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CAPITOLO III
“Il diritto al lavoro per le persone con disabilità.”
3.1 = Principio lavorista e concetto di Welfare,
artt. 4 - 38 Cost. 123
“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e
promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la
propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o
spirituale della società.”
Il sopra citato è l’art. 4 della nostra Costituzione, ovvero il “Principio
Lavorista”;
i nostri padri e le nostre madri costituenti hanno voluto trattare tra i
principi fondamentali un elemento fondamentale che rappresenta la colonna
portante della società: il lavoro.
Leggendo le prime righe dell’articolo in questione possiamo ben notare
che vengono utilizzati verbi come riconoscere e come promuovere,
124
esaustivamente, verbi di attuazione, di spinta, quindi di esigere dalla Repubblica
123 “Il lavoro è indubbiamente valore primario della repubblica democratica.”
- CORTE COSTITUZIONALE, sent. n.83/1979.
124 “La Repubblica (lo Stato-istituzione) è impegnata a promuovere le condizioni perché
questo fine venga conseguito. Questo impegno a questo rilievo giuridico sotto un duplice profilo:
uno positivo, nel senso che le autorità alle quali spetta questo compito devono attivarsi e
promuovere le condizioni per eliminare la disoccupazione: uno negativo, nel senso che non
possono essere consentite attività che contrastino con il fine predetto. Nell’un caso nell’altro la
norma possiede un certo grado di vincola attività che discende dalla rilevanza della comunità
nell’attuazione del fine in esso contenuto. E poi che spetta essenzialmente agli organi dell’apparato
autoritario dello Stato (ed in particolare agli organi di indirizzo politico: parlamento e governo) di
porre in essere le misure idonee fine, si può configurare l’applicazione a loro carico di una
sanzione qualora il fine stesso (a causa della loro prolungata inattività o per altri motivi) non venga
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la tutela del lavoro, al che altrimenti si creerebbe una situazione assimilabile ad un
“sacrilegio”, ma perché tale affermazione?
Questo perché la nostra libertà, la nostra indipendenza, la nostra vita,
dipende dal lavoro, poiché anche grazie ad esso si fa progredire la nostra società,
e, altresì, la nostra personalità, e se, in particolar modo, si ha un lavoro che si ama,
si creano sia per noi stessi che per l’altrui persona, forme di felicità, che possono
solo fare del bene;
d’altro canto, quindi, si può dedurre che perdere il proprio lavoro, è come
perdere sé stessi, il che produrrà infelicità, riferibile anch’essa sia per la propria
persona e sia per la società, creando di conseguenza varie forme di regresso.
Si riscontra che si attribuisce all’istituto del lavoro una dimensione di
125
stampo soggettivo, in quanto esso diventa contemporaneamente sia un diritto e
126
sia un dovere di ogni cittadino ;
dovere da intendere nella dimensione più ampia, interpretabile verso il
progresso orientabile a qualsiasi contesto, facendo qualche esempio:
● dovere per i nostri figli, perché se non si lavora e non gli
diamo da mangiare si commette un reato;
● dovere per il nostro coniuge (perché, secondo la legge,
ambedue i coniugi devono contribuire attivamente ai bisogni della
famiglia proporzionali naturalmente alle rispettive capacità);
conseguito. Detta sanzione avrà natura politica e consisterà nell’insorgere in capo gli organi di
indirizzo politico-secondo valutazioni eminentemente discrezionali -di una responsabilità politica
che si farà valere attraverso gli strumenti giuridici previsti dall’ordinamento (il voto di sfiducia, lo
scioglimento di uno o di ambedue le camere, la mancata rielezione dei parlamentari).”
- TEMISTOCLE MARTINES, Diritto Costituzionale, Giuffrè Editore, pag. 57.
125 “Non si concreta nella «pretesa» del singolo di ottenere un posto di lavoro, ma nell'invito
rivolto ai poteri pubblici di creare le condizioni affinché tutti possano trovare occupazione.
Promuove le condizioni: è l'impegno concreto assunto dallo Stato-interventi-
sta, che si fa carico di una serie di obiettivi (massima occupazione, sviluppo etc.)
in ossequio al dovere di solidarietà sociale, sancito all'art. 2.”
- FEDERICO DEL GIUDICE, Costituzione esplicata - Spiegata e commentata
articolo per articolo, Casa editrice Simone, XVIII Edizione, pag. 21, 10/2019.
126 “Per “cittadini” devono intendersi anche tutti coloro che appartengono agli Stati membri
dell’Unione Europea.”
- FEDERICO DEL GIUDICE, Costituzione esplicata - Spiegata e commentata
articolo per articolo, Casa editrice Simone, XVIII Edizione, pag. 21, 10/2019. 90
● dovere per il nostro datore di lavoro (poiché, sempre
secondo la legge, si deve essere leali a chi ci ha assunto e che quindi ci
paga); ● un dovere estendibile, come su accennato, a qualsiasi
contesto, purché esso come sancisce l’art.4 c.2 “concorra al progresso
materiale o spirituale della società, e perciò, “questa espressione impone la
solidarietà dei cittadini ad apportare con il proprio lavoro una concreta
utilità alla collettività e al suo progresso, in linea con l’art. 35, che impone
alla Repubblica di favorire la formazione e l’elevazione professionale dei
127
lavoratori. ”
La tutela di questo importantissimo diritto è altresì rinvenibile
scrupolosamente a livello sovranazionale nella Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea all’art.15, ove sancisce:
1. Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione
liberamente scelta o accettata.
2. Ogni cittadino dell’Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare,
di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro.
3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio
degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui
godono i cittadini dell’Unione.
Il lavoro è strettamente correlabile insitamente alla natura umana, di fatti,
come disse Roberto Benigni:
“Quando riceviamo il compenso, quel compenso non dà solo da mangiare
al corpo, nutriamo l'anima e i Costituenti lo sapevano.
Per questo se non c'è lavoro crolla tutto.
Crolla la Repubblica e crolla la Democrazia che sono appunto il corpo e
l'anima delle nostre Istituzioni.
Crolla tutto senza lavoro…”
127 - Ivi. 91
Adesso, dopo avere enunciato il Principio Lavorista, occorre esplicitare
che esiste un altro articolo strettamente correlabile ad esso nella nostra
Costituzione, ossia l’art.38:
“Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per
128
vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale .
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati
alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia,
disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento
129
professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti
130
predisposti o integrati dallo Stato .
L'assistenza privata è libera.”
I nostri padri e le nostre madri costituenti in questo articolo hanno
chiaramente per l’ennesima volta evidenziato uno dei più bei significati della
Democrazia: la solidarietà;
128 “L’assistenza sociale ha carattere generale e si estende anche ai lavoratori immigrati inabili
al lavoro:”
L’assistenza in questione, perciò, rappresenta il principio di solidarietà collettiva, il che
riguarda indistintamente ogni essere umano senza alcuna discriminazione.
- CORTE COSTITUZIONALE, sent. 187/2010.
129 A riguardo l’art.26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea tutela
chiaramente i diritti degli inabili riconoscendo il rispetto di tutti i diritti delle persone con disabilità
“di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la
partecipazione alla vita della comunità.”
130 “La formulazione dell’art. 38 fu particolarmente travagliata. Una parte consistente dei
costituenti era contraria al fatto che lo Stato si facesse carico del mantenimento di alcune categorie
di cittadini.
Alla fine l’Assemblea riconobbe l’obbligo dello Stato ad assicurare un livello dignitoso di
vita agli inabili al lavoro e a coloro che erano «sprovvisti dei mezzi necessari per vivere», anche
perché questa parte dell’articolo fu bilanciata dal quinto comma che non affidava allo Stato il
monopolio dell’assistenza.
Alquanto animato fu anche il dibattito sul quarto comma: l’on. Oliviero Zuccarini (Gruppo
repubblicano) sostenne la necessità di affidare ai lavoratori la gestione degli istituti previdenziali,
mentre l’on. Giuseppe Di Vittorio (Partito comunista) dichiarò di non poter accettare «un concetto
privatistico di assicurazione». Il compromesso fu raggiunto intorno alla formula «organi ed istituti
predisposti o integrati dallo Stato».”
- ILEANA ARGENTIN, La Costituzione, pag. 22. 92
per “solidarietà (dal francese solidarité) è un sostantivo indicante
principalmente una forma di impegno etico-sociale a favore di altri, ovvero un
atteggiamento di benevolenza e comprensione che si manifesta fino al punto di
esprimersi in uno sforzo attivo e gratuito, teso a venire incontro alle esigenze e ai
131
disagi di qualcuno che abbia bisogno di un aiuto , ” che prende spunto dal
termine “Ohana, che significa famiglia e famiglia vuol dire che nessuno viene
132
abbandonato o dimenticato” , e pertanto, laddove una persona non può arrivare,
ci pensano gli altri, in maniera coesa, aiutandosi sempre a vicenda, “a tal fine
l’articolo 38 della Costituzione introduce il concetto di Welfare, ossia la tutela ed
il sostegno dei lavoratori con disabilità, malati, vittime di infortuni, di
133
disoccupazione o che raggiungono l’età della pensione. ”
Il Welfare si sostanzia nel funzionamento di casse di assistenza e di
previdenza, prevalentemente provvedute “da organi o istituti pubblici di
assicurazione sociale, tra questi è da ricordare l’Inps (Istituto nazionale d