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LA TUTELA DELLA SICUREZZA PER IL CONSUMATORE
2. ALIMENTARE A LIVELLO COMUNITARIO.
Nel primo capitolo si è spesso accennato al fatto che nel corso degli interventi effettuati sia
in ambito statale, sia comunitario, si è voluto mantenere un certo grado di tutela nei
confronti della sicurezza alimentare. Il motivo si riconduce al fatto che il mercato
d’interesse, vista l’importanza della sua diffusione, essendo
alimentare è da sempre oggetto
genere di prima necessità per antonomasia. Oltre all’interesse generato dalla
il cibo, il
sicurezza degli alimenti in sé, la tutela del consumatore si è sviluppata in altri sensi. Negli
ultimi anni, infatti, si è assistito a una crescita della sensibilità dei consumatori, che
rivendicano il diritto a essere informati sulla qualità e la provenienza del cibo acquistato e
a essere risarciti nel caso in cui il bene alimento gli abbia cagionato un danno.
percorso che ha portato la società europea a una tale concezione sull’importanza della
Il
sicurezza alimentare è stato sicuramente lungo e si è sviluppato nel corso dei secoli grazie
L’uomo ha,
al susseguirsi di vicende storiche più o meno di rilievo. infatti, dapprima
elaborato diverse tecniche in grado di conservare gli alimenti, poi ha sviluppato
l’adulterazione, tenendo conto della salubrità e della
meccanismi volti a contrastarne
Il dibattito si è acceso nell’ultimo decennio,
qualità di certi generi. andando a coinvolgere
anche i consumatori dei paesi più ricchi del mondo, che pur avendo a disposizione
un’ampia quantità di cibo, hanno cominciato ad accusare la scarsa qualità degli alimenti
65
consumati . Europea per
2.1. Il consumatore alimentare. Gli interventi dell’Unione
tutelarne la sicurezza.
La politica di sicurezza alimentare dell'Unione europea è finalizzata alla protezione della
salute e degli interessi dei consumatori garantendo allo stesso tempo il regolare
64 AGCM -AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, Normativa a tutela del
consumatore in Europa e USA, disponibile su << http://www.agcm.it/resto-del-mondo-e-icn/normativa-a-
tutela-del-consumatore-in-europa-e-usa.html>>
65 BABUSCIO T., Alimenti sicuri e diritto, analisi di problemi giuridici nei sistemi amministrativi delle autorità
per la sicurezza alimentare europee e statunitense, Giuffrè editore, Milano, 2005, p. 23-29.
43
funzionamento del mercato interno. Per ottenere tale obiettivo, l'Unione ha elaborato
d’igiene
norme di controllo in materia degli alimenti e dei prodotti alimentari, salute e
benessere degli animali, salute delle piante e prevenzione dei rischi di contaminazione da
sostanze esterne, prescrivendo inoltre norme volte a garantire l'adeguata etichettatura di tali
prodotti.
Questa politica è stata riformata all'inizio degli anni 2000 all'insegna del cosiddetto
approccio "dai campi alla tavola". Un livello elevato di sicurezza degli alimenti e dei
prodotti alimentari commercializzati nell'Unione è così garantito in tutte le fasi della catena
66
di produzione e distribuzione .
Inizialmente le prime norme in materia di legislazione alimentare sono emerse da un
insieme di disposizioni di origine nazionale dirette a porre divieti e sanzioni. Oggi non è
più cosi: la normativa, infatti, è ora finalizzata in primis alla prevenzione e
all’assicurazione della libera e sicura circolazione degli alimenti e delle bevande. Per
questo motivo il legislatore europeo ha emanato diversi regolamenti, direttive e decisioni
per regolare la produzione, la trasformazione e la distribuzione dei prodotti alimentari.
A seguito dello sviluppo delle politiche europee degli anni ‘90, volte alla creazione di un
mercato unico all’interno del quale vi sia una libera circolazione di merci, è stato
necessario elaborare un sistema che garantisse sì questo progetto, ma che allo stesso tempo
tutelasse i consumatori alimentari dai possibili danni cagionati dalla circolazione di
alimenti non sicuri.
In riferimento a tali questioni un primissimo intervento comunitario si ebbe con la direttiva
1993/43 (poi abrogata nel 2004), diretta a imporre alle industrie alimentari il cosiddetto
sistema HCCP (Hazard Analysis and Critical Control Points); sulla base del quale un
imprenditore alimentare deve analizzare i rischi e controllare i punti critici del proprio
processo produttivo utilizzando un manuale al cui interno deve specificare i profili di
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rischio, le procedure di controllo e le operazioni necessarie da eseguire .
66 MAGLI C., La sicurezza alimentare tra norme preventive, obblighi risarcitori ed autoresponsabilità del
consumatore : sistema italiano e modello statunitense a confronto, BOLOGNA, D.U.press, 2013, p. 7-8.
67 MAGLI C., La sicurezza alimentare tra norme preventive, obblighi risarcitori ed autoresponsabilità del
consumatore : sistema italiano e modello statunitense a confronto, op.cit., p. 22-25.
44
In seguito, il 30 aprile 1997 la Commissione Europea ha adottato il Libro Verde sui
principi generali della legislazione alimentare nell’Unione Europea, un testo attraverso il
quale si è fatto il punto sulle maggiori problematiche del settore alimentare, indicando le
finalità principali su cui costruire il nuovo impianto normativo e avviando il dibattito tra gli
stati membri. Il lavoro svolto da questa consultazione ha portato poi la commissione ad
adottare il Libro Bianco sulla sicurezza alimentare del 2000, che contiene una raccolta
ufficiale di proposte di azione comunitaria e l’indicazione degli strumenti per la loro
realizzazione. L’importanza di questi due libri sta nel fatto che, a seguito della loro
elaborazione, gli organi comunitari hanno dato vita a un dialogo volto a programmare una
disciplina più organica in materia, che ha portato alla redazione del Regolamento CE
178/2002 “General 68
Food Law” .
Il regolamento CE 178/2002.
2.1.1. provvedimenti normativi dell’Unione Europea
Tra i in materia di sicurezza degli alimenti,
quello che ricopre un’importanza fondamentale è il Regolamento CEE n. 178/2002, che
l’Autorità
sancisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce
e fissa le procedure nell’ambito della
Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA)
sicurezza alimentare.
L’obiettivo principale perseguito dal regolamento è quello di garantire degli elevati
standard di sicurezza degli alimenti, adottando misure idonee ad attuare la rintracciabilità
dei prodotti e delle materie che li compongono.
all’articolo 1,
Innanzitutto il Regolamento, si occupa, della definizione di legislazione
“le
alimentare, intendendo per essa leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative
riguardanti gli alimenti in generale, la sicurezza degli alimenti in particolare, sia nella
comunità sia a livello nazionale, sono incluse tute le fasi di produzione, trasformazione e
distribuzione degli alimenti e anche i mangimi destinati alle produzioni alimentari o a
68 BOLOGNINI S. COSTATO L., Note introduttive, in “Istituto di diritto agrario internazionale e comparato, La
sicurezza alimentare nell’Unione Europea”, in Le nuove leggi civili commentate, 2003, n. 1-2, p. 117-118.
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Il campo di applicazione della legislazione non è riferito
essere somministrate”. quindi
solo agli alimenti, ma comprende anche tutte le misure dirette a influenzarne la sicurezza.
All’articolo 2, invece il legislatore comunitario ha voluto dare una definizione di prodotto
alimentare valida per tutti gli stati membri, e quindi in grado di assumere una portata
generale all’interno di tutta l’Unione Europea. Nello specifico tale norma definisce come
“qualsiasi
alimento sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non
trasformato destinato a essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa
essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e
qualsiasi sostanza intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro
Sono invece esclusi da tale definizione:
produzione, preparazione o trattamento”.
a) I mangimi;
Gli animali vivi, a meno che siano preparati confezionati o serviti per l’immissione
b) sul mercato ai fini del consumo umano;
c) I vegetali prima della raccolta,
d) I medicinali ai sensi delle direttive 65/65/CEE e 93/73/CEE,
e) I cosmetici ai sensi della direttiva 76/68/CEE,
f) Il tabacco e i prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 89/622/CEE,
g) Le sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi della convenzione unica delle
Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971,
h) Residui e contaminati.
Grazie a tale norma il legislatore ha fornito una definizione vincolante, assicurando un
certo grado di certezza giuridica alla legislazione alimentare europea, la quale prima di tale
determinazione era composta da diverse definizioni di alimento tra loro frammentate e
contrastanti. procedure in materia di sicurezza alimentare, l’art. 50 del
Riguardo alle Regolamento in
esame ha istituito un sistema di allarme rapido, cui partecipano gli Stati membri e
l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, con la finalità di limitare i danni (anche
sotto il profilo territoriale) in caso di presenza di cibi avariati o dannosi per la salute.
o gravi rischi per la salute dell’uomo derivante
Grazie a questo sistema, in caso di problemi
da cibi o mangimi, lo stato membro venuto a conoscenza del pericolo, è tenuto a informare
46
tempestivamente la Commissione, la quale si occuperà della gestione del problema
69
informando il sistema europeo di sorveglianza .
Sulla base delle indicazioni presenti nel Libro Bianco in tema di sicurezza alimentare, il
Regolamento CE 178/2002 ha istituito l’Autorità Europea per la sicurezza alimentare
(EFSA), un organo comunitario con il compito di eseguire valutazioni tecnico-scientifiche
relativamente ai rischi concernenti la sicurezza degli alimenti e dei mangimi, la salute, il
L’EFSA è un organo neutrale e terzo
benessere degli animali e la protezione delle piante.
rispetto agli interessi in gioco che emette rapporti riguardanti la valutazione, la
d’informazioni
prevenzione e la diffusione sui rischi nel settore alimentare. Si compone di
quattro uffici: un consiglio di amministrazione, un direttore esecutivo, un foro consuntivo e
di operare in modo efficace l’EFSA è stata concepita in
un comitato scientifico. Al fine
modo da assicurare neutralità, indipendenza, elevata professionalità degli esperti e
L’autorità si basa poi su un modello del tutto
trasparenza