LA LIBERTÀ MORALE DEL DICHIARANTE E LA
RICERCA DELLA VERITÀ NEL PROCESSO PENALE: IL
CONTRIBUTO DELLE NEUROSCIENZE
Relatore:
Prof. Lucio Bruno Cristiano CAMALDO
Correlatore:
Do9. Alessandro ARMANO Tesi di Laurea di:
Jessica RINALDIN
Matricola 850470
Anno Accademico 2022-2023
«Come la storia dimostra,
la prova penale è uno specchio fedele
del cammino del sapere»
Conti C., Scienza e processo penale:
nuove frontiere e vecchi pregiudizi.
INDICE
LA LIBERTÀ MORALE DEL DICHIARANTE E LA RICERCA DELLA
VERITÀ NEL PROCESSO PENALE: IL CONTRIBUTO DELLE
NEUROSCIENZE
Introduzione. 1
CAPITOLO I
LA RICERCA DELLA VERITÀ NEL PROCESSO PENALE
1. Premessa. La ricerca della verità come fine ultimo del rito penale. 5
1.1. La prova di verità nel processo penale. Cenni storici. 10
2. La prova scientifica. 16
3. L’ammissione della prova scientifica. 20
3.1. Il contributo statunitense. 21
3.2 La valutazione della prova scientifica nell’ordinamento italiano. La
sentenza Cozzini. 26
3.3 La Corte Europea dei diriBi dell’uomo sul punto. 28
CAPITOLO II
LE NEUROSCIENZE
1. Introduzione alle neuroscienze. Una definizione. 30
1.1 Lo studio del cervello nella storia e la concezione unitaria di “cervello” e
“mente”. 32
1.2 Il dibaBito sul libero arbitrio e le ipotesi di rifondazione del diriBo penale.
36
2. Le neuroscienze nel processo penale. 41
2.1 La prova neuroscientifica nel sistema processuale penale italiano: prova
tipica o atipica? 42
2.1.1 Il rapporto tra le neuroscienze e il divieto di perizia psicologica. 44
2.2 La determinazione dell’imputabilità. 49
2.2.1 L’imputabilità del minore alla luce delle neuroscienze. 58
2.3 La rilevazione della pericolosità sociale. 62
2.4 La prova testimoniale: l’accertamento della veridicità delle dichiarazioni e
la valutazione dell’aBendibilità del ricordo. 65
CAPITOLO III
IL CONTRIBUTO DELLE NEUROSCIENZE NELLA RILEVAZIONE DELLE
TRACCE DELLA MENZOGNA E DELLA MEMORIA
1. Il funzionamento dei processi di formazione della menzogna e della memoria
a livello cerebrale. 68
2. Le tecniche di lie detection. 77
2.1 Dalla “macchina della verità” degli anni ’20 del XX Secolo al poligrafo con
Control Question Test (CQT). 78
2.2 La Functional Magnetic Resonance Imaging (fMRI). 81
2.3 Il Facial Action Coding System (FACS) e la Rilevazione Termica Cutanea. 83
3. Gli strumenti di memory detection. 85
3.1 Il poligrafo con Guilty Knowledge Test (GKT). 85
3.2 L’EleBroencefalogramma (EEG) e la Brain Fingerprinting Technology. 86
3.3 L’Autobiographical Implicit Association Test (a-IAT). 89
4. Criticità dell’utilizzo delle tecniche neuroscientifiche. 93
5. Cenni sull’ipnosi come ulteriore mezzo di ricerca della verità e differenze
rispeBo alle tecniche neuroscientifiche. L’approccio italiano e quello
statunitense. 96
CAPITOLO IV
IL CONTRASTO TRA LA RICERCA DELLA VERITÀ E LE
PROBLEMATICHE ETICHE E NORMATIVE DELLE TECNICHE
NEUROSCIENTIFICHE APPLICATE ALLA PROVA DICHIARATIVA
1. Il conceBo di “libertà morale” e la sua tutela nell’ordinamento italiano. 101
1.1 Il rischio di trasformare l’individuo da “fonte di prova dichiarativa” a
“fonte di prova reale”. 105
1.2 La tutela della libertà morale nella Costituzione. 105
1.2.1 Il diriBo al silenzio. 107
1.2.2 Il diriBo di difesa vs. la tutela della libertà morale. 108
1.3 La tutela a livello europeo e internazionale. 109
2. Cenni ai casi giurisprudenziali italiani più rilevanti in cui le tecniche
neuroscientifiche sono state applicate alla prova dichiarativa. 113
2.1 Il caso di Cremona. 114
3. Altre applicazioni concrete delle neuroscienze alla prova dichiarativa. 115
3.1 La ricognizione di persone. 115
3.2 La confessione. 118
CAPITOLO V
LE NEUROSCIENZE APPLICATE ALLA PROVA DICHIARATIVA NEL
MONDO
1. Il caso Aditi Sharma in India. 121
2. L’utilizzo delle tecniche di lie e memory detection negli Stati Uniti e la loro
ammissibilità. 123
2.1 L’influenza delle neuroscienze sulla giuria e sul pubblico: il problema
della sopravvalutazione degli strumenti di lie detection. 128
2.2 Il diriBo alla privacy e il IV e V emendamento. 130
3. Le neuroscienze nel sistema britannico. 135
3.1. Le neuroscienze e le tutele degli arB. 6 e 8 C.E.D.U.. 139
3.2 Il programma di traBamento per i sex offenders previsto dal National
Probation Service (NPS). 142
4. La Conferenza “Neuroscience in European and North American Case-Law and
Judicial Practice” e la “Recommendation on Responsible Innovation in
Neurotechnology”. 144
Conclusioni. 146
Bibliografia. 148
INTRODUZIONE
La possibilità di identificare la menzogna ha da sempre suscitato grande
interesse nell’uomo. Differentemente dalla favola di Pinocchio, in cui il buraBino
vede il suo naso allungarsi inesorabilmente ogni volta che pronuncia una bugia,
non esistono indicatori così evidenti e incontrovertibili che consentono di
individuare se un soggeBo stia effeBivamente mentendo. Diversi studi , infaBi,
1
hanno dimostrato l’incapacità degli uomini – compresi psicologi o ufficiali di
polizia –, di affermare con certezza, sulla base della loro semplice intuizione, se
una dichiarazione sia vera oppure falsa. Anche il ricorso a indicatori non verbali
di genuinità, come la tensione vocale o la pressione delle labbra, non sono
risultati affidabili.
Gli studiosi si sono concentrati, così, sull’individuazione delle basi fisiologiche
della menzogna, sviluppando una serie di strumenti sempre più sofisticati di lie
detection, comunemente chiamati “macchine della verità”. Recentemente, gli
studi sulle neuroscienze, ovvero un insieme di discipline – tra cui la biologia, la
psicologia, la medicina e la fisica – che indagano sulle basi biologiche della mente
e del comportamento umani, hanno portato all’elaborazione di tecniche che, in
alcuni casi, professano di poter determinare la veridicità di una dichiarazione con
una certezza prossima al cento per cento.
Individuare senza ombra di dubbio se un soggeBo sta mentendo è certamente
argomento di interesse anche in ambito giuridico. Si può immaginare, però, la
Sul tema, C. F. BOND, B. M DEPAULO, “Accuracy of Deception Judgments”, in “Personality and
1
Social Psychology Review”, vol. 10 (3), 2006, pp. 214-234.
1
diffidenza suscitata da questo nuovo sapere scientifico. Vi sono, infaBi, alcuni
elementi da considerare: da un lato sembra azzardato affidare a tecniche
sperimentali le sorti del processo e, quindi, della vita di un individuo e della
sicurezza della società – si pensi al caso eclatante del Green River Killer, il quale
dopo aver passato il test del poligrafo, venne rimesso in libertà –; dall’altro lato
sembrerebbe contrario ai diriBi fondamentali dell’uomo negargli la possibilità di
utilizzare tali strumenti per provare la sua innocenza. A queste considerazioni si
aggiungono le questioni etiche sul rispeBo dell’individuo e sul suo diriBo alla
riservatezza.
Il proposito dell’elaborato è quello, dunque, di offrire una visione
d’insieme sulle neuroscienze applicate alla prova dichiarativa e di valutare la
possibilità di un loro concreto e proficuo utilizzo in un ambito delicato come il
processo penale. A tal fine, vengono forniti spunti di riflessione sulle tecniche di
lie e memory detection, grazie al vaglio dei diversi approcci della giurisprudenza e
della doBrina a livello internazionale.
La traBazione si apre con un excursus storico sulla ricerca della verità nel
rito penale – l’ideale a cui tendere per aspirare a un risultato processuale giusto –
raggiungibile grazie agli elementi di prova raccolti. La prova penale è intesa come
“uno specchio fedele del cammino del sapere”, il cui contenuto si evolve di pari
passo con i cambiamenti della società nelle varie epoche. In particolare, a partire
dal XIX secolo, hanno trovato spazio nelle aule di tribunale le prove scientifiche,
recando tuBavia diversi dubbi e problematiche circa la loro ammissibilità.
Per quanto concerne la prova neuroscientifica nello specifico, si è cercato di
fornire una panoramica degli studi effeBuati sul cervello, accennando al dibaBito
sul libero arbitrio in contrapposizione al determinismo biologico, oltre a una
disamina delle sue possibilità di utilizzo nel processo penale. Tra queste,
2
appunto, rientra la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall’imputato
o da un testimone.
Il poligrafo, strumento che si propone di identificare le tracce dell’inganno
tramite la misurazione dei rilevatori fisiologici dell’individuo, ha fornito le basi
per i successivi progressi neuroscientifici nell’ambito della lie e memory detection.
L’evoluzione tecnologica ha consentito l’elaborazione di tecniche di neuroimaging,
in grado di mappare direBamente o indireBamente la struBura e l’aBività del
cervello. L’argomento ha suscitato perplessità, non solo relativamente alle
opinioni contrastanti sull’aBendibilità di tali metodologie, ma anche rispeBo alla
tutela della libertà morale del dichiarante. Il Codice di procedura penale italiano,
infaBi, prevede espressamente il divieto di utilizzare metodi o tecniche che
possano influire sulla libertà di autodeterminazione degli individui.
A livello internazionale si ha una maggiore apertura nell’utilizzo delle tecniche
di lie e memory detection, ma non senza difficoltà. Negli Stati Uniti, per esempio,
sono sorti dubbi circa il ruolo riconosciuto tradizionalmente alla giuria di
valutare la prova dichiarativa, oltre che problematiche in merito alla tutela del
diriBo alla privacy. Nel Regno Unito, invece, le “macchine della verità” non hanno
trovato accoglimento nel sistema processuale, ma sono utilizzate in altri ambiti:
ci si riferisce, in particolare, al programma di traBamento per i sex offenders
previsto dal National Probation Service (NPS). Le finalità degli studi
neuroscientifici, però, non si limitano all’identificazione della veridicità delle
dichiarazioni. Sono riportate, infaBi, alcune riflessioni critiche sul traBamento dei
minori e sulla possibilità di impiegare le relative scoperte per rivedere il sistema
di responsabilità penale di Inghilterra e Galles: se le funzioni cerebrali si
sviluppano di pari passo con la crescita, allora si deve pensare a una revisione
3
dei suddeBi sistemi, i quali fissano a dieci anni l’età minima per essere considerati
penalmente responsabili.
In conclusione, il sapere neuroscientifico, ancora oggi, fatica ad affermarsi
nel processo e, nel migliore dei casi, è considerato semplicemente in funzione
corroborativa di altri elementi di prova.
La storia, però, insegna che l’incontro tra la scienza e il processo penale è
un’opportunità per migliorare l’accuratezza e l’affidabilità del sistema
giudiziario. Per questa ragione, la presente traBazione, nonostante le
problematiche evidenziate, meBe in luce i vantaggi di un approccio propositivo
nei confronti del progresso scientifico, senza dimenticare il rispeBo della moralità
e dell’integrità dell’uomo, come ribadito anche dalla riflessione di Madame de
Staël: “Scientific progress makes moral progress a necessity”.
4
CAPITOLO I
LA RICERCA DELLA VERITÀ NEL PROCESSO PENALE
SOMMARIO: 1. Premessa. La ricerca della verità come fine ultimo del rito penale. 1.1 La
-
prova di verità nel processo penale. Cenni storici. 2. La prova scientifica. 3. L’ammissione
- -
della prova scientifica nel processo. 3.1 Il contributo statunitense. Dal Frye Test alla trilogia
-
Daubert-Joiner-Kumho. 3.2 La valutazione della prova scientifica nell’ordinamento italiano.
-
La sentenza “Cozzini”. 3.3 La Corte Europea dei diriIi dell’uomo sul punto.
-
1. Premessa. La ricerca della verità come fine ultimo del rito penale.
Il processo penale è stato definito come una «macchina retrospeBiva»
finalizzata a ricostruire i faBi passati senza ricorrere «a fantasie divinatorie, estasi
intuitive, cabale occultistiche », ma aBenendosi alla ricostruzione degli
2
avvenimenti tramite l’applicazione del diriBo. L’obieBivo primario nella ricerca,
nella elaborazione delle prove e nella dinamica di ogni processo è, di
conseguenza, la verità .
3
Il conceBo di verità ha una rilevanza centrale nella tradizione filosofica ed
è soggeBo a una grande oscillazione e indeterminatezza di significato . L’aBività
4
processuale, mediante il metodo probatorio, mira all’accertamento della
veridicità di una ipotesi, la quale non solo dipende dal contesto storico, essendo
essa un riflesso della cultura e della società a cui si riferisce , ma è anche
5
condizionata dagli elementi in possesso dell’organo giudicante. Qualunque
F. CORDERO, “Procedura penale”, Milano, 2012, Giuffrè, p. 569.
2 A. GAITO, “Il procedimento probatorio (tra vischiosità della tradizione e prospeCive europee)”, in “La
3
prova penale, vol. I”, Torino, Utet, 2008, pp. 95 ss.
L. B. PUNTEL trad. it. “Verità”, in PENZO G., KRINGS H., BAUMGARTNER H. M., WILD C. (a
4
cura di), “ConceCi fondamentali di filosofia”, vol. III, Brescia, Queriniana, 1982, p. 2316.
M. TARUFFO, “La prova dei faCi giuridici”, Giuffrè, Milano, 1992 p. 54.
5 5
risultato di una indagine faBuale dipende, infaBi, dal contesto in cui quest’ultima
si svolge, dalla metodologia seguita e dalle finalità prefissate .
6
I faBi di reato vengono ricostruiti seguendo un ordine che evidenzia il rapporto
tra la procedura e il ruolo socialmente aBribuito alla verità . È possibile, dunque,
7
affermare che la storia del rito penale è segnata dai differenti approcci al
materiale probatorio e che la stessa prova penale, tendente a raggiungere il più
elevato grado di verità possibile, rappresenta uno «specchio fedele del cammino
del sapere» . La razionalità esercitata nel processo e nel giudizio per giungere
8
alla verità dei faBi, secondo la psicologia cognitiva, è un grande patrimonio di
conoscenza e di esperienza, ma non è immune da emozioni, procedure intuitive,
errori di ragionamento o trappole mentali che possono riguardare l’intero
percorso del processo, dalla formazione della prova fino alla decisione finale . Lo
9
stesso Kant, superando l’idea copernicana secondo cui ogni nostra conoscenza
deve regolarsi sugli oggeBi, ha dimostrato che gli oggeBi devono regolarsi,
invece, sulla nostra conoscenza e, per questo, l’oggeBo del procedimento penale
10
reca le tracce della relazione tra un determinato ordinamento giuridico, sociale e
culturale e la verità.
La verità si configura, di conseguenza, come un ideale a cui tendere per
aspirare alla giustizia del risultato processuale: si traBa di una verità relativa,
G. UBERTIS, “La ricerca della verità giudiziale”, in “La conoscenza del faCo nel processo penale”,
6
Milano, Giuffrè, 1992, p. 1.
M. FOUCAULT, “La verità e le forme giuridiche”, Napoli, La CiYà del Sole, 2007, p. 32.
7 C. CONTI, “Scienza e processo penale: nuove frontiere e vecchi pregiudizi”, Torino, Giuffrè, 2011, p.
8
87.
A. FORZA, G. Menegon, R. Rumiati, “Il giudice emotivo. La decisione tra ragione ed emozione”,
9
Bologna, il Mulino, 2017.
V. prefazione alla seconda edizione in I. KANT, “Critica della ragion pura”, a cura di P. CHIODI,
10
Torino, Utet, 2004, p. 44. 6
soggeBa alle limitazioni fissate dalla disciplina positiva del diriBo probatorio a
tutela di interessi diversi , dal rispeBo dei diriBi fondamentali e della dignità
11
dell’uomo a preminenti interessi pubblici. Tramite la decisione finale del
processo penale si realizza un equilibrio tra la tutela dell’imputato e le ragioni
della colleBività e delle viBime, in un contesto non esente dalle influenze del
dubbio e dell’incertezza.
Il rapporto tra verità e dubbio sembra complesso e rappresenta un
problema filosofico che ha radici lontane. I pensatori dell’epoca moderna hanno
inizialmente tentato di eliminare il “dubbio” . La scienza moderna, si limita a
12
capire quali sono le leggi che possono spiegare il faBo della realtà indagato. Con
l’inizio del processo di secolarizzazione, il pensiero scientifico assume sempre
più consapevolezza, tanto da aspirare all’assolutezza della ragione dell’uomo e
all’estensione dei metodi fisici e matematici ai differenti aspeBi della realtà. Si
delinea in questo modo una scienza in grado di risolvere la complessità del
mondo reale, dando vita a una visione unitaria del mondo.
L’età contemporanea, diversamente, sembra rifiutare ogni posizione che si
pretenda essere assoluta, nella consapevolezza che ogni conquista è provvisoria
e incompiuta. Si è imposta una visione del mondo multifocale, diversa da quella
moderna, in cui i risultati raggiunti sono validi fino a prova contraria e in cui la
G. DI CHIARA, “Le regole del giusto processo e la garanzia del contraddiCorio: l’asse prospeCico dell’art
11
111 Cost.”, in “Una introduzione al sistema penale. Per una leC
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