Matricola n.0000879616
ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITA' DI BOLOGNA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN GIURISPRUDENZA
IL PRINCIPIO DI ORALITÀ NEL PROCESSO
CIVILE ALLA LUCE DELLA RIFORMA
CARTABIA
Tesi di laurea in DIRITTO PROCESSUALE CIVILE
Relatore Presentata da
Prof. Lea Querzola Giulia Senzani
Sessione luglio 2025
Anno Accademico 2024/2025
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Indice
Introduzione Generale
I. La riforma Cartabia e le sue origini
1. La situazione processuale italiana.............3
2. Il PNRR come “presupposto storico” della Riforma Cartabia................6
3. Il quadro generale della riforma Cartabia e la sua crono storia………….7
II. Introduzione alla de-ritualizzazione delle Udienze civili
1. Riflessioni generali………10
2. Il nuovo 127 comma 3…………..12
3. 127-bis c.p.c: l’udienza da remoto…………13
4. 127-ter c.p.c: il deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza……….19
5. L'art. 127-ter c.p.c. come norma in bianco……….26
III. La forza della legge e del legislatore
1. La sfiducia verso i principi……….29 2
2. Il principio di Oralità…………30
3. L’ oralità e la scrittura a confronto………….32
4. Disamina dell’art 127‐bis letto alla luce del principio di Oralità………..36
5. Disamina dell’art 127‐bis letto alla luce del principio di Concentrazione e
immediatezza…………37
5.1 Il principio di immediatezza
5.2 Il principio di concentrazione
6. Disamina dell’art 127‐ter letto alla luce del principio di Oralità………..39
7. Disamina dell’art 127‐ter letto alla luce del principio di Concentrazione e
Immediatezza………….43
IV. Conclusioni ………45
Bibliografia………51 3
Introduzione Generale
Al centro di questa tesi c’è una riflessione sul mutamento avvenuto per mezzo della
sollecitazione dell’Unione Europea, che ha spinto il legislatore italiano, a riformare vari
settori dell’ordinamento giuridico, tra cui anche quello processual-civilistico, impattando
sulla disciplina dello svolgimento dell’udienza civile.
Si tratta della “Riforma Cartabia”, introdotta con il d.Lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022 in
attuazione della L. n. 206/2021, grazie o a causa della quale questo elaborato ha preso corpo.
La pandemia COVID-19 ha mostrato l’urgenza di progettare soluzioni alternative all’udienza
in presenza, sperimentate in via emergenziale già dal 2020, delle quali gli articoli in esame
sono manifestazione.
In particolare questo scritto si focalizza su una specifica novità apportata dalla Riforma che
ha “rivoluzionato” il processo civile italiano, mediante l’introduzione di nuove modalità di
svolgimento dell’udienza: l’udienza a distanza (art. 127-bis c.p.c.) e l’udienza cartolare (art.
127-ter c.p.c.). Si tratta di due modalità “straordinarie” che prevedono l’udienza mediante
collegamenti audiovisivi (art. 127-bis c.p.c.) e l’udienza sostituita da note scritte (art. 127-ter
c.p.c.).
Ho scelto di approfondire tale dinamica giuridica per mostrare come un legislatore non
dovrebbe muoversi, seppur animato dal perseguimento di un nobile intento, nella sua attività
da riformatore.
L’obiettivo principale di questo lavoro è valutare l’impatto degli articoli 127-bis e 127-ter sul
sistema giuridico italiano nella sua integralità, per capire se la “svolta digitale” perseguita
dalla Riforma Cartabia, risponda veramente agli obiettivi legislativi di semplificazione,
speditezza e razionalizzazione del processo civile.
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Idealmente tali disposizioni avrebbero dovuto coniugare il rispetto dei diritti dell’imputato
con l’esigenza di efficienza e certezza dei tempi processuali, non a caso la Riforma era volta
a sanare la strutturale problematica costituita dalla lentezza della giustizia italiana, ma così
non è stato.
Per guidare al meglio il lettore nel percorso di analisi critica degli articoli 127- bis e 127-ter,
la tesi si articola in quattro capitoli principali:
1. Il primo capitolo contiene la crono-storia e le origini della riforma Cartabia
2. Il secondo capitolo verte sull’esame degli articoli 127-bis e 127-ter, che comprende
un’analisi testuale di questi ultimi, con particolare attenzione ai requisiti, alle
procedure e ai limiti applicativi di ciascuna disposizione.
3. Il terzo riguarda le obiezioni ai suddetti articoli alla luce dei principi di oralità,
concentrazione e immediatezza.
4. Il quarto contiene le conclusioni che, nel nostro caso sono rappresentate delle semplici
conseguenze prodottesi dagli articoli in esame.
Nel corso dei capitoli di questa tesi analizzerò la lettera e la ratio delle disposizioni relative ai
due articoli aggiunti dall’art. 127 comma 3 c.p.c. verificandone le ricadute pratiche
sull’efficienza giudiziaria e sulle garanzie del Contraddittorio, a tal fine, verranno esaminati i
testi normativi e le critiche dottrinarie emerse nelle pubblicazioni scientifiche.
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I. La riforma Cartabia e le sue origini
1. La situazione processuale italiana
La necessità di una riforma del processo civile è un grande tema che torna ciclicamente da
anni nel dibattito giuridico italiano, se ne discute senza che mai il legislatore riesca ad
arrivare alla meta tanto desiderata.
Tutte le riforme del processo civile hanno tentato di fronteggiare la grave situazione della
giustizia in Italia, da sempre caratterizzata da tempi di decisione troppo lunghi e da inefficacia
nelle fasi attuative.
La riforma del processo era un tema che appassionava anche Giuseppe Chiovenda, con la
differenza che egli non auspicava la venuta di una riforma qualsiasi, bensì di una strutturale e
definitiva: “La Riforma”, così come argomentava la sua tesi nello scritto “per la riforma del
processo civile del 1912”.
In particolare, egli nel criticare una legge che noi oggi definiremo “di struttura”, ovvero la
legge del 1901 sulla riforma del procedimento sommario, sostenne che il legislatore avesse
errato nel credere che fosse possibile curare i problemi e le manchevolezze della giustizia
civile senza predisporre un radicale riordinamento del nostro organismo giudiziario.
Eppure la situazione non si è di molto evoluta, e tutt’ora, come all’epoca in cui scriveva
Giuseppe Chiovenda, ovvero agli inizi degli anni ’20 del secolo scorso, i vari legislatori non
analizzano né colgono le vere necessità dell’ordinamento giuridico, di conseguenza i “vulnus”
continuano ad aggravarsi attraverso il semplice ma dannoso sistema delle riforme parziali.
C’è bisogno urgente di un organico sistema di norme realmente finalizzato a migliorare
l'efficienza della giustizia civile, gravata dalla problematica dell’arretrato giudiziario.
La “frenesia riformista” fa sì che da decenni gli operatori giuridici ed i cittadini siano stati
assuefatti a vivere e rapportarsi in una dimensione di perenne “work in progress” del codice
di procedura civile, in continua attesa di una fantomatica riforma, dando vita
progressivamente sempre di più a caos e incomprensione giuridica.
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Ciò porta ad avere un codice continuamente in procinto di venire cambiato, in cui “di riforma
in riforma” l'ultima è sempre la penultima, ma così facendo si ottiene l’effetto di procrastinare
l’azione necessaria e definitiva.
Per capire la situazione disastrosa in cui versa la “salute del processo civile” in Italia, si calcola
che in media un processo ordinario di primo grado dura solitamente alcuni anni, altri anni
invece sono impegnati da quello, eventuale, di appello e, mediamente due o tre anni sono
occupati dall’eventuale fase di Cassazione.
È evidente che si tratta di tempi inaccettabili per le dinamiche delle società contemporanea,
senza considerare che una giustizia civile rapida, efficiente e organizzata rappresenta
una condicio sine qua non per i rapporti socioeconomici rispettosi dei principi di correttezza
e legalità.
La ragionevole durata del processo civile italiano (art 111 comma 2 Cost.) incide anche sulla
credibilità delle istituzioni per i cittadini, affiche sentano propria e coltivino anch’essi nella
loro quotidianità la cultura della legalità.
Negli anni più recenti si è affermata una tendenza altrettanto pericolosa, quella c.d.
“economicistica”, secondo la quale l’inefficienza del processo civile costituirebbe un grave
ostacolo allo sviluppo economico del paese, impattando negativamente anche sull’appetibilità
dell’Italia per gli investitori esteri, in quanto le imprese internazionali potrebbero essere meno
propense ad investire non avendo garanzie di affidabilità sul sistema giudiziario.
In questa logica ciò che conta non è tanto l’esattezza della decisione (che ovviamente viene
auspicata), quanto piuttosto la rapidità nel giungere ad una soluzione di conflitto, di
conseguenza da questa prospettiva derivano soluzioni e rimedi caratterizzati per il minore
spazio dato alla ricerca della verità, in cui tutto è mirato a comprimere il più possibile i tempi,
compresi quelli dedicati al diritto alla difesa delle parti, diritto, ricordiamolo,
costituzionalmente sancito all’art 24.
Vedere il processo in chiave di analisi economica significa anteporre i parametri dei tempi e
dei costi alla giusta tutela dei diritti. Sicuramente i primi fattori sono di importanza capitale
in un moderno ordinamento giuridico, ma considerati da soli non sono in sé decisivi, infatti
se dovessimo ragionare per estremi, ma prendendo come modello di riferimento i parametri
della Costituzione italiana, sarebbe preferibile una sentenza giusta ma emessa in ritardo, ad
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una veloce ma ingiusta, nella prospettiva “economicistica” invece il contenzioso ed il
processo, sono un ostacolo da evitare il più possibile e da esaurire in breve.
Non a caso la ratio economica è una delle colonne portanti che informano la Riforma Cartabia,
che non a caso pone grandissima importanza ai mezzi alternativi di risoluzione delle
controversie (ADR), quindi di tipo conciliativo e mediatorio, senza però risolvere il problema.
In particolare la Riforma in esame sembra presentare proprio tutte le caratteristiche tanto
vituperate da Giuseppe Chiovenda, come per esempio la superficialità e la poca cura nel
modificare i vari istituti della procedura civile, anche perché pensata e adottata in troppo poco
tempo.
La fretta con cui la riforma è stata scritta e di conseguenza, con cui è entrata in vigore, ha
portato ad alcune incongruenze normative, un esempio per tutti: pensiamo al consistente
aumento della competenza del giudice di pace, il quale però non è stato associato ad alcun
incremento del personale addetto all'ufficio con conseguenze disastrose in termini di accesso
alla giustizia.
L’atro grande errore della riforma Cartabia (e di tutti i legislatori precedenti) sta nel credere
che la colpa di tale inefficienza strutturale sia dovuta quasi esclusivamente ad un difetto della
legge che possa risolversi quasi automaticamente cambiando quest’ultima, senza considerare
che le regole di procedura hanno un peso residuale nelle cause dei disservizi della giustizia,
ignorando come le cause strutturali che portano ad avere troppo contenzioso e di conseguenza
l’eccessiva durata del processo risiedono nell’esiguità del numero dei giudici che tra l’altro
spesso sono mal distribuiti sul territorio, per non menzionare la mentalità burocratica del
personale.
Una riforma ideale e non superficiale dovrebbe quindi incidere sul volume complessivo del
contenzioso civile in relazione al numero dei magistrati sui quali esso grava perché allo stato
attuale ciascun Magistrato ha un altissimo carico di lavoro.
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2. Il PNRR come “presupposto storico” della Riforma Cartabia
La pandemia del COVID-19 ha dato luogo alla crisi economica di molti comparti produttivi
facendo nascere l’esigenza di adottare un forte intervento economico da parte dell’UE stessa,
a favore e sostegno dei singoli paesi membri, tra cui anche l’Italia. L’unione nel concedere
agli Stati finanziamenti e prestiti chiede in cambio l'attuazione di riforme ritenute essenziali
per accompagnare il rilancio dell'economia, tale approccio è caratterizzato dall'introduzione
di appositi strumenti normativi denominati “piani nazionali di ripresa e resilienza”.
Ciò ovviamente ha impattato sul tema della giustizia civile poiché le istituzioni europee hanno
spinto con urgenza all’adozione (da parte dell’Italia) di una serie di riforme in tale ambito.
Il PNRR è un "pacchetto completo e coerente di riforme e investimenti" necessario per
accedere alle risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione Europea nell'ambito ella
strategia Next Generation EU. Esso contiene oltre ad altre riforme, anche quella del sistema
giudiziario. Il suo fine ultimo consiste nel modernizzare l’Italia e il suo ordinamento giuridico,
prevedendo, tra gli altri obbiettivi, anche quello di ridurre i tempi dei processi.
Nello specifico il PNRR mira ad abbattere l’arretrato civile del 90%, in tutti i gradi di giudizio,
ridurre del 40% della durata dei procedimenti civili, invece il target intermedio è
l'abbattimento dell’arretrato civile del 65% in primo grado, e del 55% in appello entro la fine
del 2024.
Inoltre durante tutto il periodo considerato dal Piano deve essere realizzato un monitoraggio
continuo sulla creazione di nuovo arretrato con la finalità di evitarlo.
Si tratta di obiettivi non facili da realizzare tenendo conto che l'Italia ad agosto del 2023, ha
già intrapreso una trattativa con l'Ue per negoziarne una revisione.
Ci troviamo di fronte ad una riforma che apparentemente si presenta con l’idea di rendere la
nostra giustizia civile europea, ma in realtà è intesa come merce di scambio indispensabile
per ottenere i finanziamenti per l'Italia da parte dall'Unione, quindi il processo civile ha dovuto
pagare il prezzo della strutturale debolezza dei conti pubblici del nostro paese.
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3. Il quadro generale della riforma Cartabia e la sua crono storia
Il PNRR, stabilisce che: “la riforma del processo civile si articola lungo tre dorsali
complementari tra di loro: da un lato si intende accentuare il ricorso agli strumenti alternativi
per la risoluzione delle controversie, ADR, dall'altro, occorre apportare le necessarie
migliorie al processo civile, anche in considerazione del fatto che solo a fronte di un processo
efficace davanti all'autorità giudiziaria, le misure alternative possono essere in grado di
funzionare proficuamente, infine occorre intervenire sul processo esecutivo e sui procedimenti
speciali”.
In attuazione dei principi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo
civile, gli obiettivi per i quali i fondi sono stati stanziati mirano a ridurre il tempo di durata
dei processi, abbattere l'arretrato, promuovere la digitalizzazione, fino alla riqualificazione
del patrimonio immobiliare giudiziario.
La riforma realizza un riassetto formale e sostanziale della disciplina del processo civile
ordinario di cognizione di primo grado, ampliando le ipotesi di competenza del giudice
monocratico e concentrando tutte le attività processuali nella prima udienza di comparizione
e trattazione della causa.
La riforma ha anche stravolto con scarsi risultati alcuni schemi consolidati: ha soppresso il
rito sommario sostituendolo con il cosiddetto rito semplificato di cognizione, ha disposto
alcuni aggiustamenti al processo del lavoro, del processo d’esecuzione e dei procedimenti
speciali, introducendo un ventaglio di interventi che interessa il giudizio di primo grado.
Ha ridisegnato l'appello sul giudizio d’impugnazione, potenziando il filtro dell’ammissibilità
in appello, ha apportato una ristrutturazione del giudizio di Cassazione, introducendo
un'ipotesi di definizione accelerata dei ricorsi, e in sostanza monocratica, sul giudizio di
legittimità, con l’introduzione dell’istituto del Rinvio pregiudiziale in Cassazione, il cui
effetto deflattivo va individuato nel coinvolgimento anticipato della Suprema Corte nella
soluzione di dubbi interpretativi, ed è stato riformato l'intero processo di famiglia.
Ma il vero tratto distintivo della riforma era rappresentata da un significativo potenziamento
del ricorso ai cosiddetti metodi alternativi di risoluzione delle controversie, operazione tanto
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acclamata per ragioni di efficientamento, ma che si traduce in un monito implicito a star
lontani dalla giurisdizione, e molto altro ancora.
Osserviamo sinteticamente l’evoluzione anno per anno, che ha portato la sua adozione.
Il 9 gennaio del 2020 il Ministro della Giustizia dei primi due Governi Conte propone al
Senato un disegno di legge delega «per l’efficienza del processo civile e per la revisione della
disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie».
Il progetto di riforma della giustizia civile, avviato con la legge 26 novembre 2021, n. 206
(attuata con il decreto legislativo n. 149/2022), mirava a fare tutto ciò, riducendo i tempi di
svolgimento del giudizio e del carico pendente, infatti era chiamata “Delega al governo per
l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione
alternativa delle controversie e misure urgenti per la razionalizzazione dei procedimenti in
materia di diritti delle persone e delle
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Principio di domanda
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Schema sulla Riforma Cartabia nel processo civile
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L'immediatezza ed il principio di immutabilità fisica del giudice
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Principio d'ìnerzia