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SIMUL CADENT.
Quindi, come accennato in precedenza, l’assemblea si riunisce d’urgenza,
mediante convocazione eseguita dagli amministratori rimasti in carica, a
meno che lo statuto sociale non preveda la cessazione dell’intero consiglio
di amministrazione; in quest’ultimo caso si applica per analogia legisl’art.
2386, comma 4 del Cod. Civ., nel punto in cui si sancisce la ricostituzione
dell’organo amministrativo per il venir meno di tutti i componenti.
A proposito del principio relativo al “SIMUL STABUNT, SIMUL
CADENT”, va evidenziato che nella realtà operativa lo statuto sociale può
contenere tale clausola giacché se viene meno anche uno degli
amministratori cade l’intero consiglio.
In merito al menzionato principio della sostituzione degli amministratori,
anche con riferimento al venir meno di uno o della minoranza, lo statuto
sociale può prevedere l’applicazione della “cooptazione” a norma dell’art.
2386 del Cod. Civ., il quale è intitolato della “sostituzione degli
amministratori”.
Con la “cooptazione”, i componenti del consiglio di amministrazione
chiamano un soggetto di loro fiducia il quale, ovviamente, deve avere i
requisiti per assumere la funzione amministrativa.
L’amministratore nominato in applicazione del principio della
“cooptazione” resta in carica fino alla prossima seduta assembleare.
Essa, può anche essere appositamente convocata, ed è chiamata: o a
confermare l’amministratore entrato per sostituzione o nominarne uno
nuovo; in ogni caso il consigliere d’amministrazione nominato manterrà la
propria carica per tre anni. 46
Tale procedura, però, non può essere utilizzata qualora venga a mancare la
maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione.
In questo caso, perciò, occorre convocare l’assemblea per la nomina dei
nuovi consiglieri d’amministrazione i quali cesseranno dal loro ufficio alla
data di fine mandato di coloro che sono rimasti in carica.
In aggiunta a ciò, va sottolineato che con la riforma del diritto societario è
stata introdotta la possibilità di prevedere all’interno dello statuto sociale
una clausola che richieda i requisiti di eleggibilità per gli amministratori;
requisiti, che possono essere di diverse tipologie ed in aggiunta a quelli
33
tradizionalmente previsti dalla legge .
1.12 La revoca degli amministratori
La revoca di uno o più componenti il consiglio di amministrazione non è di
certo un evento piacevole, anzi, nella realtà operativa esso vale a creare un
disagio in seno alla società che spesso può essere considerevolmente
traumatico (soprattutto se viene a mancare la maggioranza dei componenti il
consiglio di amministrazione o la figura di qualche amministratore decisivo
sotto il profilo delle competenze professionali).
La revoca, in questi casi, può avere degli effetti che vanno al di fuori
dell’ambiente societario e che possono raggiungere gli stessi Stakeholders.
Non solo.
La revoca può produrre effetti anche di natura giudiziaria la quale può
essere adita sia dai soci per ottenere la revoca di uno o più amministratori
33Campobasso, Capitolo IX, Ottava Edizione, pag. 367 e seguenti.
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( con l’eventuale conseguente e fondato risarcimento del danno ) sia dal
soggetto revocato, in particolar modo se tale provvedimento non sia
caratterizzato da una giusta causa.
La revoca è definita come la cessazione della carica prima della scadenza
naturale del mandato conferito all’amministratore.
La revoca è accompagnata da una o più motivazioni; esse, sono di almeno
due tipologie:
- motivazioni dettate dall’accertamento del compimento di atti
o comportamenti illeciti e/o lesivi dell’interesse della società;
- motivazioni scaturenti dall’esigenza di cambiamento delle
strategie gestionali ed operative.
In questi casi, quindi, le motivazioni sono sempre collegate a situazioni che
vengono messe in risalto o dagli altri amministratori (se vi è un consiglio di
amministrazione ) o dai soci, i quali attraverso la convocazione
dell’assemblea ne chiedono la revoca.
Il codice Civile, di certo, prevede la possibilità di richiedere l’intervento
dell’autorità giudiziaria solo in casi particolarmente gravi.
Cioè, si richiede a quest’ultima di intervenire per revocare uno o più
componenti dell’organo amministrativo e di nominare, quando ve ne
ricorrano i presupposti, un amministratore giudiziario.
A questo punto va fatta una distinzione tra la società per azioni e la società a
responsabilità limitata.
Nella società per azioni il potere di revocare uno o più amministratori è
disciplinato dall’art. 2383, terzo comma del Codice Civile, e si tratta di un
potere spettante all’assemblea ordinaria degli azionisti che non è derogabile
ad altri soggetti o organi.
La decisione è qualificata come “ad nutum” ovvero discrezionale, adottabile
in qualsiasi momento; non è riconosciuto all’amministratore revocato il
potere di opporsi alla decisione.
Perciò, la revoca sarà ritenuta legittima senza che vi sia la necessità di
accertare l’esistenza di una giusta causa. Né tantomeno è necessario che sia
48
accertato un danno reale e diretto nei confronti della società, l’unico limite,
che il codice civile pone sta nel diritto dell’amministratore revocato al
risarcimento dei danni qualora la revoca non sia associabile ad un
giustificato motivo o una giusta causa.
Sul principio della clausola “Simulstabuntsimulcadent” occorre fare qualche
riflessione giurisprudenziale almeno in riferimento al fatto se possa essere
considerata una revoca indiretta dell’amministratore; a tal proposito
abbiamo due pronunciamenti della Suprema Corte di Cassazione avvenuti
nel 1990 e nel 1997.
Le sentenze n. 8612 del 1997 e n. 2197 del 1990 della Suprema Corte hanno
considerato legittima la clausola in questione escludendo ogni natura di
revoca indiretta del consiglieri: “una clausola di tal fatta è legittima e non
può essere considerata una deroga alla regola generale per cui la revoca
spetta solo all’assemblea dei soci, che resta titolare del diritto di confermare
gli amministratori non cessati.”
Il Codice Civile disciplina altri casi di revoca degli amministratori della
S.p.A..
Una prima tipologia di revoca è definita “opelegis” in quanto scaturisce
dall’azione di responsabilità deliberata dall’assemblea ordinaria sempre ché
sia adottata con il voto favorevole degli azionisti che rappresentino almeno
il 20% del capitale sociale così come previsto dall’art. 2393, quinto comma
del Codice Civile.
In buona sostanza, può essere identificata come una revoca d’ufficio, perciò
una volta deliberata tale azione, la stessa assemblea potrà procedere alla
nomina per sostituzione dell’amministratore revocato.
Una seconda tipologia, peraltro, si riferisce alla revoca dell’amministratore
per casi rilevanti ed originanti dal controllo giudiziario richiesto da almeno
il 10% degli azionisti o il 5% se la società è quotata nei mercati
regolamentati. 49
In questo caso, tali azionisti giungono a deliberare tale revoca non prima di
aver adito l’autorità giudiziaria in presenza di gravi e fondati sospetti di
irregolarità sufficienti ad arrecare un danno alla società.
Di conseguenza, a norma dell’art. 2409, quarto comma, del Codice Civile,
se il Tribunale riscontra le irregolarità allora può revocare gli amministratori
con una propria “ordinanza” e di nominare,nel contempo, un amministratore
giudiziario.
La revoca che interviene a seguito della delibera assembleare ha effetto
immediato e non comporta, in nessun caso, l’applicazione del principio
della “prorogatio” dell’amministratore revocato fino alla sua sostituzione.
Per quanto riguarda le società a responsabilità limitata, la revoca
dell’amministratore, con stretto riferimento alla riforma del diritto
societario, assume aspetti diversi rispetto all’istituto della revoca applicabile
alle società per azioni.
Basti pensare al fatto che a differenza della S.p.A. nella S.r.l.
l’amministratore può essere nominato a tempo indeterminato ( invece nelle
società per azioni resta in carica per tre esercizi salvo eventuali proroghe ).
Pertanto, la disciplina della revoca applicabile dall’assemblea dei soci
spesso è demandata alle previsioni contenute nello statuto sociale.
Qualora non vi siano norme specifiche all’interno dello statuto, allora
bisognerà fare riferimento all’art 2476 del Cod. Civ., il quale contiene
disposizioni in materia di revoca per gravi irregolarità riscontrate; poi, in
analogia con quanto è previsto per le società per azioni e le società di
persone, l’assemblea dei soci potrà procedere alla revoca del mandata
amministrativo.
A tal proposito, va rilevato che la società a responsabilità limitata rientra
nella categoria delle società per azioni e l’applicazione analogica delle
norme in materia di revoca si può avere quando la S.r.l. abbia un carattere
strettamente di natura capitalistica. 50
L’assemblea dei soci potrà sempre procedere alla revoca “ad nutum”, però
può anche adottare il metodo della “consultazione scritta” o del “consenso
espresso per iscritto”.
L’applicazione di tale procedura fa scattare, però, l’obbligo per la società di
risarcire i danni all’amministratore revocato qualora non vi sia una giusta
causa.
Se la società a responsabilità limitata ha, invece, un carattere prettamente
“personalistico” allora può essere ritenuta accettabile l’applicazione delle
disposizioni previste per le società di persone in special modo se
l’amministratore è stato nominato ,a suo tempo, con un atto separato e
comunque non contenuto nell’atto costitutivo.
Se, invece, la nomina è contenuta nell’atto costitutivo allora sarà necessaria
l’accertamento di una giusta causa affinché si possa dare efficacia alla
revoca di cui all’art. 2559, primo comma del Cod. Civ..
Nella S.r.l., ciascun socio può sempre adire il Tribunale al fine di chiedere
un provvedimento cautelare di cessazione del mandato.
L’Autorità Giudiziaria, in questo caso, int