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RANCHINA
con l 'ergastolo, in Cass. Pen., 1992, 529, con nota di L , Limiti oggettivi al giudizio
ORUSSO
abbreviato, giudice naturale e pubblicità dei giudizi: considerazioniin margine alla
sentenza costituzionale n. 176 del 1991. 67
In realtà tale conclusione non fu ritenuta pacifica, poiché non affermava
l'inammissibilità del giudizio abbreviato per i reati astrattamente
punibili con la pena perpetua.
Questo comportava, per dottrina e giurisprudenza, l'applicabilità del rito
abbreviato anche in presenza di fattispecie penali che, pur se punibili in
astratto con la pena perpetua, in concreto avrebbero comportato
l'attuazione di una sanzione temporanea.
Di conseguenza le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione
stabilirono l'inammissibilità del giudizio abbreviato, quando il reato
121
addebitato fosse stato punibile in astratto con la pena dell'ergastolo .
Questo orientamento è stato ripreso, recentemente, dalla l. 33/2019 che
ha posto un limite alla richiesta di giudizio abbreviato, escludendo, per
evitare effetti premiali sulla pena, la possibilità di consentire questo
giudizio per i reati puniti con l’ergastolo (art. 438, comma 1 bis). Di
conseguenza, sono stati abrogati il secondo ed il terzo comma dell’art.
442 c.p.p.
La l. 33/2019 apporta sostanziali modifiche agli artt. 438, 441-bis, 442
122
e 429 del codice di procedura penale .
121 Un aspetto problematico (e non disciplinato dal legislatore) è, difatti, quello relativo ai
procedimenti con imputazioni cumulative, nei quali vengono contestati sia reati ostativi sia
reati per i quali l’accesso al rito abbreviato è consentito.
La questione, dunque, attiene alla possibilità di poter accedere a un giudizio abbreviato cd.
parziale, cioè limitato ai soli reati per cui è consentito.
Il fulcro della novella risiede nell’art. 1, lett. a), che introduce il comma 1-bis all’art.
122
438 c.p.p., disponendo espressamente l’inapplicabilità del giudizio abbreviato per i delitti
e, di fatto, escludendo l’applicabilità del rito a fatti di
puniti con la pena dell’ergastolo
particolare allarme sociale, quali, tra gli altri, l’omicidio aggravato (art. 575 c.p., aggravato
ai sensi degli artt. 576 e 577 c.p.), il sequestro di persona a scopo di estorsione, qualora il
colpevole cagioni la morte del sequestrato (art. 630 co. 3 c.p.), e il reato di strage (art. 422
c.p.). 68
Quanto alla potenziale incongruenza della riduzione della pena per i
delitti di maggior allarme sociale, va evidenziato come la riduzione
conseguente alla scelta del rito abbreviato non comporti in concreto un
risparmio di pena così significativo, atteso che l’ergastolo è convertito
nella reclusione a trenta anni e l’ergastolo con isolamento diurno è
convertito in ergastolo semplice.
Pertanto, anche sul piano della tutela della collettività, la riduzione di
pena non è significativa e le giustificazioni che reggono la nuova scelta
normativa appaiono assai deboli. Né può trascurarsi che il rito
abbreviato è spesso scelto dai collaboratori di giustizia, così che il
divieto di poter ricorrere a questa forma di premialità sconta il rischio
di ingenerare una profonda incertezza rispetto alle scelte collaborative.
123
La novella , del resto, si pone in aperto contrasto rispetto al (finora)
costante indirizzo legislativo di favore alla celere definizione dei
procedimenti mediante il ricorso a riti alternativi.
Questi ultimi, consentendo, com’è chiaro, importanti risparmi di tempo
e di risorse, contribuiscono sensibilmente all’efficienza e al
funzionamento del sistema giudiziario. La scelta del giudizio
abbreviato, difatti, autorizzando la definizione del procedimento sulla
base del materiale raccolto dal Pubblico Ministero, contribuisce non
In assenza di una specifica disciplina, appare utile confrontare il testo dell’originaria
123
formulazione del disegno di legge (“sono esclusi dall’applicazione del comma 1
per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo”) con quello
i procedimenti
definitivo della l. 33/2019 (“non è ammesso il rito abbreviato per i delitti puniti con la pena
dell’ergastolo”), in cui emerge la sostituzione del termine “procedimenti” con “delitti”.
In via interpretativa, pertanto, appare possibile ricavarne l’intento di circoscrivere l’effetto
preclusivo al solo reato punito con l’ergastolo e non all’intero procedimento, con
conseguente e inevitabile stralcio delle imputazioni e aggravio del carico di lavoro per più
uffici giudiziari. 69
solo all’incentivazione di un’attività investigativa efficiente, ma
soprattutto alla riduzione dei tempi processuali.
Peraltro, alla luce dei dati statistici forniti dal Ministero della Giustizia,
è possibile constatare che il ricorso al rito abbreviato avviene in modo
più frequente proprio con riferimento ai delitti puniti con l’ergastolo,
sebbene il risparmio di pena sia ben poco consistente.
In particolare, nelle vicende di maggiore gravità è sentita l’esigenza di
accertare e giudicare i fatti in tempi brevi, evitando dibattimenti
complessi e scarcerazioni per decorrenza dei termini di custodia
cautelare. Di conseguenza, appare prima facie irragionevole negare
all’imputato (e al sistema giudiziario) la possibilità di una definizione
celere e certa del processo.
5. Rito Abbreviato e Corte Costituzionale. I profili
d’incostituzionalità;
La Corte costituzionale, nel rileggere il giudizio abbreviato alla luce dei
principi sanciti dalla Carta Costituzionale, ha fatto emergere alcuni
limiti dell'originario impianto codicistico, su cui i giudici costituzionali
hanno direttamente inciso attraverso alcuni interventi sia additivi che
demolitori.
Ed anche quando la Corte ha ritenuto che l'intervento diretto sulle
norme impugnate non rientrasse nei propri poteri, ha comunque
imposto linee guida rispettate poi dal legislatore nella riforma del
124
procedimento speciale avvenuta nel 1999.
124 V. L , Sub art. 438, ivi, cit., 8.
EO 70
L'esito dell'attività di revisione, come vedremo, ha modificato in
maniera definitiva l'intero assetto dell'istituto, mettendone in
discussione tanto l'incondizionata logica negoziale che la natura di
giudizio a prova necessariamente contratta.
Gli aspetti più critici della disciplina del giudizio abbreviato si
annidavano, senza dubbio, nel potere discrezionale dell'accusa.
Il pubblico ministero, infatti, appariva come arbitro della esperibilità
del rito speciale, in quanto poteva precludere il ricorso al giudizio
125
abbreviato allegando lacune da lui stesso create. –
In altre parole, la pubblica accusa poteva decidere in modo illegittimo
– l'an e il quantum di indagini da svolgere al fine di formulare la
richiesta di rinvio a giudizio.
Era ipotizzabile una violazione dei principi di legalità della sanzione e
di indipendenza del giudice. Si poneva, inoltre, il contrasto con l'art. 3
Cost. e con il principio della parità di tutti i cittadini davanti alla legge.
Principio che secondo i giudici costituzionali veniva violato dalla
irrazionale diversificazione operata dal legislatore tra il regolamento del
meccanismo negoziale dettato per l'abbreviato e quello previsto dall'art.
448 per il patteggiamento sulla pena, che finiva per discriminare la
posizione dell'imputato in base alle diverse scelte processuali che
avesse effettuato.
Inoltre, l'art. 3 Cost. risultava violato anche sotto il profilo della
disparità di trattamento di casi uguali, quando gli organi investigativi
avessero svolto, per situazioni identiche, indagini preliminari solo in
125 C , Il giudizio abbreviato nuovamente al vaglio della Corte costituzionele, in
ASCINI
Cass. Pen., 1991, p. 394. 71
talune ipotesi, e sotto quello della uguaglianza (parità) tra accusa e
difesa, in quanto il P.M., non svolgendo indagini complete per evitare
di definire il procedimento allo stato degli atti, privava l'imputato della
riduzione di pena prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p.
Sul punto il Giudice delle Leggi veniva letteralmente subissato da
126
questioni di legittimità sollevate dalla giustizia ordinaria e iniziò una
importante opera adeguatrice della originaria disciplina codicistica.
A tal proposito, un ruolo molto importante era rivestito da tre sentenze
127 128
costituzionali: sentenza n. 66 del 1990 , sentenza n. 81 del 1991 ,
129
sentenza n. 23 del 1992.
Con la prima veniva dichiarata l'illegittimità costituzionale delle
relative disposizioni nella parte in cui non prevedevano l'obbligo a
carico dell’organo inquirente di motivare le ragioni del proprio
dissenso.
Con la seconda si estendeva il potere del giudice, consentendogli di
– –
applicare comunque al termine del dibattimento la riduzione di un
terzo della pena qualora lo stesso avesse ritenuto ingiustificato il
dissenso del pubblico ministero.
126 Per una panoramica delle sentenze pronunciate dalla Corte costituzionale sul giudizio
abbreviato e sull' applicazione della pena ex art.444 c.p.p., v., tra i tanti, C , I
ANZIO
procedimenti speciali a seguito delle novelle legislative e degli interventi della Coerte
costituzionale, in Cass. Pen., 1992, p. 1394 ss.; C , I procedimenti speciali, in Il
HIAVARIO
codice di procedura penale.Esperienze, valutazione, prospettive, Milano, 1994, p. 77 ss.;
D C , Processo penale e giurisprudenza costituzionale. Itinerari, Roma, 1996, p. 56
I HIARA
ss.
127 Cfr. C. cost., sent. 8 febbraio 1990 n.66, in Giur. Cost., 1990, p. 274 ss.; C. cost., sent.
12 aprile 1990 n. 183, ivi,1990, p.1073 ss., con nota di L .
AVARINI
128 Cfr. C. cost., sent. 15 febbraio 1991 n.81, in Giur. Cost. 1991, p. 559 ss.
129 Cfr. C. cost., sent. 31 gennaio 1992 n. 23, in Giur. Cost.,1992, p. 109 ss.
72
Con la terza sentenza, infine, veniva dichiarata l'illegittimità
costituzionale degli artt. 438, 439, 440 e 442, introducendo il controllo
giurisdizionale del giudice del dibattimento sul provvedimento con il
quale il giudice per le indagini preliminari avesse ritenuto, nonostante
il parere favorevole della pubblica accusa, di non dare corso al giudizio
abbreviato, nel presupposto che il processo non fosse decidibile allo
stato degli atti.
Le pronunce della Corte, introdotto l'obbligo del pubblico ministero di
spiegare le ragioni del diniego, lasciavano aperto il tema degli esatti
criteri che guidassero l'adeguatezza della motivazione.
L'u