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Corso di Laurea Triennale in Scienze dei Servizi Giuridici

Scienze delle Investigazioni e della Sicurezza

Tesi di Laurea in Diritto Processuale Penale

La nuova fisionomia del giudizio

abbreviato

Candidata Relatore A.A. 2023/2024

Concetta Salzillo Prof.ssa

Matr. A43000913 Teresa Alesci

CAPITOLO I

IL GIUDIZIO ABBREVIATO

1. Considerazioni generali ............................................................................. 2

2. Presupposti del rito abbreviato .................................................................. 7

2.1 La richiesta non condizionata ............................................................... 9

2.2 Subordinazione della richiesta ad una integrazione probatoria da parte

dell’imputato ............................................................................................ 13

CAPITOLO II

UN PROCEDIMENTO IN COSTANTE EVOLUZIONE

1. Legge n. 103/2017, la c.d. “riforma Orlando” ......................................... 17

1.2 Giudizio abbreviato e pena dell’ergastolo .......................................... 20

2. La “riforma Cartabia” e le modifiche apportate all’art. 438 c.p.p. .......... 22

2.1 L’ulteriore sconto di pena in caso di mancata impugnazione ............ 28

3. Art. 441 c.p.p.: svolgimento del rito abbreviato ...................................... 30

3.1 I soggetti processuali: la loro presenza in udienza ............................. 34

3.2 L’integrazione probatoria d’ufficio .................................................... 40

4. Interrogatorio dell’imputato ..................................................................... 44

5. Rapporto tra giudizio abbreviato e giudizio immediato .......................... 47

6. Inammissibilità e rigetto: art. 438 c.p.p. comma 6-ter ............................ 50

CAPITOLO III

DECISIONE E LIMITI

1. Giudizio abbreviato e investigazioni difensive ....................................... 54

1.1 Gli atti utilizzabili ai fini della decisione ........................................... 57

2. Ruolo della parte civile ............................................................................ 64

3. Modifica dell’imputazione e nuove contestazioni .................................. 66

4. Limiti all’appello ..................................................................................... 69

BIBLIOGRAFIA ......................................................................................... 72

1

CAPITOLO I

IL GIUDIZIO ABBREVIATO

SOMMARIO: 1. Considerazioni generali. — 2. Presupposti del rito

abbreviato. — 2.1. La richiesta non condizionata. — 2.2. Subordinazione

della richiesta ad una integrazione probatoria da parte dell’imputato.

1. Considerazioni generali

Il giudizio abbreviato è stato introdotto nell’ordinamento processuale

penale italiano con il codice di procedura penale del 1988 denominato

codice Pisapia-Vassalli.

Passati ben trentasei anni dalla sua nascita, ancora oggi si colloca fra i

riti più discussi a cui pendono sempre questioni di illegittimità

costituzionale.

Il rito abbreviato trova la propria disciplina nel libro VI del

ad hoc

codice di procedura penale, libro dedicato alla trattazione del

procedimenti speciali. In modo particolare sono definiti procedimenti

speciali: il giudizio abbreviato, il giudizio direttissimo, il giudizio

immediato, l’applicazione della pena su richiesta, il procedimento per

decreto e l’istituto della sospensione del processo con messa alla prova.

Le caratteristiche distintive del modello processualpenalistico

includono la presenza di un procedimento ordinario, ma al contempo

quella di procedimenti che sono alternativi a quello ordinario; ciò

. Attraverso gli stessi si

spiega la loro prerogativa nell’essere speciali 1

Cfr. A. C , Fondamenti di procedura penale, Cedam, 2020, p. 639.

et al.,

1 AMON 2

tendeva e si tende ancora oggi ad evitare che il massiccio uso del

procedimento ordinario porti alla prescrizione la maggior parte dei

reati; ragion per cui la loro instaurazione diviene una necessità .

2

Necessità che si articola in molteplici diramazioni, ciascuna delle quali

rappresenta una finalità che l’ordinamento vuole perseguire. Tra le più

importanti vi è la necessità di rendere il processo più snello eliminando

una delle fasi del procedimento; si pensi alla possibile eliminazione del

.

dibattimento che non può realizzarsi senza il consenso dell’imputato 3

Con il libro VI del codice di rito, il legislatore del 1988 ha voluto

dedicare alla materia dei procedimenti speciali un intero libro,

suddiviso in vari titoli, ciascuno dei quali regola un determinato

procedimento speciale.

Di notevole importanza sono le differenze che intercorrono tra gli stessi.

Il giudizio abbreviato e l’applicazione della pena su richiesta delle parti

(c.d. patteggiamento) sono riti alternativi a quello ordinario composto

dalle indagini preliminari, udienza preliminare e dibattimento, ed

entrambi permettono di eliminare la fase dibattimentale. La loro natura

è tipicamente “premiale” (sconto di pena connesso all’instaurazione

4

del rito) ed è proprio in relazione a essa che si registrano le prime

differenze.

Cfr. E. D , Problemi vecchi e nuovi in tema di riti alternativi:

2 OLCINI in

patteggiamento, accertamento di responsabilità, misura della pena, Riv. it. dir.

2009, 2, p. 569.

proc. pen.,

Cfr. A. P , in

I procedimenti speciali del nuovo c.p.p., Quaderni del CSM,

3 ATRONO

1991, 44, pp. 40-41.

Cfr. E. C , et al., Il giudizio di primo grado e i procedimenti speciali nel

4 AVANNA

Experta edizioni, 2008, p. 318.

processo penale, 3

L’imputato che presenta personalmente o tramite procura speciale una

richiesta di rito abbreviato deve essere a conoscenza del fatto che, in

caso caso di condanna, il giudice pronuncerà una sentenza con la quale

applicherà la pena ridotta di un terzo se si tratta di un delitto e della

metà se si tratta di una contravvenzione che potrebbe essere superiore

rispetto alle aspettative dell’imputato .

5

In senso opposto con il patteggiamento, l’imputato può beneficiare di

; quest’ultima è il risultato di un accordo tra

una «pena patteggiata» 6

imputato e pubblico ministero, i quali chiedono al giudice

l’applicazione «nella specie e nella misura indicata, di una pena

sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero

di una pena detentiva, quando questa, tenuto conto delle circostanze e

diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a

. È utile precisare che lo stipulare un accordo con il

pena pecuniaria» 7

pubblico ministero implica la conoscenza da parte dell’imputato della

pena che gli verrà inflitta, in altri termini non avrà sorprese al termine

dello stesso rito. In effetti l’applicazione della pena su richiesta delle

parti, il procedimento per decreto e la sospensione del procedimento

con messa alla prova sono anche definiti procedimenti negoziali perchè

l’imputato non si limita ad accettare che la decisione venga presa senza

un contraddittorio e basandosi solo su ciò che è emerso durante le

Cfr. L. K , Diversa entità dello sconto di pena in caso di ricorso al rito

5 ALB

abbreviato o al patteggiamento per una contravvenzione: nessuna irragionevolezza

in 2024, 89, p. 5.

per la differente disciplina, D&G,

D. C , in 2003, 7-8, p. 2148.

Patteggiamento: com’era e cos’è, Cass. Pen.,

6 ARCANO

Art. 441 comma 1 c.p.p.

7 4

indagini preliminari, ma vuole contribuire a determinare il contenuto

stesso della decisione del giudice .

8

Radicata saldamente nel nostro passato è la disciplina del procedimento

per decreto. Il suo legame con il passato deriva dal fatto che, già nel

1913, si prestava attenzione nel rito pretorile a un procedimento

monitorio che permettesse di irrogare, senza un precedente processo,

una pena pecuniaria , garantendo però un “contraddittorio differito”

9 10

al condannato.

Successivamente nel codice di procedura penale del 1930 fu trasportato

un procedimento analogo in campo penale, per l’appunto, il

procedimento per decreto. Quest’ultimo si caratterizza per

l’eliminazione del dibattimento e dell’udienza preliminare; tuttavia a

differenza di quanto avviene per i riti precedentemente menzionati

(giudizio abbreviato, patteggiamento), la richiesta motivata contenente

la misura della pena (pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva) è

presentata dal pubblico ministero. Di conseguenza non è proponibile

dall’imputato ma è importante considerare che lo stesso potrà opporsi

alla condanna, affinchè la sua volontà possa influenzare il corso del

. Chiaramente, il pubblico ministero per evitare che

procedimento 11

l’imputato si opponga può richiedere in termini premiali una

M. L. D B , La regola di giudizio nei singoli riti speciali: il ragionamento

8 I ITONTO

in 2022, 3, p. 1246.

probatorio, Cass. pen.,

M. L. D B , Il procedimento per decreto e il giudizio abbreviato fra passato

9 I ITONTO

in 2023, 5, p. 1812.

e presente, Cass. pen.,

10 F. Cordero, Giuffrè, 2012, p. 1073.

Procedura penale,

Cfr. R. O , in M. Bargis (a cura di),

Procedimenti speciali, Compendio di

11 RLANDI Cedam, 2020, pp. 641-642.

procedura penale, 5

diminuzione “sino alla metà rispetto al minimo edittale” . Tale

12

opposizione per l’imputato si rileva rischiosa, dal momento che

potrebbe comportare un differente e rigoroso trattamento sanzionatorio

rispetto a quanto previsto nel decreto.

Secondo le intenzioni del legislatore del 1988, l’idea era che i

procedimenti in esame dovessero assimilare la maggior parte del

contenzioso penale facendo così pervenire al dibattimento soltanto una

piccola parte di processi.

Come riportato in precedenza, nel libro VI del codice di procedura

penale si collocano sia i riti che consentono di eliminare la fase del

dibattimento sia quelli che permettono di pervenire direttamente al

dibattimento.

In quest’ultima categoria appare utile menzionare la presenza del

giudizio direttissimo.

Azionato dal pubblico ministero, il giudizio direttissimo consente di

fare un salto in avanti giungendo direttamente al dibattimento,

eliminando la fase dell’udienza preliminare. Si tratta di un rito speciale

non a carattere premiale basato esclusivamente su una richiesta del

pubblico ministero, la cui applicazione presuppone la presenza di due

presupposti: arresto in flagranza e confessione resa durante

l’interrogatorio .

13

Alla stessa categoria appartiene il giudizio immediato; quest’ultimo,

come il giudizio direttissimo, presenta la caratteristica di essere un

«Il pubblico ministero può chiedere l’applicazione di una pena diminuita sino alla

12

metà rispetto al minimo edittale», Art. 459 comma 2 c.p.p.

13 A. D T D’E , et. al.,, Quando scegliere un rito penale alternativo,

I ULLIO LISIIS Maggioli, 2019, pp. 150-151.

vantaggi e criticità dei procedimenti speciali,

6

procedimento che consente la tempestiva instaurazione del

dibattimento ma allo stesso tempo per l’imputato non è contemplata

alcuna funzione premiale .

14

Alla luce delle considerazioni precedenti, nei prossimi paragrafi

l’analisi dei procedimenti speciali si concentrerà sulla struttura del

giudizio abbreviato.

2. Presupposti del rito abbreviato

Nel testo originario del codice di procedura penale la celebrazione del

giudizio abbreviato era soggetta alla sussistenza di una duplice

condizione.

Infatti, ai fini dell’accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato

era necessario il consenso del pubblico ministero e la positiva

valutazione del giudice. In particolare il giudice doveva effettuare una

valutazione in merito alla necessaria definizione del processo “allo stato

degli atti”.

Nel corso del tempo si è riflettuto sul ruolo rivestito dalla pubblica

accusa, definendolo eccessivo poiché, in relazione a un suo ipotetico

.

dissenso l’imputato non avrebbe potuto beneficiare del rito 15

A modificarne drasticamente i presupposti è stata la legge Carotti (l. 16

dicembre 1999, n. 479) che ha riconosciuto all’imputato un concreto

14 Cfr. p. 183.

Ivi,

15 Cfr. E. M , Primi appunti sul ruolo del p.m. nell’applicazione delle

ARZADURI

sanzioni sostitutive su richiesta dell’imputato, fra i poteri di impulso processuale e

in 1984, 8-9, p. 1607.

funzioni di carattere consultivo, Cass. Pen.,

7

diritto al rito abbreviato, eliminando il consenso del pubblico ministero

e la valutazione di ammissibilità effettuata dal giudice sulla richiesta di

rito abbreviato in relazione alla formulazione originaria del comma 1

dell’art. 440 c.p.p. . Per l’appunto, l’articolo in questione è stato

16

abrogato dall’art. 28 della legge n. 479/1999.

Con l’obiettivo di dare un volto nuovo al giudizio abbreviato, la legge

Carotti ha introdotto la possibilità per l’imputato di subordinare la

richiesta di rito abbreviato ad una integrazione probatoria, oltre a

prevedere in capo al giudice un potere di integrazione probatoria

.

d’ufficio 17

L’unico presupposto che risulta costante nel tempo è l’iniziativa

dell’imputato intesa come consenso all’instaurazione del rito. Difatti è

l’imputato che deve provvedere a presentare la richiesta affinché il

. Ciò si spiega in

processo sia definito nell’udienza preliminare 18

presenza di un aspetto meno favorevole del giudizio abbreviato che

presuppone il sacrificio dei diritti difensivi dell’imputato. Sacrificio che

viene tradotto nell’atto di voler esprimere la propria volontà

personalmente ovvero tramite procuratore speciale, con sottoscrizione

autenticata da un notaio (art. 438 comma 3 c.p.p.).

Ragion per cui si tratta di una scelta che non è da ritenere di poco conto,

dal momento che chiede di essere giudicato in udienza preliminare e

non in dibattimento.

16 Cfr. V. M , in G. Riccio (a cura di),

Il giudizio abbreviato, Studi di

AFFEO

Edizioni Scientifiche Italiane, 2004, p. 41.

procedura penale,

17 Ibidem.

18 Cfr. Art. 438 comma 1 c.p.p. 8

Il legislatore per rendere la scelta più allettante assicura un’importante

riduzione della pena per l’imputato che rinuncia alle garanzie

dibattimentali. Dunque l’imputato potrà beneficiare, in caso di

condanna, di una riduzione di un terzo della pena se si tratta di un delitto

e della metà se si tratta di una contravvenzione, oltre all’ulteriore

riduzione della pena pari a un sesto nell’ipotesi in cui l’imputato rinunci

a impugnare la sentenza di condanna.

Tutt’oggi lo sconto di pena genera un vero e proprio effetto seduttivo

per l’imputato che decide di voler procedere non nelle forme del

procedimento ordinario ma in quelle del procedimento speciale.

La scelta di procedere in modo alternativo permette di soddisfare le

esigenze di economia processuale; dunque, appare chiaro che in essi si

riponga la speranza di rendere accessibili i tempi della giustizia penale 19

andando a snellire il corso del processo penale.

In linea con questa tendenza, tutto ruota attorno al consenso

dell’imputato, inteso come consenso libero che viene espresso

attraverso una richiesta semplice o condizionata ad integrazione

probatoria. In assenza di consensualità da parte dell’imputato non potrà

instaurarsi alcun rito abbreviato.

2.1 La richiesta non condizionata

Cfr. R. O , L’insostenibile lunghezza del processo penale e le sorti

19 RLANDI in 2012, 1, p. 22.

progressive dei riti speciali, Riv. dir. proc.,

9

Trattandosi di una scelta difensiva tortuosa, il giudizio abbreviato

permette all’imputato di godere di un «vero e proprio diritto» 20

nell’essere giudicato prima rispetto alle ordinarie tempistiche

processuali.

In questa fase l’imputato riveste il ruolo di protagonista principale, un

ruolo sofferto negli anni a causa della presenza del consenso o dissenso

del pubblico ministero riconosciuto come una condizione necessaria per

poter accedere al rito.

La richiesta concernente la volontà dell’imputato che si proceda nelle

forme del giudizio abbreviato ordinario, detto anche giudizio

abbreviato semplice, si differenzia dal condizionato in quanto si tratta

di «due diverse modalità d’introduzione della procedura

semplificata» .

21

La duplicità della richiesta consente all’imputato di godere di due

opzioni: la prima è quella di presentare una richiesta con la quale

esprime la volontà di essere giudicato in base agli atti raccolti durante

le indagini preliminari e contenuti nel fascicolo del pubblico ministero,

la seconda consiste nel subordinare la richiesta di giudizio abbreviato

.

ad una integrazione probatoria 22

Ai sensi del comma 1 dell’art. 438 c.p.p., l’imputato che presenta una

richiesta di giudizio abbreviato non condizionato accetta che il processo

sia definito all’udienza preliminare allo stato degli atti (salve le

dispozioni di cui al comma 5 dell’art. 438 c.p.p. e comma 5 dell’art. 441

Cass. pen., 28.06.2000, n. 10738, in 2001, p. 551.

Cass. Pen.,

20 A. M , “La Riforma Cartabia” e rito penale. La legge delega tra

21 ARANDOLA Cedam, 2022, p. 201.

impegni europei e scelte valoriali,

Cfr. G. S , Cedam, 2012, p. 17.

La pratica del processo penale,

22 PANGHER 10

c.p.p.). La dispozione in esame presenta delle diversità rispetto al

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Concettasalzillo_ di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" o del prof Alesci Teresa.
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