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ARZUOLI
amministrazione: trasfigurazione e morte dell’interesse legittimo, in Dir. pubbl.,
199, 496 ss. 54
In altre parole è possibile affermare che il rapporto giuridico “se è inteso come
correlazione diritto- obbligo, è semmai una conseguenza dell’esistenza di un
74
dovere, e quindi un posterius”.
Inoltre, anche valutando l’esistenza di un rapporto obbligatorio, la tesi risulta
debole sotto un altro punto di vista: l’adempimento dell’obbligazione consiste nel
soddisfacimento dell’interesse del creditore, ossia nella prestazione eseguita dal
debitore corrispondente a quella dedotta nell’obbligazione; alla stregua di
quest’impostazione si finisce per identificare l’interesse del creditore
esclusivamente con l’interesse alla risposta tempestiva, mentre il rapporto tra i due
soggetti è sicuramente più complesso: il cittadino non ha soltanto l’interesse a
ottenere un provvedimento, qualunque esso sia, ma anche e soprattutto un
interesse ad ottenere quel dato provvedimento positivo.
Altri hanno addirittura attribuito la natura di diritto soggettivo di rango
costituzionale al rispetto dei tempi del procedimento, autonomamente risarcibile,
75
indipendentemente dalla spettanza del bene della vita finale. Questa
Cit. S. C , Le situazioni giuridiche e l’ oggetto della giurisdizione
74 ASSARINO
amministrativa, Milano,1956, pagg. 153- 163.
Vedi G. M , Provvedimento amministrativo negativo tardivo: l’ Adunanza
75 ICARI
plenaria sul danno da ritardo «mero» infittisce la «rete di contenimento» in
Giust. Civ., 2006, I, 1329 ss., il quale ha sostenuto: «Se dunque deve riconoscersi
la sussistenza di un vincolo costituzionale di provvedere in capo alla Pubblica
Amministrazione ed un correlativo diritto soggettivo all’ esercizio del potere
funzionalizzato entro i termini normativi fissati, e se tale diritto assume rilevanza
costituzionale attraverso la mediazione del principio del giusto procedimento, un
provvedimento amministrativo tardivo, indipendentemente dal suo contenuto
favorevole o non favorevole all’istante, non solo sarà illegittimo…, ma non
possiederà neppure la forza tipica di degradazione del diritto contrapposto». Vedi
anche M.C. C , Il giusto procedimento come principio costituzionale, in
AVALLARO 55
impostazione muove dall’assimilazione tra procedimento amministrativo e
76
processo giurisdizionale. Il principio della tempestività dell’azione
amministrativa troverebbe fondamento nell’art. 111 della Costituzione, con la
conseguenza che le disposizioni in esso contenute si possano riferire, non solo al
processo, ma anche al procedimento amministrativo.
Anche quest’indirizzo non è esente da critiche. In particolare si è osservato che
l’art. 111 Cost. si colloca nell’ambito delle norme destinate alla giurisdizione e
sarebbe del tutto arbitrario estenderle al settore procedimentale amministrativo. Se
è vero che la legge 241 del 1990 impone di conformare l’azione pubblica ad
Il Foro amministrativo, 2001, p.1836, nota 23.
76 Nel testo costituzionale molte sono le garanzie nei confronti della pubblica
amministrazione: pensiamo al diritto di difesa sancito all’ art 24 (che fa
riferimento anche alla tutela degli interessi legittimi) o all’ art. 113 (che detta una
serie di regole che attengono alla tutela del cittadino nei confronti della Pubblica
Amministrazione, escludendo qualsiasi forma di privilegio processuale a suo
favore). Nonostante ciò, la dottrina ha iniziato a parlare di “giusto processo” e
“giusto procedimento” soltanto con la revisione costituzionale del 1999 (ovvero la
modifica dell’art. 111) e con l’introduzione della legge sul procedimento
amministrativo. Tant’è che ancora nel 1954 Enrico Guicciardi, nella sua opera
“La giustizia amministrativa” descrive il sistema di giustizia amministrativa in
questi termini: “... sempre dal punto di vista strettamente giuridico è il cittadino
che serve al giudizio amministrativo, che senza la sua iniziativa non potrebbe
istaurarsi e svolgersi, mentre il giudizio amministrativo non serve al cittadino.”
La Corte Costituzionale, dal canto suo, parla per la prima volta di “giusto
procedimento” nella sentenza 23 febbraio 1962, n. 13 collegando però la
vincolatività di tale principio solo al legislatore regionale e affermando che il
principio stesso non assume rango costituzionale.
56
alcuni canoni, come l’obbligo motivazionale, il principio del contraddittorio, la
certezza temporale ecc. (similmente alle prescrizioni dell’articolo sul “giusto
processo”), è anche vero che non risulta possibile estendere la portata dell’art. 111
al procedimento amministrativo, al punto da ritenere il fattore tempo
costituzionalmente tutelato e di conseguenza parlare di diritto soggettivo al
rispetto del termine procedimentale.
Altri autori ammettono un diritto al risarcimento del danno in capo al privato
senza interrogarsi su quella che è la posizione giuridica lesa dalla violazione
perpetrata dal comportamento dell’organo pubblico. Secondo tale impostazione,
dall’inerzia nascerebbe un’obbligazione risarcitoria, a prescindere dalla violazione
di norme procedimentali che rileva solo ai fini probatori e non già per della
77
configurazione dell’illecito. Anche questa impostazione non pare condivisibile
posto che non può parlarsi di fatto illecito se non di fronte alla lesione di una
situazione tutelata dall’ordinamento, la cui individuazione è necessaria per
stabilire l’an e il quantum del risarcimento. Non è possibile prescindere dalla
valutazione della posizione dell’interessato per poter qualificare un danno
ingiusto, e come tale risarcibile: si finirebbe per equiparare di fatto la mera
78
illegittimità procedimentale all’illiceità.
Un’ultima impostazione individua una posizione d’interesse alla tempestività
dell’azione amministrativa, (in virtù della rilevanza anche economica del tempo
Secondo quest’ impostazione il danno da ritardo consisterebbe nel solo
77
pregiudizio patito dal privato per l’ attesa e non anche per un comportamento
illecito della pubblica amministrazione cristallizzatosi in un provvedimento
illegittimo.
Cfr. F.G. S , Il silenzio della pubblica amministrazione alla luce del suo
78 COCA
nuovo trattamento processuale, in Dir. proc. amm., 2002, 245.
57 79
con cui le amministrazioni fanno fronte alle domande dei privati ), subordinando
il risarcimento del danno da mancato o tardivo provvedimento alla sola
condizione che la Pubblica Amministrazione sia incorsa nella violazione dei
termini procedimentali. Il tema dell’interesse protetto, è strettamente legato a
quello della portata della responsabilità che è stata sussunta, nel corso del tempo,
negli alternativi paradigmi della responsabilità extracontrattuale, di quella
contrattuale per l’inadempimento di obblighi nascenti da un “contatto sociale
qualificato”, e di quella precontrattuale.
Tuttavia, non sono mancate in sede interpretativa “voci fuori dal coro” volte a
configurare quella in discorso quale responsabilità avente caratteri assolutamente
80
sui generis , comprensiva delle peculiarità proprie dell’una e dell’altra delle
forme di responsabilità conosciute nel diritto civile. (Vedi par. successivo.)
La tempestività dell’ azione non può non riflettersi sul valore economico delle
79
attività dei privati. Così S. O , La centralità del “tempo” nella valutazione
SELLA
della correttezza della Pubblica amministrazione, in Foro Amministrativo, 2012,
3, 649, per il quale i costi derivanti dall’ inefficienza dell’ amministrazione, ed in
particolare dalla intempestiva conclusione del procedimento, sono sopportati da
soggetti esterni costretti a subire danni patrimoniali per l’ impossibilità di
pianificare adeguatamente le proprie attività. Vedi anche P. Q , Il tempo
UINTO
come bene della vita nel procedimento amministrativo: le perplessità del
legislatore e l’ incertezza del giudice, in www. giustamm.it.
Sul tema cfr. ROMANO TASSONE, La responsabilità della p.a. tra
80
provvedimento e comportamento, Relazione al convegno svolto il 13 novembre
2003 presso il Consiglio di Stato in occasione della presentazione del volume di
Garofoli, Racca, De Palma, La responsabilità della pubblica amministrazione e il
risarcimento del danno innanzi al giudice amministrativo, Giuffrè, Milano, 2003,
in www.giustizia-amministrativa.it. 58
3 La natura extracontrattuale della responsabilità
risarcitoria.
La dottrina e la giurisprudenza prevalenti tendono tuttora a ricostruire la
responsabilità della P.A. per lesione dell'interesse legittimo facendo riferimento al
paradigma dell'illecito aquiliano, di cui all'art. 2043 c.c., clausola generale con la
quale si sanziona con un obbligo risarcitorio la violazione del principio del
neminem laedere: si tratta dell’indirizzo seguito dalle Sezioni unite di Cassazione
81
con la sentenza n. 500 del 1999. L’interesse legittimo è stato definito dalla Corte
come la “posizione di vantaggio riservata ad un soggetto in relazione ad un bene
della vita oggetto di un provvedimento amministrativo e consistente
nell’attribuzione a tale soggetto di poteri idonei ad influire sul corretto esercizio
del potere, in modo da rendere possibile la realizzazione dell’interesse al bene”.
In questo contesto i giudici hanno adoperato la distinzione tra interessi oppositivi
e pretensivi al fine di individuare i concreti presupposti al cui riscontro è
subordinata la fruibilità del rimedio risarcitorio, esplicitamente circoscritta alle
sole ipotesi in cui l’attività illegittima della P.A. “abbia determinato la lesione
dell’interesse al bene della vita al quale l’interesse legittimo effettivamente si
collega e che risulta meritevole di protezione alla stregua dell’ordinamento”.
Mentre nel caso d’interessi oppositivi l’accertamento dell’illegittimità del
CHIEPPA, Viaggio di andata e ritorno dalle fattispecie di responsabilità della
81
Pubblica Amministrazione alla natura della responsabilità per i danni arrecati
all’esercizio dell’attività amministrativa, in Dir. proc. amm., 2003, 683 ss. ; vedi
par. 1, pag. 49-50. 59
provvedimento restrittivo basta a configurare una lesione dell’interesse alla
conservazione del bene della vita, per