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LE CRISI DI GOVERNO

Crisi di governo: presentazione delle dimissioni da parte del Governo.

Le crisi di governo possono essere parlamentari o extraparlamentari.

> Crisi parlamentari: dovute alla rottura del rapporto di fiducia tra Governo e Parlamento, possono essere

determinate dall’approvazione di una mozione di sfiducia, oppure da un voto contrario rispetto ad una

iniziativa sulla quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

In questi casi il Governo è giuridicamente obbligato a presentare le dimissioni al Capo dello Stato.

> Crisi extraparlamentari: causate dalle dimissioni volontarie del Governo, per una crisi politica all’interno

della sua maggioranza, o dalle dimissioni del Presidente del Consiglio, che determinano la cessazione dalla

carica dell’intero Governo.

Nell’esperienza repubblicana, le crisi di governo sono state quasi tutte extraparlamentari, dovute ad una

rottura degli accordi tra i partiti che davano vita alla maggioranza e al Governo.

Si è cercato di risolvere il problema con la prassi della «parlamentarizzazione» delle crisi nate fuori dal

Parlamento: invito rivolto dal Presidente della Repubblica al Governo dimissionario a presentarsi in una

delle due Camere per esporre i motivi della crisi e aprire un dibattito parlamentare (rendendo così pubbliche

le ragioni della crisi).

QUALI SONO I VALORI FONDAMENTALI DEL COSTITUZIONALISMO:

- dignità umana;

- Stato di diritto;

- nucleo intangibile e indisponibile di diritti individuali e collettivi;

- principio di eguaglianza sia formale sia sostanziale;

- nucleo garantito di diritti sociali;

- separazione dei poteri;

- principio per cui l’organizzazione statale è «al servizio» della persona, e non viceversa;

- potere politico fondato sul consenso e sulla partecipazione dei cittadini alla formazione della volontà

collettiva, nel rispetto dei limiti costituzionali;

- sistema di garanzie che assicuri la giustiziabilità dei diritti e il rispetto delle regole;

- proiezione internazionale e sovranazionale di questi principi.

COSA SIGNIFICA CHE IL POPOLO ESERCITA LA SOVRANITA’ NELLE FORME E LIMITI DELLA

COSTITUZIONE:

Art. 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Il potere politico supremo appartiene al popolo, le forme costituzionali di esercizio della sovranità sono:

- Democrazia rappresentativa (sistema più usato): i cittadini eleggono i propri rappresentanti che vanno a

comporre gli organi cui sono attribuiti i poteri di decisione. La sovranità popolare trova dunque espressione

nel suffragio universale (diritto di voto).

- Democrazia diretta: la democrazia rappresentativa è accompagnata da alcune forme di democrazia diretta

(referendum, leggi di iniziativa popolare, petizione)

La sovranità del popolo non si esercita senza limiti bensì “nei limiti della Costituzione”: democrazia come

legittimazione dal basso dell’autorità, non come potere illimitato della maggioranza.

La Costituzione è posta per limitare ogni potere, anche quello del popolo, a garanzia dei diritti di tutti, anche

dei gruppi minoritari.

COSA SI INTENDE PER UGUAGLIANZA FORMALE E SOSTANZIALE:

Art. 3 – Comma 1

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di

lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali

Principio di eguaglianza formale.

La norma costituzionale elenca alcuni specifici divieti di discriminazione, cioè indica quali sono i fattori

che NON possono essere posti alla base di un trattamento differenziato e discriminatorio: sesso, razza,

lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

L’eguaglianza è affermata nei riguardi di tutti i «cittadini», ma la giurisprudenza costituzionale ha esteso il

principio a tutti gli esseri umani, quindi anche agli stranieri, agli apolidi e ai clandestini, relativamente al

godimento dei diritti fondamentali dell’individuo (sentenza 120/1967, punto 2 della motivazione).

L’art. 2, del resto, parla di «diritti inviolabili dell’uomo».

Il principio di eguaglianza formale comprende due profili:

1. divieto di discriminazioni per le ragioni indicate dalla norma costituzionale (divieto che si rivolge

prevalentemente al legislatore, ma non solo);

2. divieto di trattare in modo diverso situazioni uguali, e di trattare in modo uguale situazioni diverse.

Nello stabilire se due situazioni sono uguali o diverse, il legislatore deve sempre attenersi al criterio della

ragionevolezza.

Art. 3 – Comma 2

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà

e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di

tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Principio di eguaglianza sostanziale: --> obiettivo “sostanziale” programma di intervento che la

Costituzione indica al legislatore al fine di eliminare o comunque contenere le diseguaglianze di fatto.

Eguaglianza di opportunità, non solo di diritti -> necessità di introdurre forme di favore per garantire pari

opportunità anche ai soggetti economicamente e socialmente più deboli (non significa garantire

direttamente il risultato ma solo l’eguaglianza dei punti di partenza).

L’eguaglianza sostanziale è alla base dei diritti sociali (che possono anche condizionare e limitare

l’esercizio delle libertà economiche).

Non c’è contraddizione tra le due anime del principio di eguaglianza: esse si limitano e si completano a

vicenda e il punto di equilibrio è individuato in base a un giudizio di ragionevolezza.

STRUTTURA E COMPOSIZIONE DEL PARLAMENTO ITALIANO:

Il Parlamento italiano è un organo costituzionale complesso, formato da due Camere (art. 55 Cost.)

entrambe elette dal corpo elettorale a suffragio universale e diretto:

- Camera dei deputati

- Senato della Repubblica

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono dotate delle medesime funzioni e di poteri identici

(c.d. bicameralismo perfetto o paritario) e hanno poche differenziazioni strutturali.

Uniche differenze tra le due Camere:

- il Senato è eletto a base regionale e i sistemi elettorali di Camera e Senato presentano delle differenze

(anche se non molto significative);

- diverso numero di componenti: 630 deputati e 315 senatori;

- solo per il Senato è previsto che il Presidente della Repubblica possa nominare cinque senatori a vita;

- differenza di età nell’elettorato attivo (18 e 25 anni) e passivo (25 e 40 anni)

Durata in carica dei due rami del Parlamento («Legislatura»): cinque anni (riforma del 1963)

Proroga: la durata della legislatura può essere prorogata solo con legge e soltanto in caso di guerra (art. 60

Cost.). Ai sensi dell’art. 78 Cost., spetta alle stesse Camere deliberare lo stato di guerra.

Prorogatio: le Camere scadute non cessano di esercitare le loro funzioni, ma i loro poteri sono prorogati fino

a quando non si sia provveduto al loro rinnovo e non si siano riunite le nuove Camere ( art. 61 Cost.), al fine

di garantire la continuità nell’esercizio delle funzioni parlamentari.

Le elezioni delle nuove Camere devono avvenire entro settanta giorni dalla scadenza delle precedenti e la

prima riunione deve avvenire entro venti giorni dalle elezioni.

Scioglimento anticipato: ai sensi dell’art. 88 Cost., una o entrambe le Camere possono essere sciolte prima

della loro scadenza naturale dal Presidente della Repubblica

Senatori a vita (art. 59 Cost.):

- fanno parte di diritto del Senato gli ex Presidenti della Repubblica (salvo rinunzia);

- la carica di senatore a vita può essere attribuita dal Presidente della Repubblica a cinque cittadini con

particolari meriti (si ritiene che cinque sia il numero massimo di senatori di nomina presidenziale, e non che

ogni Capo dello Stato possa sceglierne cinque).

FUNZIONI DEL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE:

Parlamento in seduta comune: organo composto da tutti i membri delle due Camere (deputati e senatori)

per lo svolgimento di alcune particolari funzioni (quasi esclusivamente elettive) tassativamente elencate dalla

Costituzione (art. 55.2 Cost.):

a) elezione del Presidente della Repubblica a scrutinio segreto e con il concorso dei delegati delle Regioni

(art. 83 Cost.); il Presidente della Repubblica prima di assumere le sue funzioni presta giuramento sempre

dinanzi al Parlamento in seduta comune (art. 91 Cost.);

b) messa in stato d’accusa del Presidente della Repubblica per alto tradimento o attentato alla

Costituzione (art. 90 Cost.);

c) elezione di un terzo dei componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura (art. 104

Cost.);

d) elezione di un terzo dei membri della Corte costituzionale (pari a cinque giudici costituzionali: art. 135

Cost.);

e) predisposizione ogni nove anni di un elenco di 45 cittadini dal quale sono estratti a sorte i sedici membri

aggregati alla Corte costituzionale per giudicare sulle accuse contro il Presidente della Repubblica (art. 135

ultimo comma Cost.).

Il Parlamento in seduta comune è presieduto dal Presidente della Camera dei deputati; si applica il

regolamento della Camera (salva la facoltà del Parlamento in seduta comune di dotarsi di proprie regole

interne).

ILLUSTRARE LE GARANZIE DERIVANTI DALLO STATUS DI PARLAMENTARE:

Le prerogative parlamentari sono istituti a garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza dei

parlamentari, e delle Camere di cui essi fanno parte, rispetto agli altri poteri dello Stato (soprattutto al

potere giudiziario):

- Verifica dei poteri (art. 66 Cost.): il controllo della validità delle elezioni dei membri del Parlamento è

affidato a ciascuna Camera.

- Esclusione di vincoli di mandato (art. 67 Cost.): divieto del mandato imperativo.

- Insindacabilità (art. 68, comma 1, Cost.): non sindacabilità dei parlamentari, in qualsiasi sede, per le

opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni

- Immunità penali (art. 68, comma 2, Cost.): immunità dalle restrizioni della libertà personale e domiciliare,

e dalle limitazioni della libertà di corrispondenza e comunicazione, a meno che non vi sia la previa

autorizzazione della Camera di appartenenza

Altre garanzie previste a favore dell’organo parlamentare nel suo complesso:

- Autonomia regolamentare (art. 64 Cost.)

- Autonomia finanziaria

- Autodichia

- Insindacabilità degli interna corporis acta

- Immunità della sede (divieto per la forza pubblica di entrare nelle sedi delle Camere, salvo ordine dei

Presidenti d

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
9 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Crikia95 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica "e-Campus" di Novedrate (CO) o del prof Tira Elisa.