Corso di Laurea Triennale in Scienze dei Servizi Giuridici
Scienze delle Investigazioni e della Sicurezza
Tesi di Laurea in Diritto Processuale Penale
La nuova fisionomia del giudizio
abbreviato
Candidata Relatore A.A. 2023/2024
Concetta Salzillo Prof.ssa
Matr. A43000913 Teresa Alesci
CAPITOLO I
IL GIUDIZIO ABBREVIATO
1. Considerazioni generali ............................................................................. 2
2. Presupposti del rito abbreviato .................................................................. 7
2.1 La richiesta non condizionata ............................................................... 9
2.2 Subordinazione della richiesta ad una integrazione probatoria da parte
dell’imputato ............................................................................................ 13
CAPITOLO II
UN PROCEDIMENTO IN COSTANTE EVOLUZIONE
1. Legge n. 103/2017, la c.d. “riforma Orlando” ......................................... 17
1.2 Giudizio abbreviato e pena dell’ergastolo .......................................... 20
2. La “riforma Cartabia” e le modifiche apportate all’art. 438 c.p.p. .......... 22
2.1 L’ulteriore sconto di pena in caso di mancata impugnazione ............ 28
3. Art. 441 c.p.p.: svolgimento del rito abbreviato ...................................... 30
3.1 I soggetti processuali: la loro presenza in udienza ............................. 34
3.2 L’integrazione probatoria d’ufficio .................................................... 40
4. Interrogatorio dell’imputato ..................................................................... 44
5. Rapporto tra giudizio abbreviato e giudizio immediato .......................... 47
6. Inammissibilità e rigetto: art. 438 c.p.p. comma 6-ter ............................ 50
CAPITOLO III
DECISIONE E LIMITI
1. Giudizio abbreviato e investigazioni difensive ....................................... 54
1.1 Gli atti utilizzabili ai fini della decisione ........................................... 57
2. Ruolo della parte civile ............................................................................ 64
3. Modifica dell’imputazione e nuove contestazioni .................................. 66
4. Limiti all’appello ..................................................................................... 69
BIBLIOGRAFIA ......................................................................................... 72
1
CAPITOLO I
IL GIUDIZIO ABBREVIATO
SOMMARIO: 1. Considerazioni generali. — 2. Presupposti del rito
abbreviato. — 2.1. La richiesta non condizionata. — 2.2. Subordinazione
della richiesta ad una integrazione probatoria da parte dell’imputato.
1. Considerazioni generali
Il giudizio abbreviato è stato introdotto nell’ordinamento processuale
penale italiano con il codice di procedura penale del 1988 denominato
codice Pisapia-Vassalli.
Passati ben trentasei anni dalla sua nascita, ancora oggi si colloca fra i
riti più discussi a cui pendono sempre questioni di illegittimità
costituzionale.
Il rito abbreviato trova la propria disciplina nel libro VI del
ad hoc
codice di procedura penale, libro dedicato alla trattazione del
procedimenti speciali. In modo particolare sono definiti procedimenti
speciali: il giudizio abbreviato, il giudizio direttissimo, il giudizio
immediato, l’applicazione della pena su richiesta, il procedimento per
decreto e l’istituto della sospensione del processo con messa alla prova.
Le caratteristiche distintive del modello processualpenalistico
includono la presenza di un procedimento ordinario, ma al contempo
quella di procedimenti che sono alternativi a quello ordinario; ciò
. Attraverso gli stessi si
spiega la loro prerogativa nell’essere speciali 1
Cfr. A. C , Fondamenti di procedura penale, Cedam, 2020, p. 639.
et al.,
1 AMON 2
tendeva e si tende ancora oggi ad evitare che il massiccio uso del
procedimento ordinario porti alla prescrizione la maggior parte dei
reati; ragion per cui la loro instaurazione diviene una necessità .
2
Necessità che si articola in molteplici diramazioni, ciascuna delle quali
rappresenta una finalità che l’ordinamento vuole perseguire. Tra le più
importanti vi è la necessità di rendere il processo più snello eliminando
una delle fasi del procedimento; si pensi alla possibile eliminazione del
.
dibattimento che non può realizzarsi senza il consenso dell’imputato 3
Con il libro VI del codice di rito, il legislatore del 1988 ha voluto
dedicare alla materia dei procedimenti speciali un intero libro,
suddiviso in vari titoli, ciascuno dei quali regola un determinato
procedimento speciale.
Di notevole importanza sono le differenze che intercorrono tra gli stessi.
Il giudizio abbreviato e l’applicazione della pena su richiesta delle parti
(c.d. patteggiamento) sono riti alternativi a quello ordinario composto
dalle indagini preliminari, udienza preliminare e dibattimento, ed
entrambi permettono di eliminare la fase dibattimentale. La loro natura
è tipicamente “premiale” (sconto di pena connesso all’instaurazione
4
del rito) ed è proprio in relazione a essa che si registrano le prime
differenze.
Cfr. E. D , Problemi vecchi e nuovi in tema di riti alternativi:
2 OLCINI in
patteggiamento, accertamento di responsabilità, misura della pena, Riv. it. dir.
2009, 2, p. 569.
proc. pen.,
Cfr. A. P , in
I procedimenti speciali del nuovo c.p.p., Quaderni del CSM,
3 ATRONO
1991, 44, pp. 40-41.
Cfr. E. C , et al., Il giudizio di primo grado e i procedimenti speciali nel
4 AVANNA
Experta edizioni, 2008, p. 318.
processo penale, 3
L’imputato che presenta personalmente o tramite procura speciale una
richiesta di rito abbreviato deve essere a conoscenza del fatto che, in
caso caso di condanna, il giudice pronuncerà una sentenza con la quale
applicherà la pena ridotta di un terzo se si tratta di un delitto e della
metà se si tratta di una contravvenzione che potrebbe essere superiore
rispetto alle aspettative dell’imputato .
5
In senso opposto con il patteggiamento, l’imputato può beneficiare di
; quest’ultima è il risultato di un accordo tra
una «pena patteggiata» 6
imputato e pubblico ministero, i quali chiedono al giudice
l’applicazione «nella specie e nella misura indicata, di una pena
sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero
di una pena detentiva, quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a
. È utile precisare che lo stipulare un accordo con il
pena pecuniaria» 7
pubblico ministero implica la conoscenza da parte dell’imputato della
pena che gli verrà inflitta, in altri termini non avrà sorprese al termine
dello stesso rito. In effetti l’applicazione della pena su richiesta delle
parti, il procedimento per decreto e la sospensione del procedimento
con messa alla prova sono anche definiti procedimenti negoziali perchè
l’imputato non si limita ad accettare che la decisione venga presa senza
un contraddittorio e basandosi solo su ciò che è emerso durante le
Cfr. L. K , Diversa entità dello sconto di pena in caso di ricorso al rito
5 ALB
abbreviato o al patteggiamento per una contravvenzione: nessuna irragionevolezza
in 2024, 89, p. 5.
per la differente disciplina, D&G,
D. C , in 2003, 7-8, p. 2148.
Patteggiamento: com’era e cos’è, Cass. Pen.,
6 ARCANO
Art. 441 comma 1 c.p.p.
7 4
indagini preliminari, ma vuole contribuire a determinare il contenuto
stesso della decisione del giudice .
8
Radicata saldamente nel nostro passato è la disciplina del procedimento
per decreto. Il suo legame con il passato deriva dal fatto che, già nel
1913, si prestava attenzione nel rito pretorile a un procedimento
monitorio che permettesse di irrogare, senza un precedente processo,
una pena pecuniaria , garantendo però un “contraddittorio differito”
9 10
al condannato.
Successivamente nel codice di procedura penale del 1930 fu trasportato
un procedimento analogo in campo penale, per l’appunto, il
procedimento per decreto. Quest’ultimo si caratterizza per
l’eliminazione del dibattimento e dell’udienza preliminare; tuttavia a
differenza di quanto avviene per i riti precedentemente menzionati
(giudizio abbreviato, patteggiamento), la richiesta motivata contenente
la misura della pena (pena pecuniaria sostitutiva della pena detentiva) è
presentata dal pubblico ministero. Di conseguenza non è proponibile
dall’imputato ma è importante considerare che lo stesso potrà opporsi
alla condanna, affinchè la sua volontà possa influenzare il corso del
. Chiaramente, il pubblico ministero per evitare che
procedimento 11
l’imputato si opponga può richiedere in termini premiali una
M. L. D B , La regola di giudizio nei singoli riti speciali: il ragionamento
8 I ITONTO
in 2022, 3, p. 1246.
probatorio, Cass. pen.,
M. L. D B , Il procedimento per decreto e il giudizio abbreviato fra passato
9 I ITONTO
in 2023, 5, p. 1812.
e presente, Cass. pen.,
10 F. Cordero, Giuffrè, 2012, p. 1073.
Procedura penale,
Cfr. R. O , in M. Bargis (a cura di),
Procedimenti speciali, Compendio di
11 RLANDI Cedam, 2020, pp. 641-642.
procedura penale, 5
diminuzione “sino alla metà rispetto al minimo edittale” . Tale
12
opposizione per l’imputato si rileva rischiosa, dal momento che
potrebbe comportare un differente e rigoroso trattamento sanzionatorio
rispetto a quanto previsto nel decreto.
Secondo le intenzioni del legislatore del 1988, l’idea era che i
procedimenti in esame dovessero assimilare la maggior parte del
contenzioso penale facendo così pervenire al dibattimento soltanto una
piccola parte di processi.
Come riportato in precedenza, nel libro VI del codice di procedura
penale si collocano sia i riti che consentono di eliminare la fase del
dibattimento sia quelli che permettono di pervenire direttamente al
dibattimento.
In quest’ultima categoria appare utile menzionare la presenza del
giudizio direttissimo.
Azionato dal pubblico ministero, il giudizio direttissimo consente di
fare un salto in avanti giungendo direttamente al dibattimento,
eliminando la fase dell’udienza preliminare. Si tratta di un rito speciale
non a carattere premiale basato esclusivamente su una richiesta del
pubblico ministero, la cui applicazione presuppone la presenza di due
presupposti: arresto in flagranza e confessione resa durante
l’interrogatorio .
13
Alla stessa categoria appartiene il giudizio immediato; quest’ultimo,
come il giudizio direttissimo, presenta la caratteristica di essere un
«Il pubblico ministero può chiedere l’applicazione di una pena diminuita sino alla
12
metà rispetto al minimo edittale», Art. 459 comma 2 c.p.p.
13 A. D T D’E , et. al.,, Quando scegliere un rito penale alternativo,
I ULLIO LISIIS Maggioli, 2019, pp. 150-151.
vantaggi e criticità dei procedimenti speciali,
6
procedimento che consente la tempestiva instaurazione del
dibattimento ma allo stesso tempo per l’imputato non è contemplata
alcuna funzione premiale .
14
Alla luce delle considerazioni precedenti, nei prossimi paragrafi
l’analisi dei procedimenti speciali si concentrerà sulla struttura del
giudizio abbreviato.
2. Presupposti del rito abbreviato
Nel testo originario del codice di procedura penale la celebrazione del
giudizio abbreviato era soggetta alla sussistenza di una duplice
condizione.
Infatti, ai fini dell’accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato
era necessario il consenso del pubblico ministero e la positiva
valutazione del giudice. In particolare il giudice doveva effettuare una
valutazione in merito alla necessaria definizione del processo “allo stato
degli atti”.
Nel corso del tempo si è riflettuto sul ruolo rivestito dalla pubblica
accusa, definendolo eccessivo poiché, in relazione a un suo ipotetico
.
dissenso l’imputato non avrebbe potuto beneficiare del rito 15
A modificarne drasticamente i presupposti è stata la legge Carotti (l. 16
dicembre 1999, n. 479) che ha riconosciuto all’imputato un concreto
14 Cfr. p. 183.
Ivi,
15 Cfr. E. M , Primi appunti sul ruolo del p.m. nell’applicazione delle
ARZADURI
sanzioni sostitutive su richiesta dell’imputato, fra i poteri di impulso processuale e
in 1984, 8-9, p. 1607.
funzioni di carattere consultivo, Cass. Pen.,
7
diritto al rito abbreviato, eliminando il consenso del pubblico ministero
e la valutazione di ammissibilità effettuata dal giudice sulla richiesta di
rito abbreviato in relazione alla formulazione originaria del comma 1
dell’art. 440 c.p.p. . Per l’appunto, l’articolo in questione è stato
16
abrogato dall’art. 28 della legge n. 479/1999.
Con l’obiettivo di dare un volto nuovo al giudizio abbreviato, la legge
Carotti ha introdotto la possibilità per l’imputato di subordinare la
richiesta di rito abbreviato ad una integrazione probatoria, oltre a
prevedere in capo al giudice un potere di integrazione probatoria
.
d’ufficio 17
L’unico presupposto che risulta costante nel tempo è l’iniziativa
dell’imputato intesa come consenso all’instaurazione del rito. Difatti è
l’imputato che deve provvedere a presentare la richiesta affinché il
. Ciò si spiega in
processo sia definito nell’udienza preliminare 18
presenza di un aspetto meno favorevole del giudizio abbreviato che
presuppone il sacrificio dei diritti difensivi dell’imputato. Sacrificio che
viene tradotto nell’atto di voler esprimere la propria volontà
personalmente ovvero tramite procuratore speciale, con sottoscrizione
autenticata da un notaio (art. 438 comma 3 c.p.p.).
Ragion per cui si tratta di una scelta che non è da ritenere di poco conto,
dal momento che chiede di essere giudicato in udienza preliminare e
non in dibattimento.
16 Cfr. V. M , in G. Riccio (a cura di),
Il giudizio abbreviato, Studi di
AFFEO
Edizioni Scientifiche Italiane, 2004, p. 41.
procedura penale,
17 Ibidem.
18 Cfr. Art. 438 comma 1 c.p.p. 8
Il legislatore per rendere la scelta più allettante assicura un’importante
riduzione della pena per l’imputato che rinuncia alle garanzie
dibattimentali. Dunque l’imputato potrà beneficiare, in caso di
condanna, di una riduzione di un terzo della pena se si tratta di un delitto
e della metà se si tratta di una contravvenzione, oltre all’ulteriore
riduzione della pena pari a un sesto nell’ipotesi in cui l’imputato rinunci
a impugnare la sentenza di condanna.
Tutt’oggi lo sconto di pena genera un vero e proprio effetto seduttivo
per l’imputato che decide di voler procedere non nelle forme del
procedimento ordinario ma in quelle del procedimento speciale.
La scelta di procedere in modo alternativo permette di soddisfare le
esigenze di economia processuale; dunque, appare chiaro che in essi si
riponga la speranza di rendere accessibili i tempi della giustizia penale 19
andando a snellire il corso del processo penale.
In linea con questa tendenza, tutto ruota attorno al consenso
dell’imputato, inteso come consenso libero che viene espresso
attraverso una richiesta semplice o condizionata ad integrazione
probatoria. In assenza di consensualità da parte dell’imputato non potrà
instaurarsi alcun rito abbreviato.
2.1 La richiesta non condizionata
Cfr. R. O , L’insostenibile lunghezza del processo penale e le sorti
19 RLANDI in 2012, 1, p. 22.
progressive dei riti speciali, Riv. dir. proc.,
9
Trattandosi di una scelta difensiva tortuosa, il giudizio abbreviato
permette all’imputato di godere di un «vero e proprio diritto» 20
nell’essere giudicato prima rispetto alle ordinarie tempistiche
processuali.
In questa fase l’imputato riveste il ruolo di protagonista principale, un
ruolo sofferto negli anni a causa della presenza del consenso o dissenso
del pubblico ministero riconosciuto come una condizione necessaria per
poter accedere al rito.
La richiesta concernente la volontà dell’imputato che si proceda nelle
forme del giudizio abbreviato ordinario, detto anche giudizio
abbreviato semplice, si differenzia dal condizionato in quanto si tratta
di «due diverse modalità d’introduzione della procedura
semplificata» .
21
La duplicità della richiesta consente all’imputato di godere di due
opzioni: la prima è quella di presentare una richiesta con la quale
esprime la volontà di essere giudicato in base agli atti raccolti durante
le indagini preliminari e contenuti nel fascicolo del pubblico ministero,
la seconda consiste nel subordinare la richiesta di giudizio abbreviato
.
ad una integrazione probatoria 22
Ai sensi del comma 1 dell’art. 438 c.p.p., l’imputato che presenta una
richiesta di giudizio abbreviato non condizionato accetta che il processo
sia definito all’udienza preliminare allo stato degli atti (salve le
dispozioni di cui al comma 5 dell’art. 438 c.p.p. e comma 5 dell’art. 441
Cass. pen., 28.06.2000, n. 10738, in 2001, p. 551.
Cass. Pen.,
20 A. M , “La Riforma Cartabia” e rito penale. La legge delega tra
21 ARANDOLA Cedam, 2022, p. 201.
impegni europei e scelte valoriali,
Cfr. G. S , Cedam, 2012, p. 17.
La pratica del processo penale,
22 PANGHER 10
c.p.p.). La dispozione in esame presenta delle diversità rispetto al
pas
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