SECONDO CAPITOLO:
GLI ELEMENTI DI ILLICEITA’ SPECIALE COME
ELEMENTI NORMATIVI DI FATTISPECIE
2.1.Gli elementi di illiceità speciale tra tipicità e antigiuridicità alla
luce della dottrina tedesca.
Nel panorama della dottrina tedesca diversi gli autori che, dalla prima
metà Novecento sino agli anni più recenti del ventunesimo secolo,
hanno offerto importanti contributi sulla questione dogmatico-
interpretativa degli elementi dell’illiceità speciale che il legislatore
menziona in alcune fattispecie penali.
Le teorie che si analizzeranno di seguito partono tutte dalla concezione
bipartita del diritto penale secondo la quale elementi del reato sono
tipicità e antigiuridicità. 44
Il primo autore che ha parlato di <<elementi speciali di
70
antigiuridicità>> è stato Georg Beseler ,che con tale locuzione
designa quelle norme del Codice penale contenenti espressioni come
<<indebitamente>>, <<arbitrariamente>>, <<abusivamente>>,
<<illegittimamente>> ed espressioni analoghe che implicherebbero un
rapporto di “contrarietà tra la condotta tipica ed un determinato
71
parametro normativo” .
Lo studio sulla categoria dell’illiceità speciale da parte dell’autore non
mira ad analizzare la collocazione sistematica di tale categoria in seno
alle norme giuridiche, ma mostra un’inclinazione a trattare la questione
della classificazione giuridica dei casi di illiceità speciale nell'ambito
della teoria del dolo, con conseguenze in materia di errore. Beseler
sostiene, ai fini di una responsabilità a titolo di dolo, che l’agente deve
essere consapevole della condotta abusiva, indebita o illegittima con la
conseguenza che in caso contrario e cioè, ove l’agente erroneamente
non riuscisse a rappresentarsi la condotta connotata da illiceità speciale,
si configura un errore in termini di errore di diritto (Rechtsirrtum).
L’orientamento interpretativo di Beseler non affronta in maniera
esplicita la collocazione sistematica degli elementi di illiceità speciale
Beseler, Georg: Kommentar über das Strafgesetzbuch für die Preußischen Staaten.
70
Leipzig, 14. Aprile 1851
G. Morgante, l’illiceità speciale nella teoria generale del reato. Giappichelli editore,
71
Torino,2002. Pg. 2 45
(cioè se rientrino nella tipicità o nell’antigiuridicità) dal momento che
tende a collegare tali elementi alla teoria del dolo; tuttavia, egli
implicitamente asserisce che “l’antigiuridicità possa essere un vero e
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proprio elemento del fatto” specificando come la condotta abusiva,
indebita o illegittima integrino una circostanza del fatto.
Ad attribuire un ruolo obiettivo alla coscienza dell’antigiuridicità ai fini
di una responsabilità a titolo di dolo, è anche l’autore Franz von Listz,
il quale considera che nei casi di espressa menzione di illiceità della
condotta, l’elemento dell’antigiuridicità è parte del dolo, ed essendo
quest’ultimo elemento della fattispecie, di conseguenza anche gli
elementi di illiceità speciali sono elementi costitutivi del Tatbestand
(fatto tipico). Allo stesso modo, l’autore tedesco Karl von Lilienthal il
quale sostiene che “laddove il legislatore abbia conferito esplicito
rilievo all’antigiuridicità della condotta, essa debba essere considerata
un vero e proprio elemento della fattispecie speciale” .
73
Nel panorama della dottrina tedesca alle teorie che considerano gli
elementi di antigiuridicità come elementi costitutivi della fattispecie
che integrano il fatto tipico, si fronteggiano teorie di coloro che non ne
riconoscono alcun ruolo positivo. Partendo dall’analisi di queste ultime,
Lucia Risicato Gli elementi normativi della fattispecie, profili generali e problemi
72
applicativi. Milano,2004. Pg. 114.
G.Morgante,l’illiceità speciale nella teoria generale del reato. Giappichelli
73
editore,Torino,2002. Pg 10 46
74
si menziona l’autore tedesco Friedrich Wachenfeld il quale considera
che nei delitti in cui il legislatore abbia menzionato espressioni come
illegittimo, illegale (rechtswidrig) queste, non aggiungano alcun valore
alla condotta dell’agente, contra ius di per sé, “trattandosi solo di
ribadire che un comportamento non può integrare un illecito penale se
75
non va contro il diritto” . Non aggiungendo nulla alla fattispecie, o
non costituendo alcun elemento del fatto tipico (Tatbestand), con tali
espressioni il legislatore ha, allora, voluto avvalersi di mere clausole di
76
stile. Contrariamente a quanto sostenuto da questa parte di dottrina
poc’anzi analizzata, vi sono autori che, invece, riconoscono un ruolo
positivo agli elementi di illiceità speciale nella fattispecie, per esempio
77
parte della dottrina tedesca , considera che il legislatore abbia
espressamente menzionato tali elementi di antigiuridicità nella norma,
col chiaro intento di avvertire il giudice di indagare se l’agente abbia
posto in essere una condotta illegittimamente perché nell’erronea
convinzione di agire in presenza di una scriminante. Gli elementi di
F.Wachenfeld,Manuale di diritto penale tedesco ,Monaco,1914
74 G.Morgante,l’illiceità speciale nella teoria generale del reato. Giappichelli
75
editore,Torino,2002. Pg. 13.
Di tale opinione è l’autore tedesco Eduard Kohlrausch, in Errore e concetto di colpa nel
76
diritto penale,1904. L’autore considera che l’antigiuridicità è elemento di tutti i reati e la
menzione di espressioni come <<illecitamente>> o <<abusivamente>> non fanno che
richiamare l’antigiuridicità stessa della norma. Se si attribuisse ruolo positivo allora tutte le
norme dovrebbero contenere siffatte espressioni.
H.Schaeffer, Secondo il Codice penale del Reich il concetto di dolo comprende la
77
consapevolezza dell’illegittimità dell’atto punibile?Osnabruck,1987; Anche Franz Von List
esclude l’antigiuridicità dalla struttura del dolo lì dove l’egente abbia agito credendo di
essere autorizzato a commettere/omettere l’atto. 47
illiceità segnerebbero, dunque, una distinzione tra comportamenti
autorizzati della presenza di una causa di giustificazione e
comportamenti vietati dall’ordinamento. Se una parte della dottrina
tedesca considera, come già visto, gli elementi di illiceità speciale come
oggetto del dolo per ascriverli nella categoria degli elementi costitutivi
della fattispecie, altra parte della dottrina, invece, giunge a questo fine
elaborando la teoria bipartita del reato, teoria secondo la quale elementi
del reato sono tipicità e antigiuridicità. Tracciata questa distinzione si
analizzano, di seguito, teorie che inquadrano l’illiceità speciale nella
categoria dell’antigiuridicità, e altre che mirano ad ascriverla nella
categoria della tipicità.
Nella sua teoria del reato (La lehre Vom Verbrechen) Ernest Beling
riconosce il carattere dell’eccezionalità alla categoria dell’illiceità
speciale. L’autorevole studioso elabora la teoria della tripartizione del
reato, secondo la quale gli elementi della fattispecie sono
antigiuridicità, tipicità e colpevolezza. Beling distingue la tipicità
dall’antigiuridicità affermando come il fatto tipico assolva una funzione
descrittiva del reato e non valutativa in termini di antigiuridicità, “il
fatto tipico è, così, scevro da ogni momento di antigiuridicità” ;
78
E.Beling, Die Lehre vom Tatbestand, Tubingen, 1906. P.145
78 48
quest’ultima assume, dunque, un ruolo autonomo in contrapposizione
alla tipicità del reato.
La norma è, così, soggetta a una doppia valutazione poiché “nel
momento in cui il giudice accerta la conformità di un comportamento
al fatto tipico, non ne ha ancora accertata l’antigiuridicità, ma solo un
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suo indizio” , in un secondo momento, poi, il giudice dovrà giudicare
la conformità della condotta all’ordinamento.
Tuttavia, l’ingresso degli elementi di illiceità speciale nella fattispecie
penale, mettono in crisi l’architettura teorica della tripartizione
normativa, ed è così che l’autore raggiunge un compromesso
ammettendo che tali elementi costituiscano un “segmento di
80
antigiuridicità” e, giunge alla conclusione che possono essere
considerati elementi del fatto tipico dal momento che “l’accertamento
della tipicità rappresenta contemporaneamente l’accertamento di una
parte di antigiuridicità.”
81
Analogamente a quanto sostenuto da Beling, anche l’autore tedesco
Hans Wezel afferma una distinzione tra tipicità e antigiuridicità alla
82
base della quale si pone la teoria della “rilevanza penale” . L’autore
A.Lanzi,Lindice penale, rivista fondata da Pietro Nuvolone. Maggio agosto-2024. Pg. 110
79 E. Beling, Die Lehre Vom Tatbestand, Tubingen, 1906. P.10
80 E. Beling, Die Lehre Vom Tatbestand, Tubingen, 1906. P156
81 H. Wezel ,Die Regelung von Vorsatz and irrtum im Strafrecht als legislatoriches problem.
82
In Zeitschirft fur die gesamte Strafrechtswissenschaft, 1955. Pg. 210-211 49
considera come un’azione può essere tipica, ma non necessariamente
antigiuridica, nell’asserire ciò rileva l’esempio di reato di omicidio
commesso per legittima difesa. In questo caso la condotta di omicidio
non è antigiuridica se avviene in presenza di una scriminante che fa sì
che la condotta di omicidio (tipica) non sia antigiuridica. Con questo
esempio l’autore dimostra che può essere un pericolo confondere la
tipicità con l’antigiuridicità, se ciò avvenisse si commetterebbe l’errore
di considerare come penalmente rilevanti azioni che, in realtà, non lo
sono perché giustificate o prive di illiceità. Per l’autore, quindi,
“espressioni contenenti una valutazione di illiceità, non potrebbero
comunque ascriversi all'alveo degli elementi costitutivi del fatto tipico,
trattandosi di elementi di antigiuridicità insuscettibili di arricchire la
83
struttura della fattispecie” .
Wezel afferma, poi, la distinzione tra condotta contraria ad una norma
84
(normwidrig) e condotta contraria al diritto (rechtswidrig). Secondo
Wezel questa distinzione si applica nei
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