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Trasferimento della proprietà e condizioni contrattuali
Quando il contratto ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta se la parte che l'ha proposta non esegue la propria prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge: in altre parole, la legge richiede che la condanna di una parte al trasferimento della proprietà avvenga in seguito all'offerta, da parte dell'altra parte, del pagamento convenuto nel contratto preliminare e solo a questa condizione. A riprova di ciò, la sentenza costituiva che trasferisce la proprietà è sottoposta alla condizione dell'effettivo pagamento del prezzo contemplato nel preliminare e offerto in giudizio dal promittente acquirente.
In caso d'inadempimento del preliminare è sempre fatto salvo il diritto risarcimento dei danni che dovrà riguardare tanto l'interesse negativo quanto quello positivo.
La giurisprudenza
Intende in senso ampio la possibilità di ricorrere all'esecuzione in forma specifica, ammettendola qualora l'oggetto del preliminare non coincida esattamente con quello del definitivo: accade, infatti, che talvolta nel preliminare l'oggetto stesso sia contemplato con certe caratteristiche che però, una volta venuto in essere, esso non possiede in concreto. In questi casi un rifiuto di stipulare il definitivo da parte del promittente dovrebbe considerarsi sicuramente legittimo.
In simili casi, peraltro, accade spesso che il promittente acquirente si dichiari disposto a stipulare il contratto definitivo previa riduzione del corrispettivo, normalmente il vedendosi opporre rifiuto dal venditore, il quale conta di riuscire a vendere il bene sul mercato per la stessa somma del preliminare. In tali situazioni, la giurisprudenza ammette che il promittente acquirente possa richiedere l'esecuzione in forma specifica unitamente alla riduzione del prezzo (azione quanti minoris).
In altre parole, il promittente acquirente può chiedere il trasferimento del bene oggetto del preliminare, anche se privo delle caratteristiche, a fronte di un corrispettivo minore rispetto a quello pattuito.
Una caratteristica tipica del preliminare è che esso non è generalmente opponibile a terzi. Se le parti stipulano un preliminare e successivamente il promittente venditore, in violazione dell'obbligo del preliminare, vende il bene promesso ad un terzo, il promittente acquirente non ha che un'azione di risarcimento dei danni nei confronti del venditore, in quanto non può rifarsi sul soggetto terzo.
Per evitare questa situazione, il legislatore ha previsto che il contratto preliminare possa essere trascritto; tuttavia, la trascrizione del preliminare ha una durata limitata nel tempo e risulta inutile se il periodo che intercorre tra preliminare e definitivo non supera una certa misura.
Il preliminare di donazione, o più in generale il
Preliminare con oggetto una libertà sono nulli, in quanto per il legislatore la libertà dev'essere spontanea e non programmata.
2228. Bis La forza vincolante del contratto. Il recesso
Il contratto, una volta concluso, ha "forza di legge tra le parti" (art. 1372): con questa locuzione il legislatore ha sottolineato che il vincolo contrattuale non può essere sciolto se non per volontà delle parti (c.d. risoluzione per mutuo consenso) o per cause ammesse dalla legge.
Di conseguenza nessuna delle parti può decidere di sciogliere unilateralmente il vincolo contrattuale, a meno che sia previsto un diritto di recesso: se trae origine da un accordo (c.d. recesso convenzionale), oppure se deriva da una previsione legislativa (c.d. recesso legale).
Il diritto di recesso può essere esercitato, nei contratti ad esecuzione istantanea, fintanto che il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.
Talvolta le parti prevedono che
l’esercizio del diritto di recesso comporti un corrispettivo in favore della parte che lo subisce, si tratta della: - Caparra penitenziale: somma consegnata da una parte all'altra all'atto della stipulazione nel contratto e può essere trattenuta da colui che subisce il recesso; - Multa penitenziale: somma che la parte recedente deve versare all'altra al momento del recesso. In caso di recesso convenzionale le parti possono stabilire che esso abbia valore anche nel caso in cui il contratto abbia avuto un principio di esecuzione o che l’esercizio del diritto produca i suoi effetti anche prima che il recedente versi all'altra parte la somma dovuta a titolo di multa penitenziale, ma le medesime parti non potrebbero prevedere che il recesso possa essere esercitato, nei contratti ad effetti reali, dopo che l’effetto reale si sia verificato. In quest’ultima ipotesi, le parti dovrebbero ricorrere a un altro istituto: lacondizione risolutiva. In non poche ipotesi è la legge ad attribuire ad una o entrambe le parti il diritto di recedere dal contratto. Il diritto di recesso è generalmente contemplato per la categoria dei contratti di durata stipulati a tempo indeterminato, ove la facoltà di recedere è libera e spetta ad entrambe le parti, salvo un congruo preavviso. Talvolta la legge subordina l'esercizio di recesso alla ricorrenza di determinati presupposti e altre volte prevede il diritto di recesso solo in favore di una delle parti o lo configura per entrambe in modo asimmetrico. In ogni caso, l'esercizio del diritto di recesso deve essere conforme a buona fede: cioè esercitato in modo da preservare gli interessi dell'altra parte, potendosi, in caso contrario, configurarsi come esercizio abusivo del diritto, che dà luogo al risarcimento del danno a favore della parte che ha subito un pregiudizio per effetto del recesso dell'altra. Se il dirittoIl termine "recesso" si riferisce ad un rapporto contrattuale di durata, in cui lo scioglimento del vincolo non si estende alle prestazioni già eseguite, ma produce effetti solo per il futuro. Il diritto di recesso è previsto da alcune leggi speciali in favore del consumatore, con la finalità di proteggerlo dalla stipulazione di contratti che non siano stati preceduti da un'adeguata riflessione, riconoscendogli il diritto di svincolarsi da un rapporto contrattuale che non gli paia più vantaggioso rispetto al momento in cui gli era stato proposto e da lui accettato.
Il diritto di recesso va distinto dalla cosiddetta "disdetta", che è la dichiarazione con la quale una parte impedisce la tacita innovazione di un rapporto di durata. In tal caso, non ci si trova di fronte ad una dichiarazione destinata a far venire meno un vincolo contrattuale, ma ad una dichiarazione che ne impedisce la rinnovazione automatica per il futuro.
SEZIONE 4 - ELEMENTI ACCIDENTALI
PENALE E CAPARRA Accanto agli elementi essenziali del contratto, il legislatore civilistico prefigura gli elementi accidentali che, a differenza dei primi, si caratterizzano per un'esistenza eventuale all'interno delle pattuizioni contrattuali, in quanto le parti contraenti si considerano perfettamente libere di introdurle all'interno del contratto, senza che la loro assenza comporti la nullità di quest'ultimo, i quali vengono analizzati di seguito.- Condizione
condizione è lo strumento per rendere rilevante i motivi. Possono formare oggetto di obbligazioni soltanto prestazione aventi carattere patrimoniale, e cioè suscettibili di valutazione economica. Pertanto, è ammesso dall'ordinamento che taluno sia obbligato a una certa condotta soltanto se questa è suscettibile di essere valutata in termini patrimoniali.
La condizione, al contrario, consente di ottenere in modo indiretto ciò che non è possibile ottenere in modo diretto: se, infatti, non è possibile obbligare taluno a tenere una determinata condotta, ove questa non sia suscettibile di valutazione patrimoniale, è invece possibile influenzarlo attraverso la condizione, a tenere quella stessa condotta.
Quindi, per mezzo della condizione, è possibile influenzare comportamenti che non potrebbero formare oggetto di un'obbligazione per difetto del requisito di cui all'art. 1174.
Le condizioni possono avere ad oggetto le
circostanze più stravaganti, purché lecite: infatti, è nullo il contratto al quale è apposta condizione contraria a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (art.1534, c.1).30. (Segue) Condizione sospensiva e risolutiva
La condizione è definita come un evento futuro e incerto, cui le parti subordinano l'efficacia del contratto: quindi, è quell'evento dal quale o fino al quale si produrranno gli effetti del contratto. Si distingue, in tal modo:
la condizione sospensiva, che sospende gli effetti, sicché il contratto comincerà a produrre i suoi effetti se ed a) in quanto si verifichi il fatto dedotto in condizione;
la condizione risolutiva, per cui il contratto inizia immediatamente a produrre suoi effetti e cesserà di produrli b) retroattivamente se ed in quanto si verifichi il fatto dedotto in condizione.
La condizione risolutiva ha finalità completamente diverse rispetto alla clausola
risolutiva espressa:
- La condizione risolutiva ha lo scopo di regolare gli interessi delle parti senza un intento sanzionatori;
- la clausola risolutiva espressa, invece, ha funzione diversa rivestendo, prima, carattere preventivo, e,dopo, carattere sanzionatorio, se azionata in seguito all'inadempimento della parte su cui gravava l'obbligazione che formava oggetto della clausola.
Inoltre, il regime dell'opponibilità ai terzi delle due fattispecie è estremamente diverso.
La scelta tra contratto sottoposto a condizione sospensiva o risolutiva dipende dagli interessi delle parti.
Vi sono, addirittura, alcuni negozi tipici condizionati: per esempio la vendita a prova, contratto sottoposto alla condizione sospensiva che la cosa abbia le qualità pattuite.
Vi sono anche taluni atti che non sopportano condizioni (es. il matrimonio), detti atti illegittimi.
Se la condizione è tradizionalmente un evento futuro e incerto, è possibile
È possibile dedurre in condizione un fatto del passato, purché nessuna delle parti ne sia a conoscenza. Non necessariamente la futurità del fatto dedotto in condizione dev'essere obiettiva, bastando che tale fatto sia futuro e incerto nella prospettiva soggettiva delle parti.