SOCIETÀ DI CAPITALI
SOCIETÀ PER AZIONI
SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI
SOCIETÀ RESPONSABILITÀ
Società per Azioni
art. 2325
RESPONSABILITÀ Nelle società per azioni per le obbl sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
② in caso di insolvenza della società per le obbl sociali risponde solo nel portato va e ie azioni sono opponibile ad uno persone puisse risponde illimitatamente quando confermi non devono essere effettuate, secondo ferma analisi art 2362.
Vedi oltre: non solo sono effettivo la pubblicità parciale art. 2362.
1.forma La società per azioni è una persona giuridica dotata di autonomia patrimoniale perché pertanto per le obbl sociali risponderà soltanto la società con il suo patrimonio. I soci non hanno alcun tipo di resp. personale, requisiti societarie.
2. CONTATA SOCIO.
Unipersonale necessità
Societàricorso attività e del capitale
art. 2325 bis
Società che fanno ricorso il risorso o riserva o capiente CAPUNIA di rischio. Ai fiai dell’applicazione del spa presente Tribun sono società che fanno risorsa al mercato del capitale: stessino le societ con azioni quotate nel merciano regolmeninate o diffuso ire le pubblici uliscio perché des le norme di presento Tribun si applicano alla societ, perari volo ne modalità regolamentari in quali non sino diversamente disposo in oltre norme del ce. o da lex speciale.
Società di capitali
- Società per azioni
- Società in accomandita per azioni
Società per azioni
Art. 2325 - Nelle società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
In caso di insolvenza della società per le obbligazioni sociali possono essere coinvolti solo i possessori delle azioni.
Art. 2362 - Secondo forma precisa, nell'ipotesi che non si sia effettuata la pubblicità prescritta.
La società per azioni è una persona giuridica dotata di autonomia patrimoniale perfetta, pertanto per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio; i soci non hanno alcun tipo di responsabilità personale.
Società unipersonale: eccezione.
Art. 2325 bis - Società che fanno ricorso neppure al capitale o riserva.
Trattasi di società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, la società non quindi può ricevere tali risorse.
I soci non hanno alcun tipo di responsabilità personale, tranne nei casi previsti dal diritto.
Società aperte: hanno una particolare disciplina, o mediante la legga che riguarda delle loro azioni o presso il pubblico dei risparmiatori, che impone disposizioni introdotte d.lgs. n. 6/2003 di disciplinare questione.
Società che fanno ricorso al capitale di rischio sono due le ipotesi:
- società con azioni quotate nei mercati regolamentari italiani
- società che emettono azioni offerte tra il pubblico di modo chiuso in misura rilevante (per determinare tale misura rilevante l’OECD essa per fermare il TUF, per ultimo sulle dispo, in materia da l’intermediazione finanziaria, d.p.r. n. 58/1998, ossia solo 10 per% possessori di investitori).
Sono le c.d. società aperte: le azioni sono comprese da mediatori.
Termini precisi e relativi riferimenti.
c.d. AZIONISTI RISPARMIATORI.
A tali società si applica la disciplina detta salvo nei caso in cui non stessi direttamente dello stesso capitale o della special.
Art. 2326 COSTITUZIONE SOCIALE
a cui denominazione sociale in qualunque modo formale, va consider. l’indicazione di socio per azioni).
Costituzione Le fasi della costruzione si dividono in tre fasi:
- stipulazione atto costitutivo
- Iscrizione dello atto costitutivo nel registro imprese.
Lo stipulazione dell’atto costitutivo può essere:
- Stipulazione simultanea
- Stipulazione per pubblica sottoscrizione.
I soci si stipulano
mediante compromesso pecuniario descritto nelle previsioni idtatl anche che essi sono limitativi per tale punto essercano offerti
costituzione della società a tali capitali di rischio che no fendersi
sogetti possono avere dal termine nello consuntivo di merce con le disntipazione, sincrona, descritta ai
diverse c’ossessione del fra venire il capitale social in più vote, attraverso sottoscrizione di azioni.
Atto Costitutivo
- Le società per azioni sono costituite per contratto o per atto unilaterale.
- L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico a pena di nullità.
- Contenere nome, denominazione, data, luogo di nascita, domicilio e resede, cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, numero e valore delle azioni sottoscritte dagli stessi.
- La denominazione e il comune dove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie.
- Oggetto sociale circoscritto e specifico. Il periodo sociale, così il tipo di attività che la società si propone.
- Ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato.
- Il numero e l’eventuale valore nominale delle azioni.
- Le norme di ripartizione degli utili.
- Il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura.
- Nome, cognome di quei trattanti di essere i primi soci fondatori.
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Società di capitali
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Conferimento società di capitali
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Le società di capitali
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Appunti: Società di capitali