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TESI DI LAUREA

IL GIUDIZIO ABBREVIATO ALLA LUCE DEGLI

ULTIMI INTERVENTI NORMATIVI E

GIURISPRUDENZIALI.

INDICE

CAPITOLO I

LA CENTRALITA’

IL PROCESSO PENALE E DEL

PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO.

1. Ratio del processo penale e i modelli processuali.

2. Il modello di stampo inquisitorio ed il modello di stampo accusatorio.

3. Il sistema processuale italiano.

4. Il principio del contraddittorio.

5. Le deroghe al principio del contraddittorio. Prima deroga: il consenso

dell’imputato.

Seconda deroga: l’accertata impossibilità di natura oggettiva.

6.

7. Terza deroga: la provata condotta illecita.

1

CAPITOLO II

I RITI SPECIALI

1. I riti speciali nel Codice del 1988.

2. Ratio e presupposti dei riti speciali.

riti diretti a deflazionare l’udienza preliminare.

3. I

4. I riti diretti a deflazionare il dibattimento.

CAPITOLO III

IL GIUDIZIO ABBREVIATO E LA SUA EVOLUZIONE.

1. La configurazione del giudizio abbreviato nel codice del 1988 e la

logica del doppio fascicolo.

2. La volontà delle parti: consenso dell’imputato e consenso del PM.

3. La decisione del giudice sull'ammissibilità della richiesta.

4. L’originario ambito di applicazione dell’istituto. d’incostituzionalità.

5. Rito Abbreviato e Corte Costituzionale. I profili

6. Premialità e deducibilità dei vizi. La Riforma Orlando.

2

7. Il Giudizio Abbreviato nell’attuale crisi della giustizia penale.

8. Il Giudizio Abbreviato semplice. Le scelte dell’imputato e i vincoli

del giudice.

9. Il Giudizio Abbreviato condizionato. I parametri legali di

ammissibilità: necessità ed economia processuale.

10. La prova “necessaria ai fini della decisione”.

11. Economia processuale.

12. Sindacabilità dell’ordinanza di rigetto, possibilità di rinnovazione

della richiesta. CAPITOLO IV

ASPETTI DINAMICI DEL GIUDIZIO ABBREVIATO.

1. L’utilizzabilità del fascicolo delle investigazioni difensive e le

modifiche apportate dalla riforma Orlando.

2. La modifica dell’imputazione.

trattamento sanzionatorio. Le regole per l’appello.

3. La pronuncia ed il

4. Il giudizio abbreviato alla luce delle modifiche apportate dalla l. n.

134/2021. 3

CAPITOLO I

LA CENTRALITA’

IL PROCESSO PENALE E DEL

PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO.

SOMMARIO: 1. Ratio del processo penale e i modelli processuali; 2.

Il modello di stampo inquisitorio ed il modello di stampo accusatorio;

3. Il sistema processuale italiano; 4. Il principio del contraddittorio; 5.

Le deroghe al principio del contraddittorio. Prima deroga: il consenso

dell’imputato; Seconda deroga: l’accertata impossibilità di natura

6.

oggettiva; 7. Terza deroga: la provata condotta illecita.

1. Ratio del processo penale e i modelli processuali.

L’esposizione 1

della disciplina riguardante il giudizio abbreviato ,

considerato il più importante dei riti speciali, necessita di un preliminare

2

inquadramento del sistema processuale penale italiano , ed, in

particolare, del principio del contraddittorio.

1 Per una panoramica iniziale del rito abbreviato si vedano Bonetti, Il giudizio abbreviato,

in I procedimenti speciali in materia penale, a cura di M. Pisani, Milano, 2003; Bricchetti,

Contestazioni suppletive: “slalom” all’abbreviato, GDir, 2000, 22, 48; Bricchetti-

Pistorelli, Il giudizio abbreviato. Profili pratici e teorici, Milano, 2005; Costantini, Il

giudizio abbreviato, in Giur. sist. Chiavario-Marzaduri, Torino, 2006; Cristofano, I riti

Torino, 2005; Degl’Innocenti-De

alternativi al giudizio penale ordinario, Giorgio, Il

giudizio abbreviato, Milano, 2006; Giunchedi, Giudizio abbreviato, in La giustizia penale

differenziata, a cura di Gaito-Spangher, I, I procedimenti speciali, coordinato da

Giunchedi, Torino, 2010, 653.

2 Foschini, G., Sistema del diritto processuale penale, II, Milano, 1968, 8;

4

3

Ciò premesso, il diritto penale è un insieme di norme di diritto pubblico

che prevedono quei particolari fatti illeciti per i quali sono comminate

4

delle conseguenze penali differenti a seconda di determinati fattori .

I tre pilastri sui quali il diritto penale fonda sono: fatto, personalità e

conseguenze. Il fatto illecito è la base fondamentale ed imprescindibile

di un diritto penale di civiltà; senza o prescindendo da esso si avrebbe

un diritto penale poliziesco, liberticida, un diritto penale

dell’intenzione, fondato su stati soggettivi o atteggiamenti personali

sintomatici del soggetto.

La personalità dell’autore costituisce il momento illuminante ed

umanizzante del diritto penale moderno, il cui vero oggetto è

dall’azione

rappresentato di un uomo che ha una sua personalità; essa

consente di capire il fatto nelle sue radici e nelle sue finalità: reato e reo

sono una unità inscindibile, essendo il fatto la proiezione della

personalità dell’autore e vivendo l’autore compenetrato nel fatto. Ma

soprattutto è fondamentale in rapporto alle conseguenze penali che

dovranno essere rapportate ed adeguate proprio alla personalità del

destinatario.

Le conseguenze penali sono proprio il marchio distintivo degli illeciti

penali da ogni altro illecito giuridico. Sono strumenti finalizzati alla

dissuasione e rieducazione attraverso i quali si contrasta e controlla il

fenomeno della criminalità.

3 Cfr.: Mantovani, Diritto penale. Parte generale- VI edizione 2009, introduzione XXIII

4 Chiavario, M., Processo e garanzie della persona, II, Le garanzie fondamentali, Milano,

1984, 33-35; Ferrua, P., Contraddittorio e verità nel processo penale, in Gianformaggio,

L., a cura di, Le ragioni del garantismo, Torino, 1993, 240;

5

Tutto ciò costituisce il diritto penale sostanziale che per essere attuato

necessita della procedura penale. Il diritto processuale penale, infatti, è

quel complesso di norme che disciplinano le attività dirette

all’attuazione del diritto penale nel 5

caso concreto . Mentre la legge

6

penale sostanziale ha il compito di regolare le azioni delle persone, il

diritto processuale penale le accerta. Quest’ultima ha una duplice

funzionalità: da un lato, regola l’attività del giudice e delle parti; da un

altro lato predispone gli strumenti logici mediante il quale il giudice

può accertare i fatti di reato e la personalità di coloro che li hanno

commessi.

Il processo penale inoltre è regolato da una serie di principi

dell’obbligatorietà

costituzionali; primo fra tutti è il principio

dell’azione penale espresso dall’art. 112 Cost., in forza del quale il

processo penale inizierà, a seguito dell’acquisizione della notizia di

reato da parte del pubblico ministero o della polizia giudiziaria (o

eccezionalmente a seguito della proposizione di una delle condizioni di

7

procedibilità) e proseguirà fino alla sentenza (di non luogo a procedere,

o dibattimentale) senza presentare alcun andamento anomalo, che ne

determina l’estinzione. l’obbligatorietà della difesa tecnica a

Altro principio importante, è poi

favore dell’indagato/imputato in quanto, in assenza di un’apposita

5 Cfr.: TONINI, Manuale di Procedura Penale, XX edizione, p. 1 ss.

6 Cfr.: S , G , T , Z , Diritto Processuale penale, 2011, p.

IRACUSANO ALATI RANCHINA APPALÀ

7-8.

7 Cfr.: C , Spiegazioni di diritto processuale civile. Il processo di primo grado e le

ONSOLO

impugnazioni delle sentenze, 2010, p. 83, dove si afferma che nella prima ipotesi vi rientra

l’estinzione che può avvenire per rinuncia agli atti oppure per inattività delle parti,

caratteristiche queste di un processo tipicamente di parti e fortemente dispositivo a

differenza del processo penale che ha invece ad oggetto beni indisponibili.

6

nomina da parte dell’indagato/imputato ne verrà nominato uno

d’ufficio.

Ed, infine, fondamentale è la presunzione di non colpevolezza (art. 27

in forza della quale l’imputato va considerato non

Cost. 2 comma)

colpevole fino a quando non sopraggiunge una sentenza di condanna

irrevocabile. Tale presunzione, quale regola di giudizio, pone in capo

alla pubblica accusa l’onere della prova di reità dell’imputato.

l’accertamento 8

Scopo del processo penale è della verità , ovverosia la

ricostruzione del fatto. Poiché il fatto di reato è un fatto irripetibile, esso

va accertato attraverso le prove. Non sono ammessi automatismi

nell’accertamento circa la liceità o la illiceità penale di un fatto e la sua

punibilità, né autodeterminazioni, circa l’assoggettamento alla

sanzione, proprio in virtù del principio “nulla La

poena sine judicio”.

9

storia ci ha insegnato che due sono stati i sistemi processuali più

10

importanti: quello inquisitorio e quello accusatorio .

Sull’argomento, si vedano AA.VV., Processo e verità, a cura di Mariani Marini, Pisa,

8

2005; AA.VV., Retorica, processo, verità. Principi di filosofia forense, Milano, 2007;

AA.VV., Verità e processo penale, a cura di Garofoli Incampo, Milano, 2012.

9 Le differenze tra i due citati sistemi processuali sono ben evidenziate in PIERRO,

«Sistema accusatorio e sistema inquisitorio», op. cit.; ILLUMINATI, «Accusatorio e

inquisitorio (sistema)», in Enc. giur., I, Roma, 1991. Si consiglia inoltre LUHMANN,

Sistema giuridico e dogmatica giuridica, trad. it., Bologna, 1978, 46. Come affermato in

dottrina la genesi della chiara consapevolezza della separazione tra i due sistemi (peraltro

enucleabili, ad esempio, dalla tradizione giuridica romanistica, ma caratterizzanti

rispettivamente il mondo giuridico anglosassone di common low e quello europeo-

continentale di civil low) si può far risalire al medesimo anno, cioè al 1215 (così,

UBERTIS, Sistema di procedura penale, I, Principi generali, 3° Ed., Utet, 2

All’origine

10 logica della distinzione tra sistema inquisitorio ed accusatorio sta la

fondamentale contrapposizione tra principio di autorità e principio dialettico.

7

2. Il modello di stampo inquisitorio ed il modello di stampo

accusatorio.

La scelta di optare per uno o per l’altro modello processuale è sempre

11

dipesa dal modo in cui uno Stato ha voluto amministrare la giustizia ,

ed in particolare, dal tipo di controllo che voleva esercitare sui suoi

sudditi. Negli Stati totalitari e in passato in quelli assoluti medievali e

pre-rivoluzionari, il sistema di amministrazione della giustizia è

affidato al modello inquisitorio in quanto lo scopo dello Stato è sia

quello di controllare sia quello di intimorire i propri cittadini.

Il modello inquisitorio si basa sul principio di autorità, secondo il quale

la verità è tanto meglio accertata quanto più potere è dato al soggetto

12

inquirente . Egli opera allo stesso tempo come giudice, come

accusatore e come difensore dell’imputato. Ad un unico soggetto

11 Per le variegate letture del poliedrico principio, AMODIO, Dal rito inquisitorio al "giusto

processo", GP, 2002, 4, 103; ID., Giusto processo, diritto al silenzio e obblighi di verità

dell'imputato sul fatto altrui, GP, 2001, 3589; CONTI, Le due anime " del contraddittorio

nel nuovo art. 111 Cost, DPP, 2000, 197; DANIELE, Primi contrasti sull'applicazione

dell'art. 111 Cost. e sul principio del contraddittorio, CP, 2000, 2451; DI CHIARA, La

nuova istruttoria dibattimentale: attuazione del giusto processo, metodo del contraddittorio

e prova rappresentativa, FI, 2001, V, 291; FERRUA, La Corte costituzionale promuove la

“giusto

regola d'oro" del processo accusatorio, DPP, 2002, 403; FTLIPPI, A proposito di

processo": l'imputato diventa attore della cross examination? DPP, 2000, 1235; GIOSTRA,

«Contraddittorio»), cit., 4; GREVI, Dichiarazioni dell'imputato, cit., 844; NAPPI,

contraddittorio dimenticato, DG, 2000, 26, 5; SIRACUSANO, Il contraddittorio tra

Costituzione e legge ordinaria, DPP, 2000, 1425; ID., Lunga marcia del contraddittorio fra

Costituzione e legge ordinaria, DG, 2000, 45, 8; TONINI, IL contraddittorio: diritto

individuale e metodo di accertamento, DPP, 2000, 1388; UBERTIS, Giusto processo e

contraddittorio in ambito penale, CP, 2003, 2096; ID, «Giusto processo».

Per una visione d’insieme completa ruolo e poteri del giudice si rinvia a DELL’ANNO,

12

Capacità del giudice, in Digesto delle discipline penalistiche, Torino, 2013, 249 e ss.;

DALIA-PIERRO, Giurisdizione penale, in Enc. Giur., Roma, 1989, 1 e ss.; DEAN-FONTI,

La giurisdizione penale, in Trattato di procedura penale, I, 1, Soggetti e atti, a cura di Dean,

Torino, 2009, 5 e ss.; DELLA RAGIONE, Il giudice, in Soggetti. Atti. Prove, a cura di

Spangher, in Trattato di procedura penale, Torino, 2015, 4 e ss.

8

devono essere concessi pieni poteri in ordine sia all’iniziativa del

processo, sia alla formazione della prova. Si tende a non riconoscere

alcun potere alle parti: l’offeso e l’imputato sono meri “oggetti” del

13

giudizio, poiché tutti i poteri risiedono nel giudice .

L’iniziativa del processo penale, in questo sistema, spetta al giudice

anche d’ufficio,

poiché è depositario del vero e del giusto; può avviarlo

è sufficiente anche una denuncia anonima. L’inquisitore è un organo

che ricerca la verità in segreto senza alcuna contrapposizione dialettica

in quanto quest’ultime potrebbero intralciare la ricerca della

tra le parti,

verità, per questo questa attività spetta al giudice che non conosce alcun

limite nella ricerca delle prove in quanto l’obiettivo è il risultato e non

conoscere il percorso seguito. Di fatti, ogni modalità di ricerca è

ammessa, compresa la tortura dell’imputato . L’inquisitore elabora

14

quanti teoremi vuole, data l’assenza del contraddittorio; il giudice

padrone del gioco le dispone sulla scacchiera come gli conviene:

manipola tempi, luoghi, cose, persone. Lo scopo è quello di ottenere la

confessione dell’imputato, considerata “la regina delle prove”.

Il sistema è caratterizzato da una presunzione di colpevolezza infatti è

bastevole anche una denuncia anonima affinché l’imputato sia chiamato

a discolparsi. Infine, il sistema è completato dal frequente ricorso alla

carcerazione preventiva che rappresentava in concreto un’anticipazione

15

della condanna .

13 In questo sistema, tanto più stretto è il legame del giudice con il potere politico tanto

meglio egli potrà svolgere la sua opera e tanto più aderente al vero sarà la sua decisione.

Erano ammesse sia torture fisiche sia morali. Bisogna che “l’analista” gli entri in testa

14

da ogni possibile spiraglio.

15 CFR.: Beccaria Dei delitti e delle pene, 1764, Cap. XVII p. 34;

9

Il sistema inquisitorio appare quindi, dall’analisi di cui sopra, un

sistema rigido e poco garantista dei diritti dell’imputato e, per tale

motivo, criticato da più parti soprattutto nel XVII secolo dagli

illuministi. Una critica importante gli è stata mossa da Beccaria

nell’opera “Dei delitti e delle pene” dove propende per il tipo di

processo informativo, ripudiando invece quello offensivo (che ricalca

lo stile inquisitorio); infatti al capitolo XVII dichiara che “il vero

processo l’informativo cioè la ricerca indifferente del fatto quello che

la ragione comanda”.

16

Quello che Beccaria aveva in mente era un processo, in primo luogo

caratterizzato da una presunzione di innocenza, indicata al capitolo XIII

dedicato ai testimoni, dove afferma che “più di un testimonio è

necessario, perché fintanto che uno asserisce e l’altro nega niente v’è di

certo e prevale il diritto che ciascuno ha d’esser creduto innocente” 17 , e

sia, in secondo luogo, un processo dove la fase istruttoria è compiuta

all’interno del processo e dove il giudice, pertanto sia posto in

18

condizione di indagare sul vero .

19

Il sistema accusatorio , era vigente in quegli Stati in cui minor potere

era attribuito al sovrano, situazione questa non esistente nell’Europa

continentale, ma sussistente invece in Inghilterra dove nella Magna

Charta Libertatum del 1215 si afferma che nessun uomo libero può

CFR.: Tarello, Storia della cultura giuridica moderna assolutismo e codificazione del

diritto, 1976, p. 473;

Cfr.: TONINI, Manuale di Procedura Penale, XX edizione, p. 5-6-7.

16 CFR.: B Dei delitti e delle pene, 1764, Cap. XVII p. 50.

ECCARIA

17 CFR.: B Dei delitti e delle pene, 1764, Cap. XVII p. 34.

ECCARIA –

18 CFR.: T , Storia della cultura giuridica moderna assolutismo e codificazione

ARELLO

del diritto, 1976, p. 473.

19 Si rinvia, per una analisi più dettagliata, a CONSO, «Accusa e sistema accusatorio (diritto

processuale penale)», op. cit., 334 ss. 10

essere arrestato o messo in prigione se non a seguito di un giudizio dei

suoi pari, reso nella forma legale secondo il diritto del paese.

Tale sistema era caratterizzato dal riconoscimento di garanzie per

l’imputato, quali: il privilegio contro l’auto-incriminazione e il suo

corollario del diritto al silenzio; il principio del confronto con

l’accusatore. 20

Il modello di stampo accusatorio si basa sul principio dialettico poiché

si prende atto dei limiti della natura umana e si ritiene che nessuna

essere depositaria del vero e del giusto; l’unico modo per

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher VeronicaV23 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale o del prof Zampaglione Angelo.
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