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PROBLEMATICHE ETICHE E NORMATIVE DELLE TECNICHE NEUROSCIENTIFICHE APPLICATE ALLA PROVA DICHIARATIVA

SOMMARIO:

  1. Il concetto di "libertà morale" e la sua tutela.
    1. Il rischio di trasformare l'individuo da "fonte di prova dichiarativa" a "fonte di prova reale".
    2. La tutela della libertà morale nella Costituzione.
      • Il diritto al silenzio.
      • Il diritto di difesa vs. la tutela della libertà morale.
    3. La tutela a livello europeo e internazionale.
  2. Cenni ai casi giurisprudenziali italiani più rilevanti in cui le tecniche neuroscientifiche sono state applicate alla prova dichiarativa.
    1. Il caso di Cremona.
  3. Altre applicazioni concrete delle neuroscienze alla prova dichiarativa.
    1. La ricognizione di persone.
    2. La confessione.

1. Il concetto di "libertà morale" e la sua tutela nell'ordinamento italiano.

La libertà morale

è stata definita come la libertà di «formare senzacostrizioni la propria volontà e di muovere il proprio comportamento esteriorein conformità alle spinte psichiche interne, senza intromissioni e senza lasoBoposizione coaBa ad introspezioni che ne svelino il concretofunzionamento ».287

In una recente pronuncia , la Corte d’appello di Salerno, nell’intento di288risolvere la questione circa l’utilizzabilità dei test neuroscientifici, ha rinviato alcontenuto dell’art. 64 c. 2 c.p.p. e dell’art. 188 c.p.p., secondo i quali è faBo divietodi utilizzare metodi o tecniche che possano influire sulla libertà diautodeterminazione o che possano alterare la capacità di ricordare e di valutare iL. SCOMPARIN, “La tutela del testimone nel processo penale”, Cedam, Padova, 2000, p. 2.287 App. Salerno, 10 febbraio 2017, in “Cass. Pen.”, 2018, 3, p. 947.288 101faBi. Si traBa di una

tutela “oggeBiva”, essendo irrilevante l’eventuale consensoprestato dall’interessato. Nella sentenza si legge che «Tale affermazione, […]secondo l’interpretazione della migliore doBrina, sbarra decisamente l’ingresso,nel nostro ordinamento, a metodiche quali narcoanalisi, ipnosi, lie detector, sierie/o macchine della verità etc. Tale linea di confine – che potremmo definire tantofondamentale quanto ovvia alla luce dei principi del nostro ordinamento – non èstata mai finora posta in discussione, tanto che la giurisprudenza di legiBimitànon ha dovuto praticamente occuparsene. TuBa la disciplina sulle prove orali […]è, del resto – come è ovvio – incentrata sulla necessità che queste siano ricercatee acquisite al di fuori dell’imputato, laddove quest’ultimo ha la facoltà di astenersidal deporre e, entro certi limiti, ha il diriBo di difendersi

"addiriBura mentendo". Il giurista Vassalli commentò, nell'ormai lontano 1962, che "nella magistratura italiana si manterrà vivissima anche in futuro la tendenza ad escludere, nel processo, il ricorso a mezzi probatori offerti da tecniche moderne soBo il motivo della loro non assoluta aBendibilità". Egli soBolineò la contraddizione di questa linea di pensiero aggiungendo che, nella realtà dei faBi, nemmeno il mezzo della testimonianza è in grado di fornire al giudice criteri di certezza. Si osserva come l'aBeggiamento conservatore nell'ordinamento italiano sia prevalso anche ai giorni nostri, nonostante qualche caso in cui si è mostrata una certa volontà di rinnovamento. Questo divieto si coordina con l'art. 191 c.p.p. che prevede che le prove acquisite illegiBimamente siano processualmente inutilizzabili.

della tecnica”, in “Studi in onore di289Enrico BeCi”, Vol. V, Giuffrè, Milano, 1962, p.696.V. infra, pag. 113.290 102Sulla base di questo conceBo di libertà morale, dunque, pare ragionevolel’idea per cui l’utilizzo del poligrafo, nonostante l’adozione di tuBi gliaccorgimenti necessari, determini una restrizione della libertà sia fisica chepsichica, in quanto il soggeBo è costreBo su una sedia con sensori aBaccati al suocorpo al fine di captare le sue emozioni e, nello specifico, misurare la capacità dicontrollo dello stress.Anche i metodi neuroscientifici presentano, seppur con gradi differenti,un certo livello di etero-determinazione, cioè di compromissione della libertàfisica e morale.La fMRI, anche se non determina alterazioni nella percezione o nella memoria,potrebbe incidere sulla libertà morale del soggeBo: egli viene introdoBo in unmacchinario a forma di cilindro al fine di

Proseguire con l'esaminazione. Questa modalità influirebbe sul suo livello di stress a causa dello stato di costrizione in cui si trova. Secondo alcuni, però, il tasso di invasività fisica e psichica sarebbe minimo: con questa tecnica, infatti, non è indagato il livello di stress indotto da un esame, ma solamente il suo svolgimento cerebrale; inoltre, la registrazione dei parametri di attivazione cerebrale dell'attività mentale avviene "in piena libertà e autocoscienza".

Il livello di etero-determinazione sarebbe nullo, invece, nel caso della a-IAT: durante la sua attuazione, infatti, avviene solo la registrazione dell'attività elettro-cerebrale, senza la partecipazione verbale dell'esaminato. Nonostante questo, si sostiene che, siccome alla fonte di prova dichiarativa non è consentito...

572291 Così, L. SAMMICHELI, A. FORZA, L. DE CATALDO, "Libertà morale e ricerca processuale della292verità", in A. BIANCHI, G. GULOTTA, G. SARTORI, (a cura di), "Manuale di neuroscienze forensi",cit., p.244.V. supra nota 266.293 103modulare la sua risposta alle accuse, facoltà che le è aBribuita dalle normecostituzionali e dal legislatore, ciò determinerebbe una lesione della capacità diautodeterminazione e della sua libertà morale .294Chi scrive ritiene che la collaborazione del soggeBo partecipante ai test inuno stato di piena coscienza dovrebbe essere sufficiente a superare il limite dellaviolazione della libertà morale in presenza di tecniche con un livello praticamentenullo di etero-determinazione e con un alto grado di aBendibilità (come l’a-IAT).L’ordinamento, però, sembra prevedere una tutela pressoché illimitata dellalibertà morale, secondo cui il

Il processo volitivo del soggetto, in considerazione del fatto che le informazioni da lui possedute e appartenenti al foro interno vengono ad esistenza solo attraverso la sua volontà, deve essere e rimanere inattaccabile, indipendentemente da un suo eventuale consenso. Non solo, secondo parte della dottrina la disciplina in esame mirerebbe a porre il divieto di ricorrere a prove ritenute intrinsecamente inattendibili: l'esclusione delle prove neuroscientifiche, quindi, non si baserebbe solamente sull'esigenza di tutelare la libertà morale dell'individuo, ma anche sulla necessità di evitare che venga utilizzato materiale probatorio non attendibile nel processo.

A. U. PALMA, "Le "prove di verità" e la libertà morale del dichiarante", cit., p. 49.

C. TAORMINA, "Il regime della prova dichiarativa nel processo penale", Giappichelli, Torino, 2007, p. 258.

Cfr. A. NAPPI, "Il diritto alla prova. Modello

accede attraverso il cervello. Questo rischia di trasformare l'individuo da una "fonte di prova dichiarativa" a una "fonte di prova reale". Secondo l'autore, questa trasformazione potrebbe comportare dei rischi. Quando si analizzano le dinamiche cognitive del cervello, diventa evidente che l'oggetto di studio diventa l'origine del comportamento umano. Questo significa che il cervello agisce prima e al di là del controllo volontario dell'individuo, come se non ci fosse una soluzione di continuità tra corpo e mente. Si potrebbe parlare quindi di una "moderna forma di riduzionismo biologico", in cui ogni comportamento o dichiarazione è basato su un fenomeno fisico che avviene nel cervello.

può accedere come se fosseuna res .298Così, nelle prove neuroscientifiche, "la persona, proprio nell’aBo di parola chedovrebbe vederla come partecipe di un processo comunicativo, degrada a merooggeBo di osservazione e di analisi ".299

1.2 La tutela della libertà morale nella Costituzione.

La Corte costituzionale, dopo avere pronunciato l’incostituzionalitàparziale dell’art. 224 c.2 c.p.p., in modo da vietare gli accertamenti che300P. TONINI, C. CONTI, "Il diriCo delle prove penali", Giuffrè, Milano, 2012, p. 183.297 Ibidem.298 P. FERRUA, "Neuroscienze e processo penale", in O. DI GIOVINE (a cura di) "DiriCo penale e299neuroetica", Cedam, Padova, 2013, p. 270.

L’art. 224 c.2 c.p.p. recita: "Il giudice dispone la citazione del perito e dà gli opportuni300provvedimenti per la comparizione delle persone soYoposte all’esame del perito. AdoYa tuYi glialtri"

provvedimenti che si rendono necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali". La Corte Costituzionale ha pronunciato l'illegittimità costituzionale di tale comma con sentenza 9 luglio 1996, n. 238, nella parte in cui consente che il giudice, nelle operazioni peritali, disponga misure che comportano una restrizione della libertà fisica del soggetto oltre i casi specificamente indicati dalla legge, ha ampliato la portata di questo divieto. La disposizione, infatti, alla luce dell'art. 13 Cost., "non deve essere intesa soltanto in rapporto alla coercizione fisica della persona, ma anche alla menomazione della libertà morale quando tale menomazione implichi un assoggettamento totale della persona all'altrui volere". Secondo alcuni, invece, allargare alla libertà morale la portata dell'art. 13 Cost. porterebbe a una situazione in cui anche la pubblica amministrazione

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher rinaldin.jessica di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Camaldo Lucio Bruno Cristiano.