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Diritto civile

Manuale: E. Lucchini Guastalla, “Il contratto e il fatto illecito”

Parte II, Contratto - Prof. Andrea Mora

Sezione 1 – Negozio giuridico

Nozione

Il negozio giuridico è la dichiarazione di volontà finalizzata a costituire, modificare o ad estinguere un rapporto giuridico. La dottrina ha rilevato che istituti molto diversi tra loro presentano un comune denominatore: in tutti i casi vi è un soggetto che formula e pronuncia una dichiarazione, con cui afferma ed indica gli effetti giuridici che intende perseguire e raggiungere. Partendo da questa osservazione, attraverso un processo di astrazione, si è creata la figura del negozio giuridico, come la manifestazione di volontà, con cui un soggetto enuncia gli effetti che intende perseguire, ed alla quale l’ordinamento ricollega la capacità di produrre effetti giuridici in modo conforme rispetto al risultato voluto dal proferente.

Inoltre, attraverso la categoria del negozio giuridico è possibile trovare la normativa applicabile a situazioni che non trovano una disciplina specifica, riconducendole ad altre in ragione della comune negoziabilità. In realtà, essa rileva sotto molteplici aspetti: da un lato la figura del negozio giuridico va presa in considerazione in quanto è in grado di fornire regole comuni a molti diversi negozi, dall’altro non va sopravvalutata, dato che questi ultimi presentano ciascuno delle proprie specificità.

Fatti ed atti giuridici

Per meglio comprendere la figura del negozio giuridico, bisogna tornare alla nozione di fatto giuridico: è qualsiasi evento che presenta una qualche rilevanza sotto il profilo giuridico. Gli eventi che hanno rilevanza giuridica si dividono in due categorie:

  • Fatti in senso stretto: Vengono normalmente ricondotti gli eventi naturali (es. nascita e morte) e gli eventi che cagionano danni a terzi (es. il crollo di un edificio).
  • Atti umani: Rientrano gli atti consapevoli e volontari, i quali si distinguono in:
    • Atti leciti, che si distinguono a loro volta tra:
      • Atti materiali: consiste in una modificazione del mondo esterno avente rilievo giuridico.
      • Atti giuridici: si considerano le dichiarazioni, le quali si dividono in:
        • Dichiarazioni di scienza: quelle con cui un soggetto asserisce o conferma che un certo evento si è verificato, informando altri di un fatto a lui noto;
        • Dichiarazioni di volontà: quelle con cui un soggetto normalmente dispone un certo assetto dei propri interessi. Tali dichiarazioni vanno a coincidere con la nozione di negozio giuridico. Come si è detto il negozio giuridico è la dichiarazione di volontà diretta a costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici.
    • Atti illeciti: danno luogo a responsabilità.

Classificazioni e distinzioni

Parlando di negozi giuridici si devono fare alcune classificazioni:

  • Atti tra vivi e atti mortis causa: Gli atti tra vivi producono effetto tra stipulanti senza che occorra attendere la morte di essi o di alcun terzo (es. matrimonio). Gli atti mortis causa riguardano, nel nostro ordinamento, solo il testamento (che regola la successione ereditaria del suo autore e presuppone per la sua efficacia la sua morte).
  • Atti patrimoniali e non patrimoniali: Gli atti patrimoniali sono destinati a regolare un assetto di interessi a contenuto patrimoniale (es. contratto). Gli atti non patrimoniali sono destinati a regolare interessi di natura prevalentemente personale (es. matrimonio, il quale, anche se dà luogo a conseguenze di natura patrimoniale, non può dirsi un negozio a contenuto essenzialmente patrimoniale).
  • Atti unilaterali e plurilaterali: L’atto unilaterale è costituito dalla dichiarazione di volontà di una sola parte (es. testamento o procura), mentre l’atto plurilaterale è composto dalla dichiarazione di volontà di una o più parti (es. contratto o matrimonio). Quando si parla di atti plurilaterali e atti unilaterali occorre fare attenzione a non confondere il concetto di parte con il concetto di soggetto: l’atto unilaterale è una dichiarazione proveniente da una parte, la quale però, potrebbe essere costituita da più soggetti. Per ‘parte’ si intende normalmente il centro di interessi e non i soggetti. Ecco perché è importante distinguere tra atto unilaterale, cioè atto compiuto da una sola parte e atto unipersonale, che è invece la dichiarazione di un’unica persona.
  • Atti personalissimi: atti che possono essere compiuti solo dal diretto interessato in persona; si tratta di negozi che non ammettono la rappresentanza.
  • Atti collegiali: si hanno quando la dichiarazione di volontà è riferibile ad un gruppo di persone considerato nel suo insieme.
  • Atti recettizi e non recettizi: è una distinzione che riguarda solo i negozi unilaterali. I negozi recettizi, per produrre effetti, devono essere portati a conoscenza di soggetti determinati. Questi sono sempre plurilaterali perché non è immaginabile che le parti non debbano essere a conoscenza delle rispettive dichiarazioni negoziali. Gli atti non recettizi sono quelli che producono effetti indipendentemente dal fatto che giungano a conoscenza di soggetti specifici. Sono atti che riguardano solo gli atti unilaterali.

Sezione 2 – Caratteri fondamentali del contratto

Tipicità ed atipicità

All’art. 1321 c.c. si ritrova la definizione di contratto: “L’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”. Da questa disposizione si ricavano due principi fondamentali:

  • Bilateralità e plurilateralità del contratto;
  • Contenuto patrimoniale del contratto (infatti, l’oggetto dell’obbligazione dev’essere suscettibile di valutazione economica, di conseguenza il contratto – fonte per eccellenza delle obbligazioni – è destinato a regolare rapporti di contenuto patrimoniale).

L’art. 1322 c.c. pone il principio dell’autonomia contrattuale: le parti possono determinare il contenuto del contratto come meglio credono, sicché in materia contrattuale vige il principio dell’atipicità. In campo contrattuale le parti possono concepire nuovi contratti, avviene con una certa frequenza. Il legislatore, pur avendo dettato una disciplina specifica per alcuni tipi contrattuali, ha allo stesso tempo lasciato libere le parti di dare vita a nuove forme contrattuali.

Pertanto, si è quindi soliti distinguere tra contratti tipici, cioè quelli che il legislatore ha preso in considerazione e specificatamente regolato, e contratti atipici, ossia tutti i contratti non considerati dal legislatore con una disciplina ad hoc. Le parti per regolare i propri interessi, possono, scegliere tra le figure tipiche disciplinate dal legislatore, oppure, se lo ritengono opportuno, possono creare una fattispecie contrattuale nuova (es. leasing).

Gli artt. dal 1321 al 1469 dedicati ai contratti in generale; dall’art. 1470 in poi, il legislatore detta la disciplina dei contratti tipici. Si parla di parte generale e parte speciale della disciplina dei contratti. Tutti i contratti, e quelli atipici in primis, sono infatti regolati dalla parte generale, anche il contratto atipico sottostà a una serie di principi e di regole. Dunque, le parti sono libere di creare nuove figure contrattuali ma nel rispetto della disciplina generale. La disciplina dei vari tipi contrattuali è una disciplina che ha come presupposto la parte generale, ma, spesso, è una disciplina dettata per differenze, e cioè, in deroga a una regola generale, mediante l’attribuzione di regole speciali che si applicano al singolo tipo. Inoltre, le norme dettate per i singoli tipi contrattuali vanno sempre interpretate alla luce dei principi dettati dal legislatore per i contratti in generale.

Contratti sinallagmatici e non

Contratti sinallagmatici (o a prestazioni corrispettive): I contratti in cui la prestazione di una parte trova la sua ragion d’essere nella prestazione dell’altra: la funzione economica di tali negozi è quella dello scambio delle rispettive prestazioni ed il rapporto che lega la prestazione alla controprestazione è c.d. sinallagma o nesso di reciprocità (immaginabile come un doppio filo che lega prestazione e controprestazione). La prestazione e la controprestazione sono dunque legate fra loro, tant’è vero che il diritto appresta specifici rimedi per il caso che il sinallagma sia viziato. Nel caso di vizio genetico del sinallagma il rimedio è quello della rescindibilità del contratto o, in alcuni casi, anche quello della nullità o dell’annullabilità; se si tratta, invece, di vizio funzionale del sinallagma, il rimedio sarà quello della risoluzione.

Contratti con prestazioni a carico di una sola parte (c.d. unilaterali): in questo caso, una sola delle parti è tenuta ad eseguire una certa prestazione. Quindi una parte è obbligata alla prestazione, mentre l’altra non lo è.

Gratuità e onerosità

Sono a titolo oneroso i contratti in cui al sacrificio patrimoniale di ciascuna parte corrisponde un beneficio o un vantaggio per la stessa: in altre parole, una parte sopporta un sacrificio economico, ma ne ha un corrispettivo vantaggio o beneficio. Sono invece a titolo gratuito i contratti in cui un soggetto acquista un beneficio senza compiere alcun sacrificio e, nel contempo, l’altra parte compie un sacrificio senza ricevere alcun beneficio in cambio: (es. donazione), da cui una parte ricava un vantaggio non compiendo alcun sacrificio, ed al sacrificio dell’altra non corrisponde alcun beneficio.

  • Essenzialmente gratuiti: non possono che essere gratuiti, non essendo concepibili come contratti a titolo oneroso (es. comodato, cioè il prestito ad uso gratuito, la cui gratuità è essenziale alla natura del negozio e ne costituisce un carattere imprescindibile).
  • Naturalmente gratuiti: si presumono gratuiti, ma che possono non essere tali: se conclusi senza che le parti specifichino alcunché, tali contratti sono gratuiti perché la legge li presume tali; ciò non toglie, però, che le parti possano introdurvi degli elementi di onerosità, così “trasformandoli” in negozi a titolo oneroso (es. deposito).
  • Essenzialmente onerosi: contratti la cui stessa essenza non sopporta la gratuità (es. vendita).

È opportuno precisare che la nozione di contratto sinallagmatico non coincide con quella di contratto a titolo oneroso. È vero che ogni contratto sinallagmatico è necessariamente a titolo oneroso, ma non ogni contratto a titolo oneroso è necessariamente sinallagmatico: l’area dei contratti a titolo oneroso è più estesa di quella dei contratti sinallagmatici. Un esempio di contratto a titolo oneroso non sinallagmatico è dato dal contratto di società: con cui ciascuna parte conferisce danaro, beni in natura o servizi alla società, e quindi compie un sacrificio, ma a fronte di ciò non acquista che lo status di socio, con tutti gli obblighi e i diritti ad esso inerenti. Tale contratto è sicuramente oneroso, poiché a fronte dell’iniziale sacrificio delle parti vi è il vantaggio di acquistare lo status di socio, ma non vi è una vera e propria controprestazione, la quale si trovi in rapporto di diretta reciprocità con i riferimenti: il caso, com’è evidente, è ben diverso da quelli in cui la prestazione di una parte incrocia la prestazione dell’altra, sicché non vi è sinallagmaticità.

Commutatività e aleatorietà

Sono sottotipi rispetto alla categoria dei contratti a prestazioni corrispettive. Sono commutativi i contratti in cui i reciproci sacrifici e vantaggi delle parti sono certi sin dal momento della stipulazione: in altre parole, le prestazioni reciproche non sono influenzate da elementi particolari di rischio, se non dall’alea normale di un contratto, e cioè il normale rischio connesso a una data operazione economica e ad essa connaturale. Ciascun contratto porta con sé qualche elemento di rischio. Nei contratti aleatori, l’alea costituisce un elemento portante della fattispecie, in quanto il rischio finisce per essere la spina dorsale del contratto, caratterizzandone l’essenza. Pertanto, in tali contratti non vi è certezza circa la misura dei reciproci sacrifici delle parti, ma al contrario, vi è incertezza sul sacrificio di almeno una di esse, e a volte vi è addirittura incertezza circa l’entità del sacrificio di entrambe. (es. assicurazione contro danni e rendita vitalizia) Il rimedio alla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta non trova applicazione ai contratti aleatori; si applica ai contratti commutativi, o meglio ai contratti commutativi di durata.

Contratti ad esecuzione istantanea, contratti di durata e contratti ad esecuzione prolungata

Nei contratti ad esecuzione istantanea le prestazioni delle parti sono concentrate in un unico istante determinato e in quel momento hanno luogo e si risolvono (es. vendita, in cui è possibile individuare il tempo esatto in cui la proprietà passa all’acquirente e il momento esatto in cui il corrispettivo passa al venditore).

  • Esecuzione immediata: le prestazioni avvengono simultaneamente alla stipulazione o immediatamente dopo di essa. Es. vendita di un bene immobile con contestuale pagamento del prezzo, in cui, di norma, simultaneamente alla stipulazione del contratto vengono eseguite le reciproche prestazioni.
  • Esecuzione differita: il differimento può riguardare una o entrambe le prestazioni.

I contratti di durata sono una categoria negoziale che è anche identificata come ad esecuzione continuata o periodica. In tali casi, l’esecuzione delle parti non si esaurisce in un istante, ma avviene nel tempo.

  • Esecuzione continua: se la prestazione si svolge senza soluzione di continuità (es. fornitura elettrica). La prestazione avviene in modo consuntivo, senza alcuna interruzione, di solito a fronte di pagamenti periodici a cadenza prestabilite dall’altro contraente.
  • Esecuzione periodica: se la prestazione si svolge ad intervalli (es. contratto di lavoro subordinato, in forza del quale il lavoro, in giorni e orari predeterminati, presta la propria attività lavorativa).

Risulta notevole la distinzione tra contratti ad esecuzione istantanea e quelli ad esecuzione continuata o periodica, e notevoli ne sono le ripercussioni sulla disciplina. Si pensi al fatto che la risoluzione per eccessiva onerosità si applica solo ai contratti di durata o ai contratti ad esecuzione istantanea le cui prestazioni siano state differite nel tempo, sempre che entrambe le prestazioni non siano ancora state eseguite. Essa viene semplicemente subita, dal momento che le parti sono costrette ad aspettare, mentre il loro interesse è orientato al risultato finale. L’attività prestata nel tempo non costituisce di per sé adempimento, sia pure parziale, ma è semplice svolgimento di un’attività volta a rendere possibile l’adempimento di attività preparatoria all’adempimento.

I contratti ad esecuzione prolungata (es. appalto), sono caratterizzati dal fatto che l’elemento della durata non è voluto dalle parti, ma è piuttosto subito da esse in quanto legato alla natura della prestazione, o meglio implicato dallo scopo del negozio. La differenza tra contratti ad esecuzione prolungata e contratti di durata notevole: Il concetto di durata implica lo scorrere del tempo e, nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, essa è un elemento che risponde all’interesse delle parti e da esse è voluto: chi ha bisogno della somministrazione dell’energia elettrica ha interesse che questa avvenga continuamente nel tempo. Ad essere dedotte in contratto sono obbligazioni c.d. di durata, in cui il ‘tempo’ soddisfa l’interesse delle parti: il tempo è, quindi, voluto e non subito dalle parti, e l’utilità del contratto è proporzionale alla sua durata. Diverso il caso dei contratti ad esecuzione prolungata, nei quali la durata della prestazione è determinata dallo scopo del negozio, cui è necessaria, e non risponde di per sé a un interesse delle parti: esse viene subita, dal momento che le parti sono costrette ad attendere, mentre il loro interesse è orientato al risultato finale. In definitiva, l’attività prestata nel tempo non costituisce adempimento, ma svolgimento di un'attività volta a rendere possibile l'adempimento. Si tratta di un’attività preparatoria (es. nell’appalto la prestazione di concentra nel momento finale della consegna dell’opera finita).

Contratti ad effetti reali e ad effetti obbligatori (Art. 1376)

Il contratto ad effetti reali è quello che ha ad oggetto il trasferimento della proprietà della cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale o il trasferimento di un altro diritto. Di tale contratto si occupa l’art 1376 c.c., illustrando le conseguenze del c.d. principio consensualistico, per cui la titolarità del diritto si trasmette o si acquista per effetto del semplice consenso delle parti legittimamente manifestato. Pertanto, per trasferire la proprietà di un bene è sufficiente il consenso delle parti del contratto. Il consenso delle parti legittimamente manifestato è sufficiente a determinare l’effetto del trasferimento della proprietà e in tal caso trova applicazione anche un altro principio.

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Scienze giuridiche IUS/01 Diritto privato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sarac.95 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia o del prof Mora Andrea.
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