Tesi di Laurea in
Procedura Penale
Il nuovo assetto delle
indagini preliminari alla luce
della riforma del processo
penale del 2023
Relatore
Prof. Roberta Aprati
Candidato
Lucrezia Caserta
A.A. 2022/2023
Indice
Introduzione
Capitolo primo
La riforma Cartabia e le principali
novità del sistema di giustizia penale
1. Introduzione alla riforma 4
2. Il rinvio dell’entrata in vigore 6
3. Le principali novità della riforma 8
Capitolo Secondo
Le indagini preliminari
1. Cosa sono le indagini preliminari 13
2. Le funzioni del Pubblico Ministero e la competenza in seno
alle indagini preliminari 18
Capitolo Terzo
Le modifiche apportate dalla riforma
Cartabia sulle indagini preliminari
1. Il contesto e le finalità della riforma 25
2. Notizia di reato e controlli sulla corretta iscrizione 27
2.1. Trattazione della notizia di reato ed esercizio dell’azione
penale : criteri di priorità 32
3. Termini delle indagini e proroghe 35
4. Archiviazione e riapertura delle indagini 37
5. Rimedi alla stasi del procedimento 40
6. Controllo giurisdizionale sulla legittimità
della perquisizione 42
7. Avviso all'indagato della conclusione delle indagini
preliminari
43
Conclusioni
Bibliografia
46
INTRODUZIONE
Il presente lavoro focalizza l’attenzione sulle modifiche apportate dalla riforma Cartabia al tema
delle indagini preliminari. Come noto, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 150/2022 è stata
introdotta una nuova disciplina in materia di durata delle indagini e della proroga delle stesse. In
particolare, il legislatore ha previsto la possibilità, previa richiesta da parte del P.M., di una sola
proroga, basata sulla sussistenza di un parametro rigoroso costituito dalla complessità delle
indagini. Apparentemente, le modifiche apportate alla fase delle indagini non sembrano essere
molte.
Difatti, la legge delega ha disposto alcune rivisitazioni riguardanti i termini di durata massima
delle indagini, i presupposti per l’archiviazione e alcune possibilità spettanti al GIP di intervenire
per far fronte ad eventuali stasi del procedimento gestito dal P.M. In realtà, tuttavia, le novità
influiscono significativamente sui termini per le indagini preliminari e sui presupposti per
l’archiviazione, stabilendo anche meccanismi processuali che, nell’attuazione concreta, sono in
parte comprensibili ed in parte non chiari. In linea di massima si può rilevare che la riforma della
fase delle indagini è stata resa necessaria affinché si venga a produrre un effetto deflattivo e di
maggiore efficienza del sistema, senza però compromettere il principio di obbligatorietà
dell’azione penale. La finalità prefissata di ottenere un filtro nella fase delle indagini dovrebbe far
sì che non si incorra più nel rischio per il quale una mole di procedimenti passino alla fase del
giudizio, per via di un’errata o inadeguata prognosi in merito al loro esito.
Pertanto, le disposizioni introdotte dalla riforma necessitano di una maggiore attenzione da
parte del P.M. e del GIP, che avranno il compito di attuare concretamente il sistema delineato
dal legislatore del 2022. Premesso ciò, il lavoro sarà suddiviso in tre capitoli. Il primo introdurrà la
riforma Cartabia e le principali novità da essa apportate sul sistema di giustizia penale. Il
secondo capitolo verterà sulle indagini preliminari. Infine, l'ultima parte, cuore dell’elaborato,
sarà incentrata sull’analisi delle modifiche intervenute con la riforma Cartabia sulle indagini
preliminari.
3
Capitolo primo
La riforma Cartabia e le principali novità del
sistema di giustizia penale
1. Introduzione alla riforma 1 2
In seguito all’entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 e del d.lgs. 151/2022 si è concluso uno dei
processi più ambiziosi della giustizia penale degli ultimi decenni.
Il percorso di riforma fu avviato nel 2021 dall’ex Ministra della Giustizia Marta Cartabia, con
l’intento di apportare modifiche al sistema penale, resesi necessarie per poter rispettare quanto
fissato nel PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza); nello specifico, il riferimento va alla
3
riduzione del 25% della durata dei processi penali entro il 2026 , pertanto, per elaborare tali
modifiche nella primavera del 2021 fu costituita una Commissione, di cui Giorgio Lattanzi ne
rivestiva la carica di presidente, composta da magistrati, avvocati e professori universitari,
finalizzata ad “elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio
penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione di emendamenti
4
al d.d.l. AC 2435” . Successivamente, le forze politiche componenti la maggioranza svolsero il
negoziato da cui emerse l’abbandono di alcune proposte sollevate dalla Commissione per
5
accogliere altre proposte , sino all’approvazione della legge delega 134/2021 .
1 Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, “Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo
per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei
procedimenti giudiziari”, in Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2022, n. 243
2 Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, “Norme sull’ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre
2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134”, in Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2022, n. 243.
3 LOZZI G., Lezioni di procedura penale, Giappichelli, Torino, 2023.
4 https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/commissione_LATTANZI_relazione_finale_24mag21.pdf
5 Legge 27 settembre 2021, n. 134, “Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia
riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”, in Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2021, n.
237.
4
Il carattere unico del processo in questione può essere individuato nel fatto che la stessa
rappresenta un importante tassello di un disegno di riforma organico della giustizia, finalizzato a
rilanciare l’efficienza, sulla base di un equilibrio tra l’approccio pragmatico adottato in ambito
6
europeo e la rinnovata sensibilità per la dimensione costituzionale . Si è trattato di un disegno
che si è aggiunto ad un’altra modifica necessaria, ovvero quella che ha riguardato le norme
processuali e sostanziali, consistente essenzialmente in varie misure destinate a porre rimedio,
7
non solo agli aspetti critici dell’ordinamento giuridico , ma anche alle lacune strutturali degli
uffici giudiziari.
Relativamente a tale ultima prospettiva possono, a titolo esemplificativo, essere citati gli
investimenti sul personale ausiliario, sull’edilizia giudiziaria e sulla digitalizzazione delle strutture.
8
Il d.lgs. 150/2022 si compone di 99 articoli ed è suddiviso in sei titoli :
Titolo I (artt. 1-3): destinato alle modifiche al codice penale;
- Titolo II (artt. 4-40): dedicato alle modifiche del codice di procedura penale; tale Titolo è
- stato diviso in 11 capi in cui sono state collocate novità per ciascuno degli 11 libri che
compongono il codice di rito;
Titolo III (art. 41): riguardante le modifiche alle disposizioni di attuazione, coordinamento
- e transitorie del codice di procedura penale;
Titolo IV (artt. 42-67): in cui è contenuta la disciplina organica della giustizia riparativa;
- Titolo V (artt. 68-84): destinato alle modifiche riguardanti le leggi speciali;
- Titolo VI (artt. 85-99): contenente la disciplina transitoria ma riservata solamente ad
- alcune materie.
6 GIALUZ M. Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia (profili processuali),
in Sistema penale, 2022.
7 Si pensi alla Legge 17 giugno 2022, n. 71, “Deleghe al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per
l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e
disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio
superiore della magistratura”, in Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 2022, n. 142.
8 CASTRONUOVO D., MANCUSO E., VARRASO G., DONINI M., Riforma Cartabia, Cedam, Padova, 2023.
5
2. Il rinvio dell’entrata in vigore
L’entrata in vigore del quadro normativo riformatorio appena descritto era prevista per il 2
9
novembre 2022; tuttavia, il Governo, mediante d.l. 162/2022 , decise di posticiparla al 30 dicembre
dello stesso anno, prevedendo l’introduzione di una nuova disposizione nel d.lgs. 150/2022, ossia
l’art. 99-bis.
Per spiegare le ragioni di tale differimento, ritenuto necessario ed urgente, il Governo ha
adottato la seguente giustificazione: “consentire una più razionale programmazione degli
10
interventi organizzativi di supporto alla riforma” .
Non a caso, infatti, nel periodo successivo all’approvazione del d.lgs. 150/2022 emersero non
poche preoccupazioni dagli uffici giudiziari, che avevano rilevato e posto all’attenzione difficoltà
organizzative ed incertezze in merito all’applicazione immediata di alcune modifiche innovative
contenute nella riforma. Nello specifico, l’aspetto che più degli altri ha sollevato apprensione
riguardava l’assenza di una puntuale disciplina transitoria per ciò che concerne le norme volte a
regolare, in maniera innovativa : la fase delle indagini preliminari.
Per superare tali aspetti critici si sarebbe potuto intervenire con puntuali norme transitorie;
tuttavia, il Governo ha ritenuto opportuno prorogare l’entrata in vigore della riforma.
Tale scelta non è stata, ovviamente, condivisa.
Da un lato, infatti, a causa del differimento dell’entrata in vigore della riforma si sono venuti a
creare rinvii delle udienze in attesa della nuova data di entrata in vigore, nonché inevitabili ritardi
nella definizione dei processi.
Nella riforma, non a caso, sono contenute diverse previsioni che si pongono in favore
dell’indagato o dell’imputato, in virtù delle quali i difensori saranno in qualche modo costretti a
chiedere rinvii destinati ad attendere l’operatività degli istituti. Sembra, inoltre, ragionevole
ritenere che questi rinvii molto probabilmente sono stati concessi, al fine di non incorrere in
11
profili di legittimità costituzionale .
9 Decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, “Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei
confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei
raduni illegali”, in Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2022, n. 255.
10 Ibidem.
11 CASTRONUOVO D., MANCUSO E., VARRASO G., DONINI M., Riforma Cartabia, Cedam, Padova, 2023.
6
Dall’altro lato, gli stessi rinvii hanno avuto effetti abbastanza negativi sul disposition time, che
viene calcolato dividendo il numero di cause pendenti a fine anno per il numero di quelle
.
12
esaurite
Infine, da alcuni è stato sollevato il sospetto per il quale il periodo previsto per il rinvio poteva
essere utile per permettere agli uffici giudiziari di organizzarsi al meglio affinché potesse partire
la riforma, e, al contempo, necessari al Governo per modificarla, magari eliminando disposizioni
processuali innovative poco gradite agli avvocati e ritoccando altre per favorire le procure;
oppure apportando interventi sulla parte più innovativa della riforma delle sanzioni sostitutive, o,
ancora, limitando la giustizia riparativa, che molti operatori ritengono ancora estranea alla
cultura giuridica italiana.
Analogo percorso fu seguito anche dalla riforma delle intercettazioni, proposta dal Ministro
Orlando nel 2017 e rinviata all’anno successivo, ma che poi il Governo bloccò per poi modificarla
13
del tutto .
Tuttavia, rispetto a quanto accaduto per quest’ultima, vi è un’importante differenza, ossia il
vincolo del PNRR. Difatti, difficilmente la Commissione europea, la quale ha seguito di volta in
volta tutte le vicende che hanno riguardo la riforma Cartabia, avrebbe potuto accettare
sostanziali modifiche al testo.
Per cui, in sede di conversione, si auspicava che fossero introdotte disposizioni transitorie
inerenti ad alcuni istituti processuali e, di conseguenza, lasciare i potenziali correttivi all’esercizio
del potere stabiliti al comma 4 dell’art. 1 della legge 134/2021, che contempla il potere di
intervenire mediante disposizioni integrative e modificative nell’arco temporale di due anni a
partire dall’entrata in vigore della riforma.
12 Ibidem.
13 MARANDOLA A., BENE T., La riforma della giustizia penale. Modifiche al Codice penale, al Codice di procedura penale
e all’ordinamento penitenziario (L. 103/2017), Giuffrè, Milano, 2017.
7
3. Le principali novità della riforma
La riforma Cartabia è entrata in vigore il 30 dicembre 2022 ed ha apportato profonde modifiche
ed innovazioni attinenti al sistema sanzionatorio ed al processo, andando, al contempo, a
rafforzare la giustizia riparativa ed il processo penale telematico.
Di seguito saranno analizzate le principali novità.
La prima importante novità, che sarà approfondita nel corso del lavoro, riguarda le indagini
preliminari, le quali, ai sensi di quanto prescritto dal nuovo secondo comma dell’art. 405 c.p.p.,
dovranno concludersi entro e non oltre un anno a partire dalla data in cui il nome della persona
a cui è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato, salvo quanto previsto dagli
articoli 406-415-bis. Questo termine si riduce a sei mesi laddove si procede per una
contravvenzione; mentre aumenta ad un anno e 6 mesi in caso di uno dei gravi delitti descritti
14
all’art. 407, comma 2, lett. a) .
Altra importante novità che riguarda le indagini preliminari è rappresentata dalla proroga, la
quale potrà essere concessa per una sola volta e, in ogni caso, massimo per sei mesi. Resta,
15
invece, fermo l’istituto dello spatium deliberandi, previsto dalla riforma Orlando , in virtù del
quale il Pubblico Ministero può esercitare l’azione penale o, in alternativa, chiedere
l’archiviazione entro il termine di tre mesi dalla scadenza del termine di durata massima delle
indagini, così come stabilito dal secondo comma dell’art. 407-bis c.p.p.
L’innovazione più importante concerne i presupposti dell’archiviazione: difatti, in virtù di quanto
previsto dall’art. 408 c.p.p., il Pubblico Ministero ha la possibilità di presentare la richiesta di
archiviazione “quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono
di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di
sicurezza diversa dalla confisca”. 16
Altre importanti novità apportate dalla riforma Cartabia riguardano l’udienza preliminare . In tal
senso, infatti, con la legge 150/2022 è stato introdotto un nuovo canone di giudizio ai fini
dell’accertamento della responsabilità; il nuovo art. 425 c.p.p., novellato in accordo all’art. 408,
attribuito al GUP il compito di pronunciare sentenza di non luogo a procedere “quando gli
17
elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna” .
14 AA.VV., Le indagini preliminari, l’udienza preliminare e la nuova udienza predibattimentale, Giappichelli, Torino, 2023.
15 Legge 23 giugno 2017, n. 103, “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento
penitenziario”, in Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2017, n. 154.
16 MARANDOLA A., “Riforma Cartabia” e rito penale, Cedam, Padova, 2022.
17
AA.VV., Le indagini preliminari, l’udienza preliminare e la nuova udienza predibattimentale, cit.
8
Altre modifiche concernono le formalità di costituzione della parte civile, le quali, a pena di
decadenza, devono essere effettuate “prima che siano ultimati gli accertamenti relativi alla
costituzione delle parti”, così come stabilito dall’art. 79, comma 1, c.p.p. e, quindi, in fase di
apertura all’udienza preliminare.
La riforma, inoltre, sempre in tema di udienza preliminare, nell’ottica della semplificazione e
della deflazione, ha previsto due meccanismi di modificazione dell’imputazione viziata già in
tale fase. 18
Nello specifico :
- qualora il Giudice dovesse rilevare la formulazione generica dell’imputazione, dopo aver
sentito le parti, invita il Pubblico Ministero a riformulare; nel caso in cui quest’ultimo non
provveda, il Giudice avrà diritto di dichiarare la nullità di richiesta di rinvio a giudizio
anche d’ufficio, nonché la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, come prescritto al
primo comma dell’art. 421 c.p.p.;
- qualora, durante l’udienza, il fatto dovesse risultare diverso da come descritto
nell’imputazione o nel caso in cui necessiti di nuova qualificazione giuridica, il Giudice
invita il Pubblico Ministero a procedere con le modificazioni necessarie; bisogna precisare
che, nel caso in cui la difformità osservata dovesse permanere, il Giudice avrebbe la
possibilità di disporre la restituzione degli atti al Pubblico Ministero anche d’ufficio, come
precisato al comma 1-bis dell’art. 423 c.p.p.
La riforma ha apportato modifiche ed innovazioni anche sui riti alternativi in un’ottica deflattiva.
In particolare sono state ampliate le condizioni di accesso e i vantaggi premiali. In particolare, in
materia di giudizio abbreviato, l’art. 442, comma 2-bis, c.p.p. stabilisc
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Istituti no profit e l'assetto istituzionale
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Principio di oralità nel processo civile alla luce della Riforma Cartabia
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Schema sulla Riforma Cartabia nel processo penale
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Diritto processuale penale