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RANCHINA

con l 'ergastolo, in Cass. Pen., 1992, 529, con nota di L , Limiti oggettivi al giudizio

ORUSSO

abbreviato, giudice naturale e pubblicità dei giudizi: considerazioniin margine alla

sentenza costituzionale n. 176 del 1991. 67

In realtà tale conclusione non fu ritenuta pacifica, poiché non affermava

l'inammissibilità del giudizio abbreviato per i reati astrattamente

punibili con la pena perpetua.

Questo comportava, per dottrina e giurisprudenza, l'applicabilità del rito

abbreviato anche in presenza di fattispecie penali che, pur se punibili in

astratto con la pena perpetua, in concreto avrebbero comportato

l'attuazione di una sanzione temporanea.

Di conseguenza le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione

stabilirono l'inammissibilità del giudizio abbreviato, quando il reato

121

addebitato fosse stato punibile in astratto con la pena dell'ergastolo .

Questo orientamento è stato ripreso, recentemente, dalla l. 33/2019 che

ha posto un limite alla richiesta di giudizio abbreviato, escludendo, per

evitare effetti premiali sulla pena, la possibilità di consentire questo

giudizio per i reati puniti con l’ergastolo (art. 438, comma 1 bis). Di

conseguenza, sono stati abrogati il secondo ed il terzo comma dell’art.

442 c.p.p.

La l. 33/2019 apporta sostanziali modifiche agli artt. 438, 441-bis, 442

122

e 429 del codice di procedura penale .

121 Un aspetto problematico (e non disciplinato dal legislatore) è, difatti, quello relativo ai

procedimenti con imputazioni cumulative, nei quali vengono contestati sia reati ostativi sia

reati per i quali l’accesso al rito abbreviato è consentito.

La questione, dunque, attiene alla possibilità di poter accedere a un giudizio abbreviato cd.

parziale, cioè limitato ai soli reati per cui è consentito.

Il fulcro della novella risiede nell’art. 1, lett. a), che introduce il comma 1-bis all’art.

122

438 c.p.p., disponendo espressamente l’inapplicabilità del giudizio abbreviato per i delitti

e, di fatto, escludendo l’applicabilità del rito a fatti di

puniti con la pena dell’ergastolo

particolare allarme sociale, quali, tra gli altri, l’omicidio aggravato (art. 575 c.p., aggravato

ai sensi degli artt. 576 e 577 c.p.), il sequestro di persona a scopo di estorsione, qualora il

colpevole cagioni la morte del sequestrato (art. 630 co. 3 c.p.), e il reato di strage (art. 422

c.p.). 68

Quanto alla potenziale incongruenza della riduzione della pena per i

delitti di maggior allarme sociale, va evidenziato come la riduzione

conseguente alla scelta del rito abbreviato non comporti in concreto un

risparmio di pena così significativo, atteso che l’ergastolo è convertito

nella reclusione a trenta anni e l’ergastolo con isolamento diurno è

convertito in ergastolo semplice.

Pertanto, anche sul piano della tutela della collettività, la riduzione di

pena non è significativa e le giustificazioni che reggono la nuova scelta

normativa appaiono assai deboli. Né può trascurarsi che il rito

abbreviato è spesso scelto dai collaboratori di giustizia, così che il

divieto di poter ricorrere a questa forma di premialità sconta il rischio

di ingenerare una profonda incertezza rispetto alle scelte collaborative.

123

La novella , del resto, si pone in aperto contrasto rispetto al (finora)

costante indirizzo legislativo di favore alla celere definizione dei

procedimenti mediante il ricorso a riti alternativi.

Questi ultimi, consentendo, com’è chiaro, importanti risparmi di tempo

e di risorse, contribuiscono sensibilmente all’efficienza e al

funzionamento del sistema giudiziario. La scelta del giudizio

abbreviato, difatti, autorizzando la definizione del procedimento sulla

base del materiale raccolto dal Pubblico Ministero, contribuisce non

In assenza di una specifica disciplina, appare utile confrontare il testo dell’originaria

123

formulazione del disegno di legge (“sono esclusi dall’applicazione del comma 1

per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo”) con quello

i procedimenti

definitivo della l. 33/2019 (“non è ammesso il rito abbreviato per i delitti puniti con la pena

dell’ergastolo”), in cui emerge la sostituzione del termine “procedimenti” con “delitti”.

In via interpretativa, pertanto, appare possibile ricavarne l’intento di circoscrivere l’effetto

preclusivo al solo reato punito con l’ergastolo e non all’intero procedimento, con

conseguente e inevitabile stralcio delle imputazioni e aggravio del carico di lavoro per più

uffici giudiziari. 69

solo all’incentivazione di un’attività investigativa efficiente, ma

soprattutto alla riduzione dei tempi processuali.

Peraltro, alla luce dei dati statistici forniti dal Ministero della Giustizia,

è possibile constatare che il ricorso al rito abbreviato avviene in modo

più frequente proprio con riferimento ai delitti puniti con l’ergastolo,

sebbene il risparmio di pena sia ben poco consistente.

In particolare, nelle vicende di maggiore gravità è sentita l’esigenza di

accertare e giudicare i fatti in tempi brevi, evitando dibattimenti

complessi e scarcerazioni per decorrenza dei termini di custodia

cautelare. Di conseguenza, appare prima facie irragionevole negare

all’imputato (e al sistema giudiziario) la possibilità di una definizione

celere e certa del processo.

5. Rito Abbreviato e Corte Costituzionale. I profili

d’incostituzionalità;

La Corte costituzionale, nel rileggere il giudizio abbreviato alla luce dei

principi sanciti dalla Carta Costituzionale, ha fatto emergere alcuni

limiti dell'originario impianto codicistico, su cui i giudici costituzionali

hanno direttamente inciso attraverso alcuni interventi sia additivi che

demolitori.

Ed anche quando la Corte ha ritenuto che l'intervento diretto sulle

norme impugnate non rientrasse nei propri poteri, ha comunque

imposto linee guida rispettate poi dal legislatore nella riforma del

124

procedimento speciale avvenuta nel 1999.

124 V. L , Sub art. 438, ivi, cit., 8.

EO 70

L'esito dell'attività di revisione, come vedremo, ha modificato in

maniera definitiva l'intero assetto dell'istituto, mettendone in

discussione tanto l'incondizionata logica negoziale che la natura di

giudizio a prova necessariamente contratta.

Gli aspetti più critici della disciplina del giudizio abbreviato si

annidavano, senza dubbio, nel potere discrezionale dell'accusa.

Il pubblico ministero, infatti, appariva come arbitro della esperibilità

del rito speciale, in quanto poteva precludere il ricorso al giudizio

125

abbreviato allegando lacune da lui stesso create. –

In altre parole, la pubblica accusa poteva decidere in modo illegittimo

– l'an e il quantum di indagini da svolgere al fine di formulare la

richiesta di rinvio a giudizio.

Era ipotizzabile una violazione dei principi di legalità della sanzione e

di indipendenza del giudice. Si poneva, inoltre, il contrasto con l'art. 3

Cost. e con il principio della parità di tutti i cittadini davanti alla legge.

Principio che secondo i giudici costituzionali veniva violato dalla

irrazionale diversificazione operata dal legislatore tra il regolamento del

meccanismo negoziale dettato per l'abbreviato e quello previsto dall'art.

448 per il patteggiamento sulla pena, che finiva per discriminare la

posizione dell'imputato in base alle diverse scelte processuali che

avesse effettuato.

Inoltre, l'art. 3 Cost. risultava violato anche sotto il profilo della

disparità di trattamento di casi uguali, quando gli organi investigativi

avessero svolto, per situazioni identiche, indagini preliminari solo in

125 C , Il giudizio abbreviato nuovamente al vaglio della Corte costituzionele, in

ASCINI

Cass. Pen., 1991, p. 394. 71

talune ipotesi, e sotto quello della uguaglianza (parità) tra accusa e

difesa, in quanto il P.M., non svolgendo indagini complete per evitare

di definire il procedimento allo stato degli atti, privava l'imputato della

riduzione di pena prevista dall'art. 442, comma 2, c.p.p.

Sul punto il Giudice delle Leggi veniva letteralmente subissato da

126

questioni di legittimità sollevate dalla giustizia ordinaria e iniziò una

importante opera adeguatrice della originaria disciplina codicistica.

A tal proposito, un ruolo molto importante era rivestito da tre sentenze

127 128

costituzionali: sentenza n. 66 del 1990 , sentenza n. 81 del 1991 ,

129

sentenza n. 23 del 1992.

Con la prima veniva dichiarata l'illegittimità costituzionale delle

relative disposizioni nella parte in cui non prevedevano l'obbligo a

carico dell’organo inquirente di motivare le ragioni del proprio

dissenso.

Con la seconda si estendeva il potere del giudice, consentendogli di

– –

applicare comunque al termine del dibattimento la riduzione di un

terzo della pena qualora lo stesso avesse ritenuto ingiustificato il

dissenso del pubblico ministero.

126 Per una panoramica delle sentenze pronunciate dalla Corte costituzionale sul giudizio

abbreviato e sull' applicazione della pena ex art.444 c.p.p., v., tra i tanti, C , I

ANZIO

procedimenti speciali a seguito delle novelle legislative e degli interventi della Coerte

costituzionale, in Cass. Pen., 1992, p. 1394 ss.; C , I procedimenti speciali, in Il

HIAVARIO

codice di procedura penale.Esperienze, valutazione, prospettive, Milano, 1994, p. 77 ss.;

D C , Processo penale e giurisprudenza costituzionale. Itinerari, Roma, 1996, p. 56

I HIARA

ss.

127 Cfr. C. cost., sent. 8 febbraio 1990 n.66, in Giur. Cost., 1990, p. 274 ss.; C. cost., sent.

12 aprile 1990 n. 183, ivi,1990, p.1073 ss., con nota di L .

AVARINI

128 Cfr. C. cost., sent. 15 febbraio 1991 n.81, in Giur. Cost. 1991, p. 559 ss.

129 Cfr. C. cost., sent. 31 gennaio 1992 n. 23, in Giur. Cost.,1992, p. 109 ss.

72

Con la terza sentenza, infine, veniva dichiarata l'illegittimità

costituzionale degli artt. 438, 439, 440 e 442, introducendo il controllo

giurisdizionale del giudice del dibattimento sul provvedimento con il

quale il giudice per le indagini preliminari avesse ritenuto, nonostante

il parere favorevole della pubblica accusa, di non dare corso al giudizio

abbreviato, nel presupposto che il processo non fosse decidibile allo

stato degli atti.

Le pronunce della Corte, introdotto l'obbligo del pubblico ministero di

spiegare le ragioni del diniego, lasciavano aperto il tema degli esatti

criteri che guidassero l'adeguatezza della motivazione.

L'u

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A.A. 2021-2022
123 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher VeronicaV23 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale o del prof Zampaglione Angelo.