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Abbiamo anche una concezione pubblicistica: il fallimento si reputa reppresenti un istituto di
interesse generale: quindi non si può pensare che la gestione della crisi dell’ impresa commerciale
sia risolta dal solo imprenditore mettendosi d’ accorso con i propri creditori: ma c’è bisogno di un’
autorità giurisdizionale che controlli. Un controllo in senso forte.
L’ imprendotire commerciale non piccolo nella versione del 42 accede a concordato preventivo o
amministrazione controllata, se è impresa invece: in liquidazione coatta amministrativa. E’
sovraordinata da un’ autorità amministrativa. Un’ altra caratteristica del sistema è la centralità dell’
istituto del fallimento.
Si riteneva che il fallimento fosse la situazione migliore: si estrometteva il commerciante e non si
ocnsentiva quasi mai di riprendere l’ attività di impresa (visione opposta rispetto a quella recente);
se riusciamo a capire anche che tu sei stato negligente allora sarai colpito da reati fallimentari.
Se ci sono comportamenti opportunistici o fraudolenti dell’ imprenditore non piccolo, sarai
sanzionato in vari livelli: civili e penali a seconda delle cause di insolvenza.
Funzioni del fallimento:
1. Si cerca di disincentivare i comportamenti di pagamenti: non si può per capriccio non pagare
perchè sennò si finisce alle sanzioni.
2. Par conditio creditorium: dopo il fallimento tutti i creditori possono avere il vantaggio, non solo i
primi. Se uno lo sa prima, agisce prima rispetto a quelo che lo sa dopo.
3. Procedura esecutiva ordinaria: se sono creditore per una fornitura di materiali e il debitore non
mi paga, devo ottenere un titolo esecutivo: un provvedimento che dica di essere pagato. Se il
debiotre non paga, allora procedura esecutiva forzata e faccio l’ atto di pignoramento, con cui i
beni vengono bloccati e vincolati al soddisfacimento del mio credito (si mettono all’ asta e sul
ricavato mi posso soddisfare).
4. Se però il debitore è commerciale, il creditore può avviare la procedura di fallimento, che ha
differenze notevoli rispetto a quella ordinaria.
5. Differenza tra procedura ordinaria e fallimento:
6. 1. Nel fallimento automaticamente sono destinati al soddisfacimento tutti i beni del fallito, invece
nella procedura ordinaria il singolo bene. Questa è la prima differenza.
7. 2. La seconda differenza è che questa procedura di fallimento è collettiva: presenta istanza di
fallimento, se viene accordata allora tutti possono concorrere alla procedura. Carattere universale
sul piano soggettivo è questo.
8. 3. Nel fallimento, la procedura non è gestita dal fallito ma vengono in gioco degli organi: la
differenza è che nella procedura fallimentare entra in gioco il curatore fallimentare: incaricato a
gestire la procedura. Ci sono costi in più a pagare un professionista, però è meglio parlare con
un intermediario. Questo solo se c’era in gioco un imprenditore commerciale non piccolo, sennò
era sufficiente la procedura ordinaria.
9. Tutto questo è nel 1942.
10. Si riteneva che solo l’ imprenditore commerciale non piccolo.
Il fallimento è il centro del sistema poi le altre procedure (concordato preventivo: per accedere al
concordato c’era il requisito per cui chi faceva la proposta per il concordato preventivo doveva
essere in grado di garantire il pagamento dei crediti chirografari nella 40% almeno, e
amministrazione controllata: dilazione del tempo per recuperare) era accessibili solo se era
meritevole il debitore.
Dopo il 1942 non ci sono cambiamenti normativi fino agli anni ’80. Alla fine degli anni ’70 abbiamo
una grave crisi economica: molte imprese vanno in crisi e se va in crisi, i lavoratori perdono il
lavoro. E c’è un’ esigenza di salvare l’ impresa dal fallimento.
Nasce quindi l’ amministrazione straordinaria delle grandi imprese, nota come Legge Prodi:
anche se l’ impresa è finita, si continua, e chi vuole comprare l’ impresa deve garantire l’
assunzione di una gran parte dei lavoratori. Quindi c’erano gli aiuti di Stato che entravano in gioco.
La vecchia Legge Prodi favoriva troppo gli aiuti di Stato, perchè falsava la concorrenza. Nel 1999
viene emenata una normativa sull’ amministrazione straordinaria: stabilisce che non è automatico
che la grnade impresa vada in amminsitrazione straordinaria ma che ci siano prospettive di
recupero. Negli anni ’80 e ’90 non è buona soluzione eliminare dal mercato l’ impresa, ma sia
preferibile tentare le procedure conservative. Questo perchè gli ordinamenti alcuni stati forti fanno
delle scelte diverse da quelle che caratterizzano la nostra legge fallimentare. Le procedure
alternative diventano principali rispetto al fallimento: questo vale per la Germania e in parte per la
Spagna. Altro elemento comapratistico importante: è che ci sia uno spazio forte alla concezione
privatistica.
Dal 2005 ad oggi abbiamo avuto un intervento di riforma all’ anno: si vuole imitare modelli stranieri
ma si sbaglia spesso.
Si parte da un Decreto legge Marzo 2005:
E’ figlio di un certo modello economico: ci si ispira molto alle scelte dell’ ordinamento americano.
Azione revocatoria ordinaria: prevista al 2901 con cui si rendono inefficati degli atti attraverso i
quali un debitore si sia spogliato dei propri beni che erano a garanzia dei creditori. Le banche
erano colpite dalle rimesse bancarie. L’ istituto della revocatoria viene ridimensionato: insieme a
questo vengono innovate le normative sul concordato preventivo. In sede di conversione di questa
legge, vengono introdotte norme nuove e di delega al governo per riformare l’ intero sistema delle
procedure concorsuali.
Questa delega viene attuata con un decreto del 9 Gennario 2006 n° 5 e viene rivisitata l’ intera
legge fallimentare, e nel Luglio 2007 entra in vigore la nuova normativa. Qui il governo doveva
emanare decreti correttivi: viene fatto decreto correttivo 12 settembre 2007 con applicazione da
Gennaio 2008. Dal 2008 a oggi ci sono stati altri interventi.
Dal 2006 al 2007abbiamo un cambiamento culturale: viene attenuata la prospettiva afflittiva
sanzionatoria. non ci sono più sanzioni civili previste prima per il fallito e viene introdotto l’ istituto
dell’ esdebitazione (ci si sgrava de alcuni debiti). Il fallito non è un soggetto che si è dimostrato
incapace ma anzi ha diritto a una seconda chance e riparte senza i vecchi debiti (fresh start).
Quindi la sua storia negativa lo porta a essere migliore degli altri. Visione molto più comprensiva.
Questa è una visione americana. Si abbandona anche una visione pubblicistica e si
diminuiscono i poteri dell’ autorità giudiziaria.
Le procedura alternative subiscono una revisione profonda: viene abrogata l’ amministrazione
controllata e rinvigorito il concordato preventivo, che può essere presentato senza alcuna
condizione. Grande favore per le procedura alternative e quindi concordato preventivo diventa
procedura principe e fallimento residuale. Vengono anche introdotti istituti, come accordi di
ristrutturazione dei debiti e piano attestato di sanamento, che non sono procedure, nascono da un
accordo tra creditore e debitore.
Nel 2010 il concordato viene favorito ulteriormente e si possono presentare concordati preventivi
con riserva: blocco l’ iniziativa di fallimento senza termini specifici: quindi si ha un ruolo in più.
Tra 2012 e 2013 viene fatta una controriforma cercando di porre condizioni, introducendo obblighi
informativi ad esempio. Questo evento di ritorno giunge a un nuovo cambiamento: il concordato
preventivo viene tolto dalla procedura principale e le proposte devono pagare almento il 20% dei
creditori chirografari.
nel 2015 potenzia l’ accordo di ristrutturazione dei debiti ma depontezia il concordato preventivo.
Siamo passati da un sistema stabile a un sistema instabile.
Anche un soggetto debitore, che non sia imprenditore non piccolo, può chiedere di accedere a tre
tipologie di procedure concorsuali. Quella è la legge sul sovraindebitamento del 2012.
Presupposto soggettivo e oggettivo del fallimento:
Oggi è assoggettabile al fallimento (mai cambiato dal 42 a oggi) l’ imprenditore commerciale.
Mentre nella legge del 42 falliva l’ imprenditore commerciale non piccolo, oggi si parla di quello
minore. Si guarda al lavoro: Il lavoro è prevalente quando il lavoro del titolare ha più rilevanza
rispetto a quelli del lavoro altrui. Legge fallimentare del 1942 diceva art. 1 comma 2: in nessun
caso le società commerciali si considerano piccoli imprenditori. Questo era l’ unico criterio
utilizzato, insiee al 2083 c.c.
Con la riforma del 2006 l’ intervento forte è quello di stabilire dei criteri quantitativi diversi da quelli
del 2083 c.c.: due soglie, in relazione alle quali si poteva essere considerati imprenditori minori e
quindi sottratti al fallimento. Queste soglie erano però risultate troppo poco selettive e il numero dei
fallimenti si era dimezzato. Bastava restare al di sotto di queste due soglie e non si veniva
dichiarati falliti. Poi vengono portate le soglie a 3 dicendo che non devono essere sueprate alcune
di queste soglie per essere considerato imprenditore minore e quindi non soggetto al fallimento. E
poi: sta al debitore provare che non siano state provate le soglie.
In più: il legislatore non lo chiama più piccolo imprenditore, perchè sennà non solo non si sta al di
sotto delle due soglie ma anche usare il 2083 c.c. e quindi essere nei parametri del 2083 c.c. Allora
il legislatore ha preferito chiamarlo minore, eliminare i requisiti del 2083 c.c. ma alzare le soglie da
2 a tre.
Presupposto soggettivo:
Quali sono i requisiti per sottrarsi al fallimento?
1. Attivo patrimoniale non superiore a 300.000 € sugli ultimi tre esercizi: se anche in uno
solo hai superato, fallisci.
2. Ricavi lordi: non superiori a 200.000 in nessuno degli ultimi tre esercizi. Anche una
piccola S.r.l. se rimane sotto queste soglie può sottrarsi al fallimento.
3. Debiti: non devi superare 500.000 debiti anche non scaduti, dal momento in cui viene
presentata l’ istanza di fallimento. Questo quando una società è in liquidazione da parecchio
tempo.
4. Non funziona proprio come presupposto soggettivo, opera in un momento più avanzato del
fallimento: se il tribunale in una fase procedimentale il tribunale accerta che ha debiti scaduti
per meno di 30.000 non può dichiararlo fallito (art. 15 comma 9).
5. (Si fa istanza anche se l’ importo che viene dimostrato da parte dell’ istante non supera 30.000 e
se con un estratto di Equitalia dove si vedono debiti scaduti per 100.000 fa fallire lo stesso.)
Presupposto oggettivo:
E’ Lo sta