Mini schema relativo ai punti salienti della Riforma Cartabia in merito al Processo penale. Digitalizzazione; indagini preliminari; udienza preliminare; introduzione udienza filtro; procedibilità a querela; assenza; procedimenti speciali; giudizio ordinario; impugnazioni; improcedibilità; particolare tenuità del fatto; pena pecuniaria; pene detentive brevi; giustizia ripartiva.
RIFORMA CARTABIA
punti essenziali
1. DIGITALIZZAZIONE E PROCESSO TELEMATICO
Al fine di rendere più efficiente e spedita la giustizia penale, si interviene sulla disciplina:
•
della forma degli atti ® individuando la forma standard nel documento informatico;
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del deposito di atti, documenti, richieste e memorie ® deve avvenire esclusivamente con
modalità telematiche;
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accesso e conservazione fascicoli informatici ® formati, conservati e trasmessi secondo
modalità che ne assicurino l’integrità, l’autenticità, accessibilità e consulenza telematica;
•
notificazioni ® regola generale diviene la notificazione telematica presso il domicilio
digitale;
•
partecipazione a distanza ad un atto o udienza ® attivazione di un collegamento
audiovisivo.
2. INDAGINI PRELIMINARI
Si rimodulano i termini di durata massima delle indagini rispetto alla gravità del reato, prorogabili
solo una volta per un periodo non superiore a 6 mesi:
•
6 mesi ® contravvenzioni;
•
1 anno e 6 mesi ® alcuni delitti di particolare gravità ex art- 407 C.2 cpp;
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1 anno ® tutti gli alltri delitti.
L’azione penale dovrà essere esercitata solo quando gli elementi raccolti dal PM consentano una
ragionevole previsione di condanna dell’imputato.
3. UDIENZA PRELIMINARE ED ESTENSIONE DEI CASI DI CITAZIONE DIRETTA A
GIUDIZIO
•
Si estendono i casi di citazione diretta a giudizio (550 C.2 cpp) ad una serie di fattispecie (la
cui pena è compresa tra i 4 e i 6 anni), che non presentano rilevanti difficoltà di accertamento;
•
Diminuiscono i reati per cui è necessaria l’udienza preliminare.
Il giudice dovrà pronunciare SNAP quando gli elementi acquisiti non consentano una ragionevole
previsione di condanna.
4. INTRODUZIONE DELL’UDIENZA FILTRO
Per le citazioni dirette davanti al Tribunale in composizione monocratica si introduce una udienza
predibattimentale (“udienza filtro”), da svolgersi in Camera di Consiglio, con un giudice diverso
rispetto a quello con il quale si dovrà poi fare il dibattimento.
All’esito di tale udienza, il giudice può pronunciare SNAP se “gli elementi acquisiti non consentono
una ragionevole previsione di condanna”.
Si definisce udienza filtro perché il giudice dovrà “filtrare” le citazioni dirette che ha formulato il
PM per stabilire se celebrare o meno il dibattimento.
N.B. lo scopo è quello di evitare di tenere in piedi un processo lungo, costoso, che poi termina con
l’assoluzione.
5. PROCEDIBILITÀ A QUERELA
Si estende la procedibilità a querela a specifici reati contro la persona e contro il patrimonio con
pena non superiore nel minimo a 2 anni, salva la procedibilità d’ufficio se la vittima è incapace per
età o infermità.
Viene espressamente prevista la remissione tacita di querela in caso di ingiustificata assenza del
querelante all’udienza in cui lo stesso sia citato come testimone.
6. ASSENZA
Si può procedere in assenza dell’imputato solo quando si ha la certezza
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