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SISTEMA DUALISTICO E MONISTICO

Si applicano anche alle società quotate in borsa. Alla SAPA si applica SOLO il sistema dualistico; non si

applica il monistico per la difficoltà di conciliare i requisiti di indipendenza previsti per il comitato interno

con il ruolo imprenditoriale degli amministratori (art. 2459).

Alla SRL entrambi i sistemi creano dei problemi mentre alle società cooperative si applicano entrambi i

modelli.

>>>Quando sono utilizzati? Il sistema dualistico viene applicato in caso di fusioni tra società

(moltiplicatori di poltrone).

Sistema dualistico

E’ ispirato all’ordinamento tedesco e possiede 2 caratteristiche principali:

1. Crea una separazione tra proprietà dei soci e il potere che spetta agli organi sociali.

2. Vengono ridotte le competenze dell’assemblea ordinaria (perde il compito di nominare gli

amministratori e quello di approvare il bilancio; ora spetta al consiglio di sorveglianza).

L’assemblea nel sistema dualistico secondo l’art. 2364 bis :

1. Nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza.

2. Delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza.

3. Delibera sulla distribuzione degli utili (deve essere convocata almeno una volta all’anno).

4. Nomina il revisore.

Possiede inoltre altre competenze:

1. Delibera l’azione di responsabilità contro i componenti del consiglio di gestione (art. 2409 deces).

2. Se lo statuto lo prevede determina il compenso dei consiglieri di gestione (2409/13a).

3. Può riappropriarsi della funzione di approvare il bilancio di esercizio in due casi:

I) In caso di mancata approvazione del bilancio da parte del consiglio di sorveglianza.

II) Qualora lo richieda almeno 1/3 dei membri del consiglio di gestione o del consiglio di

sorveglianza.

Consiglio di gestione.

È l’equivalente dell’organo amministrativo nel sistema tradizionale.

La competenza è stabilita dall’art. 2409/9 secondo cui la gestione dell’impresa spetta esclusivamente al

consiglio di gestione che compie le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.

Tuttavia il rilievo della norma è diverso: nel sistema dualistico lo statuto può prevedere che il consiglio di

sorveglianza deliberi in ordine alle operazioni strategiche e ai piani industriali e finanziari della società

predisposti dal consiglio di gestione.

Composizione: non può esservi un solo gestore. Il consiglio di gestione può nominare più delegati ma non

può nominare un comitato esecutivo.

Caratteristiche:

1. E’ nominato dal consiglio di sorveglianza.

2. Valgono le stesse eccezioni previste nel sistema tradizionale.

Durata della carica: come gli amministratori del sistema tradizionale ovvero 3 esercizi con scadenza alla

data della riunione del consiglio di sorveglianza per approvare il bilancio.

Revoca: come gli amministratori del sistema tradizionale ovvero non serve la giusta causa ma occorre

risarcire il danno.

Sostituzione: avviene senza indugio ad opera del consiglio di sorveglianza.

Competenze (art. 2409/11): richiama l’art. 2380 bis. comma 5:

1. Il consiglio di gestione sceglie il presidente tra i suoi componenti.

2. I consiglieri di gestione devono agire in modo informato.

3. Stesse cause di ineleggibilità previste per gli amministratori.

4. La nomina deve essere pubblicata a registro imprese.

5. Lo statuto può richiedere requisiti di onorabilità, professionalità ecc..

6. Impugnativa delibere consiliari.

7. Divieto di concorrenza.

8. Conflitto di interessi.

9. Responsabilità amministratori: la legittimazione attiva spetta all’assemblea, ai soci di minoranza e

al consiglio di sorveglianza.

La delibera, se assunta a maggioranza dei membri del consiglio di sorveglianza, comporta la revoca

automatica dei gestori.

Il termine per agire in responsabilità è 5 anni dalla cessazione della carica.

L’azione di responsabilità può essere oggetto di rinuncia o transazione.

Consiglio di sorveglianza.

Controfigura del collegio sindacale; è un organo poliedrico e si compone di un numero di membri non

inferiore a 3 anche non soci ma ovviamente sono esclusi i componenti del consiglio di gestione. Almeno un

membro deve essere iscritto nell’albo dei revisori legali. Dura in carica 3 esercizi.

Revoca: i sindaci possono essere revocati solo per giusta causa dal tribunale. La giusta causa non va bene

per i membri del consiglio di sorveglianza perché si sarebbe blindato il controllo della società per tutta la

durata del consiglio di sorveglianza.

Chi avesse acquistato il controllo della società non avrebbe potuto procedere a sostituire i gestori perché la

competenza spetta al consiglio di sorveglianza che è stato eletto dalla precedente maggioranza.

Il legislatore ha optato per una via di mezzo: revoca anche senza giusta causa ma con una maggioranza

qualificata.

Differenze tra art.2399 e 2409. Garanzie di indipendenza: (confronto tra art. 2399 e 2409/12):

1. La lettera B è meno ampia; non sono menzionati i contratti di famiglia.

2. Non è causa di ineleggibilità la sussistenza di un rapporto con la società controllante.

3. Eventuali rapporti con le società soggette a comune controllo, le controllate precludono la nomina

solo se danno luogo ad una relazione tale da compromettere l’indipendenza.

4. Non sono richiamati come motivi di ineleggibilità gli altri rapporti di natura patrimoniale (manca la

formula di chiusura).

Il compenso del consiglio di sorveglianza è predeterminato.

Competenze (art. 2409/13):

1. Nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione.

2. Ne determina il compenso.

3. Approva il bilancio d’esercizio e quello consolidato.

4. Controlla la gestione.

5. Agisce in responsabilità contro i gestori.

6. Può denunciare al tribunale gravi irregolarità.

7. Riferisce almeno 1 volta all’anno all’assemblea sull’attività di vigilanza svolta.

8. Funzioni di alta amministrazione (delibera sui piani strategici).

I componenti del consiglio di sorveglianza possono assistere alle adunanze del consiglio di gestione mentre

devono partecipare alle assemblee.

La delibera del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio è annullabile ed è impugnabile nel termine

di un anno.

Responsabilità: come per i sindaci; sia esclusiva (per fatto proprio) sia concorrente (culpa in vigilando).

Sistema monistico:

L’assemblea nomina il CdA e il CdA nomina il comitato interno; ispirata al modello anglosassone.

Pregio: accorcia le distanze e riduce i costi di gestione.

Difetto: pericolo derivante dalla maggiore contiguità tra controllore e controllanti.

Il CdA è un organo pluripersonale e dovrà essere composto da almeno 1/3 dei membri che possiedono i

requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci.

Solo gli amministratori che sono contemporaneamente indipendenti e non esecutivi possono essere

chiamati a far parte del comitato interno di controllo.

La delega è obbligatoria.

Caratteristiche del comitato interno: deve essere formato da almeno 3 membri di cui uno revisore.

Funzioni: stesse dei sindaci compresa la possibilità di fare la denuncia al tribunale di gravi irregolarità.

Diversità dai sindaci: non possono impugnare le delibere assembleari, né convocare l’assemblea, né fare

l’azione di responsabilità contro gli amministratori.

Se viene meno (per morte, rinuncia o decadenza) un amministratore allora il CdA deve provvedere senza

indugio a sostituirlo (tra gli amministratori indipendenti). E’ ammessa la cooptazione.

Le norme sul sistema monistico sono poche.

Come completare la disciplina? Vi è unanimità sull’indicazione del metodo.

Le lacune andrebbero colmate attingendo sia alla disciplina degli amministratori sia a quella dei sindaci.

Es. Revoca:

Come si revocano i membri del comitato interno? art. 223 -> soluzione prevista per gli amministratori; sono

sottoposti alla loro disciplina. Il più garantista è il tradizionale.

>>> la clausola simul stabunt simul cadent va bene nel monistico? Non sarebbe applicabile, farebbe

decadere i membri del comitato interno.

In teoria ci dovrebbe essere un allineamento tra i 3 diversi modelli, nella pratica ci sono molte differenze. Il

nostro è quello che funziona meglio:

a) Si può nominare un solo amministratore.

b) Concentrare il controllo di gestione con il controllo dei conti: negli altri sistemi il controllo è sempre

obbligatorio il controllo esterno.

Società unipersonale

Possono nascere con un solo socio le SPA e le SRL. Anche nelle società di capitali la mancanza originaria era

causa di nullità mentre la mancanza sopravvenuta comportava la perdita del beneficio della responsabilità

limitata.

Nel 1993 il legislatore introduce la società (SRL, art. 2462) unipersonale.

Nel 2003 è stata introdotta anche la SPA unipersonale (art. 2325).

In caso di insolvenza della società per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le quote sono

appartenute a una sola persona questa risponde illimitatamente se non sono state osservate due norme:

- I conferimenti: se la società è unipersonale i conferimenti devono essere eseguiti per intero.

Quando per i conferimenti.

- Pubblicità: se la società è unipersonale gli amministratori devono depositare una dichiarazione

contenente le generalità dell’unico socio. Fin quando per la pubblicità.

L’unico socio risponde limitatamente da quando si crea la società, dei fatti prima ne risponde

illimitatamente.

La responsabilità illimitata è temporanea; l’unico socio non risponde di tutte le obbligazioni sociali ma

solamente di quelle sorte quando era da solo.

>>>Esempi di domande:

1. La società è solvibile ma l’unico socio è inadempiente alle norme sulla pubblicità; risponde alle

obbligazioni:

Limitatamente.

2. La società è insolvente; l’unico socio ha adempiuto alle norme in tema di conferimenti e pubblicità;

risponde alle obbligazioni:

Limitatamente.

Art. 2250: l’unipersonalità deve risultare dagli atti e dalla corrispondenza della società e non è obbligatorio

inserire la denominazione perché in caso di inserimento di un nuovo socio si sarebbe dovuto modificare

l’atto costitutivo e convocare l’assemblea straordinaria.

Si parla anche di azioni/quote appartenute intese come titolarità formale. Deve essere intesa come

bipartecipata (ad es. del socio al 99,9%).

E’ possibile stipulare dei contratti tra la società e l’unico socio. Sono ammissibili ma anche opponibili ai

creditori della so

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A.A. 2015-2016
40 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher boom21 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Piemonte Orientale Amedeo Avogadro - Unipmn o del prof Spiotta Marina.