Estratto del documento

Non dimentichiamo anche altre grandi innovazioni apportate da Giuseppe Chiovenda,

e sussistenti ancora oggi nell’ordinamento nonostante i tentativi “iconoclasti”, come

per esempio l'attribuzione al giudice di forti poteri di direzione del processo e di ricerca

della verità, la semplificazione di formalità procedurali, l'accorpamento nello stesso

giudice delle funzioni di raccolta delle prove e di emissione della sentenza.

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Si tratta di argomenti che però non sono rilevanti in questa sede, ma si sappia solo che tutto

ciò ha avuto un impatto duraturo e perdurante nella codificazione e nell'interpretazione di

norme che regolano l'odierno processo civile, lasciando tutt’ora la sua impronta in esso. Ad

esempio negli anni 70 fu introdotta una nuova legislazione in materia di diritto del lavoro,

data la sempre maggiore lentezza dei meccanismi della giustizia civile ordinaria, riprendendo

le proposte di Giuseppe Chiovenda.

La presenza dei tre principi cardine che regolano l’udienza, li dobbiamo principalmente

all’opera di analisi ed esegesi di quest’ultimo, e non si dimentichi di come nell’evoluzione

del codice civile odierno ai suoi albori, ma anche nel corso dei decenni a seguire, questi

principi (soprattutto quello di oralità), abbiano avuto fondamentale importanza nel momento

della sua redazione originaria.

Anticipando ciò che leggeremo più avanti in queste pagine, nei tempi odierni l'oralità si trova

messa gravemente in discussione da elementi di disequilibrio introdotti dalla riforma Cartabia

in un ordinamento già per elezione, improntato idealmente all’oralità, provocando di

conseguenza problemi di coerenza interna che vedremo nel corso dell’analisi.

Tornando invece al principio di oralità, esso ha portato inevitabilmente nel processi civile forti

caratteristiche di pubblicità, contribuendo a trasformare il nostro paese da uno Stato

puramente liberale ad uno Stato assistenziale, infatti è oramai un concetto acquisito al

moderno diritto pubblico che lo Stato è interessato nel processo civile affinché la giustizia in

ogni lite sia la più pronta e la migliore possibile.

Il Principio d’oralità, da come si può intuire dal nome, privilegia il mezzo di comunicazione

orale rispetto a quello scritto, come tramite tra il giudice l’(organo giudicante) e le parti,

ovvero i soggetti, di cui il primo deve raccogliere e valutare le dichiarazioni, favorendo il

dialogo diretto fra essi, legandosi intrinsecamente alla fase dibattimentale.

Partendo dal termine più semplice e generalista di “oralità”, essa può definirsi come forma

verbale di comunicazione del pensiero che si esterna attraverso la pronuncia di parole

destinate ad essere udite, ciò che viene espresso oralmente può essere trasposto su

documentazione (per esempio verbali, dichiarazioni scritte o registrazioni), la quale però se

semplicemente letta o ascoltata, non assicura l’oralità nel suo pieno significato.

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L’Oralità a sua volta si fonde con i principi di concentrazione e immediatezza, facendo in

modo che il procedimento si concluda in tempi brevi.

L’art. 180 c.p.c. che riguarda la forma della trattazione della causa stabilisce che

(normalmente) la discussione in udienza venga svolta in forma prevalentemente orale, perché

questa costituisce la normale modalità di trattazione della causa a cui segue la redazione del

processo verbale.

La norma intende rafforzare l’immediatezza della formazione del convincimento del giudice,

consentendogli di entrare in contatto diretto con le argomentazioni delle parti, le dichiarazioni

dei testimoni e con ogni altro mezzo di prova che si presta all’esposizione orale.

La presente norma si preoccupa soltanto di riaffermare il principio dell’oralità della

trattazione, ribadendo la necessità che dell’udienza venga redatto il processo verbale.

Abbiamo dinnanzi a noi un’applicazione del generale principio di oralità, in base al quale le

questioni prospettate dalle parti dovrebbero essere di preferenza discusse e risolte in udienza,

e al giudice è sempre concessa la possibilità di riservarsi per la decisione.

3. L’ oralità e la scrittura a confronto

Contrariamente a ciò che si potrebbe pensare, il principio dell’oralità non presuppone

un’esclusione della scrittura dal processo, anche perché essa è un elemento inevitabile e

perfezionativo dell’espressione del pensiero “a voce”, quindi la scrittura funge da

integrazione e non può non avere un ruolo fondamentale nel processo, come lo ha in tutti gli

altri ambiti della vita, quindi anche nel processo civile la scrittura viene ridimensionata a

seconda dell’utile effettivo che possa dare al giudizio.

Mi spiego meglio: l'oralità si applica a determinati tipi di attività che vi si prestino per loro

stessa natura, per esempio si pensi ai casi in cui bisogni valutare l’attendibilità delle

dichiarazioni (ad esempio rilasciate da periti, teste o parti), qui il contatto diretto e personale

di essi, con il giudice, pone quest’ultimo nella condizione di poter meglio apprezzare la

deposizione.

L’oralità ha anche altri vantaggi come per esempio la maggior rapidità, la maggior facilità di

intendersi reciprocamente, la selezione che la difesa parlata opera naturalmente nelle ragioni

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ed argomentazioni, favorisce la genuinità dell'impressione di chi ascolta, d’altronde il

dibattito orale ha grandissima importanza nei rapporti pubblici e privati della vita moderna.

Se invece volessimo andare più nello specifico, tra questi potremmo annoverare anche

l’eliminazione di atti e burocrazia eccessivi e a volte anche inutili, nonché il merito di

permettere al giudice il risparmio di attività semplicemente redazionali.

Infine, può essere la semplicità del giudizio di diritto a spingere il giudice a scegliere il

modello della trattazione orale (ad esempio, quando il giudizio può essere deciso risolvendo

le questioni di diritto secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione).

Cercando di capire la prospettiva del legislatore, tanto criticato, analizzeremo le presunte

problematiche del processo orale provando a metterci nella sua prospettiva.

Innanzitutto non possiamo non riconoscere che con l’introduzione del 127-ter egli avesse

preso in considerazione la doppia funzione strutturale apportata dalla scrittura nel processo

orale, solo che però non è riuscita a bilanciarla correttamente col principio di oralità, e di

conseguenza anche con il contraddittorio.

Innanzitutto la scrittura è fondamentale per la trattazione della causa, si pensi agli atti

processuali stessi, non a caso la prima scrittura preparatoria è quella che contiene la domanda

giudiziale, e questa deve indicare gli elementi della domanda e i mezzi di prova in modo tanto

preciso e determinato da permettere al convenuto di difendersi, diversamente, la domanda

sarà dichiarata improcedibile.

Al tema degli atti processuali si collega quasi automaticamente il secondo ruolo fondamentale

rivestito dalla scrittura nel processo orale, ed è quello di “documentazione" di ciò che ha

importanza per la causa, in particolare di quello che avviene durante l'udienza.

Di conseguenza il legislatore ha voluto invertire la rotta dell’oralità come “forma generale”

dell’udienza, per far posto alla scrittura in quanto comprovato cardine portante del processo.

Storicamente si è rilevato come in ogni paese la proposta d'introdurre l'oralità nel processo

civile abbia sollevato una serie d'obbiezioni, che l'esperienza ha poi dimostrato infondate.

Si è temuto anzitutto che la cognizione nel processo orale divenisse più superficiale vantando

l'abbondanza di garanzia che presentano le scritture dal punto di vista della maggior

ponderazione con cui possono esser esaminate.

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In realtà sotto questi timori si nasconde soprattutto l'avversione per il nuovo e l'attaccamento

alle abitudini inveterate.

L'oralità se temperata dalle scritture che preparano il dibattimento, garantisce una giustizia

intrinsecamente migliore, perché rende il giudice partecipe della causa e gli permette di

gestirla meglio, evitando gli equivoci così frequenti nel processo scritto, in cui il giudice

apprende di solito l’esistenza di un processo nel momento in cui è chiamato a deciderlo.

L’oralità assicura la sincerità e la veridicità dei risultati dell’istruttoria, meglio di quanto

potrebbe fare la scrittura, che ha un’attitudine inevitabilmente burocratica, quindi l’oralità,

quando ben applicata, non estende affatto, ma anzi restringe il campo della discussione orale

propriamente detta, rendendo il dibattito più familiare, più semplice.

Il processo orale riduce di 2/3 almeno il numero degli atti giudiziali necessari in un processo

scritto, sia per la semplificazione degli atti stessi, che per la contrazione dei mezzi

istruttori, evitando la presenza in udienza d'un numero enorme di questioni alimentate dal

formalismo del processo scritto, colla conseguente diminuzione d'incidenti, d' impugnative e

di sentenze.

D’altra parte non bisogna credere che il processo orale sia una struttura fissa e immobile, da

doversi applicare fino all’estreme conseguenze logiche in ogni caso e per ogni controversia,

se l’oralità in talune sue applicazioni, dovesse produrre danni maggiori dei vantaggi, il

principio teorico deve essere sacrificato all’utilità pratica.

Vi sono processi in cui l'oralità apparirà applicata nella sua pienezza (e tali saranno per

eccellenza le cause in cui debba aver luogo l'interrogatorio delle parti e l'esame dei testimoni),

mentre in altri (come quelli fondati esclusivamente su prove documentali) essendo in minor

numero le attività processuali da concentrare all'udienza, minore apparirà l'importanza del

dibattimento.

La manifesta differenza tra i due tipi di processi consiste nel fatto che l'orale tende

necessariamente a restringersi in una o poche udienze vicine in cui tutte le attività processuali

abbiano svolgimento, mentre il processo scritto si diffonde in una serie indefinita di fasi e

termini.

Nel processo orale campeggia dunque l'udienza o dibattimento; alla chiusura del quale deve

seguire immediatamente la sentenza, solo nei casi più gravi potendo concedersi che sia

deliberata e pubblicata in un brevissimo termine successivo.

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La scrittura però si presta ad essere amata dal legislatore p

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Scienze giuridiche IUS/15 Diritto processuale civile

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giulia.giuris di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale civile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Querzola Lea.
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