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§I SERVIZI PUBBLICI
I tradizionalmente definiti servizi pubblici i servizi che soddisfano esigente fondamentali della collettività (x es
i trasporti di linea, le telecomunicazioni, le radiodiffusioni circolari, il recapito della corrispondenza postale, la
somministrazione di energia elettrica e di gas naturale).
Il regime tradizionale dei servizi pubblici è caratterizzato dalla riserva originaria o esclusiva. La riserva
originaria è un regime giuridico basato sulla statuizione, che riconosce, su base di legge, esclusivamente a
un soggetto qualificato, cioè lo Stato, non solo la facoltà d’esercizio ma anche la titolarità stessa del diritto di
impresa su attività operanti nei settori in monopolio delle fonti di energia e dei servizi essenziali. Pertanto
detto sistema produce l’effetto di privare tutti i soggetti della legittimazione ad assumere la qualità di
imprenditori nel settore “riservato”.
(—> gestione della riserva originaria) A tale regime può far seguito:
- una gestione diretta delle attività “riservate” mediante l’assunzione diretta del servizio da parte dello Stato
che vi adibisce un propio organo (x es le Ferrovie dello Stato gestite dall’apposita azienda autonoma del
Ministero dei trasporti soppressa per nel 1985)
- una gestione indiretta per cui l’attività “riservata” è affidata ad un ente pubblico (x es Ferrovie dello Stato a
partire dal 1985 anno di costituzione dell’apposito ente, l’azienda autonoma infatti fu trasformata in ente
pubblico)
- una gestione in concessione in cui l’attività “riservata” è attribuita, con provvedimento dello Stato, a
società per azioni, che svolgono in coma imprenditoriale il servizio, ma nella veste di concessionari e,
quindi, non in quanto imprenditori retti dal principio di libertà di iniziativa economia e privata. L’attività della
concessionaria infatti è sottoposta all’indirizzo e al controllo del concedente (x es RAI una società per
azioni a cui è concessa la radiodiffusione e la televisione circolare)
[Il regime attuale, invece, mira ad aprire i servizi pubblici al mercato e alla concorrenza e a garantire i diritti
delle imprese che operano nel settore e degli utenti che fruiscono di prestazioni essenziali]
Sul finire del XX secolo le spinte del diritto comunitario, che trova nella disciplina della concorrenza uno dei
suoi capisaldi, impongono la soppressione o la limitazione delle riserve originarie e la libertà di accesso al
mercato per i soggetti privati prevedendo quindi la liberalizzazione e la concorrenza anche solo parziale, di
alcuni settori specifici (telecomunicazioni, trasporti aerei, ferroviari, marittimi, elettricità, gas naturale, poste
ecc.??). Con l’affermazione della libertà di entrata, si è consentito a più operatori di divenire imprenditori nei
settori prima riservati, senza riguardo alla loro natura pubblica o privata perseguendo così una concorrenza
per il marcato (->funzionale al fine di dilatare i settori di mercato per garantire il libero accesso da parte di
operatori economici). Anche il regime dei prezzi e delle condizioni di fornitura delle prestazione è
progressivamente liberalizzato per contare i pieno dispiegarsi della concorrenza. Soltanto dove permane un
elemento di monopolio, legato alla non duplicabilità di alcune grandi reti (x es quella ferroviaria), è consentito
il mantenimento di diritti speciali ed esclusivista questi devono essere esercitati in modo neutrale rispetto ai
veri operatori del marcato. Per effetto di queste trasformazioni, i diversi servizi pubblici sono ormai
pressoché integralmente assoggetti alle discipline generali europee e nazionale, tutela della concorrenza,
dettate rispettivamente negli artt. 101 del TFUE e nella legge 10 ottobre 287 del 1990; fa eccezione l’art 106
del TFUE che precisa che le imprese di servizio pubblico sottostanno alle regole della concorrenza, salvi i
casi in cui l’adempimento dei compiti loro specificamente affidati renda necessario il riconoscimento di taluni
diritti speciali ed esclusivi (x es. per garantire l’equilibrio economico-finanziario della gestione).
La liberalizzazione dei servizi pubblici non determina soltanto il loro assoggettamento alla disciplina della
concorrenza ma anche un pio intervento di regolazione volto a tutelare i diritti di operatori ed utenti. La
regolazione può essere di tre diversi tipi:
- un primo gruppo di misure mira ad assicurare la concorrenza per il mercato soprattutto nel caso in cui vi
siano imprese che godono di una posizione dominante in quanto titolari di infrastrutture e beni essenziali
per lo svolgimento dell’attività (
si tratta ad esempio di garantire ai nuovi entranti la possibilità di fornire i servizi, agli utenti
finali, assicurando loro (cioè ai nuovi entranti) l’utilizzo delle infrastrutture e dei beni essenziali detenuti dall’impresa dominante, la
quale avrebbe interesse a impedire o a rendere particolarmente oneroso tale utilizzo è il caso di una compagnia aerea proprietaria
ed esercente di un aeroporto la quale non può rifiutarsi di concedere ad un suo concorrente a valle l’utilizzo dell’infrastruttura o
comunque non può concederlo a condizioni sfavorevoli; oppure si tratta di prevenire l’offerta di prezzi di livello eccessivamente basso
fissati con lo scopo di limitare i concorrenti (c.d. prezzi predatori) quindi si affida all’autorità il potere di determinare le tariffe o di
controllare i prezzi offerti agli utenti finali dalle imprese che detengono una quota rilevante del mercato, mentre ai nuovi entranti può
)
essere consentita la piena libertà nella determinazione delle condizioni economiche di offerta
- il secondo tipo di regolazione mira ad assicurare la concorrenza nel mercato garantendo il funzionamento
dei mercati in ragione delle loro particolari caratteristiche tecniche e strutturali. In questi casi, la disciplina
pubblica stabilisce le modalità di assegnazione delle risorse scarse, senza le quali sarebbe impossibile
svolgere l’attività e organizza lo svolgimento delle transizioni (x es come nel caso dell’energia elettrica la
quale richiede meccanismi complessi di amministrazione delle negoziazioni)
- il terzo tipo di regolazione ha, invece, contenuti sociali mira a garantire la fruizione diffusa e uniforme dei
servizi essenziali
discipline speciali
Accanto ai principi stabiliti dalle discipline generali vi son leggi speciali relative a singoli settori
energia elettrica —> Inizialmente, per questo settore, fu disposta le riserva originaria della produzione,
del trasporto e della distribuzione dell’energia elettrica, attribuendo il relativo servizio ad un ente “ad hoc”,
l’Ente nazionale per l’energia elettrica ENEL.
Il diritto comunitario ha imposto la profonda modificazione di queste regime, al fine di costruire il mercato
interno dell’energia elettrica e di introdurre la concorrenza. La disciplina comunitaria, infatti, ha stabilito la
divisione tra le diverse fasi del servizio che nel precedente regime erano integrate all’ interno del
monopolio pubblico. (eni, edison, hera sono i principali concorrenti di enel)
Innanzitutto l’attività di produzione è libera. Per facilitare la transizione dal monopolio alla concorrenza, la
normativa ha posto a carico dell’ENEL SpA un obbligo di cessione di capacità produttiva nonché l’obbligo
di produrre una quota di energia da fonti rinnovabili e ha vietato a ciascun soggetto di produrre o
importare più del 50% dell’energia elettrica prodotto e importata in Italia. Anche le attività di importazione
ed esportazione sono libere.
Le attività di trasmissione e dispacciamento a causa delle condizioni di monopolio naturale e delle
esigenze di coordinamento, invece vennero assoggettate a regime di riserva e affidate in concessione a
GRTN SpA (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale), una società per azioni costituita dell’ENEL
SpA, mentre la proprietà della rete continua a spettare all’ENEL SpA (nel 2004 peraltro si è proceduto alla
riunificazione della proprietà e della gestione della rete in capo a Terna per ragioni tecniche).
Anche l’attività di distribuzione e la gestione della relativa rete può essere esercitata soltanto previo
rilascio di concessione (un solo concessionario per ogni ambito comunale).
Infine la vendita agli utenti finali, è stata completamente liberalizzata
gas naturale —> per quanto riguarda questo settore, in passato una serie di interventi normativi aveva
attribuito all’ENI, la riserva della ricerca e coltivazione di idrocarburi in determinate zone del territorio
nazione e dello stoccaggio sotterraneo nei relativi ricevimenti. Su queste basi l’ENI ha acquisito una
posizione di monopolio di fatto in tutte le fasi del servizio (importazione, produzione, stoccaggio,
trasporto, distribuzione).
Tuttavia in base alla nuova disciplina le attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi
sono state state aperte. Quindi è stata affermata la liberalizzazione delle attività di importazione,
esportazione trasporto e dispacciamento, distribuzione e vendita di gas naturale. Tuttavia per alcuni tipi di
importazione occorre l’autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico.
trasporti di linea (FERROVIARIO) —> Anche il settore dei trasporti tradizionalmente era gestito da
imprese pubbliche o da concessionari pubblici e privati operanti in regime di esclusiva. Gli interventi nel
settore del trasporto ferroviario hanno particolare importanza perché è questo è quasi dovunque in
Europa un monopolio pubblico che costituisce un servizio molto oneroso per il bilancio dello Stato che
doveva intervenire con aiuti a ripianare il deficit delle imprese ferroviarie.
Il processo di liberalizzazione inizia negli anni ’70 e si perfeziona negli anni ’90. La disciplina si è ispirata
al principio di separazione fra gestione dell’infrastruttura (quindi delle linee), subordinata a concessione
ministeriale, ed erogazione del servizio di trasporto, per accedere al quale gli erogatori devono
conseguire una licenza ministeriale. Non vige, invece, il regime della separazione proprietaria. Per questa
ragione, Rete ferroviaria italiana - FRI SpA (gestore delle reti) è una società separata e distinta da
Trenitalia SpA (maggior erogatore presente nel mercato) ma entrambe appartengono al Gruppo Ferrovie
dello Stato SpA.
L’organismo di regolazione è il Ministero della infrastrutture e dei trasporti. Esso vigila sulla concorrenza
nei mercati dei servizi ferroviarie e agisce in piena indipendenza. Collabora con gli organismi degli altri
paesi dell’Unione europea, scambiando informazioni sulle propr