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Matricola n.0000879616

ALMA MATER STUDIORUM

UNIVERSITA' DI BOLOGNA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA

IL PRINCIPIO DI ORALITÀ NEL PROCESSO

CIVILE ALLA LUCE DELLA RIFORMA

CARTABIA

Tesi di laurea in DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

Relatore Presentata da

Prof. Lea Querzola Giulia Senzani

Sessione luglio 2025

Anno Accademico 2024/2025

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Indice

Introduzione Generale

I. La riforma Cartabia e le sue origini

1. La situazione processuale italiana.............3

2. Il PNRR come “presupposto storico” della Riforma Cartabia................6

3. Il quadro generale della riforma Cartabia e la sua crono storia………….7

II. Introduzione alla de-ritualizzazione delle Udienze civili

1. Riflessioni generali………10

2. Il nuovo 127 comma 3…………..12

3. 127-bis c.p.c: l’udienza da remoto…………13

4. 127-ter c.p.c: il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza……….19

5. L'art. 127-ter c.p.c. come norma in bianco……….26

III. La forza della legge e del legislatore

1. La sfiducia verso i principi……….29 2

2. Il principio di Oralità…………30

3. L’ oralità e la scrittura a confronto………….32

4. Disamina dell’art 127‐bis letto alla luce del principio di Oralità………..36

5. Disamina dell’art 127‐bis letto alla luce del principio di Concentrazione e

immediatezza…………37

5.1 Il principio di immediatezza

5.2 Il principio di concentrazione

6. Disamina dell’art 127‐ter letto alla luce del principio di Oralità………..39

7. Disamina dell’art 127‐ter letto alla luce del principio di Concentrazione e

Immediatezza………….43

IV. Conclusioni ………45

Bibliografia………51 3

Introduzione Generale

Al centro di questa tesi c’è una riflessione sul mutamento avvenuto per mezzo della

sollecitazione dell’Unione Europea, che ha spinto il legislatore italiano, a riformare vari

settori dell’ordinamento giuridico, tra cui anche quello processual-civilistico, impattando

sulla disciplina dello svolgimento dell’udienza civile.

Si tratta della “Riforma Cartabia”, introdotta con il d.Lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022 in

attuazione della L. n. 206/2021, grazie o a causa della quale questo elaborato ha preso corpo.

La pandemia COVID-19 ha mostrato l’urgenza di progettare soluzioni alternative all’udienza

in presenza, sperimentate in via emergenziale già dal 2020, delle quali gli articoli in esame

sono manifestazione.

In particolare questo scritto si focalizza su una specifica novità apportata dalla Riforma che

ha “rivoluzionato” il processo civile italiano, mediante l’introduzione di nuove modalità di

svolgimento dell’udienza: l’udienza a distanza (art. 127-bis c.p.c.) e l’udienza cartolare (art.

127-ter c.p.c.). Si tratta di due modalità “straordinarie” che prevedono l’udienza mediante

collegamenti audiovisivi (art. 127-bis c.p.c.) e l’udienza sostituita da note scritte (art. 127-ter

c.p.c.).

Ho scelto di approfondire tale dinamica giuridica per mostrare come un legislatore non

dovrebbe muoversi, seppur animato dal perseguimento di un nobile intento, nella sua attività

da riformatore.

L’obiettivo principale di questo lavoro è valutare l’impatto degli articoli 127-bis e 127-ter sul

sistema giuridico italiano nella sua integralità, per capire se la “svolta digitale” perseguita

dalla Riforma Cartabia, risponda veramente agli obiettivi legislativi di semplificazione,

speditezza e razionalizzazione del processo civile.

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Idealmente tali disposizioni avrebbero dovuto coniugare il rispetto dei diritti dell’imputato

con l’esigenza di efficienza e certezza dei tempi processuali, non a caso la Riforma era volta

a sanare la strutturale problematica costituita dalla lentezza della giustizia italiana, ma così

non è stato.

Per guidare al meglio il lettore nel percorso di analisi critica degli articoli 127- bis e 127-ter,

la tesi si articola in quattro capitoli principali:

1. Il primo capitolo contiene la crono-storia e le origini della riforma Cartabia

2. Il secondo capitolo verte sull’esame degli articoli 127-bis e 127-ter, che comprende

un’analisi testuale di questi ultimi, con particolare attenzione ai requisiti, alle

procedure e ai limiti applicativi di ciascuna disposizione.

3. Il terzo riguarda le obiezioni ai suddetti articoli alla luce dei principi di oralità,

concentrazione e immediatezza.

4. Il quarto contiene le conclusioni che, nel nostro caso sono rappresentate delle semplici

conseguenze prodottesi dagli articoli in esame.

Nel corso dei capitoli di questa tesi analizzerò la lettera e la ratio delle disposizioni relative ai

due articoli aggiunti dall’art. 127 comma 3 c.p.c. verificandone le ricadute pratiche

sull’efficienza giudiziaria e sulle garanzie del Contraddittorio, a tal fine, verranno esaminati i

testi normativi e le critiche dottrinarie emerse nelle pubblicazioni scientifiche.

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I. La riforma Cartabia e le sue origini

1. La situazione processuale italiana

La necessità di una riforma del processo civile è un grande tema che torna ciclicamente da

anni nel dibattito giuridico italiano, se ne discute senza che mai il legislatore riesca ad

arrivare alla meta tanto desiderata.

Tutte le riforme del processo civile hanno tentato di fronteggiare la grave situazione della

giustizia in Italia, da sempre caratterizzata da tempi di decisione troppo lunghi e da inefficacia

nelle fasi attuative.

La riforma del processo era un tema che appassionava anche Giuseppe Chiovenda, con la

differenza che egli non auspicava la venuta di una riforma qualsiasi, bensì di una strutturale e

definitiva: “La Riforma”, così come argomentava la sua tesi nello scritto “per la riforma del

processo civile del 1912”.

In particolare, egli nel criticare una legge che noi oggi definiremo “di struttura”, ovvero la

legge del 1901 sulla riforma del procedimento sommario, sostenne che il legislatore avesse

errato nel credere che fosse possibile curare i problemi e le manchevolezze della giustizia

civile senza predisporre un radicale riordinamento del nostro organismo giudiziario.

Eppure la situazione non si è di molto evoluta, e tutt’ora, come all’epoca in cui scriveva

Giuseppe Chiovenda, ovvero agli inizi degli anni ’20 del secolo scorso, i vari legislatori non

analizzano né colgono le vere necessità dell’ordinamento giuridico, di conseguenza i “vulnus”

continuano ad aggravarsi attraverso il semplice ma dannoso sistema delle riforme parziali.

C’è bisogno urgente di un organico sistema di norme realmente finalizzato a migliorare

l'efficienza della giustizia civile, gravata dalla problematica dell’arretrato giudiziario.

La “frenesia riformista” fa sì che da decenni gli operatori giuridici ed i cittadini siano stati

assuefatti a vivere e rapportarsi in una dimensione di perenne “work in progress” del codice

di procedura civile, in continua attesa di una fantomatica riforma, dando vita

progressivamente sempre di più a caos e incomprensione giuridica.

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Ciò porta ad avere un codice continuamente in procinto di venire cambiato, in cui “di riforma

in riforma” l'ultima è sempre la penultima, ma così facendo si ottiene l’effetto di procrastinare

l’azione necessaria e definitiva.

Per capire la situazione disastrosa in cui versa la “salute del processo civile” in Italia, si calcola

che in media un processo ordinario di primo grado dura solitamente alcuni anni, altri anni

invece sono impegnati da quello, eventuale, di appello e, mediamente due o tre anni sono

occupati dall’eventuale fase di Cassazione.

È evidente che si tratta di tempi inaccettabili per le dinamiche delle società contemporanea,

senza considerare che una giustizia civile rapida, efficiente e organizzata rappresenta

una condicio sine qua non per i rapporti socioeconomici rispettosi dei principi di correttezza

e legalità.

La ragionevole durata del processo civile italiano (art 111 comma 2 Cost.) incide anche sulla

credibilità delle istituzioni per i cittadini, affiche sentano propria e coltivino anch’essi nella

loro quotidianità la cultura della legalità.

Negli anni più recenti si è affermata una tendenza altrettanto pericolosa, quella c.d.

“economicistica”, secondo la quale l’inefficienza del processo civile costituirebbe un grave

ostacolo allo sviluppo economico del paese, impattando negativamente anche sull’appetibilità

dell’Italia per gli investitori esteri, in quanto le imprese internazionali potrebbero essere meno

propense ad investire non avendo garanzie di affidabilità sul sistema giudiziario.

In questa logica ciò che conta non è tanto l’esattezza della decisione (che ovviamente viene

auspicata), quanto piuttosto la rapidità nel giungere ad una soluzione di conflitto, di

conseguenza da questa prospettiva derivano soluzioni e rimedi caratterizzati per il minore

spazio dato alla ricerca della verità, in cui tutto è mirato a comprimere il più possibile i tempi,

compresi quelli dedicati al diritto alla difesa delle parti, diritto, ricordiamolo,

costituzionalmente sancito all’art 24.

Vedere il processo in chiave di analisi economica significa anteporre i parametri dei tempi e

dei costi alla giusta tutela dei diritti. Sicuramente i primi fattori sono di importanza capitale

in un moderno ordinamento giuridico, ma considerati da soli non sono in sé decisivi, infatti

se dovessimo ragionare per estremi, ma prendendo come modello di riferimento i parametri

della Costituzione italiana, sarebbe preferibile una sentenza giusta ma emessa in ritardo, ad

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una veloce ma ingiusta, nella prospettiva “economicistica” invece il contenzioso ed il

processo, sono un ostacolo da evitare il più possibile e da esaurire in breve.

Non a caso la ratio economica è una delle colonne portanti che informano la Riforma Cartabia,

che non a caso pone grandissima importanza ai mezzi alternativi di risoluzione delle

controversie (ADR), quindi di tipo conciliativo e mediatorio, senza però risolvere il problema.

In particolare la Riforma in esame sembra presentare proprio tutte le caratteristiche tanto

vituperate da Giuseppe Chiovenda, come per esempio la superficialità e la poca cura nel

modificare i vari istituti della procedura civile, anche perché pensata e adottata in troppo poco

tempo.

La fretta con cui la riforma è stata scritta e di conseguenza, con cui è entrata in vigore, ha

portato ad alcune incongruenze normative, un esempio per tutti: pensiamo al consistente

aumento della competenza del giudice di pace, il quale però non è stato associato ad alcun

incremento del personale addetto all'ufficio con conseguenze disastrose in termini di accesso

alla giustizia.

L’atro grande errore della riforma Cartabia (e di tutti i legislatori precedenti) sta nel credere

che la colpa di tale inefficienza strutturale sia dovuta quasi esclusivamente ad un difetto della

legge che possa risolversi quasi automaticamente cambiando quest’ultima, senza considerare

che le regole di procedura hanno un peso residuale nelle cause dei disservizi della giustizia,

ignorando come le cause strutturali che portano ad avere troppo contenzioso e di conseguenza

l’eccessiva durata del processo risiedono nell’esiguità del numero dei giudici che tra l’altro

spesso sono mal distribuiti sul territorio, per non menzionare la mentalità burocratica del

personale.

Una riforma ideale e non superficiale dovrebbe quindi incidere sul volume complessivo del

contenzioso civile in relazione al numero dei magistrati sui quali esso grava perché allo stato

attuale ciascun Magistrato ha un altissimo carico di lavoro.

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2. Il PNRR come “presupposto storico” della Riforma Cartabia

La pandemia del COVID-19 ha dato luogo alla crisi economica di molti comparti produttivi

facendo nascere l’esigenza di adottare un forte intervento economico da parte dell’UE stessa,

a favore e sostegno dei singoli paesi membri, tra cui anche l’Italia. L’unione nel concedere

agli Stati finanziamenti e prestiti chiede in cambio l'attuazione di riforme ritenute essenziali

per accompagnare il rilancio dell'economia, tale approccio è caratterizzato dall'introduzione

di appositi strumenti normativi denominati “piani nazionali di ripresa e resilienza”.

Ciò ovviamente ha impattato sul tema della giustizia civile poiché le istituzioni europee hanno

spinto con urgenza all’adozione (da parte dell’Italia) di una serie di riforme in tale ambito.

Il PNRR è un "pacchetto completo e coerente di riforme e investimenti" necessario per

accedere alle risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione Europea nell'ambito ella

strategia Next Generation EU. Esso contiene oltre ad altre riforme, anche quella del sistema

giudiziario. Il suo fine ultimo consiste nel modernizzare l’Italia e il suo ordinamento giuridico,

prevedendo, tra gli altri obbiettivi, anche quello di ridurre i tempi dei processi.

Nello specifico il PNRR mira ad abbattere l’arretrato civile del 90%, in tutti i gradi di giudizio,

ridurre del 40% della durata dei procedimenti civili, invece il target intermedio è

l'abbattimento dell’arretrato civile del 65% in primo grado, e del 55% in appello entro la fine

del 2024.

Inoltre durante tutto il periodo considerato dal Piano deve essere realizzato un monitoraggio

continuo sulla creazione di nuovo arretrato con la finalità di evitarlo.

Si tratta di obiettivi non facili da realizzare tenendo conto che l'Italia ad agosto del 2023, ha

già intrapreso una trattativa con l'Ue per negoziarne una revisione.

Ci troviamo di fronte ad una riforma che apparentemente si presenta con l’idea di rendere la

nostra giustizia civile europea, ma in realtà è intesa come merce di scambio indispensabile

per ottenere i finanziamenti per l'Italia da parte dall'Unione, quindi il processo civile ha dovuto

pagare il prezzo della strutturale debolezza dei conti pubblici del nostro paese.

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3. Il quadro generale della riforma Cartabia e la sua crono storia

Il PNRR, stabilisce che: “la riforma del processo civile si articola lungo tre dorsali

complementari tra di loro: da un lato si intende accentuare il ricorso agli strumenti alternativi

per la risoluzione delle controversie, ADR, dall'altro, occorre apportare le necessarie

migliorie al processo civile, anche in considerazione del fatto che solo a fronte di un processo

efficace davanti all'autorità giudiziaria, le misure alternative possono essere in grado di

funzionare proficuamente, infine occorre intervenire sul processo esecutivo e sui procedimenti

speciali”.

In attuazione dei principi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo

civile, gli obiettivi per i quali i fondi sono stati stanziati mirano a ridurre il tempo di durata

dei processi, abbattere l'arretrato, promuovere la digitalizzazione, fino alla riqualificazione

del patrimonio immobiliare giudiziario.

La riforma realizza un riassetto formale e sostanziale della disciplina del processo civile

ordinario di cognizione di primo grado, ampliando le ipotesi di competenza del giudice

monocratico e concentrando tutte le attività processuali nella prima udienza di comparizione

e trattazione della causa.

La riforma ha anche stravolto con scarsi risultati alcuni schemi consolidati: ha soppresso il

rito sommario sostituendolo con il cosiddetto rito semplificato di cognizione, ha disposto

alcuni aggiustamenti al processo del lavoro, del processo d’esecuzione e dei procedimenti

speciali, introducendo un ventaglio di interventi che interessa il giudizio di primo grado.

Ha ridisegnato l'appello sul giudizio d’impugnazione, potenziando il filtro dell’ammissibilità

in appello, ha apportato una ristrutturazione del giudizio di Cassazione, introducendo

un'ipotesi di definizione accelerata dei ricorsi, e in sostanza monocratica, sul giudizio di

legittimità, con l’introduzione dell’istituto del Rinvio pregiudiziale in Cassazione, il cui

effetto deflattivo va individuato nel coinvolgimento anticipato della Suprema Corte nella

soluzione di dubbi interpretativi, ed è stato riformato l'intero processo di famiglia.

Ma il vero tratto distintivo della riforma era rappresentata da un significativo potenziamento

del ricorso ai cosiddetti metodi alternativi di risoluzione delle controversie, operazione tanto

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acclamata per ragioni di efficientamento, ma che si traduce in un monito implicito a star

lontani dalla giurisdizione, e molto altro ancora.

Osserviamo sinteticamente l’evoluzione anno per anno, che ha portato la sua adozione.

Il 9 gennaio del 2020 il Ministro della Giustizia dei primi due Governi Conte propone al

Senato un disegno di legge delega «per l’efficienza del processo civile e per la revisione della

disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie».

Il progetto di riforma della giustizia civile, avviato con la legge 26 novembre 2021, n. 206

(attuata con il decreto legislativo n. 149/2022), mirava a fare tutto ciò, riducendo i tempi di

svolgimento del giudizio e del carico pendente, infatti era chiamata “Delega al governo per

l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione

alternativa delle controversie e misure urgenti per la razionalizzazione dei procedimenti in

materia di diritti delle persone e delle

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giulia.giuris di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Querzola Lea.
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