Le libertà collettive e la libertà religiosa
Le libertà collettive (artt. 17-18)
La vita di ogni individuo è caratterizzata dall’esistenza di moltissime relazioni con altre persone: la Costituzione, pertanto, ha previsto un’ampia gamma di libertà collettive, cioè libertà che possono essere esercitate solo in presenza di più persone.
Art. 17
In questo articolo viene garantita la libertà di riunione, che consente alle persone di potersi liberamente incontrare in qualsiasi luogo (dalle abitazioni ai locali come bar, discoteche ecc.) con l’unico divieto che esse non portino con sé armi.
Art. 18
È l’articolo che garantisce la libertà di associazione, diversamente dalla libertà di riunione, è caratterizzata da strutture e vincoli tra gli aderenti destinati a durare nel tempo (pensa, per esempio, a un’associazione sportiva che ha una sede, attrezzature sportive ecc.).
Nella società sono presenti numerosissime forme di associazionismo tra le persone: associazioni culturali, umanitarie, ecologiche e così via. Gli unici divieti in materia di libertà di associazione riguardano quelle forme di associazionismo che hanno come oggetto la violazione di norme penali (pensa a un’associazione finalizzata a commettere attività criminali), le associazioni segrete e le associazioni che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
La libertà religiosa (artt. 19-20)
La Costituzione garantisce a tutti i cittadini la libertà religiosa. La tutela è molto ampia, poiché consente a ciascuno di professare liberamente, in maniera sia individuale sia collettiva, la propria fede religiosa, di propagandarne i valori e di svolgerne il culto in forma privata o pubblica, con l’unico limite che non si deve trattare di riti contrari al buon costume.
Il fine ecclesiastico o religioso di un’associazione o di un’organizzazione non può inoltre essere causa di aggravamenti fiscali o giuridici diretti a renderne difficoltosa la costituzione o il funzionamento. Lo Stato italiano ha stipulato appositi accordi con la Santa Sede, ossia lo Stato del Vaticano (noti come Patti concordatari), e con altre organizzazioni religiose per regolare, in maniera più dettagliata, i reciproci rapporti.
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