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CASO ESEMPIO

Ord 13 ottobre SSUU civili ord. 1998/540 Ordinanza. Soggetto commissario di una controllata pubblica che aveva

afAidato la gestione di un nido a fronte di un corrispettivo incongruo e difforme dalle stime peritali eseguite per

determinazione canone di locazione. Qui si potrebbe effettivamente obiettare: è sindacabile la concreta

individuazione di un corrispettivo quando la PA agisce iure privatorum? Quali sono le norme violate? In alcuni ambiti

ci sono norme di azione che la PA deve seguire per giungere a un certo contenuto decisionale, ma in ogni caso la

possibilità di argomentare la sussistenza di una violazione di quei principi generali economicità efAicienza efAicacia.

giustiAicano la contestazione in termini di violazione di regole giuridiche che si impongono alla PA, al funzionario che

ha per essa operato sulla base di una allegazione concreta che fa riferimento a nozioni di diligenza ordinaria, di

condotta di carattere imprenditoriale, gestione che potrebbe essere misurata nell’ambito dell’esecuzione di una

obbligazione di mandato. Anche in ambito civile ci potrebbe essere discrezionalità nel dare esecuzione ad un mandato

ma potrebbe ravvisarsi inadempimento in relazione agli obblighi che derivano dal mandato quando non c’è stata

diligenza esigibile da parte del mandatario. Mutatis mutandis in relazione a scelte connotate da discrezionalità, ben

possiamo ravvisare la violazione di regole giuridiche, ovviamente in tutti casi dove c’è proAilo di valutazione

economica. Perché se si deve ravvisare il danno erariale il contenuto e gli effetti dell’azione amministrativa, la

deliberazione, decisione, devono avere qualche ricaduta in termini di bilancio e possono essere lette secondo questo

Ailtro, questi criteri di regole generali di cui all’art. 1 della 241.

Il danno che era stato ravvisato in quel caso sul canone di locazione percepito e il valore di mercato che era più del

doppio. L’oggetto della richiesta di condanna è elevato. Sentenza confermata in appello. La corte dei conti aveva

disatteso l’eccezione di difetto di giuri x insindacabilità nel merito di scelte discrezionali della pa, osservando in senso

contrario che quell’azienda era tenuta al rispetto di quei criteri di economicità efAicienza efAicacia dell’azione

amministrativa, e il petitum sostanziale dell’azione amministrativa dell’azione promossa riguardavano il mancato

rispetto di quei principi a causa dell’eseguità del canone di indennizzo..

3 motivi di ricorso per cassazione:

1.difetto di giurisdizione ai sensi del 3 comma 1 del DL che modiAica l’articolo comma 1 della l. n.20 il quale prevedendo

insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali della pa escluderebbe che la Corte dei conti possa estendere

sindacato ad articolazione concreta e minuta dell’iniziativa intrapresa dal pubblico amministratore. Nel caso

di specie con l’azione promossa dalla procura contabile non sarebbe stata contestata la compatibilità del contratto di

locazione con i Aini pubblici, * PRECISAZIONE IL DANNO ERARIALE SUSSISTE CON LO SVIAMENTO DAI FINI

PUBBLICI, e se non c’è questa contestazione tutte le modalità che comunque sono idonee a perseguire in Aine pubblico

(anche se non in maniera efAiciente ed economica ) sarebbero sottratte al sindacato contabile perché sarebbero

articolazione concreta e minuta dell’agire amministrativo CHE COMUNQUE RISPETTA IL FINE. Qui viene lamentata

estraneità dei Aini prescelti. Qui la corte si sarebbe sostituita alla pa violando limiti esterni. I Aini devono essere ispirati

a economicità efAicienza ed efAicacia, rilevanti sul piano non dell’opportunità ma della legittimità dell’azione

amministrativa; altrimenti poteva essere una modalità fantasiosa di gestione ma era un semplice contratto di

locazione. Viene sostenuto che criticando indebitamente le scelte inerenti al contratto di locazione la giuri contabile

si sarebbe intromessa nelle scelte discrezionali unicamente riservate alla PA violando i LIMITI ESTERNI.

2. uso del potere per ingerirsi nelle scelte della pa

3. si Ainisce per operare e un giudizio di merito e di opportunità basato su valutazioni prive di motivazione.

I motivi vengono ritenuti inammissibili; l’articolo 1 comma 1 della 241, ritiene non sindacabili nel merito le scelte

discrezionali compiute da soggetti sottoposti alla giuri contabile della Corte dei conti, non fa si che LE scelte siano

sottratte a qualsiasi possibilità controllo e in particolare al controllo della conformità alla legge che regola l’attività

amministrativa potendo e dovendo la Corte dei conti veriAicare la conformità delle scelte amministrative con i Aini

pubblici dell’ente, ma soprattutto i Aini devono ispirati a criteri di economicità efAicienza ed efAicacia dell’art 1 l

241/90, rilevanti sul piano non della mera opportunità ma bensì della legittimità dell’azione amministrativa.

Qui vengono richiamate pronunce ma di un orientamento ampiamente consolidato della Cassazione.

QUINDI

La discrezionalità del pubblico amministratore nell’individuare la soluzione più idonea a realizzare nel caso

concreto l’interesse pubblico può dirsi legittimamente esercitata solo in quanto vengano rispettati i criteri

ispiratori dell’agere della PA di cui all’articolo 97 e codi@icati all’articolo 1 della 241.

La veriZica che ci sia questa rispondenza in concreto tra le scelte degli amministratori con i criteri ricade nella giuri

della Corte dei conti. Questi criteri travalicano la riserva di amministrazione intesa come preferenza di

alternative nell’ambito della ragionevolezza per il soddisfacimento di interesse pubblico rientrano nella

legittimità e non nella mera opportunità dell’azione amministrativa.

LA RISERVA DI AMMINISTRAZIONE SI RIFERISCE ALLA PREFERENZA TRA PIU’ ALTERNATIVE TUTTE

RAGIONEVOLI PER SODDISFACIMENTO DELL’INTERESSE PUBBLICO. Se tutte, dunque, rientrano nel novero

della ragionevolezza, e nessuna debba essere scartata perche’ non rispondente a questi criteri di economicita’ etc

allora siamo effettivamente davanti a un ambito riservato alla scelta discrezionale della PA e non sindacabile da

parte del giudice contabile.

Se invece viene scelta una soluzione che presenta questi vizi RILEVANTI AI FINI DELLA LEGITTIMITA’, il sindacato

è ben possibile. Il sindacato e questo controllo consentono di evitare la deviazione delle scelte dai Zini istituzionali

dell’ente, permette la veriZica della completezza dell’istruttoria cioè non arbitrarietà e ponderazione della scelta

degli interessi, nonché della logicità e adeguatezza della decisione Zinale rispetto allo scopo da raggiungere.

Il punto è , tenuto conto che si tratta di risorse pubbliche, questa esigenza di veriZica in concreto della persistenza

del perseguimento del Zine istituzionale è ancora di più doverosa in adempimento della veriZica concreta del

principio di buon andamento.

E’ vero che anche nel sindacato che il giudice ordinario civile svolge su scelte imprenditoriali nelle quali sia

denunciata la ragionevolezza o incongruenza con il Zine societario o la dispendiosità , anche il giudice civile utilizza

parametri di questo tipo ma certamente in un’ottica un po' diversa perché l’inserimento della scelta in una attività

lucrativa rivolta in via mediata al conseguimento di un utile deve essere letta con lenti un po' diverse che possono

rendere giustiAicabile anche un investimento societario di un certo tipo piuttosto che una scelta di investimento in

settori emergenti che venga superato dai fatti. Dunque è la valutazione del contesto imprenditoriale è molto diversa

dalla valutazione di un’altra circostanza che riguarda le risorse pubbliche.

In generale i criteri di economicità efAicienza ed efAicienza devono guidare azione amministrativa. Il perseguimento

del Aine istituzionale deve tradursi in scelte discrezionali si, ma non irragionevoli sotto questi proAili. Anche laddove la

PA possa utilizzare strumenti negoziali o comunque possa perseguire il Aine istituzionali con modalità non tipizzate,

devono comunque le scelte tradursi in decisioni argomentabili all’esito di una istruttoria completa e nel rispetto di

quelle ulteriori norme di azioni previste per lo speciAico settore di azione.

La sentenza prosegue calando in concreto le affermazioni; la sentenza impugnata non fonda responsabilità nel merito

delle scelte discrezionali, ma sulle modalità tramite cui la discrezionalità viene esercitata. Si parla qui di

discrezionalità sotto un proAilo più ampio avendo riguardo della stessa decisione di afAidare e dare in gestione in

locazione il bene. Tale veriAica ha avuto riguardo invece del rispetto dei criteri di economicità efAicienza efAicacia nello

svolgimento di tale scelta.

L’addebito dunque è consentito per la manifesta esiguità del canone, del corrispettivo, che si discostava dai valori di

stima acquisiti al procedimento; ciò conduce il giudice contabile alla decisione di mancato rispetto dei criteri di

ef@icienza ef@icacia ed economicità intesi come parametri di legittimità costituzionalmente rilevanti

dell’azione pubblica.

Qui c’è il proAilo della MANIFESTA ESIGUITA’ DEL CANONE rispetto ai valori di stima. Si potrebbe però ritenere che

questi ultimi riguardino una gestione degli immobili dettata da logiche diverse da quelle dell’ente pubblico ma relative

ai valori di mercato tra operatori o privati o che agiscano nell’ambito di attività imprenditoriali.

Certamente in questo caso trattandosi di azienda speciale che rende servizi caratterizzati dall’essere al servizio della

persona, esercitati in forma imprenditoriale, certamente la dotazione del patrimonio immobiliare rientra in questa

attività da svolgere secondo parametri imprenditoriali. Però c’è anche questa componente di carattere sociale tipica

del Aine istituzionale.

Allora si potrebbe ritenere che poiché la scelta era di afAidare l’immobile per lo svolgimento di servizio di asilo nido,

tra i Aini istituzionali ci possa essere anche quello della valorizzazione del servizio reso magari proprio in una det. Att.

Territoriale.

Questo per dire che nel sindacato della Corte dei conti relativo a scelte di questo tipo:

-un conto è il perimetro dei limiti esterni, della giurisdizione

-altro conto è la veriZica in concreto del rispetto di quei Zini istituzionali nel caso concreto anche alla stregua dei

criteri di economicità efZicienza ed efZicacia che hanno rilevanza giuridica.

In tutti quei casi in cui vi debba essere e possa essere valorizzato, perseguito un Zine pubblico di carattere sociale,

la PA ben può riconoscere anche condizioni diverse da quelle di mercato. Quale è il punto? E qui si vede altra

applicazione del pr

Dettagli
A.A. 2023-2024
12 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/10 Diritto amministrativo

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher angela.spanu.3 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Amministrativo e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Aicardi Nicola.