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CAPITOLO III

“Il diritto al lavoro per le persone con disabilità.”

3.1 = Principio lavorista e concetto di Welfare,

artt. 4 - 38 Cost. 123

“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e

promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la

propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o

spirituale della società.”

Il sopra citato è l’art. 4 della nostra Costituzione, ovvero il “Principio

Lavorista”;

i nostri padri e le nostre madri costituenti hanno voluto trattare tra i

principi fondamentali un elemento fondamentale che rappresenta la colonna

portante della società: il lavoro.

Leggendo le prime righe dell’articolo in questione possiamo ben notare

che vengono utilizzati verbi come riconoscere e come promuovere,

124

esaustivamente, verbi di attuazione, di spinta, quindi di esigere dalla Repubblica

123 “Il lavoro è indubbiamente valore primario della repubblica democratica.”

- CORTE COSTITUZIONALE, sent. n.83/1979.

124 “La Repubblica (lo Stato-istituzione) è impegnata a promuovere le condizioni perché

questo fine venga conseguito. Questo impegno a questo rilievo giuridico sotto un duplice profilo:

uno positivo, nel senso che le autorità alle quali spetta questo compito devono attivarsi e

promuovere le condizioni per eliminare la disoccupazione: uno negativo, nel senso che non

possono essere consentite attività che contrastino con il fine predetto. Nell’un caso nell’altro la

norma possiede un certo grado di vincola attività che discende dalla rilevanza della comunità

nell’attuazione del fine in esso contenuto. E poi che spetta essenzialmente agli organi dell’apparato

autoritario dello Stato (ed in particolare agli organi di indirizzo politico: parlamento e governo) di

porre in essere le misure idonee fine, si può configurare l’applicazione a loro carico di una

sanzione qualora il fine stesso (a causa della loro prolungata inattività o per altri motivi) non venga

89

la tutela del lavoro, al che altrimenti si creerebbe una situazione assimilabile ad un

“sacrilegio”, ma perché tale affermazione?

Questo perché la nostra libertà, la nostra indipendenza, la nostra vita,

dipende dal lavoro, poiché anche grazie ad esso si fa progredire la nostra società,

e, altresì, la nostra personalità, e se, in particolar modo, si ha un lavoro che si ama,

si creano sia per noi stessi che per l’altrui persona, forme di felicità, che possono

solo fare del bene;

d’altro canto, quindi, si può dedurre che perdere il proprio lavoro, è come

perdere sé stessi, il che produrrà infelicità, riferibile anch’essa sia per la propria

persona e sia per la società, creando di conseguenza varie forme di regresso.

Si riscontra che si attribuisce all’istituto del lavoro una dimensione di

125

stampo soggettivo, in quanto esso diventa contemporaneamente sia un diritto e

126

sia un dovere di ogni cittadino ;

dovere da intendere nella dimensione più ampia, interpretabile verso il

progresso orientabile a qualsiasi contesto, facendo qualche esempio:

● dovere per i nostri figli, perché se non si lavora e non gli

diamo da mangiare si commette un reato;

● dovere per il nostro coniuge (perché, secondo la legge,

ambedue i coniugi devono contribuire attivamente ai bisogni della

famiglia proporzionali naturalmente alle rispettive capacità);

conseguito. Detta sanzione avrà natura politica e consisterà nell’insorgere in capo gli organi di

indirizzo politico-secondo valutazioni eminentemente discrezionali -di una responsabilità politica

che si farà valere attraverso gli strumenti giuridici previsti dall’ordinamento (il voto di sfiducia, lo

scioglimento di uno o di ambedue le camere, la mancata rielezione dei parlamentari).”

- TEMISTOCLE MARTINES, Diritto Costituzionale, Giuffrè Editore, pag. 57.

125 “Non si concreta nella «pretesa» del singolo di ottenere un posto di lavoro, ma nell'invito

rivolto ai poteri pubblici di creare le condizioni affinché tutti possano trovare occupazione.

Promuove le condizioni: è l'impegno concreto assunto dallo Stato-interventi-

sta, che si fa carico di una serie di obiettivi (massima occupazione, sviluppo etc.)

in ossequio al dovere di solidarietà sociale, sancito all'art. 2.”

- FEDERICO DEL GIUDICE, Costituzione esplicata - Spiegata e commentata

articolo per articolo, Casa editrice Simone, XVIII Edizione, pag. 21, 10/2019.

126 “Per “cittadini” devono intendersi anche tutti coloro che appartengono agli Stati membri

dell’Unione Europea.”

- FEDERICO DEL GIUDICE, Costituzione esplicata - Spiegata e commentata

articolo per articolo, Casa editrice Simone, XVIII Edizione, pag. 21, 10/2019. 90

● dovere per il nostro datore di lavoro (poiché, sempre

secondo la legge, si deve essere leali a chi ci ha assunto e che quindi ci

paga); ● un dovere estendibile, come su accennato, a qualsiasi

contesto, purché esso come sancisce l’art.4 c.2 “concorra al progresso

materiale o spirituale della società, e perciò, “questa espressione impone la

solidarietà dei cittadini ad apportare con il proprio lavoro una concreta

utilità alla collettività e al suo progresso, in linea con l’art. 35, che impone

alla Repubblica di favorire la formazione e l’elevazione professionale dei

127

lavoratori. ”

La tutela di questo importantissimo diritto è altresì rinvenibile

scrupolosamente a livello sovranazionale nella Carta dei diritti fondamentali

dell’Unione Europea all’art.15, ove sancisce:

1. Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione

liberamente scelta o accettata.

2. Ogni cittadino dell’Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare,

di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro.

3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio

degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui

godono i cittadini dell’Unione.

Il lavoro è strettamente correlabile insitamente alla natura umana, di fatti,

come disse Roberto Benigni:

“Quando riceviamo il compenso, quel compenso non dà solo da mangiare

al corpo, nutriamo l'anima e i Costituenti lo sapevano.

Per questo se non c'è lavoro crolla tutto.

Crolla la Repubblica e crolla la Democrazia che sono appunto il corpo e

l'anima delle nostre Istituzioni.

Crolla tutto senza lavoro…”

127 - Ivi. 91

Adesso, dopo avere enunciato il Principio Lavorista, occorre esplicitare

che esiste un altro articolo strettamente correlabile ad esso nella nostra

Costituzione, ossia l’art.38:

“Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per

128

vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale .

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati

alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia,

disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento

129

professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti

130

predisposti o integrati dallo Stato .

L'assistenza privata è libera.”

I nostri padri e le nostre madri costituenti in questo articolo hanno

chiaramente per l’ennesima volta evidenziato uno dei più bei significati della

Democrazia: la solidarietà;

128 “L’assistenza sociale ha carattere generale e si estende anche ai lavoratori immigrati inabili

al lavoro:”

L’assistenza in questione, perciò, rappresenta il principio di solidarietà collettiva, il che

riguarda indistintamente ogni essere umano senza alcuna discriminazione.

- CORTE COSTITUZIONALE, sent. 187/2010.

129 A riguardo l’art.26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea tutela

chiaramente i diritti degli inabili riconoscendo il rispetto di tutti i diritti delle persone con disabilità

“di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la

partecipazione alla vita della comunità.”

130 “La formulazione dell’art. 38 fu particolarmente travagliata. Una parte consistente dei

costituenti era contraria al fatto che lo Stato si facesse carico del mantenimento di alcune categorie

di cittadini.

Alla fine l’Assemblea riconobbe l’obbligo dello Stato ad assicurare un livello dignitoso di

vita agli inabili al lavoro e a coloro che erano «sprovvisti dei mezzi necessari per vivere», anche

perché questa parte dell’articolo fu bilanciata dal quinto comma che non affidava allo Stato il

monopolio dell’assistenza.

Alquanto animato fu anche il dibattito sul quarto comma: l’on. Oliviero Zuccarini (Gruppo

repubblicano) sostenne la necessità di affidare ai lavoratori la gestione degli istituti previdenziali,

mentre l’on. Giuseppe Di Vittorio (Partito comunista) dichiarò di non poter accettare «un concetto

privatistico di assicurazione». Il compromesso fu raggiunto intorno alla formula «organi ed istituti

predisposti o integrati dallo Stato».”

- ILEANA ARGENTIN, La Costituzione, pag. 22. 92

per “solidarietà (dal francese solidarité) è un sostantivo indicante

principalmente una forma di impegno etico-sociale a favore di altri, ovvero un

atteggiamento di benevolenza e comprensione che si manifesta fino al punto di

esprimersi in uno sforzo attivo e gratuito, teso a venire incontro alle esigenze e ai

131

disagi di qualcuno che abbia bisogno di un aiuto , ” che prende spunto dal

termine “Ohana, che significa famiglia e famiglia vuol dire che nessuno viene

132

abbandonato o dimenticato” , e pertanto, laddove una persona non può arrivare,

ci pensano gli altri, in maniera coesa, aiutandosi sempre a vicenda, “a tal fine

l’articolo 38 della Costituzione introduce il concetto di Welfare, ossia la tutela ed

il sostegno dei lavoratori con disabilità, malati, vittime di infortuni, di

133

disoccupazione o che raggiungono l’età della pensione. ”

Il Welfare si sostanzia nel funzionamento di casse di assistenza e di

previdenza, prevalentemente provvedute “da organi o istituti pubblici di

assicurazione sociale, tra questi è da ricordare l’Inps (Istituto nazionale d

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A.A. 2023-2024
179 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher francesco06032000 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Niccolò Cusano di Roma o del prof D'Alessandro Giovanni.