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Estratto del documento

III CAPITOLO

POLITICHE PER IL TURISMO E RUOLO DELLE

ISTITUZIONI

3.1 Normativa in materia di turismo

Nonostante l’art.117 della Costituzione avesse già

previsto, in materia di turismo e industria alberghiera, una

ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, pur se “nei

limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello

Stato”, verso la fine degli anni 50, a seguito della rilevanza

economica che il settore turistico andava sempre più

assumendo, si ritenne opportuno di introdurre nuovi strumenti

legislativi di regolamentazione dei rapporti tra Stato e Regioni.

Poi, con il provvedimento legislativo n.617 del 1959,

veniva istituito il Ministero del turismo, al quale venivano

conferiti i compiti di indirizzo e incentivazione del settore, già

appartenenti ad un precedente ente pubblico, ossia al

Commissariato per il turismo, creato nel 1947 e

successivamente soppresso. 55

Nell’anno 1972, a seguito del d.p.r. n.6, datato 14

gennaio, veniva finalmente dato l’avvio all’attuazione

dell’Art.117 della Costituzione. Infatti, l’art. 1 di questo

provvedimento sancisce il trasferimento alle Regioni a statuto

ordinario delle funzioni amministrative statali relative

all’organizzazione di manifestazioni turistiche, alla

promozione e incentivazione del settore e quant’altro.

Il processo di trasferimento alle Regioni delle

competenze relative all’organizzazione e allo sviluppo del

turismo regionale sembrava completarsi con il d.p.r. n.616 del

1977. Molte, però, furono le polemiche tra quanti sostenevano

che il suddetto d.p.r. non aveva modificato nella sostanza le

competenze già assegnate alle Regioni dal provvedimento del

1972 e quanti, viceversa, individuavano nel decreto 616/77

20

degli aspetti innovativi, legati ad una più ampia nozione del

“ Le competenze decentrate e l’organizzazione turistica”, in

20:- Tommasi E. (1978),

Stato e Regioni, Vol.II, p.208. 56

turismo, di cui all’art.56, voluta dal legislatore. 21

A causa delle forti lacune delle normative sino ad allora

emanate, in particolare per l’assenza anche di un indirizzo

unitario che costituisse un quadro di riferimento, sia per i

soggetti pubblici che per quelli privati, nasce, nel 1983, la

legge quadro n.217 del 17.5.1983, che definisce le competenze

nazionali e regionali nel settore turistico.

L’art.1 di quest’ultima legge sancisce “i principi

fondamentali in materia di turismo ed industria alberghiera”

finalizzati a “ […] garantire l’equilibrato sviluppo delle attività

turistiche e di quelle connesse […] fatte salve le attribuzioni in

detta materia delle regioni a statuto speciale e delle province

autonome di Trento e Bolzano previste nei rispettivi statuti e

norme di attuazione”.

Per il raggiungimento degli obiettivi della

l’ultimo

programmazione economica nazionale e settoriale,

21: -Barbera A. Bassanini F., I nuovi poteri delle regioni e degli enti locali, il

Mulino, Bologna, 1978.

-Saporito L., Il turismo tra Stato e Regioni, Franco Angeli, Milano, 1990. 57

capoverso dell’art.1 recita testualmente:- “ il Governo esercita

l’indirizzo e il coordinamento avvalendosi del comitato di

coordinamento per la programmazione turistica e del comitato

consultivo nazionale.

La novità di rilievo introdotta da questa riforma è che le

funzioni di indirizzo e coordinamento, per la realizzazione

degli obiettivi della programmazione turistica nazionale e

regionale, venissero esercitate non soltanto da organi centrali,

ma anche da un Comitato a livello regionale o provinciale.

Seguivano altri interventi legislativi, come la legge

203/95, che si rendeva indispensabile a seguito della

soppressione del Ministero del turismo e dello spettacolo e del

vuoto legislativo che ne era derivato. Questo provvedimento

trasferiva alle Regioni a statuto ordinario tutte quelle

competenze che prima appartenevano al soppresso Ministero.

Il processo di riforma dei rapporti tra Stato e Regioni

raggiungeva la fase più significativa con la legge 59/97, legge

“Bassanini 1”. 58

Tra le tante è già note novità di questa legge è da

ricordare, in particolare, l’avere riconosciuto, nell’attività

turistica, una tipica attività industriale, capace di contribuire

allo sviluppo di un’economia come qualsiasi altra attività

produttiva.

Successivamente, si rese necessario un ulteriore riordino

della legislazione del settore turistico, a seguito della riforma

della pubblica amministrazione, del decentramento

amministrativo ed il rafforzamento delle competenze regionali.

L’iter parlamentare fu lungo, e nel 2001 venne emanata

la nuova legge quadro n.135, finalizzata a ridefinire gli

strumenti normativi della politica per il turismo, alla luce delle

nuove esigenze del settore turistico stesso.

L’art. 1 di questa legge di riforma sottolinea il ruolo

strategico del turismo per lo sviluppo economico ed

occupazionale del Paese, e tende a coniugare il turismo con lo

sviluppo del territorio attraverso la valorizzazione delle risorse

ambientali, dei beni culturali, delle tradizioni locali, degli spazi

59

rurali, per un turismo sostenibile orientato, quanto più

possibile al rispetto dell'ambiente, ed al recupero dei valori

ambientali.

La regionalizzazione del settore, non esclude, però,

ancora possibili ingerenze dello Stato nella potestà legislativa

regionale anche a causa dell'interconnessione del turismo con

settori affini ricadenti nell'ambito del regime esclusivo statale.

Si pensi, in particolare, che tra le materie assegnate alla

competenza esclusiva dello Stato figura la tutela dell'ambiente,

dell'ecosistema e dei beni culturali: settori, questi, strettamente

connessi con un turismo sostenibile, volto proprio al rispetto di

questi valori.

Anche per la tutela della concorrenza, altra materia

riservata allo Stato, l'esigenza di un criterio uniforme su tutto il

territorio, per evitare il rischio di differenziazioni, potrebbe

risolversi con l'emanazione di norme di coordinamento a

livello statale. 60

3.2 Sicilia regione a statuto speciale

La Regione Sicilia, come Regione a Statuto speciale,

ancora prima della recente riforma costituzionale, aveva avuto,

da sempre, (a norma dell'art 14 lett. n dello Statuto Siciliano)

una competenza esclusiva tra le altre, anche in materia di

turismo, vigilanza alberghiera, tutela del paesaggio,

conservazione delle antichità e delle opere artistiche. Ciò

nonostante, però, aveva accumulato, nel settore turistico,

notevoli ed ingiustificati ritardi. Infatti, pur avendone avuta la

possibilità, non ha saputo sfruttare al meglio questa sua

prerogativa, di puntare sul turismo per un adeguato rilancio

della sua economia.

Un disegno di legge, risalente agli anni '60 (circa 40

anni fa) predisposto d'allora Assessore al Turismo della

Regione (On. Giuseppe La Loggia), non trasformato, però, in

legge, aveva riconosciuto nel turismo uno dei fattori trainanti

più importanti della nostra economia. Aveva, inoltre, già da

allora evidenziato come la Sicilia non avesse potuto registrare

61

un aumento del movimento turistico, così come verificatosi

nell'intero territorio nazionale, a causa proprio delle difficoltà

delle comunicazioni, dello stato insoddisfacente della viabilità,

e della insufficienza e della scarsa idoneità delle attrezzature

ricettive non più adeguate, in quasi tutte le località, alle mutate

esigenze del turismo.

Auspicava, quindi, già da allora, l'improrogabile

esigenza di una effettiva e decisiva politica in materia,

attraverso l'attuazione di organici piani di sviluppo che

avrebbero dovuto prevedere le infrastrutture necessarie

all'organizzazione turistica dell'area quali: la viabilità,

l'incremento delle comunicazioni aeree e marittime, la

valorizzazione turistica del patrimonio artistico, archeologico,

monumentale e del patrimonio idrotermominerale, gli impianti

e le attrezzature sportive e ricreative, e tutto quanto ritenuto

utile ai fini della completa attrezzatura e funzionalità turistica

dell'area. Ed, inoltre, una forte politica di investimenti nel

62

settore potrebbe offrire nuovi interessi ad una clientela sempre

più desiderosa di allargare le conoscenze tradizionali.

La diversificazione consentirebbe di destagionalizzare

l'offerta, recuperando aree marginali maggiormente soggette

allo spopolamento. 63

3.3 Strategie d’intervento e Politiche turistiche

La Sicilia, per la sua posizione, per le sue bellezze

naturali, e per il suo patrimonio artistico e culturale di notevole

spessore, permette una offerta turistica alternativa, ma non

sostitutiva, a quella strettamente balneare, che può

diversificarsi, con un incremento turistico costante, nelle varie

stagioni dell'intero anno solare.

Rilanciare, quindi, aree interne che, altrimenti,

resterebbero fuori dai noti circuiti turistici, dovrebbe essere

l'obiettivo primario di una politica del turismo.

Decisivo potrebbe essere, al riguardo, sostenere le

piccole e medie imprese operanti nel settore per migliorare la

qualità dell'organizzazione, delle strutture, e dei servizi.

22

Ciò potrebbe realizzarsi anche attraverso maggiori

incentivi da destinare agli imprenditori agricoli per potenziare

ed incrementare l'agriturismo (già disciplinato dalla legge

“Turismo

22:- e Sviluppo del Mezzogiorno” di Roberto Formato e Francesco Monaco

– –

in Rivista del Turismo Centro Studi del Touring club italiano N.2 Dic. 1999.

64

regionale 9 giugno 1994, n. 25), come attività di servizi offerti

dall'imprenditore agricolo all'interno della sua azienda.

Questa politica avrebbe la duplice funzione di dare

ampio sostegno all'agricoltura, agevolando la permanenza

degli imprenditori agricoli nelle campagne, attraverso

l'integrazione dei loro redditi, ma soprattutto di incrementare il

turismo nelle campagne, favorendo lo sviluppo ed il

riequilibrio del territorio agricolo.

Una migliore utilizzazione del patrimonio rurale,

naturale ed edilizio rappresenta, quindi un modo alternativo di

turismo, che potrebbe contribuire, allo stesso tempo, alla

valorizzazione dei prodotti tipici ed alla tutela delle tradizioni

locali, ma anche a più stretti rapporti tra la città e la campagna,

in una visione prospettica dell'agricoltura, non più proiettata

verso una maggiore produttività, ma vers

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Publisher
A.A. 2004-2005
92 pagine
SSD Scienze politiche e sociali SPS/07 Sociologia generale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher edlin57 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Sociologia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Albrizio Maria.