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Le libertà collettive,
la libertà religiosa
(
(artt. 17-18,19-20)
18,19 20)
Le libertà collettive (artt. 17-18)
La vita di ogni individuo è caratterizzata dall’esistenza di
moltissime relazioni con altre persone: la Costituzione,
pertanto, ha previsto un’ampia gamma di libertà collettive,
cioè libertà che possono essere esercitate solo in presenza
di più persone.
Art.17
In questo articolo viene garantita la che
libertà di riunione,
consente alle persone di potersi liberamente incontrare in
qualsiasi luogo (dalle abitazioni ai locali come bar,
discoteche ecc.) con l’unico divieto che esse non portino
con sé armi.
Art.18
È l’articolo che garantisce la che,
libertà di associazione,
diversamente dalla libertà di riunione, è caratterizzata da
strutture e vincoli tra gli aderenti destinati a durare nel
tempo (pensa, per esempio, a un’associazione sportiva che ha
una sede, attrezzature sportive ecc.).
Nella società sono presenti numerosissime forme di
associazionismo tra le persone: associazioni culturali,
umanitarie, ecologiche e così via.
Gli unici in materia di libertà di associazione
divieti
riguardano quelle forme di associazionismo che hanno
come oggetto la violazione di norme penali (pensa a
un’associazione finalizzata a commettere attività criminali),
le associazioni segrete e le associazioni che perseguono,
anche indirettamente, scopi politici mediante
organizzazioni di carattere militare.