazione che il debitore intendeva perseguire.
Capitolo 2. Le offerte concorrenti.
2.1 Ruolo e significato delle offerte concorrenti
L’obiettivo delle proposte alternative, le quali mirano ad
una miglior soddisfazione dei creditori, si è ulteriormente
rafforzato con la previsione di offerte concorrenti (disciplinate
all’art. 163 bis lf), la cui presenza garantisce inoltre una migliore
e più corretta valorizzazione del patrimonio del debitore
concordatario. 13
Prima della loro introduzione, qualora il piano del debitore
prevedesse la cessione a titolo oneroso dell’intera azienda o di
alcuni rami ad un soggetto già individuato, non era previsto
alcun procedimento competitivo. Di conseguenza, era difficile
comprendere in che misura l’offerta presentata fosse una buona
offerta. 12
Ciò ha portato il legislatore ha prevedere l’avvio di una
gara competitiva, il cui scopo è da ricercare nell’individuazione
di un’eventuale migliore offerta rispetto a quella originaria
scongiurando il rischio che i concordati c.d. chiusi possano
nascondere soluzioni elusive, non finalizzate alla miglior
valorizzazione del patrimonio del debitore e, pertanto, al miglior
soddisfacimento dei creditori.
Come vedremo, nell’ipotesi in cui sia un’offerta
concorrente a vincere la competizione, il debitore sarà chiamato
(ai sensi del comma 4 dell'art. 163 bis lf) a modificare il suo
piano coerentemente con l’esito della gara.
2.2 Contenuto art. 163 bis lf: l’iter legislativo
Il ricorso alle “offerte concorrenti” rappresenta una facoltà
del Tribunale che può agire d’ufficio o su istanza del
commissario. Non è quindi un obbligo.
Nel caso in cui il commissario ritenga, alla luce di
manifestazioni di interesse pervenute, che l’offerta contemplata
dal piano possa non corrispondere al miglior interesse dei
12 <La nascita delle offerte concorrenti, sembra riconducibile al buon uso che il legislatore ha fatto
dell’interpretazione virtuosa e vincente applicata dal Tribunale di Milano in occasione della procedura di
concordato preventivo del San Raffaele. > Estratto dal ‘Speciale decreto n. 83/2015: “Proposte/piani ed offerte
concorrenti” Filippo Lamanna Danilo Galletti, Giuffrè 2015’.
creditori, chiede al tribunale, con istanza motivata, di avviare
una gara competitiva.
Il tribunale, sentito il commissario, decide sull’istanza
ovvero dispone d’ufficio l’apertura di un procedimento
competitivo, tenuto conto del valore dell’azienda o del bene,
nonché della probabilità di conseguire un miglior
soddisfacimento della massa creditoria.
Si noti che la norma riporta il seguente inciso «ovvero
dispone d’ufficio l’apertura di un procedimento competitivo»
soluzione che non è da considerarsi contraddittoria: essa
riguarda l’ipotesi in cui sia il Tribunale a valutare come
necessaria l’apertura al mercato, tenuto conto del parere
motivato che il commissario deve in ogni caso sottoporgli, anche
qualora non intenda presentare alcuna istanza.
Al primo comma dell’art. 163 bis lf, troviamo indicate le
circostanze nelle quali si può procedere all’avvio della
competizione:
«Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161,
secondo comma, lettera e), comprende un’ offerta da parte di un
soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo<