vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
Libertà di circolazione e di soggiorno
L'oggetto tutelato è almeno in parte sovrapponibile con quello tutelato dalla libertà personale: quest'ultima riguarda la libertà fisica e quindi anche la libertà di muoversi liberamente, di spostarsi; ma è proprio di questo che si tratta nella libertà di circolare e soggiornare. In entrambi i casi il bene tutelato è la libertà di stasi e di movimento della persona.
Differenze tra l'art. 13 (libertà personale) e l'art. 16 (libertà di circolazione)
Art. 13 | Art. 16 |
---|---|
Cittadini e titolari | I soli cittadini stranieri |
Riserva di legge | Riserva di legge relativa ma rinforzata e provvedimenti |
Garanzie e giurisdizione applicativi da parte dell'autorità di pubblica sicurezza | Garanzie e giurisdizione applicativi da parte dell'autorità di pubblica sicurezza |
In quali casi una restrizione della libertà di movimento e di stasi si traduce solo in una limitazione della libertà di circolazione
- Criterio della natura della misura
restrittiva della libertà: La libertà personale è la libertà da misure restrittive di carattere coattivo, mentre la libertà di circolazione è la libertà da misure di carattere obbligatorio. Le misure restrittive obbligatorie (le quali limitano la possibilità di stasi e di movimento del singolo all'interno del territorio nazionale con obblighi o divieti, e non con una coercizione fisica) inciderebbero sull'oggetto tutelato dall'art. 16; viceversa le misure coattive, restringendo la libertà personale, dovrebbero rispettare la riserva di giurisdizione, e potrebbero dunque essere adottate solo con un intervento preventivo e motivato del giudice.
2. Spazio che rimane a disposizione del soggetto: si ha una restrizione della libertà personale quando viene limitata la facoltà della persona di muoversi, di circolare e soggiornare in una serie indefinita di rapporti (ad es. l'obbligo di soggiornare in un
determinato Comune); se invece la limitazione attiene solo alla facoltà della persona di muoversi e circolare in una serie indefinita di rapporti (ad es. il divieto di soggiornare in un determinato Comune), fermarestando la libertà di movimento in tutti i luoghi non vietati, allora si è nell'ambito delle limitazioni della libertà di circolazione e soggiorno.
3. Le restrizioni della libertà di circolazione non possono mai comportare o presupporre una degradazione giuridica della persona cui sono applicate altrimenti dovrebbero essere assoggettate all'art. 16.
Libertà di circolazione e di soggiorno
34. La libertà di circolazione e soggiorno come profilo della libertà personale: quest'ultima include la facoltà di muoversi e di soggiornare in qualsiasi parte del territorio nazionale. A qualsiasi limitazione della libertà di movimento e di stasi si applicherebbero le garanzie dell'art. 13 (riserva di legge,
riserva di giurisdizione, ricorso in Cassazione per violazione di legge). La funzione dell'art. 16 sarebbe quella di prevedere delle procedure di restrizione più agevoli e quindi garanzie meno intense (senza riserva di giurisdizione) in presenza di due dati specifici:
- per i motivi di sanità e sicurezza
- nel solo caso in cui le limitazioni hanno carattere generale, cioè non si riferiscono a persone specifiche.
La Corte Costituzionale ha respinto questa tesi in quanto l'art. 16 consente anche misure restrittive della libertà di circolazione aventi carattere individuale.
In base all'art. 16 possono essere adottati due diversi tipi di restrizioni:
- Dirette a singoli individui: la restrizione della libertà di movimento di singole persone limitatamente ad ambiti determinati e circoscritti può essere disposta dall'autorità amministrativa individuata dalla legge, senza necessità di autorizzazione con atto motivato
Dell'autorità giudiziaria (riserva di giurisdizione).
• Dirette alla generalità dei consociati: l'art. 16 consentirebbe anche restrizioni di carattere generale (ad es. il divieto di uscire dal territorio di un determinato Comune o di una determinata provincia).
In entrambi i casi, per restare nella sfera di applicazione dell'art. 16, occorre che le restrizioni abbiano natura obbligatoria e non coercitiva.
Mezzi e luoghi
Oggetto della libertà di circolazione è la facoltà di circolare su tutto il territorio nazionale. L'intero territorio deve essere, in linea di principio, a disposizione della generalità dei cittadini perché questi vi circolino e soggiornino liberamente.
L'art. 16 non vieta ai pubblici poteri di regolare la circolazione mediante mezzi di locomozione: possono escludere determinati tipi di veicoli dalla circolazione in determinate aree o riservare alcuni luoghi alla circolazione con determinati veicoli.
Si ha qui una regolazione e non restrizione della libertà di circolazione. La regolazione può invocare anche motivi diversi da quelli di sanità e sicurezza che giustificano i limiti alla libertà di circolazione in base all'art. 16.
La libertà di soggiorno
Oggetto della libertà di soggiorno è la libertà di fissare la propria dimora, più o meno abituale, e dunque di stabilire il proprio domicilio in qualsiasi parte del territorio nazionale. Una volta che la persona abbia eletto a propria sede un luogo di cui abbia disponibilità, scatta la garanzia della libertà domiciliare (art. 14). La combinazione tra libertà di circolazione e libertà di soggiorno garantisce al cittadino il diritto a fare rientro al proprio domicilio.
La libertà di circolare e soggiornare su qualsiasi parte del territorio nazionale include il diritto di trasferire la propria
La libertà di circolazione e di soggiorno è il diritto di spostarsi e stabilirsi da un luogo all'altro. I limiti a questo diritto sono soggetti a tre condizioni:
- Sono oggetto di una riserva di legge ma non di giurisdizione
- La legge è tenuta a stabilire le limitazioni in via generale
- Possano essere basate solo su motivi di sanità e sicurezza
Le cause previste dall'articolo 2 della CEDU sono:
- Sicurezza nazionale
- Pubblica sicurezza
- Mantenimento dell'ordine pubblico
- Prevenzione di infrazioni penali
- Protezione della salute o della morale o protezione dei diritti e libertà altrui
Non è possibile disporre limitazioni personalizzate alla libertà di circolazione e soggiorno tramite legge, ma è necessario che la limitazione sia prevista in generale e poi applicata caso per caso. Stabilendo che le limitazioni devono essere stabilite dalla legge in via generale, si riafferma il principio di uguaglianza.