Disciplina del fallimento e concordato preventivo
Relazione alla maestà del re imperatore del ministro guardasigilli
Legge 14 maggio 2005, n. 80
Decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5
Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Prodi bis) - Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274
I particolari del DL Marzano
Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa
Titolo I - Disposizioni generali
Art. 1. (Imprese soggette al fallimento, al concordato preventivo e dell'amministrazione controllata)
Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e sull'amministrazione controllata gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori. Sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attività commerciale, i quali sono stati riconosciuti, in sede di accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile. Quando è mancato l'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attività commerciale nella cui azienda risulta essere stato investito un capitale non superiore a lire trentamila. In nessun caso sono considerate piccoli imprenditori le società commerciali.
Art. 2. (Liquidazione coatta amministrativa e fallimento)
La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per i quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l'autorità competente a disporla. Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette al fallimento, salvo che la legge diversamente disponga. Nel caso in cui la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di fallimento si osservano le disposizioni dell'art. 196.
Art. 3. (Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione controllata)
Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo e di amministrazione controllata, osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell'art. 195. Le imprese esercenti il credito non sono soggette all'amministrazione controllata prevista da questa legge.
Art. 4. (Rinvio a leggi speciali)
L'agente di cambio è soggetto al fallimento nei casi stabiliti dalle leggi speciali. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali circa la dichiarazione di fallimento del contribuente per debito d'imposta.
Titolo II - Del fallimento
Capo I - Della dichiarazione di fallimento
Art. 5. (Stato d'insolvenza)
L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito. Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Art. 6. (Iniziativa per la dichiarazione di fallimento)
Il fallimento è dichiarato su richiesta del debitore, su ricorso di uno o più creditori, su istanza del pubblico ministero, oppure d'ufficio.
Art. 7. (Stato d'insolvenza risultante in sede penale)
Quando l'insolvenza risulta dalla fuga o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore, il procuratore del re imperatore che procede contro l'imprenditore deve richiedere il tribunale competente per la dichiarazione di fallimento.
Art. 8. (Stato d'insolvenza risultante in giudizio civile)
Se nel corso di un giudizio civile risulta l'insolvenza di un imprenditore che sia parte nel giudizio, il giudice ne riferisce al tribunale competente per la dichiarazione di fallimento.
Art. 9. (Competenza)
Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa. L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, può essere dichiarato fallito nel regno anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero. Sono salve le convenzioni internazionali.
Art. 10. (Fallimento dell'imprenditore che ha cessato l'esercizio dell'impresa)
L'imprenditore che, per qualunque causa, ha cessato l'esercizio dell'impresa, può essere dichiarato fallito entro un anno dalla cessazione dell'impresa, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.
Art. 11. (Fallimento dell'imprenditore defunto)
L'imprenditore defunto può essere dichiarato fallito quando ricorrono le condizioni stabilite nell'articolo precedente. L'erede può chiedere il fallimento del defunto, purché l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio. Con la dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile.
Art. 12. (Morte del fallito)
Se l'imprenditore muore dopo la dichiarazione di fallimento, la procedura prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario. Se ci sono più eredi, la procedura prosegue in confronto di quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo nella designazione del rappresentante entro quindici giorni dalla morte del fallito, la designazione è fatta dal giudice delegato. Nel caso previsto dall'art. 528 del codice civile, la procedura prosegue in confronto del curatore dell'eredità giacente e nel caso previsto dall'art. 641 del codice civile nei confronti dell'amministrazione nominata a norma dell'art. 642 dello stesso codice.
Art. 13. (Obbligo di trasmissione dell'elenco dei protesti)
I pubblici ufficiali abilitati a levare protesti cambiari devono trasmettere ogni quindici giorni al presidente del tribunale, nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, un elenco dei protesti per mancato pagamento levati nei quindici giorni precedenti. L'elenco deve indicare la data di ciascun protesto, il cognome, il nome e il domicilio della persona alla quale fu fatto e del richiedente, la scadenza del titolo protestato, la somma dovuta ed i motivi del rifiuto di pagamento. Eguale obbligo hanno i procuratori del registro per i rifiuti di pagamento fatti in conformità della legge cambiaria.
Art. 14. (Obbligo dell'imprenditore che chiede il proprio fallimento)
L'imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare presso la cancelleria del tribunale le scritture contabili, il bilancio e il conto dei profitti e delle perdite per i due anni precedenti ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata. Deve inoltre depositare uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti, l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali mobiliari su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.
Art. 15. (Facoltà del tribunale di sentire il debitore)
Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento, può ordinare la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio e sentirlo anche in confronto dei creditori istanti.
Art. 16. (Sentenza dichiarativa di fallimento)
La sentenza dichiarativa di fallimento è pronunciata in camera di consiglio. Con la sentenza il tribunale:
- Nomina il giudice delegato per la procedura;
- Nomina il curatore;
- Ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle scritture contabili, entro ventiquattro ore, se non è stato ancora eseguito a norma dell'art. 14;
- Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso del fallito, un termine non maggiore di giorni trenta dalla data dell'affissione della sentenza per la presentazione in cancelleria delle domande;
- Stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui, nel termine di giorni venti da quello indicato nel numero precedente, si procederà all'esame dello stato passivo.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva. Con la stessa sentenza o con successivo decreto il tribunale ordina la cattura del fallito o degli altri responsabili a carico dei quali sussistano le circostanze indicate dall'art. 7 o altri indizi di colpevolezza per i reati previsti in questa legge. La sentenza o il decreto è comunicato al procuratore del re imperatore, che ne cura l'esecuzione.
Art. 17. (Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento)
La sentenza che dichiara il fallimento è comunicata per estratto, a norma dell'art. 136 del codice di procedura civile, al debitore, al curatore e al creditore richiedente, non più tardi del giorno successivo alla sua data. L'estratto deve contenere il nome delle parti, il dispositivo e la data della sentenza. Nello stesso termine, uguale estratto è affisso a cura del cancelliere alla porta esterna del tribunale e comunicato al pubblico ministero, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione, da farsi non oltre il giorno successivo al ricevimento, e alla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione il debitore è nato o la società fu costituita. Si osservano inoltre le disposizioni del codice di procedura penale relative al casellario giudiziario. L'estratto della sentenza è inoltre pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia a cura del cancelliere.
Art. 18. (Opposizione alla dichiarazione di fallimento)
Contro la sentenza che dichiara il fallimento il debitore e qualunque interessato possono fare opposizione nel termine di quindici giorni dall'affissione della sentenza. L'opposizione non può essere proposta da chi ha chiesto la dichiarazione di fallimento. L'opposizione è proposta con atto di citazione da notificarsi al curatore e al creditore richiedente. L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza.
Art. 19. (Sentenza nel giudizio di opposizione e gravami)
La sentenza che revoca il fallimento è notificata al curatore, al creditore che ha chiesto il fallimento e al debitore, se questi non è opponente, e deve essere pubblicata, comunicata, affissa ed iscritta a norma dell'art. 17. La sentenza che rigetta l'opposizione è notificata all'opponente. In entrambi i casi il termine per appellare è di quindici giorni dalla notificazione della sentenza. Alla sentenza d'appello si applicano le disposizioni del primo e secondo comma.
Art. 20. (Morte del fallito durante il giudizio di opposizione)
Se il fallito muore durante il giudizio di opposizione, il giudizio prosegue in confronto delle persone indicate nell'art. 12, osservate le disposizioni degli articoli 299 e seguenti del codice di procedura civile.
Art. 21. (Revoca della dichiarazione di fallimento)
Se la sentenza dichiarativa di fallimento è revocata restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi del fallimento. Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono liquidati dal tribunale con decreto non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato. Le spese di procedura e il compenso al curatore sono a carico del creditore istante, che è stato condannato ai danni per avere chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa. In caso contrario il curatore può ottenere il pagamento, in tutto o in parte, secondo le modalità stabilite dalle speciali norme vigenti per l'attribuzione di compensi ai curatori, che non poterono conseguire adeguate retribuzioni.
Art. 22. (Gravami contro il provvedimento che respinge l'istanza di fallimento)
Il tribunale, che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento, provvede con decreto motivato. Contro il decreto il creditore istante può entro quindici giorni dalla comunicazione, proporre reclamo alla corte d'appello, la quale provvede in camera di consiglio, sentiti il creditore istante e il debitore. Se la corte d'appello accoglie il ricorso, rimette d'ufficio gli atti al tribunale per la dichiarazione di fallimento.
Capo II - Degli organi preposti al fallimento
Sezione I - Del tribunale fallimentare
Art. 23. (Poteri del tribunale fallimentare)
Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è investito dell'intera procedura fallimentare; provvede sulle controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato; decide sui reclami contro i provvedimenti del giudice delegato. Il tribunale può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori, e surrogare un altro giudice al giudice delegato. I provvedimenti del tribunale nelle materie previste da questo articolo sono pronunciati con decreto non soggetto a gravame.
Art. 24. (Competenza del tribunale fallimentare)
Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore e anche se relative a rapporti di lavoro, eccettuate le azioni reali immobiliari, per le quali restano ferme le ordinarie di competenza.
Sezione II - Del giudice delegato
Art. 25. (Poteri del giudice delegato)
Il giudice delegato dirige le operazioni del fallimento, vigila l'opera del curatore, ed inoltre:
- Riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio;
- Emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio;
- Convoca il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e quando lo ritiene opportuno;
- Autorizza il curatore a nominare le persone la cui opera è richiesta nell'interesse del fallimento, salvo che la nomina sia a lui riservata per legge;
- Provvede nel più breve termine sui reclami proposti contro gli atti del curatore;
- Autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto; nomina gli avvocati ed i procuratori; autorizza il curatore a compiere gli atti di straordinaria amministrazione, salvo quanto disposto dall'art. 35. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati, e per i giudizi deve essere data per ogni grado di essi;
- Sorveglia l'opera prestata nell'interesse del fallimento da qualsiasi incaricato, revocandogli l'incarico se occorre, e ne liquida i compensi, sentito il curatore;
- Procede con la cooperazione del curatore all'esame preliminare dei crediti, dei diritti reali vantati dai terzi, e della relativa documentazione.
I provvedimenti del giudice delegato sono dati con decreto.
Art. 26. (Reclamo contro il decreto del giudice delegato)
Contro i decreti del giudice delegato, salvo disposizione contraria, è ammesso reclamo al tribunale entro tre giorni dalla data del decreto, sia da parte del curatore, sia da parte del fallito, del comitato dei creditori e di chiunque vi abbia interesse. Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio. Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto.
Sezione III - Del curatore
Art. 27. (Ruolo degli amministratori giudiziari)
Presso ogni tribunale è istituito il ruolo degli amministratori giudiziari, fra i quali, è scelto il curatore di fallimento. Il tribunale tuttavia, per motivi da enunciarsi nella sentenza dichiarativa di fallimento, può scegliere il curatore nel ruolo degli amministratori di un altro tribunale del distretto della corte di appello. In casi eccezionali, il tribunale, per motivi da enunciarsi nella sentenza dichiarativa di fallimento, può scegliere il curatore fra persone idonee anche non iscritte nel ruolo degli amministratori giudiziari. Le norme relative alla formazione del ruolo e alla nomina e disciplina degli amministratori giudiziari saranno emanate con decreto reale.
Art. 28. (Requisiti per la nomina a curatore)
Non può essere nominato curatore e, se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, chi sia stato dichiarato fallito o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Non possono inoltre essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha prestato comunque la sua attività professionale a favore del fallito o in qualsiasi modo si è ingerito nell'impresa del medesimo durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Art. 29. (Accettazione del curatore)
Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla partecipazione della sua nomina, comunicare al giudice delegato la propria accettazione.
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