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LA LIBERTÀ MORALE DEL DICHIARANTE E LA

RICERCA DELLA VERITÀ NEL PROCESSO PENALE: IL

CONTRIBUTO DELLE NEUROSCIENZE

Relatore:

Prof. Lucio Bruno Cristiano CAMALDO

Correlatore:

Do9. Alessandro ARMANO Tesi di Laurea di:

Jessica RINALDIN

Matricola 850470

Anno Accademico 2022-2023

«Come la storia dimostra,

la prova penale è uno specchio fedele

del cammino del sapere»

Conti C., Scienza e processo penale:

nuove frontiere e vecchi pregiudizi.

INDICE

LA LIBERTÀ MORALE DEL DICHIARANTE E LA RICERCA DELLA

VERITÀ NEL PROCESSO PENALE: IL CONTRIBUTO DELLE

NEUROSCIENZE

Introduzione. 1

CAPITOLO I

LA RICERCA DELLA VERITÀ NEL PROCESSO PENALE

1. Premessa. La ricerca della verità come fine ultimo del rito penale. 5

1.1. La prova di verità nel processo penale. Cenni storici. 10

2. La prova scientifica. 16

3. L’ammissione della prova scientifica. 20

3.1. Il contributo statunitense. 21

3.2 La valutazione della prova scientifica nell’ordinamento italiano. La

sentenza Cozzini. 26

3.3 La Corte Europea dei diriBi dell’uomo sul punto. 28

CAPITOLO II

LE NEUROSCIENZE

1. Introduzione alle neuroscienze. Una definizione. 30

1.1 Lo studio del cervello nella storia e la concezione unitaria di “cervello” e

“mente”. 32

1.2 Il dibaBito sul libero arbitrio e le ipotesi di rifondazione del diriBo penale.

36

2. Le neuroscienze nel processo penale. 41

2.1 La prova neuroscientifica nel sistema processuale penale italiano: prova

tipica o atipica? 42

2.1.1 Il rapporto tra le neuroscienze e il divieto di perizia psicologica. 44

2.2 La determinazione dell’imputabilità. 49

2.2.1 L’imputabilità del minore alla luce delle neuroscienze. 58

2.3 La rilevazione della pericolosità sociale. 62

2.4 La prova testimoniale: l’accertamento della veridicità delle dichiarazioni e

la valutazione dell’aBendibilità del ricordo. 65

CAPITOLO III

IL CONTRIBUTO DELLE NEUROSCIENZE NELLA RILEVAZIONE DELLE

TRACCE DELLA MENZOGNA E DELLA MEMORIA

1. Il funzionamento dei processi di formazione della menzogna e della memoria

a livello cerebrale. 68

2. Le tecniche di lie detection. 77

2.1 Dalla “macchina della verità” degli anni ’20 del XX Secolo al poligrafo con

Control Question Test (CQT). 78

2.2 La Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI). 81

2.3 Il Facial Action Coding System (FACS) e la Rilevazione Termica Cutanea. 83

3. Gli strumenti di memory detection. 85

3.1 Il poligrafo con Guilty Knowledge Test (GKT). 85

3.2 L’EleBroencefalogramma (EEG) e la Brain Fingerprinting Technology. 86

3.3 L’Autobiographical Implicit Association Test (a-IAT). 89

4. Criticità dell’utilizzo delle tecniche neuroscientifiche. 93

5. Cenni sull’ipnosi come ulteriore mezzo di ricerca della verità e differenze

rispeBo alle tecniche neuroscientifiche. L’approccio italiano e quello

statunitense. 96

CAPITOLO IV

IL CONTRASTO TRA LA RICERCA DELLA VERITÀ E LE

PROBLEMATICHE ETICHE E NORMATIVE DELLE TECNICHE

NEUROSCIENTIFICHE APPLICATE ALLA PROVA DICHIARATIVA

1. Il conceBo di “libertà morale” e la sua tutela nell’ordinamento italiano. 101

1.1 Il rischio di trasformare l’individuo da “fonte di prova dichiarativa” a

“fonte di prova reale”. 105

1.2 La tutela della libertà morale nella Costituzione. 105

1.2.1 Il diriBo al silenzio. 107

1.2.2 Il diriBo di difesa vs. la tutela della libertà morale. 108

1.3 La tutela a livello europeo e internazionale. 109

2. Cenni ai casi giurisprudenziali italiani più rilevanti in cui le tecniche

neuroscientifiche sono state applicate alla prova dichiarativa. 113

2.1 Il caso di Cremona. 114

3. Altre applicazioni concrete delle neuroscienze alla prova dichiarativa. 115

3.1 La ricognizione di persone. 115

3.2 La confessione. 118

CAPITOLO V

LE NEUROSCIENZE APPLICATE ALLA PROVA DICHIARATIVA NEL

MONDO

1. Il caso Aditi Sharma in India. 121

2. L’utilizzo delle tecniche di lie e memory detection negli Stati Uniti e la loro

ammissibilità. 123

2.1 L’influenza delle neuroscienze sulla giuria e sul pubblico: il problema

della sopravvalutazione degli strumenti di lie detection. 128

2.2 Il diriBo alla privacy e il IV e V emendamento. 130

3. Le neuroscienze nel sistema britannico. 135

3.1. Le neuroscienze e le tutele degli arB. 6 e 8 C.E.D.U.. 139

3.2 Il programma di traBamento per i sex offenders previsto dal National

Probation Service (NPS). 142

4. La Conferenza “Neuroscience in European and North American Case-Law and

Judicial Practice” e la “Recommendation on Responsible Innovation in

Neurotechnology”. 144

Conclusioni. 146

Bibliografia. 148

INTRODUZIONE

La possibilità di identificare la menzogna ha da sempre suscitato grande

interesse nell’uomo. Differentemente dalla favola di Pinocchio, in cui il buraBino

vede il suo naso allungarsi inesorabilmente ogni volta che pronuncia una bugia,

non esistono indicatori così evidenti e incontrovertibili che consentono di

individuare se un soggeBo stia effeBivamente mentendo. Diversi studi , infaBi,

1

hanno dimostrato l’incapacità degli uomini – compresi psicologi o ufficiali di

polizia –, di affermare con certezza, sulla base della loro semplice intuizione, se

una dichiarazione sia vera oppure falsa. Anche il ricorso a indicatori non verbali

di genuinità, come la tensione vocale o la pressione delle labbra, non sono

risultati affidabili.

Gli studiosi si sono concentrati, così, sull’individuazione delle basi fisiologiche

della menzogna, sviluppando una serie di strumenti sempre più sofisticati di lie

detection, comunemente chiamati “macchine della verità”. Recentemente, gli

studi sulle neuroscienze, ovvero un insieme di discipline – tra cui la biologia, la

psicologia, la medicina e la fisica – che indagano sulle basi biologiche della mente

e del comportamento umani, hanno portato all’elaborazione di tecniche che, in

alcuni casi, professano di poter determinare la veridicità di una dichiarazione con

una certezza prossima al cento per cento.

Individuare senza ombra di dubbio se un soggeBo sta mentendo è certamente

argomento di interesse anche in ambito giuridico. Si può immaginare, però, la

Sul tema, C. F. BOND, B. M DEPAULO, “Accuracy of Deception Judgments”, in “Personality and

1

Social Psychology Review”, vol. 10 (3), 2006, pp. 214-234.

1

diffidenza suscitata da questo nuovo sapere scientifico. Vi sono, infaBi, alcuni

elementi da considerare: da un lato sembra azzardato affidare a tecniche

sperimentali le sorti del processo e, quindi, della vita di un individuo e della

sicurezza della società – si pensi al caso eclatante del Green River Killer, il quale

dopo aver passato il test del poligrafo, venne rimesso in libertà –; dall’altro lato

sembrerebbe contrario ai diriBi fondamentali dell’uomo negargli la possibilità di

utilizzare tali strumenti per provare la sua innocenza. A queste considerazioni si

aggiungono le questioni etiche sul rispeBo dell’individuo e sul suo diriBo alla

riservatezza.

Il proposito dell’elaborato è quello, dunque, di offrire una visione

d’insieme sulle neuroscienze applicate alla prova dichiarativa e di valutare la

possibilità di un loro concreto e proficuo utilizzo in un ambito delicato come il

processo penale. A tal fine, vengono forniti spunti di riflessione sulle tecniche di

lie e memory detection, grazie al vaglio dei diversi approcci della giurisprudenza e

della doBrina a livello internazionale.

La traBazione si apre con un excursus storico sulla ricerca della verità nel

rito penale – l’ideale a cui tendere per aspirare a un risultato processuale giusto –

raggiungibile grazie agli elementi di prova raccolti. La prova penale è intesa come

“uno specchio fedele del cammino del sapere”, il cui contenuto si evolve di pari

passo con i cambiamenti della società nelle varie epoche. In particolare, a partire

dal XIX secolo, hanno trovato spazio nelle aule di tribunale le prove scientifiche,

recando tuBavia diversi dubbi e problematiche circa la loro ammissibilità.

Per quanto concerne la prova neuroscientifica nello specifico, si è cercato di

fornire una panoramica degli studi effeBuati sul cervello, accennando al dibaBito

sul libero arbitrio in contrapposizione al determinismo biologico, oltre a una

disamina delle sue possibilità di utilizzo nel processo penale. Tra queste,

2

appunto, rientra la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall’imputato

o da un testimone.

Il poligrafo, strumento che si propone di identificare le tracce dell’inganno

tramite la misurazione dei rilevatori fisiologici dell’individuo, ha fornito le basi

per i successivi progressi neuroscientifici nell’ambito della lie e memory detection.

L’evoluzione tecnologica ha consentito l’elaborazione di tecniche di neuroimaging,

in grado di mappare direBamente o indireBamente la struBura e l’aBività del

cervello. L’argomento ha suscitato perplessità, non solo relativamente alle

opinioni contrastanti sull’aBendibilità di tali metodologie, ma anche rispeBo alla

tutela della libertà morale del dichiarante. Il Codice di procedura penale italiano,

infaBi, prevede espressamente il divieto di utilizzare metodi o tecniche che

possano influire sulla libertà di autodeterminazione degli individui.

A livello internazionale si ha una maggiore apertura nell’utilizzo delle tecniche

di lie e memory detection, ma non senza difficoltà. Negli Stati Uniti, per esempio,

sono sorti dubbi circa il ruolo riconosciuto tradizionalmente alla giuria di

valutare la prova dichiarativa, oltre che problematiche in merito alla tutela del

diriBo alla privacy. Nel Regno Unito, invece, le “macchine della verità” non hanno

trovato accoglimento nel sistema processuale, ma sono utilizzate in altri ambiti:

ci si riferisce, in particolare, al programma di traBamento per i sex offenders

previsto dal National Probation Service (NPS). Le finalità degli studi

neuroscientifici, però, non si limitano all’identificazione della veridicità delle

dichiarazioni. Sono riportate, infaBi, alcune riflessioni critiche sul traBamento dei

minori e sulla possibilità di impiegare le relative scoperte per rivedere il sistema

di responsabilità penale di Inghilterra e Galles: se le funzioni cerebrali si

sviluppano di pari passo con la crescita, allora si deve pensare a una revisione

3

dei suddeBi sistemi, i quali fissano a dieci anni l’età minima per essere considerati

penalmente responsabili.

In conclusione, il sapere neuroscientifico, ancora oggi, fatica ad affermarsi

nel processo e, nel migliore dei casi, è considerato semplicemente in funzione

corroborativa di altri elementi di prova.

La storia, però, insegna che l’incontro tra la scienza e il processo penale è

un’opportunità per migliorare l’accuratezza e l’affidabilità del sistema

giudiziario. Per questa ragione, la presente traBazione, nonostante le

problematiche evidenziate, meBe in luce i vantaggi di un approccio propositivo

nei confronti del progresso scientifico, senza dimenticare il rispeBo della moralità

e dell’integrità dell’uomo, come ribadito anche dalla riflessione di Madame de

Staël: “Scientific progress makes moral progress a necessity”.

4

CAPITOLO I

LA RICERCA DELLA VERITÀ NEL PROCESSO PENALE

SOMMARIO: 1. Premessa. La ricerca della verità come fine ultimo del rito penale. 1.1 La

-

prova di verità nel processo penale. Cenni storici. 2. La prova scientifica. 3. L’ammissione

- -

della prova scientifica nel processo. 3.1 Il contributo statunitense. Dal Frye Test alla trilogia

-

Daubert-Joiner-Kumho. 3.2 La valutazione della prova scientifica nell’ordinamento italiano.

-

La sentenza “Cozzini”. 3.3 La Corte Europea dei diriIi dell’uomo sul punto.

-

1. Premessa. La ricerca della verità come fine ultimo del rito penale.

Il processo penale è stato definito come una «macchina retrospeBiva»

finalizzata a ricostruire i faBi passati senza ricorrere «a fantasie divinatorie, estasi

intuitive, cabale occultistiche », ma aBenendosi alla ricostruzione degli

2

avvenimenti tramite l’applicazione del diriBo. L’obieBivo primario nella ricerca,

nella elaborazione delle prove e nella dinamica di ogni processo è, di

conseguenza, la verità .

3

Il conceBo di verità ha una rilevanza centrale nella tradizione filosofica ed

è soggeBo a una grande oscillazione e indeterminatezza di significato . L’aBività

4

processuale, mediante il metodo probatorio, mira all’accertamento della

veridicità di una ipotesi, la quale non solo dipende dal contesto storico, essendo

essa un riflesso della cultura e della società a cui si riferisce , ma è anche

5

condizionata dagli elementi in possesso dell’organo giudicante. Qualunque

F. CORDERO, “Procedura penale”, Milano, 2012, Giuffrè, p. 569.

2 A. GAITO, “Il procedimento probatorio (tra vischiosità della tradizione e prospeCive europee)”, in “La

3

prova penale, vol. I”, Torino, Utet, 2008, pp. 95 ss.

L. B. PUNTEL trad. it. “Verità”, in PENZO G., KRINGS H., BAUMGARTNER H. M., WILD C. (a

4

cura di), “ConceCi fondamentali di filosofia”, vol. III, Brescia, Queriniana, 1982, p. 2316.

M. TARUFFO, “La prova dei faCi giuridici”, Giuffrè, Milano, 1992 p. 54.

5 5

risultato di una indagine faBuale dipende, infaBi, dal contesto in cui quest’ultima

si svolge, dalla metodologia seguita e dalle finalità prefissate .

6

I faBi di reato vengono ricostruiti seguendo un ordine che evidenzia il rapporto

tra la procedura e il ruolo socialmente aBribuito alla verità . È possibile, dunque,

7

affermare che la storia del rito penale è segnata dai differenti approcci al

materiale probatorio e che la stessa prova penale, tendente a raggiungere il più

elevato grado di verità possibile, rappresenta uno «specchio fedele del cammino

del sapere» . La razionalità esercitata nel processo e nel giudizio per giungere

8

alla verità dei faBi, secondo la psicologia cognitiva, è un grande patrimonio di

conoscenza e di esperienza, ma non è immune da emozioni, procedure intuitive,

errori di ragionamento o trappole mentali che possono riguardare l’intero

percorso del processo, dalla formazione della prova fino alla decisione finale . Lo

9

stesso Kant, superando l’idea copernicana secondo cui ogni nostra conoscenza

deve regolarsi sugli oggeBi, ha dimostrato che gli oggeBi devono regolarsi,

invece, sulla nostra conoscenza e, per questo, l’oggeBo del procedimento penale

10

reca le tracce della relazione tra un determinato ordinamento giuridico, sociale e

culturale e la verità.

La verità si configura, di conseguenza, come un ideale a cui tendere per

aspirare alla giustizia del risultato processuale: si traBa di una verità relativa,

G. UBERTIS, “La ricerca della verità giudiziale”, in “La conoscenza del faCo nel processo penale”,

6

Milano, Giuffrè, 1992, p. 1.

M. FOUCAULT, “La verità e le forme giuridiche”, Napoli, La CiYà del Sole, 2007, p. 32.

7 C. CONTI, “Scienza e processo penale: nuove frontiere e vecchi pregiudizi”, Torino, Giuffrè, 2011, p.

8

87.

A. FORZA, G. Menegon, R. Rumiati, “Il giudice emotivo. La decisione tra ragione ed emozione”,

9

Bologna, il Mulino, 2017.

V. prefazione alla seconda edizione in I. KANT, “Critica della ragion pura”, a cura di P. CHIODI,

10

Torino, Utet, 2004, p. 44. 6

soggeBa alle limitazioni fissate dalla disciplina positiva del diriBo probatorio a

tutela di interessi diversi , dal rispeBo dei diriBi fondamentali e della dignità

11

dell’uomo a preminenti interessi pubblici. Tramite la decisione finale del

processo penale si realizza un equilibrio tra la tutela dell’imputato e le ragioni

della colleBività e delle viBime, in un contesto non esente dalle influenze del

dubbio e dell’incertezza.

Il rapporto tra verità e dubbio sembra complesso e rappresenta un

problema filosofico che ha radici lontane. I pensatori dell’epoca moderna hanno

inizialmente tentato di eliminare il “dubbio” . La scienza moderna, si limita a

12

capire quali sono le leggi che possono spiegare il faBo della realtà indagato. Con

l’inizio del processo di secolarizzazione, il pensiero scientifico assume sempre

più consapevolezza, tanto da aspirare all’assolutezza della ragione dell’uomo e

all’estensione dei metodi fisici e matematici ai differenti aspeBi della realtà. Si

delinea in questo modo una scienza in grado di risolvere la complessità del

mondo reale, dando vita a una visione unitaria del mondo.

L’età contemporanea, diversamente, sembra rifiutare ogni posizione che si

pretenda essere assoluta, nella consapevolezza che ogni conquista è provvisoria

e incompiuta. Si è imposta una visione del mondo multifocale, diversa da quella

moderna, in cui i risultati raggiunti sono validi fino a prova contraria e in cui la

G. DI CHIARA, “Le regole del giusto processo e la garanzia del contraddiCorio: l’asse prospeCico dell’art

11

111 Cost.”, in “Una introduzione al sistema penale. Per una leC

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rinaldin.jessica di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Camaldo Lucio Bruno Cristiano.
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