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CAPITOLO III
La divisione dei poteri e gli organi costituzionali.
3.1 Il Capo dello Stato ed il Consiglio dei Ministri. Pag. 20
3.2 Potere legislativo e bicameralismo. Pag. 25
3.3 L’organizzazione giudiziaria. Pag. 28
CAPITOLO IV
Federalismo e Regionalismo.
4.1 Affermazione dello Stato Federale in Iraq. Pag. 33
4.2 L’esempio del regionalismo nello Stato italiano. Pag. 37
4.3 La realtà del federalismo statunitense. Pag. 40
CONCLUSIONI.
I. Riflessioni finali sull’analisi comparativa. Pag. 42
BIBLIOGRAFIA. Pag. 45
RISORSE IN RETE. 1
INTRODUZIONE.
I. Una legge fondamentale e non fondamentalista.
Così viene definita la nuova Carta Costituzionale irachena, all’indomani della
sua approvazione popolare avvenuta il 15 Ottobre 2005 con referendum.
Ad onor del vero, tale evento non rappresenta una novità assoluta per il ricchis-
simo paese medio-orientale, atteso che già dal 1958, prima del regime di Sad-
dam Hussein, era in vigore una Costituzione ispirata a principi di libertà, ugua-
glianza e non discriminazione dei cittadini, ovviamente disconosciuta dal raìs al
momento della sua ascesa al potere.
Tuttavia nel caso di specie siamo in presenza di un testo definito “rivoluziona-
rio”, espressione del desiderio di rinnovamento dei cittadini iracheni, dove viene
stabilito che l’Islam è una, e non l’unica, delle fonti primarie del diritto, dove
1
il “tradimento della fede”, il takfir, viene censurato al pari del razzismo, della
pulizia etnica, del terrorismo, e ciò in netta contrapposizione alle attuali dottrine
fondamentaliste di origine arabo-iraniana e di stampo terroristico di Al Qaida.
In Iraq dunque la sovranità appartiene al popolo, e non ad Allah come nel vicino
Iran, la shari’a non rappresenta più l’unica fonte legislativa, tutti i cittadini
iracheni sono uguali davanti alla legge senza alcuna distinzione, il petrolio ed il
gas sono proprietà di tutto il popolo iracheno di qualsiasi etnia, e lo Stato da ara-
bo diventa federale.
La popolazione irachena eleggerà i rappresentanti che formeranno il nuovo Par-
lamento, e le cariche politiche potranno essere assunte anche da appartenenti ad
etnie curde e sciite, e non solo dai sunniti, questi ultimi detentori del potere cen-
trale a Baghdad nel periodo in cui era in vigore il regime dittatoriale di Saddam
Hussein, che esce definitivamente di scena di pari passo con il partito Baath,
dichiarato formalmente illegittimo.
1 L’apostasia, ossia l’allontanamento dalla propria religione e l’avvicinamento ad altre ideologie punita
con la condanna a morte: anche il solo taglio di capelli diverso dallo stile comune e la rasatura della
barba vengono considerate segno di “infedeltà” della legge coranica. 2
II. L’influenza degli stati occidentali.
Il processo di scrittura della nuova carta costituzionale irachena, secondo quanto
rivelato da un funzionario delle Nazioni Unite, sarebbe stato oggetto di partico-
lare attenzione da parte degli Stati Uniti, arrivando a definire tale intervento
eccessivo ed altamente inappropriato.
I motivi andrebbero ricercati nel fatto che sarebbe stata messa in circolazione
una bozza di provenienza statunitense, una sorta di “testo consigliato” al cui
interno era presente, tra gli altri, un articolo nel quale era previsto che l’installa-
zione di basi militari straniere in Iraq fosse proibita, ovvero consentita con una
2
maggioranza dei due terzi dei voti del Parlamento .
A ciò va aggiunto che la bozza di Costituzione sarebbe stata approvata in pre-
senza di una significativa e poco opportuna ingerenza da parte dell’amministra-
zione statunitense.
Al di là delle analisi critiche, vi è da dire che il popolo iracheno ha approvato il
referendum con circa il 78% di voti favorevoli decidendo così di passare da una
forma di stato presidenziale ad una federale, con governo di tipo parlamentare,
evento questo che segna il vero inizio di un nuovo percorso verso la democrazia
in Iraq.
Vedono la luce il principio di legalità, la separazione dei poteri, l’esplicito
consenso a nuove fonti del diritto, oltre ovviamente agli incontrastabili dogmi
coranici già esistenti.
Sotto l’aspetto puramente formale la nuova legge fondamentale irachena presen-
ta, ictu oculi, una discreta somiglianza con la Costituzione italiana, atteso che
entrambe, a differenza di quella statunitense, sono lunghe e scritte con uno stile
molto simile.
Sia gli Stati Uniti che l’Italia hanno senza dubbio rappresentato un modello per
l’Iraq, ed il paese islamico, con la nuova legge fondamentale, ha recepito, esente
da qualsiasi obbligo e imposizione, ma in ossequio ad una volontà popolare che
2 Tale articolo è stato poi stralciato e non compare nella versione definitiva. 3
aspira alla vera democrazia, i precetti costituzionali dei citati stati occidentali,
senza per questo sconfessare le proprie origini e compromettere la propria iden-
tità.
L’intromissione dei paesi occidentali nel processo di formazione del nuovo Iraq
è stata determinante e risolutiva, ancorché si sia dovuto ricorrere all’impiego di
forze militari a discapito della diplomazia, con il risultato previsto e scontato di
inevitabili perdite di vite umane anche civili.
Non è la prima volta che entra in vigore una Costituzione dettata da una potenza
straniera: un avvenimento simile a quello iracheno è avvenuto in Giappone nel
1945, quando tale territorio fu occupato dall’esercito americano che proprio in
tale circostanza introdusse una legge fondamentale adottata l’anno successivo, e
3
rimasta in vigore per circa cinque anni ; come se non bastasse il nuovo assetto
istituzionale andava a modificare profondamente le tradizioni nazional-religiose
della società giapponese, atteso che veniva escluso il culto scintoista dell’Impe-
ratore.
Se si guarda a questo episodio del secondo dopoguerra, e si confronta con quan-
to avvenuto in Iraq, si evince chiaramente che, in quest’ultimo paese, gli Stati
Uniti hanno avuto un ruolo marginale, lasciando al popolo iracheno ampia liber-
tà di scelta riguardo al proprio ordinamento giuridico.
Nella dissertazione che segue verranno analizzati e messi a confronto i principali
istituti costituzionali iracheni, paragonandoli con quelli italiani e statunitensi,
mettendo in evidenza gli aspetti salienti con allegate osservazioni e note critiche.
Sono tuttora in circolazione varie versioni definite “draft” o “unofficial” della
Costituzione irachena, in questa sede verrà preso in esame il testo ufficiale
4
composto di 143 articoli, prelevato dal sito istituzionale del Governo iracheno.
3 Tale è stata la durata del governo militare statunitense.
4 http://www.iraqigovernment.org/Content/Biography/English/consitution.htm 4
CAPITOLO I
Diversità ed analogie dei tre ordinamenti.
1.1 Recezione dei modelli giuridici.
Tra i paesi a base giuridica musulmana, l’Iraq rappresenta un nuovo modo di
intendere lo Stato, ed i suoi cittadini hanno dimostrato con fermezza che era
giunto il momento di far compiere un cambio di rotta alla propria nazione, senza
avere il timore di dover subire il mutamento di alcuni dogmi nell’ordinamento
esistente, ed assumendosi le responsabilità ed i rischi che ogni riforma radicale
può comportare.
Sulle prime vi fu qualche giurista che suggerì alle autorità locali di non dotarsi
di una costituzione scritta, prendendo a riferimento il modello inglese, ma tale
ipotesi non venne presa in considerazione e fu subito abbandonata.
Molti giudizi negativi sono stati espressi riguardo alle intrusioni messe in atto
dal governo statunitense durante la fase di redazione della legge fondamentale:
in particolare la questione del federalismo, che secondo diversi scrittori, giorna-
listi ed intellettuali iracheni, sarebbe una forma di stato imposta dall’imperiali-
smo americano, come una sorta di “recezione obbligata”, che non farebbe altro
che indebolire l’Iraq con la suddivisione del suo territorio in piccole entità.
Il procedimento di recezione, nel caso in esame, è stato senza dubbio oggetto
di un impulso di parte, ma non per questo arbitrario e poco efficace, o posto in
essere con l’intento specifico di danneggiare la comunità irachena.
La nuova Costituzione dell’Iraq, tramite un procedimento di imitazione parziale,
riconosce ed introduce, mutatis mutandis, istituti appartenenti a sistemi giuridi-
5
ci di paesi occidentali , mantenendo ovviamente, come in tutti i territori islamici,
anche l’etichetta di stato confessionale.
Essa, facendo propri i contenuti della principale fonte del diritto vigente nei
paesi civili, riconosce i diritti inviolabili dell’individuo, identifica il sistema
federale, e distingue specificamente i tre poteri dello stato.
5 Si evidenzia in particolare dagli USA il federalismo, dall’Italia la forma di governo parlamentare. 5
Esaminando le leggi fondamentali, è singolare notare che gli Stati Uniti d’Ame-
6
rica, paese molto giovane , hanno la più antica Costituzione vigente, al cui breve
7 8
testo vengono aggiunti nel tempo i c.d. “emendamenti” , e ciò può essere
considerato da molti stati un modello rappresentativo da seguire, in quanto indi-
ce rivelatore di stabilità e buon funzionamento di un sistema giuridico avanzato.
9
Nel caso dell’Italia e dell’Iraq , i cui testi costituzionali hanno molto in comune,
l’entrata in vigore degli stessi ha avuto un iter per certi versi simile, specie per
quanto attiene alla personalità carismatica ed alla destituzione dei soggetti che
10
erano al governo in precedenza.
L’Iraq, prendendo ispirazione dalle Costituzioni degli Stati Uniti e dell’Italia,
con la consacrazione di un documento scritto, ha importato nel proprio paese
gli elementi essenziali di uno stato democratico, migliorando il proprio assetto
politico dietro un consenso quasi unanime del suo popolo, ed ha altresì ”positi-
vizzato” i principi basilari di legalità, sovranità popolare, libertà ed uguaglianza,
che rappresentano le garanzie dominanti del c.d. stato di diritto.
6 Di fatto nasce con l’approvazione della Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti d’America
avvenuta il 4 Luglio 1776.
7 La carta costituzionale statunitense si compone di soli sette articoli e ventisette emendamenti.
8 L’ultimo risale al 1992 e riguarda i limiti alla modifica dei compensi dei rappresentanti del Congresso.
9 Trattasi di nazioni che hanno una storia millenaria, ma il cui sistema giuridico vigente, a differenza
degli USA, è m