Estratto del documento

La struttura e la distribuzione della funzioni dell’Unione europea sono molto originali.

La struttura è ripartita in tre tipi di organi:

1. organi sovranazionali —> rappresentano interessi ultra-statali, cioè quelli dell’Unione che sono diversi da

quelli degli Stati. La Commissione (compiti di proposta legislativa) e la Corte di giustizia (risolve i conflitti

e verifica il rispetto del diritto dell’u.e.) appartengono a questa categoria

2. organi multinazionali —> rappresentano gli interesse delle collettività nazionali facenti parte degli Stati

membri (i popoli). Fa parte di questi organi il Parlamento che svolge funzioni decisorie

3. organi intergovernativi —> rappresentano gli interessi del “vertice” degli Stati cioè i governi. Fanno parte

di questi organi il Consiglio (funzione decisoria) e il Consiglio europeo (definisce gli orientamenti e le

priorità politiche generali dell’Unione).

Nell’Unione europea la tripartizione e la separazione dei poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario) è + opaca

rispetto agli ordinamenti degli Stati membri infatti il Consiglio europeo non ha funzioni legislative, la

Commissione non è un “governo” e la Corte di giustizia è insieme organo di giustizia costituzionale, civile e

amministrativa.

L’Unione europea è un potente strumento di integrazione degli ordinamenti giuridici, ma essa non realizza

l’integrazione con la forza e il comando ma con:

- il trapianto di istituti da singoli paesi all’interno del diritto europee

- l’armonizzazione e il ravvicinamento delle legislazione

- il controllo del paese d’origine

- ecc

I tre strumenti per la formazione del mercato interno

Si è pervenuti alla formazione di un mercato interno europeo utilizzando tre strumenti: la quattro libertà di

circolazione (delle merci, delle persone cioè dei lavoratori, dei servizi e dei capitali), la disciplina della

concorrenza e la limitazione degli aiuti statali alle imprese.

LE 4 LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE

Il primo strumento per assicurare la realizzino del mercato interno (*) è a libertà di circolazione propri

nell’ambito del mercato.

(*)il mercato interno è uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle

merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. La nozione di mercato interno è + ampia rispetto a quella di

mercato comune in quanto comprende, accanto alla completa realizzazione delle libertà fondamentali di

circolazione anche l’attuazione di nuove politiche comuni e la coesione economica.

Le quattro fondamentali libertà di circolazione sono :

A. la libera circolazione delle merci nel mercato interno è assicurata in cinque modi

(1) attraverso un’unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci. in particolare

l’unione doganale implica:

- il divieto per gli Stati membri di porre dazi doganali all’importazione e all’esportazione di qualsiasi

tassa ad effetto equivalente

- adozione di una tariffa doganale comune nei rapporti con i Paesi terzi (quelli che non fanno parte

dell’UE) formando un’unica barriera doganale.

( => tali disposizioni vietano sia i dazi sia le tasse ad effetto equivalente dunque il divieto riguarda il risultato discriminatorio

). Inoltre il divieto è rivolto ai dazi doganali esistenti e quindi al

non lo strumento giuridico che lo produce

passato (=> eliminazione di quelli preesistenti) ma esso è diritto anche al futuro.

(2) attraverso il divieto di disposizioni fiscali discriminatorie e l’obbligo di eliminare quelle esistenti

( ). Viene vietato agli Stati membri di imporre tributi interni a caratteri

principio già impiccato nel punto (1)

discriminatorio nei confronti dei prodotti degli altri Stati membri, ovvero protezionistico a vantaggio

della produzione nazionale (il tributi è infatti qualificabile come tassa ad effetto equivalente a dazi

doganali)

(3) attraverso l’abolizione delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente. Sono vietate

tra gli Stati membri le restrizioni quantitative all’importazione e all’esportazione nonché qualsiasi

misura ad effetto equivalente (

=>oggetto di queste disposizione sono le importazioni ed esportazioni sotto il profilo

)

quantitativo non tariffario

(4) attraverso il riordino dei monopoli di carattere commerciale in modo che venga esclusa qualsiasi

discriminazione fra i cittadini degli Stati membri per quanto riguarda le condizioni relative

all’approvvigionamento e agli sbocchi. Tale disposizione si applica a qualsiasi organismo per mezzo

del quale uno stato membro controlla, dirige o influenza sensibilmente direttamente o indirettamente

le importazioni o le esportazioni fra gli Stati membri.

(5) attraverso il riavvicinamento delle legislazioni nazionali, è previsto infatti che il Parlamento europeo e

il Consiglio adottino misure e direttive volte al riavvicinamento delle disposizioni regolamentari ed

amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l’instaurazione ed il funzionamento del

mercato interno —> necessità di rimuovere gli ostacoli legati alle differenze nelle legislazioni

nazionali

B. libera circolazione delle persone (lavoratori) Permette ai cittadini di esercitare il proprio diritto al

libero movimento e a migliorare la propria condizione personale e professionale, e ai paesi ospitanti di

coprire posti vacanti e di sopperire alla carenza di competenze. Ogni cittadino che vive in un paese UE

ha diritto di cercare un impiego in un altro paese UE e allo stesso modo i datori di lavoro possono

diffondere offerte e concludere contratti d lavoro con candidati provieniti da tutta l’UE. => l’obiettivo della

normativa è garantire che il sistema operi in modo efficace vietando ogni forma di discriminazione di

nazionalità tra lavoratori dell’UE.

La libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’UE implica l’abolizione di qualsiasi discriminazione,

fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli stati membri, per quanto riguarda l’imo la retribuzione e le

altre condizioni. La libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’UE comporta:

- il diritto di rispondere a offerte di lavoro (dei paesi dell’UE)

- di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli stati membri

- di prendere dimora in uno degli stati membri al fine di svolgervi un’attività di lavoro, conformante alle

disposizione legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano l’occupazione dei lavoratori

nazionali

- di rimanere, a condizioni che costituiranno l’oggetto di regolamento stabiliti dalla commissione, sul

territorio di uno stato membro, dopo aver occupato un impiego

==>Dunque i contenuti della libertà di circolazione dei lavoratori all’interno dell’UE riguardano: accesso,

dimora, residenza e lavoro

Quanto detto non è applicabile agli impieghi nella pubblica amministrazione fatto salvo che si tratti di

attività che non sono necessariamente statali come quella di insegnamento o come l’erogazione di molti

servizi pubblici (x es il trasporto)

Al fine di garantire la libera circolazione dei lavoratori il Parlamento europeo e il Consiglio adottano in

materia di sicurezza sociale l misure necessarie per l’instaurazione della libera circolazione dei lavoratori.

È inoltre assicurata la protezione sociale, la sicurezza e la salute dei lavoratori, il diritto al lavoro e la

parità fra sessi nell’accesso e nella retribuzione..

ibertà di stabilimento e circolazione dei servizi

C. l (=> si estende la libertà di stabilimento data

dall’art 43 per le persone fisiche, anche alle persone giuridiche) Per libertà di stabilimento si intende la

possibilità di costruire e gestire un’impresa o intraprendere una qualsiasi attività economica in un paese

dell’UE, tramite l’apertura di agenzie filiali e succursali. È inoltre garantito il diritto a esercitare attività non

salariate (quindi non si tratta di lavoro dipendete bensì autonomo ma retribuita).

Le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno stato membro nel territorio di un altro stato

membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all’apertura di agenzie,

succursali o filiali da parte dei cittadini di uno stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membri.

Tale libertà comporta il libero accesso alle attività autonome e al loro esercizio e, la libertà di costituire e

gestire imprese e in particolare società, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di

stabilimento nei confronti dei propri cittadini.

Al fine di agevolare l’accesso alle attività autonome e l’esercizio di queste, il Parlamento europeo e il

consiglio, stabiliscono direttive intese al reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli e al

coordinamento delle disposizioni legislative, regolamenti e amministrative degli Stati membri relative

all’accesso alle attività autonome e all’esercizio di queste.

La libera circolazione dei servizi si differenzia dallo stabilimento perché riguarda i casi di chi si sposta

temporalmente da un paese altro dell’UE con l’obiettivo di fornire un servizio limitatamente nel tempo.

Sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione non regolate dalle

disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone. I servizi

comprendono in particolare:

- attività di carattere industriale

- attività di carattere commerciale

- attività artigiane

- attività delle libere professioni

La libera circolazione dei servizi è la possibilità garantita ai cittadini comunitari di prestare la propria

attività un altro Stato dell’UE alle stesse condizioni dei professionisti che vi risiedono, senza dover per

questo stabilirsi nello Stato in cui la prestazione è fornita. Anche per la libera prestazione di servizi deve

essere applicato il principi della parità di trattamento nazionale: sono quindi nulle non solo le clausole di

nazionalità, ma anche le clausole di residenza e stabilimento che operano una discriminazione verso

soggetti che risiedono in uno Stato diverso da quello nel quale effettuano la prestazione.

Per assicurare la circolazione dei servizi sono state adottate una normativa generale (

che garantisce agli Stati

ospitati la possibilità di porre barriere all’ingresso come per esempio autorizzazione solo se non discriminatorie, il rafforzamento dei

diritti dei destinatari dei servizi, incentiva le certificazioni di qualità, la semplificazione amministrativa e la cooperazione fra

) e varie discipline settoriali (normativa settoriale sulla società;

pubbliche amministrazioni degli Stati membri

normativa settoriale sui contratti pubblici)

D. libera circolazione dei capitali vieta tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri. Il

divieto contribuisce alla rimozione degli ostacoli alla circolazione dei fattori produttivi nell'ambito del

mercato interno (x es è illegittimo che per trasferire valuta in un paese UE sia necessaria

un’autorizzazione amministrativa). La libertà di circolazione dei capitali può essere derogata se i

movimenti dei capitali proveniente da Pesi terzi o ad essi diretti possano causare gravi difficoltà per il

funzionamento dell’UEM.

Alla liberalizzazione di capitali si accompagna quella dei pagamenti, che si distinguono dai movimenti di

capitale perché il trasferimento di denaro o di valori rappresenta il corrispettivo di una prestazione

negoziale. Sono vietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, in ragione della

complementarità della liberalizzazione dei pagamenti rispetto all’obiettivo della libertà di circolazione dei

capitali .

LA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA

L’Unione europea è ispirata al principio liberistico, per cui le “regole di concorrenza” costituiscono una parte

essenziale del mercato. Infatti lo sviluppo sostenibile dell’Europa richiede “un’economia sociale di mercato

fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale”. La disciplina della

concorrenza mira a strutturare il mercato, e consiste in attività conformative non in interventi diretti.

Assieme alle regole della concorrenza, anche le legislazioni antitrust costituiscono una parte essenziale del

mercato, esse infatti hanno portato da una parte all’ abolizione dei vincoli per l’ economia, dall’altra il divieto

per le imprese di abusare di situazioni dominanti a danno dei consumatori, cercando di combattere non tanto

il monopolio ma le condotte monopolistiche.

Le regole di concorrenza dell’Unione Europea hanno una particolare rilevanza in quanto contengono sia una

disciplina del mercato interno, sia una disciplina di rilevanza nazionale. Esse trovano applicazione quando

intese, accordi e abuso di posizione dominante possano pregiudicare i commercio tra gli Stati membri.

Dunque la disciplina della concorrenza mira a rafforzare le quattro libertà di circolazione. Le disposizioni

principali sono dettate degli art.:

- 101 secondo cui “sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le

decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio

tra gli Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della

concorrenza all’interno del mercato interno”.

- 102 secondo cui “è incompatibile con il mercato interno e vitato nella misura in cui possa essere

pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di

una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di questo”.

La prima disposizione riguarda comportamenti in cui sono coinvolti + soggetti mentre la seconda riguarda

comportamenti che possono attenere anche ad una sola persona.

LA LIMITAZIONE DEGLI AIUTI DI STATO ALLE IMPRESE

Anche gli aiuti concessi dagli Stati sono disciplinati dal TFUE, così come la concorrenza, “nella misura in cui

incidano sugli scambi tra gli Stati membri”. Dunque può dirsi che le quattro libertà di circolazione abbian un

posto centrale nella formazione del mercato interno mentre la disciplina della concorrenza e le limitazione

degli aiuti di Stato alle imprese siano invece funzionali alla libertà degli scambi.

L’art 107 del TFUE in materia di limitazione degli di stato alle imprese dispone che “sono incompatibili con il

mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli stati,

ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo lune imprese o talune produzioni,

falsino o minaccino di falsare la concorrenza”. Tale disposizione non pone un divieto, ma un limite. Dunque

gli aiuti sono legittimi, se rispettano la concorrenza (ciò che va accertato).

n.b. L’articolo 108 TFUE attribuisce alla Commissione un ruolo di controllo sui regimi di aiuti esistenti presso

gli Stati membri nonché di verifica dei progetti di nuovi aiuti. Allorché riscontri un’incompatibilità dell’aiuto,

essa può intimare allo Stato di sopprimere o modificare la misura. Da notare che, nel caso in cui lo Stato non

si conformi alla decisione, la Commissione ha la possibilità di adire direttamente la Corte di giustizia senza

attivare la procedura pre-contenziosa di infrazione.

§LE POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA

L’Unione europea non si limita ad aprire i mercati nazionali, ma disciplina anche altri settori quali la politica

sociale, la coesione economica, sociale e territoriale, l’agricoltura e la pesca, l’ambiente, la protezione dei

consumatori, i trasporti, le reti transeuropee, l’energia, la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario, la

salute umana, l’industria, la cultura, il turismo, l’istruzione, la formazione professionale, la gioventù e lo

sport, la protezione civile. Nei settori di propria competenza, l’Unione può svolgere azioni e sviluppare

politiche. Di queste politiche si esaminano quella agricola quella industriale e quella diretta alla tutela dei

consumatori.

• LA POLITICA AGRICOLA COMUNE (PAC)—> Fa parte delle materie tradizionali dell’Unione Europea

ed ha per oggetto l’agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli. La Pac rappresenta l’insieme delle

regole che l’UNione Europea fin dalla sua nascita, ha inteso di darsi, riconoscendo la centralità del

comparto agricolo per lo sviluppo equo e stabile dei Paesi membri. La PAC persegue i seguenti obiettivi:

incrementare la produttività dell’agricoltura, assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola,

stabilizzare i mercati, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, assicurare prezzi ragionevoli ai

consumatori. Al fine di conseguire tali obiettivi è stato stabilito che per ogni prodotto debba essere

istituita una “organizzazione comune dei mercati agricoli” (OCM => sono una serie di norme che disciplinano i

mercati dei prodotti agricoli in vita del raggiungimento degli obiettivi della PAC, in particolare in materia di regolamentazione dei

). Il finanziamento della PAC è stato tradizionalmente

prezzi, sovvenzioni alla produzione e alla distribuzione ecc..

garantito da un fondo, il Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEAOG), sostituito poi dal

FEAGA (fondo europeo agricolo della garanzia, erede della sezione garanzia) e dal FEAS (fondo

europeo agricolo per lo sviluppo rurale erede della sezione orientamento). Altro aspetto importante della

azione della politica agricola comune sono gli interventi alle strutture aziendali del settore agricolo che

promuovono il miglioramento e l’innovazione delle aziende.

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher violifrate di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Gola Marcella.
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