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Minori stranieri non accompagnati. Nuove garanzie a tutela dei minori
stranieri non accompagnati dopo la legge 47/2017 (Legge Zampa).
Una legge organica sui MSNA? No. Interviene, senza coordinarsi, con altre norme preesistenti; interviene e modifica
altre norme, come il d.lgs 142/15 sul diritto di asilo.
Aspetti positivi:
• Procedura di accertamento socio sanitario dell’età.
• Intento di semplificazione.
• Accesso ai diritti (istruzione, salute).
• Importanza attribuita a figure private di sostegno (tutori volontari, famiglie affidatarie, sia straniere di riferimento
per i ragazzi, sia italiane).
• Diritto all’ascolto, quindi anche la presenza di mediatori culturali viene enormemente valorizzata.
Aspetti negativi:
• Tecnica legislativa carente (è scritta molto male):
o Nuove procedure non compiutamente disciplinate. Ad esempio, è prevista la procedura di
accertamento dell’età, ma non è specificato chi deve farla. A breve dovrebbe intervenire
un’integrazione. Attualmente l’interpretazione è per la competenza del Tribunale per i minorenni con
possibilità d’appello al Giudice d’appello.
o Assenza di coordinamento con normativa inferiore.
o Mancanza di chiarezza. Ci sono aspetti oscuri che devono essere interpretati.
• Dichiarazioni di principio in assenza di interventi strutturali che consentano la concreta attuazione delle regole:
o Accoglienza.
o Misure di accertamento dell’età.
Articolo 1. Parità di trattamento. È una dichiarazione programmatica che riprende la Convenzione Onu dei diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989, come la non discriminazione ed il superiore interesse del minore. Norme e
prassi in violazione della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza sono illegittime.
Articolo 2. Definizione di minore straniero non accompagnato. Non innova rispetto alla disciplina precedente. Non vi è
più la distinzione tra minori richiedenti asilo e minori non richiedenti asilo.
Minori affidati di fatto a parenti entri al quarto grado: non è previsto che i minori attribuiti a questi parenti debbano avere
un provvedimento che sancisca questo provvedimento. La giurisprudenza li ha equiparati spesso ai minori
accompagnati, le Procure no. I minori affidati non rientrano pienamente nella definizione di minori non accompagnati, ma
in un certo senso lo sono, perché necessitano comunque la nomina di un tutore. Sono stati spesso trattati come non
accompagnati. La legge Zampa e le Linee Guida del febbraio 2017 hanno modificato in maniera formale questo dato.
Identificazione ed accertamento dell’età. Il solo prevedere una procedura è un passo importante, ma da sola non è
sufficiente a superare discrasie verificatesi a livello territoriale. Ciò perché non vengono specificamente disciplinati i
metodi.
Protocollo per l’identificazione e per l’accertamento multidisciplinare dell’età dei minori non accompagnati. È del consiglio
delle regioni, quindi rilevante a livello nazionale.
Rapporto del Consiglio d’Europa del 2017. Voleva capire quali fossero le norme e le prassi vigenti nei vari paesi. Si
critica l’approccio sanitario, ritenendo vincolate uno strumento che non può dare alcuna certezza.
Uno dei nodi importanti dopo l’entrata in vigore della legge Zampa è il suo rapporto con il dpcm 234/2016. Prima della
sua entrata in vigore, per le vittime di tratta la procedura prevedeva il coinvolgimento del tutelare. La legge Zampa
cambia la procedura, con competenza non più del giudice tutelare. C’è un problema di coordinamento delle fonti, la
legge è una fonte superiore, un decreto del presidente del consiglio dei ministri è una fonte inferiore. Ma questo dpcm è
applicabile anche ai minori anche ai minori non vittime di tratta? Sarebbe fortemente discriminatorio. Sul punto si sono
espresse moltissime associazioni. La procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Torino ed il giudice
tutelare di Torino non lo considerano estensibile.
Ritenendo che le due discipline possano correre parallele:
• Prevale la legge Zampa per discipline identiche.
• Se la legge Zampa non disciplina certi aspetti previsti in altre fonti, possiamo sfruttare queste ultime.
La procedura di identificazione passa innanzitutto dal primo colloquio, preliminare che dovrebbe servire a capire
qualcosa di più sulla sua storia personale e familiare. Presenza necessaria di un mediatore culturale. Competenza
attribuita al personale del centro di prima accoglienza. La questione dell’età è centrale sin da questo momento.
Primaria importanza è attribuita ai documenti. A procedere all’identificazione è l’autorità di pubblica sicurezza, con la
presenza dei mediatori culturali e del tutore. Si può chiedere la presenza delle autorità consolari, tranne che si tratti di un
richiedente asilo, o che abbia manifestato volontà in tal senso. In tal senso è vietato.
Accertamento socio sanitario.
Quando? L’accertamento a tappeto non è conforme alla normativa.
• Dubbi fondati sull’età dichiarata.
• Impossibile accertamento con documento anagrafico.
Disposto da:
• Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minori.
• Non direttamente dalla forza di pubblica di sicurezza.
Può essere chiesto sia dall’interessato, sia all’autorità di pubblica sicurezza, dal servizio sociale, Commissione
territoriale, strutture di accoglienza e tutti i soggetti che hanno l’obbligo di segnalare il minore in stato di abbandono.
Bisogna sempre dire cosa si fa al ragazzo alla presenza di un mediatore.
Diritti del ragazzo:
• Informazione.
• Consenso. Può opporsi a singoli accertamento. Il rifiuto non costituisce impedimento all’accoglimento della
domanda.
• Partecipazione. In generale, questo vale per tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali, è sempre
previsto il diritto all’ascolto ed alla partecipazione, alla presenza di un mediatore culturale.
Chi, come, dove. In un ambiente idoneo con approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente formati e, ove
necessario, in presenza di un mediatore culturale. Adeguatamente formati? La legge non è chiara, ma interviene il dpcm.
Socio: si ricollega ad un’indagine prioritaria su quello che è il background del ragazzo. In questo dettaglio, si può dire che
la legge Zampa presuppone una minima indagine su questo aspetto. L’accertamento deve essere multidisciplinare, ma
ci devono essere più accertamenti per dire che una persona è minorenne, ed una consulenza importante è quella del
pediatra.
Premesso che non esiste alcun metodo che dia la certezza sull’età, dobbiamo pensare che c’è una grande variabilità
biologica. Il margine di errore è di più o meno 2 anni. In molti referti dopo la legge Zampa è di più o meno 6 anni, è
l’interpretazione del medico. In base al dpcm tratta, bisogna procedere in base a metodi ad invasività progressiva. Si
parte dal colloquio sociale, cioè colloquio che serve a comprendere la biografia, la storia personale e familiare del
minore.
Se non basta, si passa alla visita pediatrica auxologa, poi alla valutazione psicologica o neuropsichiatrica. “A scalare”:
non ulteriori esami se dai primi si comprende l’età.
Protocollo Procura Minorile di Torino (17 ottobre 2014). Fa riferimento alle specifiche indicazioni regionali, che però sono
mancanti. Però il protocollo è assolutamente valido. Quello che manca rispetto alla legge Zampa, possiamo dire che non
si fa alcuna menzione del mediatore culturale, l’informativa è in italiano e non reca traduzione in lingua veicolare, non è
previsto un approccio multidisciplinare, non ci sono variazioni in relazione all’età, al sesso, all’integrità fisica e
psichiatrica della persona; in caso di rifiuto sarà esguita la procedura.
Relazione finale: il responsabile indica più o meno l’età. Il margine di errore deve essere indicato, altrimenti il referto non
è valido.
Attribuzione dell’età. In caso di dubbio, prevale un’attribuzione favorevole al ragazzo, quindi il range più basso (minore
età). Finché non finisce la procedura di attribuzione dell’età, il ragazzo va considerato minore. Sul punto è intervenuta
una circolare della Procura Minorale di Torino del 18 agostocomune dove si trov 2017, che però si è dimenticata di
mandarla alle Procure.
Se il documento arriva dopo la chiusura della procedura, prevale il documento, con presentazione di nuova istanza alla
Procura. Se la procedura è ancora in corso, si può produrre.
Accoglienza dei Msna. Legge 47/17: limitate modifiche articolo 19 d.lgs. 142/15: non soluzione ai problema
dell’accoglienza. Non ci sono grossi interventi.
• Centri governativi di prima accoglienza per msna.
o Durata massima accoglienza da 60 a 30 giorni, identificazione entro 10 giorni.
o Di fatto: permanenza più lunga.
• Sprar.
o Pochi comuni partecipano.
• Centri di accoglienza Straordinaria per msna:
o Strutture ricettive temporanee
o Minori ultraquattordicenni
o Max 50 posti
o Standard centri prima accoglienza maggiori. Non percorsi di inclusione.
o No limiti temporali.
o Discriminazione rispetto ai minori italiani maggiore. Incostituzionale.
• Msna collocati in strutture per adulti.
o Valutazione caso per caso permanenza in struttura per adulti.
• Affidamenti.
o Affidamenti a parenti: deve essere preferita alla permanenza in comuntà.
o Affidamenti eterofamiliari: enti locali possono promuovere sensibilizzazione e formazione di affidatari.
Accoglienza dopo i 18 anni.
o Strutture non sprar per msna: 6 mesi dopo 18 anni.
o Msna richiedenti protezione internazionale: 6 mesi e dopo il riconoscimento.
Articolo 13 comma 2 legge 47/2017: misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di
lungo periodo.
Tutela: o Esercente poteri tutelari fino alla nomina del tutore:
Tempi di nomina: 48 ore.
Fino a quando non è nominato tutore: rappresentante legale della struttura.