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SIMUL CADENT.

Quindi, come accennato in precedenza, l’assemblea si riunisce d’urgenza,

mediante convocazione eseguita dagli amministratori rimasti in carica, a

meno che lo statuto sociale non preveda la cessazione dell’intero consiglio

di amministrazione; in quest’ultimo caso si applica per analogia legisl’art.

2386, comma 4 del Cod. Civ., nel punto in cui si sancisce la ricostituzione

dell’organo amministrativo per il venir meno di tutti i componenti.

A proposito del principio relativo al “SIMUL STABUNT, SIMUL

CADENT”, va evidenziato che nella realtà operativa lo statuto sociale può

contenere tale clausola giacché se viene meno anche uno degli

amministratori cade l’intero consiglio.

In merito al menzionato principio della sostituzione degli amministratori,

anche con riferimento al venir meno di uno o della minoranza, lo statuto

sociale può prevedere l’applicazione della “cooptazione” a norma dell’art.

2386 del Cod. Civ., il quale è intitolato della “sostituzione degli

amministratori”.

Con la “cooptazione”, i componenti del consiglio di amministrazione

chiamano un soggetto di loro fiducia il quale, ovviamente, deve avere i

requisiti per assumere la funzione amministrativa.

L’amministratore nominato in applicazione del principio della

“cooptazione” resta in carica fino alla prossima seduta assembleare.

Essa, può anche essere appositamente convocata, ed è chiamata: o a

confermare l’amministratore entrato per sostituzione o nominarne uno

nuovo; in ogni caso il consigliere d’amministrazione nominato manterrà la

propria carica per tre anni. 46

Tale procedura, però, non può essere utilizzata qualora venga a mancare la

maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione.

In questo caso, perciò, occorre convocare l’assemblea per la nomina dei

nuovi consiglieri d’amministrazione i quali cesseranno dal loro ufficio alla

data di fine mandato di coloro che sono rimasti in carica.

In aggiunta a ciò, va sottolineato che con la riforma del diritto societario è

stata introdotta la possibilità di prevedere all’interno dello statuto sociale

una clausola che richieda i requisiti di eleggibilità per gli amministratori;

requisiti, che possono essere di diverse tipologie ed in aggiunta a quelli

33

tradizionalmente previsti dalla legge .

1.12 La revoca degli amministratori

La revoca di uno o più componenti il consiglio di amministrazione non è di

certo un evento piacevole, anzi, nella realtà operativa esso vale a creare un

disagio in seno alla società che spesso può essere considerevolmente

traumatico (soprattutto se viene a mancare la maggioranza dei componenti il

consiglio di amministrazione o la figura di qualche amministratore decisivo

sotto il profilo delle competenze professionali).

La revoca, in questi casi, può avere degli effetti che vanno al di fuori

dell’ambiente societario e che possono raggiungere gli stessi Stakeholders.

Non solo.

La revoca può produrre effetti anche di natura giudiziaria la quale può

essere adita sia dai soci per ottenere la revoca di uno o più amministratori

33Campobasso, Capitolo IX, Ottava Edizione, pag. 367 e seguenti.

47

( con l’eventuale conseguente e fondato risarcimento del danno ) sia dal

soggetto revocato, in particolar modo se tale provvedimento non sia

caratterizzato da una giusta causa.

La revoca è definita come la cessazione della carica prima della scadenza

naturale del mandato conferito all’amministratore.

La revoca è accompagnata da una o più motivazioni; esse, sono di almeno

due tipologie:

- motivazioni dettate dall’accertamento del compimento di atti

o comportamenti illeciti e/o lesivi dell’interesse della società;

- motivazioni scaturenti dall’esigenza di cambiamento delle

strategie gestionali ed operative.

In questi casi, quindi, le motivazioni sono sempre collegate a situazioni che

vengono messe in risalto o dagli altri amministratori (se vi è un consiglio di

amministrazione ) o dai soci, i quali attraverso la convocazione

dell’assemblea ne chiedono la revoca.

Il codice Civile, di certo, prevede la possibilità di richiedere l’intervento

dell’autorità giudiziaria solo in casi particolarmente gravi.

Cioè, si richiede a quest’ultima di intervenire per revocare uno o più

componenti dell’organo amministrativo e di nominare, quando ve ne

ricorrano i presupposti, un amministratore giudiziario.

A questo punto va fatta una distinzione tra la società per azioni e la società a

responsabilità limitata.

Nella società per azioni il potere di revocare uno o più amministratori è

disciplinato dall’art. 2383, terzo comma del Codice Civile, e si tratta di un

potere spettante all’assemblea ordinaria degli azionisti che non è derogabile

ad altri soggetti o organi.

La decisione è qualificata come “ad nutum” ovvero discrezionale, adottabile

in qualsiasi momento; non è riconosciuto all’amministratore revocato il

potere di opporsi alla decisione.

Perciò, la revoca sarà ritenuta legittima senza che vi sia la necessità di

accertare l’esistenza di una giusta causa. Né tantomeno è necessario che sia

48

accertato un danno reale e diretto nei confronti della società, l’unico limite,

che il codice civile pone sta nel diritto dell’amministratore revocato al

risarcimento dei danni qualora la revoca non sia associabile ad un

giustificato motivo o una giusta causa.

Sul principio della clausola “Simulstabuntsimulcadent” occorre fare qualche

riflessione giurisprudenziale almeno in riferimento al fatto se possa essere

considerata una revoca indiretta dell’amministratore; a tal proposito

abbiamo due pronunciamenti della Suprema Corte di Cassazione avvenuti

nel 1990 e nel 1997.

Le sentenze n. 8612 del 1997 e n. 2197 del 1990 della Suprema Corte hanno

considerato legittima la clausola in questione escludendo ogni natura di

revoca indiretta del consiglieri: “una clausola di tal fatta è legittima e non

può essere considerata una deroga alla regola generale per cui la revoca

spetta solo all’assemblea dei soci, che resta titolare del diritto di confermare

gli amministratori non cessati.”

Il Codice Civile disciplina altri casi di revoca degli amministratori della

S.p.A..

Una prima tipologia di revoca è definita “opelegis” in quanto scaturisce

dall’azione di responsabilità deliberata dall’assemblea ordinaria sempre ché

sia adottata con il voto favorevole degli azionisti che rappresentino almeno

il 20% del capitale sociale così come previsto dall’art. 2393, quinto comma

del Codice Civile.

In buona sostanza, può essere identificata come una revoca d’ufficio, perciò

una volta deliberata tale azione, la stessa assemblea potrà procedere alla

nomina per sostituzione dell’amministratore revocato.

Una seconda tipologia, peraltro, si riferisce alla revoca dell’amministratore

per casi rilevanti ed originanti dal controllo giudiziario richiesto da almeno

il 10% degli azionisti o il 5% se la società è quotata nei mercati

regolamentati. 49

In questo caso, tali azionisti giungono a deliberare tale revoca non prima di

aver adito l’autorità giudiziaria in presenza di gravi e fondati sospetti di

irregolarità sufficienti ad arrecare un danno alla società.

Di conseguenza, a norma dell’art. 2409, quarto comma, del Codice Civile,

se il Tribunale riscontra le irregolarità allora può revocare gli amministratori

con una propria “ordinanza” e di nominare,nel contempo, un amministratore

giudiziario.

La revoca che interviene a seguito della delibera assembleare ha effetto

immediato e non comporta, in nessun caso, l’applicazione del principio

della “prorogatio” dell’amministratore revocato fino alla sua sostituzione.

Per quanto riguarda le società a responsabilità limitata, la revoca

dell’amministratore, con stretto riferimento alla riforma del diritto

societario, assume aspetti diversi rispetto all’istituto della revoca applicabile

alle società per azioni.

Basti pensare al fatto che a differenza della S.p.A. nella S.r.l.

l’amministratore può essere nominato a tempo indeterminato ( invece nelle

società per azioni resta in carica per tre esercizi salvo eventuali proroghe ).

Pertanto, la disciplina della revoca applicabile dall’assemblea dei soci

spesso è demandata alle previsioni contenute nello statuto sociale.

Qualora non vi siano norme specifiche all’interno dello statuto, allora

bisognerà fare riferimento all’art 2476 del Cod. Civ., il quale contiene

disposizioni in materia di revoca per gravi irregolarità riscontrate; poi, in

analogia con quanto è previsto per le società per azioni e le società di

persone, l’assemblea dei soci potrà procedere alla revoca del mandata

amministrativo.

A tal proposito, va rilevato che la società a responsabilità limitata rientra

nella categoria delle società per azioni e l’applicazione analogica delle

norme in materia di revoca si può avere quando la S.r.l. abbia un carattere

strettamente di natura capitalistica. 50

L’assemblea dei soci potrà sempre procedere alla revoca “ad nutum”, però

può anche adottare il metodo della “consultazione scritta” o del “consenso

espresso per iscritto”.

L’applicazione di tale procedura fa scattare, però, l’obbligo per la società di

risarcire i danni all’amministratore revocato qualora non vi sia una giusta

causa.

Se la società a responsabilità limitata ha, invece, un carattere prettamente

“personalistico” allora può essere ritenuta accettabile l’applicazione delle

disposizioni previste per le società di persone in special modo se

l’amministratore è stato nominato ,a suo tempo, con un atto separato e

comunque non contenuto nell’atto costitutivo.

Se, invece, la nomina è contenuta nell’atto costitutivo allora sarà necessaria

l’accertamento di una giusta causa affinché si possa dare efficacia alla

revoca di cui all’art. 2559, primo comma del Cod. Civ..

Nella S.r.l., ciascun socio può sempre adire il Tribunale al fine di chiedere

un provvedimento cautelare di cessazione del mandato.

L’Autorità Giudiziaria, in questo caso, int

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A.A. 2014-2015
208 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher l.risolo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Niccolò Cusano di Roma o del prof Rulli Edoardo.