TESI DI LAUREA
IL GIUDIZIO ABBREVIATO ALLA LUCE DEGLI
ULTIMI INTERVENTI NORMATIVI E
GIURISPRUDENZIALI.
INDICE
CAPITOLO I
LA CENTRALITA’
IL PROCESSO PENALE E DEL
PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO.
1. Ratio del processo penale e i modelli processuali.
2. Il modello di stampo inquisitorio ed il modello di stampo accusatorio.
3. Il sistema processuale italiano.
4. Il principio del contraddittorio.
5. Le deroghe al principio del contraddittorio. Prima deroga: il consenso
dell’imputato.
Seconda deroga: l’accertata impossibilità di natura oggettiva.
6.
7. Terza deroga: la provata condotta illecita.
1
CAPITOLO II
I RITI SPECIALI
1. I riti speciali nel Codice del 1988.
2. Ratio e presupposti dei riti speciali.
riti diretti a deflazionare l’udienza preliminare.
3. I
4. I riti diretti a deflazionare il dibattimento.
CAPITOLO III
IL GIUDIZIO ABBREVIATO E LA SUA EVOLUZIONE.
1. La configurazione del giudizio abbreviato nel codice del 1988 e la
logica del doppio fascicolo.
2. La volontà delle parti: consenso dell’imputato e consenso del PM.
3. La decisione del giudice sull'ammissibilità della richiesta.
4. L’originario ambito di applicazione dell’istituto. d’incostituzionalità.
5. Rito Abbreviato e Corte Costituzionale. I profili
6. Premialità e deducibilità dei vizi. La Riforma Orlando.
2
7. Il Giudizio Abbreviato nell’attuale crisi della giustizia penale.
8. Il Giudizio Abbreviato semplice. Le scelte dell’imputato e i vincoli
del giudice.
9. Il Giudizio Abbreviato condizionato. I parametri legali di
ammissibilità: necessità ed economia processuale.
10. La prova “necessaria ai fini della decisione”.
11. Economia processuale.
12. Sindacabilità dell’ordinanza di rigetto, possibilità di rinnovazione
della richiesta. CAPITOLO IV
ASPETTI DINAMICI DEL GIUDIZIO ABBREVIATO.
1. L’utilizzabilità del fascicolo delle investigazioni difensive e le
modifiche apportate dalla riforma Orlando.
2. La modifica dell’imputazione.
trattamento sanzionatorio. Le regole per l’appello.
3. La pronuncia ed il
4. Il giudizio abbreviato alla luce delle modifiche apportate dalla l. n.
134/2021. 3
CAPITOLO I
LA CENTRALITA’
IL PROCESSO PENALE E DEL
PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO.
SOMMARIO: 1. Ratio del processo penale e i modelli processuali; 2.
Il modello di stampo inquisitorio ed il modello di stampo accusatorio;
3. Il sistema processuale italiano; 4. Il principio del contraddittorio; 5.
Le deroghe al principio del contraddittorio. Prima deroga: il consenso
dell’imputato; Seconda deroga: l’accertata impossibilità di natura
6.
oggettiva; 7. Terza deroga: la provata condotta illecita.
1. Ratio del processo penale e i modelli processuali.
L’esposizione 1
della disciplina riguardante il giudizio abbreviato ,
considerato il più importante dei riti speciali, necessita di un preliminare
2
inquadramento del sistema processuale penale italiano , ed, in
particolare, del principio del contraddittorio.
1 Per una panoramica iniziale del rito abbreviato si vedano Bonetti, Il giudizio abbreviato,
in I procedimenti speciali in materia penale, a cura di M. Pisani, Milano, 2003; Bricchetti,
Contestazioni suppletive: “slalom” all’abbreviato, GDir, 2000, 22, 48; Bricchetti-
Pistorelli, Il giudizio abbreviato. Profili pratici e teorici, Milano, 2005; Costantini, Il
giudizio abbreviato, in Giur. sist. Chiavario-Marzaduri, Torino, 2006; Cristofano, I riti
Torino, 2005; Degl’Innocenti-De
alternativi al giudizio penale ordinario, Giorgio, Il
giudizio abbreviato, Milano, 2006; Giunchedi, Giudizio abbreviato, in La giustizia penale
differenziata, a cura di Gaito-Spangher, I, I procedimenti speciali, coordinato da
Giunchedi, Torino, 2010, 653.
2 Foschini, G., Sistema del diritto processuale penale, II, Milano, 1968, 8;
4
3
Ciò premesso, il diritto penale è un insieme di norme di diritto pubblico
che prevedono quei particolari fatti illeciti per i quali sono comminate
4
delle conseguenze penali differenti a seconda di determinati fattori .
I tre pilastri sui quali il diritto penale fonda sono: fatto, personalità e
conseguenze. Il fatto illecito è la base fondamentale ed imprescindibile
di un diritto penale di civiltà; senza o prescindendo da esso si avrebbe
un diritto penale poliziesco, liberticida, un diritto penale
dell’intenzione, fondato su stati soggettivi o atteggiamenti personali
sintomatici del soggetto.
La personalità dell’autore costituisce il momento illuminante ed
umanizzante del diritto penale moderno, il cui vero oggetto è
dall’azione
rappresentato di un uomo che ha una sua personalità; essa
consente di capire il fatto nelle sue radici e nelle sue finalità: reato e reo
sono una unità inscindibile, essendo il fatto la proiezione della
personalità dell’autore e vivendo l’autore compenetrato nel fatto. Ma
soprattutto è fondamentale in rapporto alle conseguenze penali che
dovranno essere rapportate ed adeguate proprio alla personalità del
destinatario.
Le conseguenze penali sono proprio il marchio distintivo degli illeciti
penali da ogni altro illecito giuridico. Sono strumenti finalizzati alla
dissuasione e rieducazione attraverso i quali si contrasta e controlla il
fenomeno della criminalità.
3 Cfr.: Mantovani, Diritto penale. Parte generale- VI edizione 2009, introduzione XXIII
4 Chiavario, M., Processo e garanzie della persona, II, Le garanzie fondamentali, Milano,
1984, 33-35; Ferrua, P., Contraddittorio e verità nel processo penale, in Gianformaggio,
L., a cura di, Le ragioni del garantismo, Torino, 1993, 240;
5
Tutto ciò costituisce il diritto penale sostanziale che per essere attuato
necessita della procedura penale. Il diritto processuale penale, infatti, è
quel complesso di norme che disciplinano le attività dirette
all’attuazione del diritto penale nel 5
caso concreto . Mentre la legge
6
penale sostanziale ha il compito di regolare le azioni delle persone, il
diritto processuale penale le accerta. Quest’ultima ha una duplice
funzionalità: da un lato, regola l’attività del giudice e delle parti; da un
altro lato predispone gli strumenti logici mediante il quale il giudice
può accertare i fatti di reato e la personalità di coloro che li hanno
commessi.
Il processo penale inoltre è regolato da una serie di principi
dell’obbligatorietà
costituzionali; primo fra tutti è il principio
dell’azione penale espresso dall’art. 112 Cost., in forza del quale il
processo penale inizierà, a seguito dell’acquisizione della notizia di
reato da parte del pubblico ministero o della polizia giudiziaria (o
eccezionalmente a seguito della proposizione di una delle condizioni di
7
procedibilità) e proseguirà fino alla sentenza (di non luogo a procedere,
o dibattimentale) senza presentare alcun andamento anomalo, che ne
determina l’estinzione. l’obbligatorietà della difesa tecnica a
Altro principio importante, è poi
favore dell’indagato/imputato in quanto, in assenza di un’apposita
5 Cfr.: TONINI, Manuale di Procedura Penale, XX edizione, p. 1 ss.
6 Cfr.: S , G , T , Z , Diritto Processuale penale, 2011, p.
IRACUSANO ALATI RANCHINA APPALÀ
7-8.
7 Cfr.: C , Spiegazioni di diritto processuale civile. Il processo di primo grado e le
ONSOLO
impugnazioni delle sentenze, 2010, p. 83, dove si afferma che nella prima ipotesi vi rientra
l’estinzione che può avvenire per rinuncia agli atti oppure per inattività delle parti,
caratteristiche queste di un processo tipicamente di parti e fortemente dispositivo a
differenza del processo penale che ha invece ad oggetto beni indisponibili.
6
nomina da parte dell’indagato/imputato ne verrà nominato uno
d’ufficio.
Ed, infine, fondamentale è la presunzione di non colpevolezza (art. 27
in forza della quale l’imputato va considerato non
Cost. 2 comma)
colpevole fino a quando non sopraggiunge una sentenza di condanna
irrevocabile. Tale presunzione, quale regola di giudizio, pone in capo
alla pubblica accusa l’onere della prova di reità dell’imputato.
l’accertamento 8
Scopo del processo penale è della verità , ovverosia la
ricostruzione del fatto. Poiché il fatto di reato è un fatto irripetibile, esso
va accertato attraverso le prove. Non sono ammessi automatismi
nell’accertamento circa la liceità o la illiceità penale di un fatto e la sua
punibilità, né autodeterminazioni, circa l’assoggettamento alla
sanzione, proprio in virtù del principio “nulla La
poena sine judicio”.
9
storia ci ha insegnato che due sono stati i sistemi processuali più
10
importanti: quello inquisitorio e quello accusatorio .
Sull’argomento, si vedano AA.VV., Processo e verità, a cura di Mariani Marini, Pisa,
8
2005; AA.VV., Retorica, processo, verità. Principi di filosofia forense, Milano, 2007;
AA.VV., Verità e processo penale, a cura di Garofoli Incampo, Milano, 2012.
9 Le differenze tra i due citati sistemi processuali sono ben evidenziate in PIERRO,
«Sistema accusatorio e sistema inquisitorio», op. cit.; ILLUMINATI, «Accusatorio e
inquisitorio (sistema)», in Enc. giur., I, Roma, 1991. Si consiglia inoltre LUHMANN,
Sistema giuridico e dogmatica giuridica, trad. it., Bologna, 1978, 46. Come affermato in
dottrina la genesi della chiara consapevolezza della separazione tra i due sistemi (peraltro
enucleabili, ad esempio, dalla tradizione giuridica romanistica, ma caratterizzanti
rispettivamente il mondo giuridico anglosassone di common low e quello europeo-
continentale di civil low) si può far risalire al medesimo anno, cioè al 1215 (così,
UBERTIS, Sistema di procedura penale, I, Principi generali, 3° Ed., Utet, 2
All’origine
10 logica della distinzione tra sistema inquisitorio ed accusatorio sta la
fondamentale contrapposizione tra principio di autorità e principio dialettico.
7
2. Il modello di stampo inquisitorio ed il modello di stampo
accusatorio.
La scelta di optare per uno o per l’altro modello processuale è sempre
11
dipesa dal modo in cui uno Stato ha voluto amministrare la giustizia ,
ed in particolare, dal tipo di controllo che voleva esercitare sui suoi
sudditi. Negli Stati totalitari e in passato in quelli assoluti medievali e
pre-rivoluzionari, il sistema di amministrazione della giustizia è
affidato al modello inquisitorio in quanto lo scopo dello Stato è sia
quello di controllare sia quello di intimorire i propri cittadini.
Il modello inquisitorio si basa sul principio di autorità, secondo il quale
la verità è tanto meglio accertata quanto più potere è dato al soggetto
12
inquirente . Egli opera allo stesso tempo come giudice, come
accusatore e come difensore dell’imputato. Ad un unico soggetto
11 Per le variegate letture del poliedrico principio, AMODIO, Dal rito inquisitorio al "giusto
processo", GP, 2002, 4, 103; ID., Giusto processo, diritto al silenzio e obblighi di verità
dell'imputato sul fatto altrui, GP, 2001, 3589; CONTI, Le due anime " del contraddittorio
nel nuovo art. 111 Cost, DPP, 2000, 197; DANIELE, Primi contrasti sull'applicazione
dell'art. 111 Cost. e sul principio del contraddittorio, CP, 2000, 2451; DI CHIARA, La
nuova istruttoria dibattimentale: attuazione del giusto processo, metodo del contraddittorio
e prova rappresentativa, FI, 2001, V, 291; FERRUA, La Corte costituzionale promuove la
“giusto
regola d'oro" del processo accusatorio, DPP, 2002, 403; FTLIPPI, A proposito di
processo": l'imputato diventa attore della cross examination? DPP, 2000, 1235; GIOSTRA,
«Contraddittorio»), cit., 4; GREVI, Dichiarazioni dell'imputato, cit., 844; NAPPI,
contraddittorio dimenticato, DG, 2000, 26, 5; SIRACUSANO, Il contraddittorio tra
Costituzione e legge ordinaria, DPP, 2000, 1425; ID., Lunga marcia del contraddittorio fra
Costituzione e legge ordinaria, DG, 2000, 45, 8; TONINI, IL contraddittorio: diritto
individuale e metodo di accertamento, DPP, 2000, 1388; UBERTIS, Giusto processo e
contraddittorio in ambito penale, CP, 2003, 2096; ID, «Giusto processo».
Per una visione d’insieme completa ruolo e poteri del giudice si rinvia a DELL’ANNO,
12
Capacità del giudice, in Digesto delle discipline penalistiche, Torino, 2013, 249 e ss.;
DALIA-PIERRO, Giurisdizione penale, in Enc. Giur., Roma, 1989, 1 e ss.; DEAN-FONTI,
La giurisdizione penale, in Trattato di procedura penale, I, 1, Soggetti e atti, a cura di Dean,
Torino, 2009, 5 e ss.; DELLA RAGIONE, Il giudice, in Soggetti. Atti. Prove, a cura di
Spangher, in Trattato di procedura penale, Torino, 2015, 4 e ss.
8
devono essere concessi pieni poteri in ordine sia all’iniziativa del
processo, sia alla formazione della prova. Si tende a non riconoscere
alcun potere alle parti: l’offeso e l’imputato sono meri “oggetti” del
13
giudizio, poiché tutti i poteri risiedono nel giudice .
L’iniziativa del processo penale, in questo sistema, spetta al giudice
anche d’ufficio,
poiché è depositario del vero e del giusto; può avviarlo
è sufficiente anche una denuncia anonima. L’inquisitore è un organo
che ricerca la verità in segreto senza alcuna contrapposizione dialettica
in quanto quest’ultime potrebbero intralciare la ricerca della
tra le parti,
verità, per questo questa attività spetta al giudice che non conosce alcun
limite nella ricerca delle prove in quanto l’obiettivo è il risultato e non
conoscere il percorso seguito. Di fatti, ogni modalità di ricerca è
ammessa, compresa la tortura dell’imputato . L’inquisitore elabora
14
quanti teoremi vuole, data l’assenza del contraddittorio; il giudice
padrone del gioco le dispone sulla scacchiera come gli conviene:
manipola tempi, luoghi, cose, persone. Lo scopo è quello di ottenere la
confessione dell’imputato, considerata “la regina delle prove”.
Il sistema è caratterizzato da una presunzione di colpevolezza infatti è
bastevole anche una denuncia anonima affinché l’imputato sia chiamato
a discolparsi. Infine, il sistema è completato dal frequente ricorso alla
carcerazione preventiva che rappresentava in concreto un’anticipazione
15
della condanna .
13 In questo sistema, tanto più stretto è il legame del giudice con il potere politico tanto
meglio egli potrà svolgere la sua opera e tanto più aderente al vero sarà la sua decisione.
Erano ammesse sia torture fisiche sia morali. Bisogna che “l’analista” gli entri in testa
14
da ogni possibile spiraglio.
15 CFR.: Beccaria Dei delitti e delle pene, 1764, Cap. XVII p. 34;
9
Il sistema inquisitorio appare quindi, dall’analisi di cui sopra, un
sistema rigido e poco garantista dei diritti dell’imputato e, per tale
motivo, criticato da più parti soprattutto nel XVII secolo dagli
illuministi. Una critica importante gli è stata mossa da Beccaria
nell’opera “Dei delitti e delle pene” dove propende per il tipo di
processo informativo, ripudiando invece quello offensivo (che ricalca
lo stile inquisitorio); infatti al capitolo XVII dichiara che “il vero
processo l’informativo cioè la ricerca indifferente del fatto quello che
la ragione comanda”.
16
Quello che Beccaria aveva in mente era un processo, in primo luogo
caratterizzato da una presunzione di innocenza, indicata al capitolo XIII
dedicato ai testimoni, dove afferma che “più di un testimonio è
necessario, perché fintanto che uno asserisce e l’altro nega niente v’è di
certo e prevale il diritto che ciascuno ha d’esser creduto innocente” 17 , e
sia, in secondo luogo, un processo dove la fase istruttoria è compiuta
all’interno del processo e dove il giudice, pertanto sia posto in
18
condizione di indagare sul vero .
19
Il sistema accusatorio , era vigente in quegli Stati in cui minor potere
era attribuito al sovrano, situazione questa non esistente nell’Europa
continentale, ma sussistente invece in Inghilterra dove nella Magna
Charta Libertatum del 1215 si afferma che nessun uomo libero può
–
CFR.: Tarello, Storia della cultura giuridica moderna assolutismo e codificazione del
diritto, 1976, p. 473;
Cfr.: TONINI, Manuale di Procedura Penale, XX edizione, p. 5-6-7.
16 CFR.: B Dei delitti e delle pene, 1764, Cap. XVII p. 50.
ECCARIA
17 CFR.: B Dei delitti e delle pene, 1764, Cap. XVII p. 34.
ECCARIA –
18 CFR.: T , Storia della cultura giuridica moderna assolutismo e codificazione
ARELLO
del diritto, 1976, p. 473.
19 Si rinvia, per una analisi più dettagliata, a CONSO, «Accusa e sistema accusatorio (diritto
processuale penale)», op. cit., 334 ss. 10
essere arrestato o messo in prigione se non a seguito di un giudizio dei
suoi pari, reso nella forma legale secondo il diritto del paese.
Tale sistema era caratterizzato dal riconoscimento di garanzie per
l’imputato, quali: il privilegio contro l’auto-incriminazione e il suo
corollario del diritto al silenzio; il principio del confronto con
l’accusatore. 20
Il modello di stampo accusatorio si basa sul principio dialettico poiché
si prende atto dei limiti della natura umana e si ritiene che nessuna
essere depositaria del vero e del giusto; l’unico modo per
perso
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