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L'EASA: il settore di sicurezza aerea in ambito europeo

L'EASA (European Union Aviation Safety Agency) coadiuva la Commissione europea principalmente su aspetti tecnici del settore, promuovendo la stesura di regolamenti sia nel settore della sicurezza aerea che negli altri settori complementari per lo sviluppo e l'implementazione di essi. Inoltre fornisce informazioni tecniche e favorisce le cooperazioni internazionali.

La politica europea nel campo dell'aviazione civile pone l'accento sulle tematiche di protezione ambientale e agevolazione della libera circolazione di merci, persone e servizi, assistenza agli Stati membri nell'adempimento degli obblighi derivanti dalle varie Convenzioni. Il legislatore ha dunque inteso come rilevanti tali temi, cercando di attuare un elevato ed uniforme livello di omogeneità regolatrice. Da qui l'istituzione dell'EASA.

Storicamente, l'EASA fu istituita anche per rimediare alla situazione delle JAA (Joint Aviation Authorities), come descritto precedentemente. Esse non avevano il

potere giuridico di emanare atti vincolanti immediatamente esecutivi per gli Stati aderenti. La normativa JAR, sviluppatasi tra gli Stati aderenti, non ebbe uniforme applicazione da parte degli Stati, principalmente per interessi nazionali, le quali incontrarono difficoltà negli iter di recepimento previsti nei singoli Stati. La situazione creatasi per la mancata uniforme applicazione delle norme JAR tra gli Stati aderenti, poteva essere solamente risolta trasformando le JAR in Regolamenti CE. Naturalmente da tale soluzione sarebbero scaturiti ritardi eccessivi, derivanti dall'iter legislativo comunitario, senza considerare i risultati incompatibili con le esigenze dell'aviazione civile commerciale, la quale necessità di tempi di applicazione rapidi, considerando l'evolversi del settore, congiuntamente all'evolversi della tecnologia aeronautica. Si spiega infatti perché la Commissione europea ha avvertito la necessità di creare

un'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA). Il secondo livello prevedeva l'adozione di regolamenti tecnici da parte dell'AESA, al fine di garantire l'applicazione uniforme delle norme comuni in tutti gli Stati membri. Infine, il terzo livello consisteva nell'adozione di misure nazionali da parte degli Stati membri per garantire il rispetto delle norme comuni. L'obiettivo di questa organizzazione era quello di garantire la sicurezza e lo sviluppo dell'aviazione civile europea, evitando la necessità di ricorrere al meccanismo legislativo comunitario. Il Parlamento europeo ha espresso più volte la richiesta di creare un'autorità unica in grado di affrontare gli effetti di questa situazione. Il primo livello prevedeva l'adozione di requisiti essenziali all'interno della Comunità europea, definiti nel Regolamento CE n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. Questo regolamento stabiliva gli obiettivi da garantire e conteneva i "Basic Regulation", che specificavano le norme comuni nel settore dell'aviazione civile. Inoltre, è stato istituito l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA), che aveva il compito di regolamentare e garantire l'applicazione uniforme delle norme comuni in tutti gli Stati membri. L'AESA aveva il potere di adottare regolamenti tecnici per garantire la sicurezza e lo sviluppo dell'aviazione civile europea. In conclusione, l'organizzazione dell'aviazione civile europea prevedeva tre livelli per la creazione di norme comuni, al fine di garantire la sicurezza e lo sviluppo dell'aviazione civile in Europa.

Un'agenzia europea per la sicurezza aerea, in GUCE L 240 del 07/09/2002.

59 Profili evolutivi dell'European Aviation - Cfr. C. Cifaldi, Safety Agency in B. Franchi S. Vernizzi, Il diritto aeronautico fra ricodificazione e disciplina comunitaria, Giuffrè, 2007; C. Cifaldi, Profili evolutivi dell'European Aviation - Safety Agency, in B. Franchi S. Verinizzi, Il diritto aeronautico fra ricodificazione e disciplina comunitaria, Giuffrè, 2007.

21 derivanti, per lo più, dagli Annessi ICAO. Il secondo livello, regolamentato dall'emissione di norme "Implementing Rules" Commissione, prevedeva definite (IR) l'attuazione dei principi sanciti per regolamentare a livello parlamentare. Il terzo livello, attribuito all'EASA, esecutivo, prevedeva i provvedimenti del suo Direttore, denominati "Decisions", "Certification Specifications", per lo sviluppo delle ovvero la pratica "Implementing"

Rules" attuazione delle adottate dalla Commissione. L'EASA è stata costituita con il Regolamento del Parlamento e del Consiglio 60 61 L'atto costitutivo attribuisce all'EASA UE n.1592/2002, in vigore dal 28/Sept/2003. sviluppo dell'aviazione civile, i compiti di garantire il buon funzionamento e lo "pareri" alla Commissione UE. prevedendo inoltre la possibilità di esprimere Essa assiste la Commissione nella preparazione delle misure da adottare in materia di aviazione civile europea. Da rilevare che per le norme tecniche, le norme di costruzione e per gli aspetti operativi degli aeromobili, la Commissione non può modificare il contenuto di alcuna senza il preventivo coordinamento con l'Agenzia. norma l'EASA ha Successivamente assunto ulteriori competenze, infatti, vi si può annoverare tra le nove competenze: Certificare gli aeroporti comunitari e la disciplina 62 della sicurezza e regolare i Servizi della Navigazione

Aerea (ANS). La sede di EASA è in Colonia.

I.2.3 Gli organi nazionali

L'ordinato svolgimento e il potenziamento delle attività connesse con la navigazione interessano l'intera comunità nazionale per le molteplici ripercussioni che la sicurezza e la prosperità dei traffici hanno sul piano sociale, economico e politico. Per tale motivo, l'intervento della pubblica amministrazione nel settore della navigazione è fondamentale, avvalendosi di una complessa organizzazione composta da organi statali, enti pubblici, ma anche di persone fisiche ed enti privati.

La competenza territoriale di questi soggetti può circoscriversi al territorio nazionale (organi centrali) o a una determinata area nel territorio nazionale o all'estero (organi periferici). Bisogna ricordare che gli Stati sono vincolati agli obblighi che assumono a livello internazionale e sono quindi tenuti ad armonizzare la legislazione nazionale e proprie norme, sia con le norme

vincolanti internazionali e comunitarie sia60 "UE n.1592/2002, Articolo 12, Istituzione e compiti dell'Agenzia, Ai fini dell'attuazione... del presente regolamento è istituita l'Agenzia europea per la sicurezza aerea61. Detto Regolamento stabilisce: i requisiti essenziali per la progettazione, produzione e manutenzione dei prodotti aeronautici; le norme relative al personale ed organizzazioni interessate alle operazioni di volo; fissa i requisiti essenziali (ER) in materia di aero-navigabilità, certificazioni e riconoscimento di esse; stabilisce le norme per sicurezza e protezione ambientale; istituisce l'Agenzia per la Sicurezza dell'Aviazione Civile (EASA) quale organismo della Comunità europea ed organo consultivo della Commissione.62 nel Regolamento "quadro" Reg.CE 549/2004, Come definiti Del Parlamento Europeo E Del Consiglio del 10 marzo 2004 che stabilisce i principi generali per...

L'istituzione del cielo unico europeo ("regolamento quadro"), modificato dal Regolamento (CE) n. 1070/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009. 22 con le semplici raccomandazioni. Tuttavia, anche in caso di delega a soggetti privati, sembra difficile sostenere che la relativa responsabilità non spetti allo Stato. In effetti, anche se le vittime degli attentati terroristici sono solitamente sconosciute ai terroristi, questi non colpiscono indiscriminatamente: l'obiettivo è colpire uno o più Stati per un motivo politico. Per questo motivo l'industria aeronautica, i vettori e gli aeroporti sostengono di essere semplici segni degli attacchi, ma i veri obiettivi sarebbero gli Stati. Gli Stati hanno la responsabilità delle misure di sicurezza attuate da un ente statale o, in ogni caso, di quanto messo in atto dalle autorità aeroportuali che provvedono all'attività di sicurezza. Infatti, lo Stato

può scegliere se adottare il modello centralizzato, nel quale mantiene la primaria responsabilità per l'aviation security attraverso enti statali, l'Autorità dell'aviazione civile, il Ministero dei Trasporti o le Forze di polizia, ovvero, in alternativa, un modello decentrato, nel quale le Autorità aeroportuali provvedono alle principali attività di security sotto la supervisione di enti statali. Indipendentemente dalla scelta effettuata, gli Stati mantengono la responsabilità dell'esatta predisposizione delle misure di sicurezza nel settore. In Italia, l'attuazione per atti di interferenza illecita all'interno delle misure idonee a prevenire e contrastare gli aeroporti è affidata, ad un insieme di organi che operano sotto la responsabilità del Ministero dell'Interno, dei Trasporti e della Difesa, nonché della Presidenza del. L'attività, esercitata dalle Forze di polizia,

Il testo ha l'obbiettivo di garantire la sicurezza per l'incolumità delle persone, sia passeggeri, che lavoratori aeroportuali, sia persone che fruiscono delle aree comuni dell'aeroporto.

Le Forze di polizia possiedono una competenza esclusiva in relazione ai controlli documentali, alle attività di polizia giudiziaria e all'applicazione delle norme in materia di immigrazione, fra cui si segnala il T.U. sull'immigrazione e la condizione dello straniero, gli accordi di Schengen, il Trattato di Amsterdam, gli atti dell'Unione europea, le norme nazionali ed internazionali sui rifugiati e le altre disposizioni a tutela dei diritti dell'uomo.

All'interno dell'apparato amministrativo, la materia della sicurezza aviatoria trova punto principale di riferimento nel Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Cfr. L. Ancis, Sulla natura dei servizi di sicurezza aggiuntivi in ambito aeroportuale, nota a Consiglio di Stato, Sez.

VI, 19 maggio 2000, n. 2876, in Dir. Trasporti, 2000;

F.M. Andreani, Privacy e Aeroporti: problematiche e soluzioni al banco di prova, in The Aviation & Marittime Journal, 2009;

A. "La sicurezza negli aeroporti: problematiche giuridiche ed interdisciplinari" Antonini, Convegno: - Milano, 22 aprile 2004 - Considerazioni conclusive, in Dir. Trasporti, 2005;

A. Fiale - M. Grimaldi, Diritto della Navigazione marittima e aerea, Simone, Napoli, 2009.

Si ricorda il Comitato di Coordinamento Interministeriale per la Sicurezza dei Trasporti e delle Infrastrutture (COCIST).

Trattato dell'Unione europea, firmato il 2 ottobre 1997 ed entrato in vigore il 1 maggio 1999.

Legge 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo, in GU del 26/08/2002, n. 199 - Suppl. ord. n. 173.

Il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2008, n. 121, ha

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
91 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/13 Diritto internazionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher oc-1969 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto internazionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Libera Università della Sicilia Centrale "KORE" di Enna o del prof Bargiacchi Paolo.