FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
TESI DI LAUREA
“MELODIE DI LIBERTA':
LA PERSEVERANZA COSTITUZIONALE
E NON SOLO,
PER UNA VITA SENZA BARRIERE”
LAUREANDO RELATORE
FRANCESCO Chiar. Prof.
BARILA’ GIOVANNI
D’ALESSANDRO
ANNO ACCADEMICO 2023/2024
“MELODIE DI LIBERTA':
LA PERSEVERANZA COSTITUZIONALE
E NON SOLO,
PER UNA VITA SENZA BARRIERE”
Introduzione_________________________________________ 3
CAPITOLO I
“La Costituzione, i principi fondamentali e i diritti della
persona (con o senza disabilità)”.
1.1 I capisaldi costituzionali:
Principio Personalista, Solidarista, Pluralista e
Principio D’Eguaglianza, artt. 2-3 Cost._________________6
1.2 La promozione alla ricerca, art. 9 Cost._____________ 21
1.3 Il ripudio alla guerra,
con le sue conseguenze, art. 11 Cost.___________________31
1.4 Il diritto alla Salute, art. 32 Cost.__________________ 39
1.5 Il diritto all’Istruzione
e la crescita dell’individuo, art. 34 Cost.________________46
1.6 Le cooperative sociali, riferimento all’art. 45 Cost.____ 53
CAPITOLO II
“L’evoluzione normativa italiana sul concetto di disabilità”.
2.1 = Definizione di disabilità._______________________ 57
2.2= Differenza tra disabilità ed invalidità._____________ 65
2.3 = L. 30/03/1971 n. 118 -
“Primo concreto passo verso l’integrazione”.___________ 69
1
2.4 = Vari provvedimenti anni 70/80.__________________ 72
2.5= L. 05/02/1992 n. 104:
“Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate”.___________________ 79
CAPITOLO III
“Il diritto al lavoro per le persone con disabilità.”
3.1 = Principio lavorista e concetto di Welfare,
artt. 4 - 38 Cost.___________________________________ 89
3.2= I diritti e le agevolazioni dei lavoratori con
disabilità.________________________________________ 97
3.2.1= L. 104/1992.________________________________ 99
3.2.2= L. 68/1999.________________________________ 105
3.3= Verso la valorizzazione delle persone con disabilità:
dall’inserimento all’inclusione.______________________ 112
3.4= Il confronto con la realtà.______________________ 115
CAPITOLO IV
“Dignità e tutela delle persone con disabilità nella normativa
Europea e nella Convenzione delle Nazioni Unite (CRPD)”.
4.1= I riferimenti espressi dalla CEDU._______________ 118
4.2= La strategia per i diritti delle persone con disabilità
2021-2030.______________________________________ 133
4.3= Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilità.____________________________________144
Conclusioni._______________________________________ 162
Bibliografia._______________________________________ 166
Sitografia._________________________________________169
2
Introduzione
La tematica in analisi sarà sulla tutela delle persone con o senza disabilità
nella nostra normativa con particolari riferimenti alla nostra Costituzione.
Le motivazioni principali che mi hanno portato a scegliere e quindi
approfondire questo argomento sono il particolare interesse maturato sin da
bambino nei confronti della nostra Costituzione, che, ritengo sia essenziale anche
generalmente per tutti di conoscere, poiché, innanzitutto è un testo magnifico che
rappresenta l’Italia e l’italiano nel mondo, ancora perché non bisogna ignorare e
di conseguenza disconoscere i diritti e i doveri della nostra forma di Democrazia,
e, soprattutto perché, penso sia doveroso andare ad estrapolare in essa e nella
nostra normativa ed anche europea quali siano i diritti delle persone con
disabilità poiché purtroppo secondo me se ne parla “troppo poco”.
Gli obiettivi da conseguire in questo lavoro saranno suddivisi in quattro
capitoli.
Nel primo capitolo si andrà a descrivere ed esaminare nello specifico
quali siano gli articoli principali e fondamentali della nostra Costituzione a cui
possiamo far particolare riferimento ed affidamento per le persone con (o senza)
disabilità con la ferma premessa che tutelare ogni singola persona è un
diritto/dovere a prescindere da qualsiasi tipo di diversità di caratteristica fisica o
morale che l’individuo potrebbe assumere;
preservare contro eventuali danni, offese o qualsiasi altra azione
discriminatoria una persona con disabilità non è un atto di buon cuore poiché
ripeto, è un suo diritto, ma è anche un dovere per lo stato e per la società.
Successivamente nel secondo capitolo si andrà ad analizzare l’evoluzione
normativa in Italia sul concetto delle disabilità andando a definire chi è la
persona con disabilità, e cosa si è fatto di concreto per lei; 3
nel terzo capitolo si parlerà di uno degli articoli più importanti della
storia repubblicana, andando ad approfondire per la persona con disabilità quale
sia il suo riferimento nella normativa: si citerà il diritto al lavoro;
nel quarto ed ultimo capitolo analizzeremo il contesto europeo
identificando quali siano i riferimenti correlabili all'Italia e quale sia la
normativa vigente, incluso il quadro delineato dalla Convenzione ONU.
Approfondirà le prospettive e le strategie futuristiche considerando gli
orientamenti e gli obiettivi europei.
Con questa premessa, per avere una visione ancora piu' chiara, illustro il
significato attribuibile al titolo dell'elaborato:
- Le “Melodie di Libertà” simboleggiano il percorso verso la libertà,
rappresentando i diritti fondamentali come note armoniche
intrinsecamente legate al tessuto della nostra società.
Questa metafora evoca un'immagine di diritti che, come una melodia,
contribuiscono alla ricchezza e alla bellezza della nostra convivenza.
- La “Perseveranza Costituzionale” guida questo viaggio, andando oltre la
mera osservanza delle leggi, per abbracciare un impegno continuo nella
salvaguardia di questi diritti.
- Per “non solo” si intende dire che l'analisi sarà incentrata non solo, sullo
studio delle norme dettate dalla Costituzione, ma, anche su altri aspetti, i
quali poi vedrete che viaggeranno oltre il confine nazionale, esplorando le
strategie europee ed i riferimenti normativi sanciti dalla Convenzione per
la tutela dei diritti delle persone con disabilita'.
- L'obiettivo finale è delineare una “Vita senza Barriere”, posizionando al
centro la garanzia di tali diritti, in particolare quelli delle persone con
disabilità.
In questo studio, l'obiettivo è esplorare il tessuto normativo con un'attenzione
particolare alla promozione di una società inclusiva e senza barriere, dove le
'Melodie di Libertà' risuonano per tutti. 4
La metodologia utilizzata per la ricerca e l'approfondimento dello studio
in analisi sarà quella di adottare testi accademici, riviste specializzate, contributi
di autorevolezza, decisioni giuridiche pertinenti ed altresì, vi saranno incluse
attivamente delle riflessioni e dei pareri personali e perciò, con questa premessa,
auspico di offrire una fruizione intellettuale stimolante e coinvolgente.
Vi auguro una proficua e piacevole lettura. 5
CAPITOLO I
“La Costituzione, i principi fondamentali e i diritti
della persona (con o senza disabilità)”.
1.1 I capisaldi costituzionali:
Principio Personalista, Solidarista, Pluralista e
Principio D’Eguaglianza, artt. 2-3 Cost.
I diritti dell’uomo hanno il primato su qualsiasi valore, lo enuncia
chiaramente la nostra Costituzione nella prima parte denominata “Diritti e doveri
dei cittadini”.
“L’identità” del nostro ordinamento giuridico è rappresentato nei primi 12
articoli denominati i “Principi fondamentali”.
I Principi fondamentali sono “l’anima” della nostra Costituzione e non
potranno mai essere modificati o cancellati e possiamo trovare conferma di ciò
anche dalla sent.1146 del 1988 della Corte Costituzionale ove lo esplicita,
chiarendo anche il divieto di utilizzo di procedimento di revisione costituzionale
per essi.
Come premessa dell’analisi dei più importanti articoli su cui verterà la mia
tematica, occorre descrivere brevemente questo magnifico testo (La
1
Costituzione );
fu elaborata da un’Assemblea Costituente (organo legislativo elettivo
addetto alla scrittura e compilazione di un testo per la “nuova” Repubblica che
1 In allegato il documento del nostro testo Costituzionale attualmente aggiornato e vigente,
Costituzione della Repubblica italiana.pdf (cortecostituzionale.it)
- CORTE COSTITUZIONALE, Costituzione della Repubblica Italiana, Roma, marzo, 2023. 6
diede vita alla Costituzione della Repubblica Italiana), di cui i membri furono
2
eletti a suffragio universale per la prima volta nella storia il 2 giugno del 1946,
successivamente promulgata il 27 dicembre del 1947 ed infine entrata finalmente
in vigore l’1 gennaio del 1948;
data essenziale da cui da lì in avanti finalmente vigerà la Repubblica tanto
voluta e tanto amata dal popolo italiano, ove segna finalmente il passaggio ad una
nuova visione di chi è il cittadino.
La sua composizione è di 139 articoli +18 disposizioni transitorie e finali e
viene definita:
⦁ Votata, appunto poiché è stata “scelta” dal popolo italiano, e
non, “concessa” come nello Statuto albertino 3 ove avvenne per atto di
concessione unilaterale da parte del sovrano.
⦁ Lunga, sia per il gran numero di articoli, ma, soprattutto perché
è ricca di diritti.
⦁ Rigida, poiché è modificabile entro certi limiti soltanto con
legge di revisione costituzionale 4
.
⦁ Compromissoria, in quanto essa fu il frutto di diverse ideologie
provenienti da molteplici diverse forze politiche.
⦁ Programmatica, sostanzialmente significa che non contiene
soltanto norme che stabiliscono le regole relative all’ordinamento dello Stato o
quelle relative alla disciplina dei rapporti tra Stato e cittadini, ma, altresì, anche
2 “Significa, in contrapposizione al suffragio ristretto ad alcune categorie di cittadini, che sono
elettori indistintamente tutti i cittadini.”
- ENRICO SPAGNA MUSSO, Diritto Costituzionale, quarta edizione, Cedam, Padova,
1992, pag. 493.
3 Monarchia Costituzionale vigente in Italia dal 04/03/1848 che precede l'attuale forma
repubblicana.
4 “E’ l’unico tipo di legge con cui il Parlamento potrebbe modificare il testo della
Costituzione, abrogare determinate norme o declassarle ad un livello inferiore rispetto a quello
costituzionale" (cd. procedura aggravata)”.
- FEDERICO DEL GIUDICE, Costituzione esplicata, Napoli, 2019, pag. 309. 7
norme che fissano degli obiettivi che i pubblici poteri debbono realizzare. Si
deduce quindi che la Costituzione è una sorta di programma da attuare;
facendo qualche esempio, tale comprende:
- sia una serie di diritti sociali che devono essere realizzati dallo Stato
come il diritto all’istruzione, il diritto al lavoro, ecc.
- sia il conferimento alla Repubblica del dovere di intervenire
effettivamente affinché tali diritti non risultino solamente una astratta teorica
enunciazione.
• Uni documentale, poiché consacrata in un unico testo.
• Democratica, perché finalmente ogni potere legittimo proviene dal
popolo che è sovrano.
La sua composizione è di due parti:
La Prima parte come già avevo accennato intitolata “Diritti e doveri dei
cittadini” dove a sua volta è suddivisa in quattro titoli:
⦁ Titolo primo - Rapporti civili, (artt.13 - 28).
⦁ Titolo secondo - Rapporti etico-sociali, (artt.29 - 34).
⦁ Titolo terzo - Rapporti economici, (artt.35 - 47).
⦁ Titolo quarto - Rapporti politici, (artt.48 - 54).
La seconda parte intitolata “Ordinamento della Repubblica” dove è
composta da 6 titoli che disciplinano:
⦁ Titolo primo - Il Parlamento, (artt.55 - 82).
⦁ Titolo secondo - Il Presidente della Repubblica, (artt.83 - 91).
⦁ Titolo terzo - Il Governo, (artt.92 - 100).
⦁ Titolo quarto - La Magistratura, (artt.101 - 113).
⦁ Titolo quinto - Le Regioni, le Province e i Comuni,
(artt.114 - 133).
⦁ Titolo sesto - Garanzie costituzionali, (artt. 134 - 139). 8
⦁ Disposizioni transitorie e finali 5
.
I capisaldi costituzionali per eccellenza che danno una forte importanza
6
all’identità dell’uomo sono l’articolo 2 e l’articolo 3 della nostra Costituzione .
Inizio citando l’articolo 2: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge
7
la sua personalità , e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà
8
politica, economica e sociale. ”
5 18 articoli essenziali per la regolamentazione al passaggio dalla forma Monarchica a quella
Repubblicana, e, altresì, sanciscono il divieto alla riorganizzazione dell’ormai disciolto Partito
Fascista.
6 C'è da evidenziare che essi esprimono alcuni principi supremi del nostro ordinamento
giuridico (il principio personalista, il principio pluralista, il principio di solidarietà e quello di
uguaglianza) strettamente correlati ed inerenti all’obiettivo essenziale dello “sviluppo della
persona umana.”
Nella definizione della Corte Costituzionale, sono principi supremi quelli “che appartengono
all'essenza dei valori supremi sui quali si fonde la Costituzione Italiana.”
Tra essi la Corte ha espressamente inserito l’inviolabilità del contenuto essenziale dei diritti
fondamentali della persona umana.
- CORTE COSTITUZIONALE, sent. n. 232 del 1989.
“I principi di libertà e di solidarietà costituiscono quindi il punto di riferimento per
l’interpretazione della Costituzione che, si può ribadire: (sub a.1) costituisce norma che
unisce e non può essere usata ed impugnata per alterare l’equilibrio unitario del sistema, in
cui vige il principio fondamentale della tutela delle minoranze (v. art. 6); (sub a.2) è una
Costituzione che non consente spazi alla barbarie e alla violenza perché ispirata ai principi
della civiltà occidentale, tollerante ed aperta (v. artt. 10 e 14); (sub a.3) è una Costituzione
che deve garantire l’effettività della tutela della persona e delle comunità intermedie come
chiave di lettura dell’intero sistema costituzionale (v. artt. 2, 3 e 13 e ss.).”
- STEFANO GRASSI, La Costituzione siamo noi, pagg. 9-10.
7 Soffermandosi sulle parole “sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità” che cosa si volle affermare con quell’inciso?
Lo esplica con chiarezza l'on. A. Moro in Assemblea Costituente:
“Con questo articolo si è voluto riconoscere un fondamento umanistico ai diritti inviolabili,
ben sapendo che l’uomo non si esaurisce nel cittadino e, nello stesso tempo, si è voluto porre un
coerente svolgimento democratico, poiché lo Stato assicura veramente la sua democraticità
ponendo a base del suo ordinamento il rispetto dell’uomo guardato nella molteplicità delle sue
espressioni, l’uomo che non è soltanto singolo, che non è soltanto individuo, ma che è società nelle
sue varie forme, società che non si esaurisce nello Stato.”
- Cfr. MORO A., Intervento, Atti A.C., I. Riportato, anche, da A.
BALDASSARRE, voce Diritti inviolabili, in Enc. Giur. Treccani, vol. XI, 1989, pag. 10.
8 “È dunque nella stessa frase che troviamo insieme i diritti e i doveri, il che certo non esclude
che possano esservi doveri ai quali si è chiamati, a prescindere dai propri diritti. Tuttavia c’è una
consequenzialità stringente fra la garanzia dei diritti e la richiesta di adempimento dei doveri, tanto
da creare una sorta di intrinsechezza degli stessi doveri al contenuto dei diritti, facendo dei primi la
9
Soltanto leggendo queste poche righe sembra di aver davanti una poesia,
una poesia di solidarietà e di profonda fratellanza, poiché, grazie a questo articolo,
si riconosce finalmente all’uomo il “diritto di vivere pienamente”. 9
Come possiamo notare si parla di “riconoscere” i diritti inviolabili
dell’uomo, e non, di attribuire o di creare, questo perché lo Stato chiarisce che essi
10
sono “preesistenti all’Ordinamento giuridico” ;
essi sono per esempio “il diritto al nome, il diritto all’identità personale, il
diritto alla personalità, il diritto alla propria identità sessuale, il diritto
all’obiezione di coscienza, la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà
economica, la libertà religiosa, la libertà di contrarre matrimonio, ecc..”;
durante la storia il precipuo problema nella lettura di questo articolo è
associato all'interpretazione, e, di fatto, numerose furono le dottrine a discuterne,
andando ad estrapolare due diverse visioni:
fonte di una misura che i secondi non possono valicare. Come rilevai in uno scritto dedicato a
Stefano Rodotà, il più autorevole e fermo sostenitore italiano dei diritti individuali (in La
vocazione civile del giurista. Saggi dedicati a Stefano Rodotà, a cura di Guido Alpa e Vincenzo
Roppo, pubblicato da Laterza nel 2013), lo stesso Rodotà leggeva nell’art. 2 non l’individuo
pensoso soltanto di sé che declina in chiave solipsista i propri diritti, ma il cittadino parte di una
rete di relazioni sociali, che proprio in ragione d
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