Il principio di legalità
La disposizione dell'art. 1 c.p., prevedendo che "nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge" codifica il principio di legalità il quale trova riconoscimento e garanzia nella Costituzione all'art. 25: "nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso".
Considerazioni generali
Viene accolta così la concezione formale di legalità, per la quale reato è soltanto ciò che è previsto come tale dalla legge, anziché la concezione sostanziale, fatta propria dagli ordinamenti di tipo assolutistico come quello nazista e bolscevita, secondo la quale è reato qualsiasi fatto socialmente pericoloso, anche se non previsto dalla legge. Il principio di legalità, di matrice illuministica e di origine non strettamente penalistica ma eminentemente politica, è quindi connaturale con gli ordinamenti democratici, in quanto tutela l'individuo contro gli eventuali abusi dello Stato.
La traduzione in termini giuridico-penali del fondamento politico del principio di legalità risale agli inizi dell'ottocento e avviene ad opera del criminalista tedesco Anselm Feuerbach il quale lo sintetizza nel brocardo latino nullum crimen, nulla poena sine lege.
Il principio di legalità si suddivide in quattro sotto-principi che qui di seguito analizzeremo: 1) la riserva di legge; 2) la tassatività o sufficiente determinatezza della fattispecie penale; 3) il divieto di retroattività o irretroattività della legge penale; 4) il divieto di analogia in materia penale.
La riserva di legge
Il principio di riserva di legge, corollario naturale del principio di legalità, individuando nella legge l'unica e sola fonte normativa in materia penale, di fatto tende a garantire i cittadini dagli abusi del potere esecutivo, al quale non è consentita l'emanazione di norme penali.
Il problema che da sempre pervade e divide la dottrina è se la riserva di legge debba essere assoluta o relativa, se si possa cioè consentire che atti normativi "secondari" (regolamenti) concorrano alla creazione della fattispecie penale. I fautori della riserva di legge assoluta sostengono che il ricorso a fonti normative di grado inferiore alla legge sia gravemente lesivo del principio di legalità in quanto il procedimento legislativo appare lo strumento più adeguato a salvaguardare il bene della libertà personale. Per i sostenitori della riserva relativa è possibile, al contrario, il concorso di fonti normative diverse dalla legge purché, come, tra l'altro, è stato esplicitamente sancito dalla Corte Costituzionale, "sia una legge dello Stato a indicare con sufficiente specificazione, i caratteri, il contenuto e i limiti dei provvedimenti dell'autorità non legislativa" (C. Cost, sent. n. 26/1966).
È comunemente ammesso, quindi, un apporto regolamentare limitato ad accertamenti tecnici che puntualizzi le scelte politiche incriminatrici essenziali, riservate esclusivamente alla legge. In altre parole: le scelte di fondo relative all'incriminazione rimangono monopolio del legislatore, mentre rimane affidata alla fonte normativa secondaria la possibilità di specificare dal punto di vista tecnico, il contenuto di elementi di fattispecie già delineati in sede legislativa. Tale modello integrativo prende il nome di norma penale in bianco. Con tale denominazione ci si riferisce a quelle norme (ritenute legittime dalla sentenza della Corte Costituzionale n.168/71) nelle quali la sanzione è prevista dalla legge, mentre il precetto (comportamento vietato) è formulato dalla legge in modo generico così da essere completato da un provvedimento amministrativo. Ad esempio, l'art. 73 del T.U. 9-10-90, n. 309, prevede e punisce severamente il traffico di stupefacenti, senza indicare le "sostanze" il cui traffico è vietato, e rinvia genericamente ad elenchi di stupefacenti contenuti in tabelle predisposte a cura del Ministero della Sanità. È di tutta evidenza, dunque, come nelle norme penali in bianco, il precetto penale trovi necessaria integrazione in un atto amministrativo governativo.
Nessuna funzione incriminatrice o aggravatrice del trattamento punitivo può svolgere la consuetudine. Essa risulta, altresì, priva di qualsiasi capacità abrogatrice della norma penale, cosicché soltanto l'emanazione di una legge successiva può espressamente abrogare una norma vigente, anche se di fatto inapplicata per lungo tempo. È ammissibile, invece, la funzione scriminante della consuetudine. Le cause di giustificazione, infatti, non possedendo specifico carattere penale e non essendo, di conseguenza, necessariamente subordinate al principio della riserva di legge, possono avere la loro fonte in norme diverse dalla legge.
Riguardo al rapporto tra riserva di legge e normativa comunitaria, occorre evidenziare che la nostra Corte Costituzionale ha recepito quasi integralmente il principio del primato del diritto comunitario, fissato dalla Corte di Giustizia della CEE, per il quale la norma comunitaria deve prevalere sulla norma penale interna. Tale principio vige, tuttavia, soltanto per alcune specie di norma comunitaria: sono immediatamente applicabili i regolamenti comunitari ed i Trattati aventi pieno contenuto dispositivo. È esclusa l'applicabilità delle direttive a carattere generale in quanto esse lasciano liberi gli Stati membri in ordine ai mezzi idonei al perseguimento degli scopi presi di mira, mentre sono direttamente applicabili, almeno secondo un certo orientamento.
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Principi diritto penale - il principio di legalità
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Diritto penale
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