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III CAPITOLO
POLITICHE PER IL TURISMO E RUOLO DELLE
ISTITUZIONI
3.1 Normativa in materia di turismo
Nonostante l’art.117 della Costituzione avesse già
previsto, in materia di turismo e industria alberghiera, una
ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, pur se “nei
limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello
Stato”, verso la fine degli anni 50, a seguito della rilevanza
economica che il settore turistico andava sempre più
assumendo, si ritenne opportuno di introdurre nuovi strumenti
legislativi di regolamentazione dei rapporti tra Stato e Regioni.
Poi, con il provvedimento legislativo n.617 del 1959,
veniva istituito il Ministero del turismo, al quale venivano
conferiti i compiti di indirizzo e incentivazione del settore, già
appartenenti ad un precedente ente pubblico, ossia al
Commissariato per il turismo, creato nel 1947 e
successivamente soppresso. 55
Nell’anno 1972, a seguito del d.p.r. n.6, datato 14
gennaio, veniva finalmente dato l’avvio all’attuazione
dell’Art.117 della Costituzione. Infatti, l’art. 1 di questo
provvedimento sancisce il trasferimento alle Regioni a statuto
ordinario delle funzioni amministrative statali relative
all’organizzazione di manifestazioni turistiche, alla
promozione e incentivazione del settore e quant’altro.
Il processo di trasferimento alle Regioni delle
competenze relative all’organizzazione e allo sviluppo del
turismo regionale sembrava completarsi con il d.p.r. n.616 del
1977. Molte, però, furono le polemiche tra quanti sostenevano
che il suddetto d.p.r. non aveva modificato nella sostanza le
competenze già assegnate alle Regioni dal provvedimento del
1972 e quanti, viceversa, individuavano nel decreto 616/77
20
degli aspetti innovativi, legati ad una più ampia nozione del
“ Le competenze decentrate e l’organizzazione turistica”, in
20:- Tommasi E. (1978),
Stato e Regioni, Vol.II, p.208. 56
turismo, di cui all’art.56, voluta dal legislatore. 21
A causa delle forti lacune delle normative sino ad allora
emanate, in particolare per l’assenza anche di un indirizzo
unitario che costituisse un quadro di riferimento, sia per i
soggetti pubblici che per quelli privati, nasce, nel 1983, la
legge quadro n.217 del 17.5.1983, che definisce le competenze
nazionali e regionali nel settore turistico.
L’art.1 di quest’ultima legge sancisce “i principi
fondamentali in materia di turismo ed industria alberghiera”
finalizzati a “ […] garantire l’equilibrato sviluppo delle attività
turistiche e di quelle connesse […] fatte salve le attribuzioni in
detta materia delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e Bolzano previste nei rispettivi statuti e
norme di attuazione”.
Per il raggiungimento degli obiettivi della
l’ultimo
programmazione economica nazionale e settoriale,
–
21: -Barbera A. Bassanini F., I nuovi poteri delle regioni e degli enti locali, il
Mulino, Bologna, 1978.
-Saporito L., Il turismo tra Stato e Regioni, Franco Angeli, Milano, 1990. 57
capoverso dell’art.1 recita testualmente:- “ il Governo esercita
l’indirizzo e il coordinamento avvalendosi del comitato di
coordinamento per la programmazione turistica e del comitato
consultivo nazionale.
La novità di rilievo introdotta da questa riforma è che le
funzioni di indirizzo e coordinamento, per la realizzazione
degli obiettivi della programmazione turistica nazionale e
regionale, venissero esercitate non soltanto da organi centrali,
ma anche da un Comitato a livello regionale o provinciale.
Seguivano altri interventi legislativi, come la legge
203/95, che si rendeva indispensabile a seguito della
soppressione del Ministero del turismo e dello spettacolo e del
vuoto legislativo che ne era derivato. Questo provvedimento
trasferiva alle Regioni a statuto ordinario tutte quelle
competenze che prima appartenevano al soppresso Ministero.
Il processo di riforma dei rapporti tra Stato e Regioni
raggiungeva la fase più significativa con la legge 59/97, legge
“Bassanini 1”. 58
Tra le tante è già note novità di questa legge è da
ricordare, in particolare, l’avere riconosciuto, nell’attività
turistica, una tipica attività industriale, capace di contribuire
allo sviluppo di un’economia come qualsiasi altra attività
produttiva.
Successivamente, si rese necessario un ulteriore riordino
della legislazione del settore turistico, a seguito della riforma
della pubblica amministrazione, del decentramento
amministrativo ed il rafforzamento delle competenze regionali.
L’iter parlamentare fu lungo, e nel 2001 venne emanata
la nuova legge quadro n.135, finalizzata a ridefinire gli
strumenti normativi della politica per il turismo, alla luce delle
nuove esigenze del settore turistico stesso.
L’art. 1 di questa legge di riforma sottolinea il ruolo
strategico del turismo per lo sviluppo economico ed
occupazionale del Paese, e tende a coniugare il turismo con lo
sviluppo del territorio attraverso la valorizzazione delle risorse
ambientali, dei beni culturali, delle tradizioni locali, degli spazi
59
rurali, per un turismo sostenibile orientato, quanto più
possibile al rispetto dell'ambiente, ed al recupero dei valori
ambientali.
La regionalizzazione del settore, non esclude, però,
ancora possibili ingerenze dello Stato nella potestà legislativa
regionale anche a causa dell'interconnessione del turismo con
settori affini ricadenti nell'ambito del regime esclusivo statale.
Si pensi, in particolare, che tra le materie assegnate alla
competenza esclusiva dello Stato figura la tutela dell'ambiente,
dell'ecosistema e dei beni culturali: settori, questi, strettamente
connessi con un turismo sostenibile, volto proprio al rispetto di
questi valori.
Anche per la tutela della concorrenza, altra materia
riservata allo Stato, l'esigenza di un criterio uniforme su tutto il
territorio, per evitare il rischio di differenziazioni, potrebbe
risolversi con l'emanazione di norme di coordinamento a
livello statale. 60
–
3.2 Sicilia regione a statuto speciale
La Regione Sicilia, come Regione a Statuto speciale,
ancora prima della recente riforma costituzionale, aveva avuto,
da sempre, (a norma dell'art 14 lett. n dello Statuto Siciliano)
una competenza esclusiva tra le altre, anche in materia di
turismo, vigilanza alberghiera, tutela del paesaggio,
conservazione delle antichità e delle opere artistiche. Ciò
nonostante, però, aveva accumulato, nel settore turistico,
notevoli ed ingiustificati ritardi. Infatti, pur avendone avuta la
possibilità, non ha saputo sfruttare al meglio questa sua
prerogativa, di puntare sul turismo per un adeguato rilancio
della sua economia.
Un disegno di legge, risalente agli anni '60 (circa 40
anni fa) predisposto d'allora Assessore al Turismo della
Regione (On. Giuseppe La Loggia), non trasformato, però, in
legge, aveva riconosciuto nel turismo uno dei fattori trainanti
più importanti della nostra economia. Aveva, inoltre, già da
allora evidenziato come la Sicilia non avesse potuto registrare
61
un aumento del movimento turistico, così come verificatosi
nell'intero territorio nazionale, a causa proprio delle difficoltà
delle comunicazioni, dello stato insoddisfacente della viabilità,
e della insufficienza e della scarsa idoneità delle attrezzature
ricettive non più adeguate, in quasi tutte le località, alle mutate
esigenze del turismo.
Auspicava, quindi, già da allora, l'improrogabile
esigenza di una effettiva e decisiva politica in materia,
attraverso l'attuazione di organici piani di sviluppo che
avrebbero dovuto prevedere le infrastrutture necessarie
all'organizzazione turistica dell'area quali: la viabilità,
l'incremento delle comunicazioni aeree e marittime, la
valorizzazione turistica del patrimonio artistico, archeologico,
monumentale e del patrimonio idrotermominerale, gli impianti
e le attrezzature sportive e ricreative, e tutto quanto ritenuto
utile ai fini della completa attrezzatura e funzionalità turistica
dell'area. Ed, inoltre, una forte politica di investimenti nel
62
settore potrebbe offrire nuovi interessi ad una clientela sempre
più desiderosa di allargare le conoscenze tradizionali.
La diversificazione consentirebbe di destagionalizzare
l'offerta, recuperando aree marginali maggiormente soggette
allo spopolamento. 63
3.3 Strategie d’intervento e Politiche turistiche
La Sicilia, per la sua posizione, per le sue bellezze
naturali, e per il suo patrimonio artistico e culturale di notevole
spessore, permette una offerta turistica alternativa, ma non
sostitutiva, a quella strettamente balneare, che può
diversificarsi, con un incremento turistico costante, nelle varie
stagioni dell'intero anno solare.
Rilanciare, quindi, aree interne che, altrimenti,
resterebbero fuori dai noti circuiti turistici, dovrebbe essere
l'obiettivo primario di una politica del turismo.
Decisivo potrebbe essere, al riguardo, sostenere le
piccole e medie imprese operanti nel settore per migliorare la
qualità dell'organizzazione, delle strutture, e dei servizi.
22
Ciò potrebbe realizzarsi anche attraverso maggiori
incentivi da destinare agli imprenditori agricoli per potenziare
ed incrementare l'agriturismo (già disciplinato dalla legge
“Turismo
22:- e Sviluppo del Mezzogiorno” di Roberto Formato e Francesco Monaco
– –
in Rivista del Turismo Centro Studi del Touring club italiano N.2 Dic. 1999.
64
regionale 9 giugno 1994, n. 25), come attività di servizi offerti
dall'imprenditore agricolo all'interno della sua azienda.
Questa politica avrebbe la duplice funzione di dare
ampio sostegno all'agricoltura, agevolando la permanenza
degli imprenditori agricoli nelle campagne, attraverso
l'integrazione dei loro redditi, ma soprattutto di incrementare il
turismo nelle campagne, favorendo lo sviluppo ed il
riequilibrio del territorio agricolo.
Una migliore utilizzazione del patrimonio rurale,
naturale ed edilizio rappresenta, quindi un modo alternativo di
turismo, che potrebbe contribuire, allo stesso tempo, alla
valorizzazione dei prodotti tipici ed alla tutela delle tradizioni
locali, ma anche a più stretti rapporti tra la città e la campagna,
in una visione prospettica dell'agricoltura, non più proiettata
verso una maggiore produttività, ma vers