UNIVERSITÀ DEGLI STUDI E-CAMPUS
FACOLTÀ DI ECONOMIA
Corso di laurea in Economia e Commercio
TITOLO:
IMPRENDITORE AGRICOLO E CRISI D’IMPRESA
Relatore: Chiar.mo Tesi di laurea
Prof. Armando Catania Sara Criscuolo
Correlatore:
Prof.ssa Eugenia Strano Anno accademico 2023-2024
1
INDICE
Introduzione…………………………………………………………………… 3
Capitolo 1: Impresa agricola: definizione e caratteristiche
1.1 Definizione di imprenditore agricolo……………………………………………4
1.2 Le attività agricole principali……………………………………………………. 8
Capitolo 2: Evoluzione nella disciplina dell’impresa agricola
2.1 La storia della disciplina delle imprese Agricole:
Dal Codice di commercio del 1882 all’ articolo 2135 del Codice civile del 1942,
fino alla riforma del 2001 e al tramonto della “specialità” dell’impresa
Agricola…………………………………………………………………………. 16
Capitolo 3: La crisi d’impresa: il “particolare caso l’imprenditore agricolo”
………………………………………………………………………….23
3.1 Strumenti di gestione della crisi per l’imprenditore agricolo: La transazione
fiscal……………………………………………………………………………. 27
3.2 Il Codice della Crisi di Impresa e dell’insolvenza…………………………...28
Conclusioni……………………………………………………………………… 31
Bibliografia………………………………………………………………………. 32
2
Introduzione
L’ elaborato si propone di esaminare sia il ruolo dell'imprenditore agricolo dal punto di vista
legislativo, sia l'attività imprenditoriale in sé. L'imprenditoria agricola, infatti, riguarda la
gestione e lo sviluppo delle attività agricole. Gli imprenditori agricoli sono quindi
responsabili della produzione e della commercializzazione dei prodotti agricoli e della
creazione di catene di approvvigionamento sostenibili. Come tutte le attività umane,
l'imprenditoria agricola ha un ciclo di vita che include fasi di crescita e declino, che non
sempre coincidono con la vita biologica dei soggetti coinvolti. L'attività imprenditoriale può
continuare anche con un nuovo proprietario o entità, e può divergere dalla traiettoria dei
singoli partecipanti. Tuttavia, può anche cessare in seguito a motivi biologici o alla volontà
dell'imprenditore. In questi casi, non si richiede un intervento legislativo specifico, salvo per
regolare alcuni aspetti. Un’impresa è costretta a chiudere quando non riesce a coprire i costi
di produzione con i ricavi, come stabilito dall’art. 2082 c.c., che include l’economicità tra i
requisiti per qualificarsi come impresa. Questo accade quando i costi superano il valore
prodotto, portando a una situazione di crisi. La crisi, pur essendo negativa, non è
necessariamente da evitare, ma è spesso parte integrante del ciclo economico e può
stimolare ristrutturazioni necessarie. I sistemi giuridici per gestire le crisi aziendali si
dividono principalmente in due categorie: i sistemi dualistici, che prevedono
regolamentazioni specifiche per la crisi, e i sistemi monistici, che applicano norme generali
a tutte le imprese. È più comune trovare modelli ibridi che combinano elementi di entrambi i
sistemi. Il legislatore si concentra principalmente sull’insolvenza, che incide sui rapporti con
i creditori e può causare ulteriori problemi economici. Questa ricerca si focalizza sulla crisi
degli imprenditori agricoli, un settore cruciale per l’economia e la conservazione
ambientale. Dopo un excursus storico sulla normativa agricola, dall’antico Codice di
commercio del 1882 a oggi, saranno esaminate le caratteristiche distintive dell’impresa
agricola e la sua esenzione dal fallimento. Verrà quindi introdotta la disciplina sul
sovraindebitamento, illustrando la sua origine, i soggetti coinvolti, tra cui gli imprenditori
agricoli, e i suoi obiettivi, come limitare l’esenzione dal fallimento e fornire nuovi strumenti
normativi. Infine, la tesi analizzerà il nuovo diritto della crisi e dell’insolvenza, le principali
novità del Codice sul sovraindebitamento e le criticità relative al settore agricolo,
concludendo con una discussione sui nuovi strumenti per gestire e prevenire la crisi
nell’imprenditoria agricola. 3
Capitolo 1: Impresa agricola: definizione e caratteristiche
1.1 Definizione di imprenditore agricolo
Gli imprenditori possono essere classificati in base all'oggetto sociale della loro
attività(commerciale o agricola),alla scala della loro attività(piccola o minore)e al modo in
cui forniscono beni e servizi (individuale o collettivo).Secondo il vecchio Codice di
Commercio del 1865,coloro che coltivavano la terra non erano considerati imprenditori(la
loro attività era considerata solo il godimento della terra).Questa regola è stata modificata
dal Codice Civile, che all'articolo 2135 stabilisce che “sono imprenditori agricoli coloro che
esercitano la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l’allevamento di animali e le attività
connesse”(Campobasso,2023) e inoltre si dice che «Per coltivazione del fondo, per
selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo
sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale
o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o
marine”(Campobasso,2023).In ogni caso, sono considerate rilevanti le attività intraprese
dallo stesso imprenditore agricolo per la manipolazione, la conservazione, la trasformazione,
la commercializzazione, la valorizzazione e la fornitura di beni e servizi, derivanti
principalmente dalla coltivazione del terreno, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali.
Quando il Codice fu emanato nel 1942, era chiaro che la coltivazione della terra svolgeva un
ruolo importante nella società dell'epoca, e lo scopo stesso del Codice era quello di garantire
una maggiore tutela a coloro che erano impegnati nella coltivazione della terra rispetto ai
semplici imprenditori. Oggi la terra non è più un fattore discriminante per gli imprenditori
commerciali, poiché molte attività agricole possono essere svolte indipendentemente dalla
terra. Per quanto riguarda le attività rilevanti, esse si distinguono in rilevanza soggettiva
(prodotti/servizi agricoli) e rilevanza soggettiva (svendita di beni), e tali attività devono
essere svolte dalla stessa persona. Per quanto riguarda i profitti, gli agro-imprenditori non
possono fallire, non devono tenere una contabilità e non devono essere iscritti al registro
delle imprese (della Camera di Commercio). Inoltre, gli imprenditori agricoli non sono
soggetti agli obblighi della Carta degli Imprenditori Commerciali, comprese le norme che si
applicano solo agli imprenditori commerciali (iscrizione al registro, scritture contabili, ecc.).
Si tratta di una serie di misure preferenziali introdotte nel 1942 come incentivo alla
coltivazione della terra, che all'epoca rappresentava un'attività centrale sul territorio
nazionale. Oggi l'agricoltura è sempre più svincolata dalla componente fondiaria e si sta
avvicinando a quella commerciale.
Le informazioni sono disponibili al seguente link:
Art 2135, Imprenditore agricolo. Codice civile. Gazzetta Ufficiale n.79 del 4 aprile 1942.Codice civile (approvato con R.D.
16/03/1942, n.262). Libro quinto. Del lavoro-TITOLO SECONDO-Del Lavoro nell’impresa-CAPO SECONDO.
Dell’impresa agricola. SEZIONE PRIMA. Disposizioni generali.
4
Di conseguenza, l’agricoltura ha perso la centralità dominante che era tipica del paesaggio di
allora, anche se è stata regolamentata dal 2135.Ciò significa che, nonostante il loro ruolo
fondante nel paesaggio regolamentato, gli imprenditori agricoli si trovano ad ottenere
vantaggi paragonabili a quelli degli intellettuali di fronte ai fatti quotidiani. In altre parole,
nonostante il loro ruolo fondante nell'ordinamento giuridico grandi imprenditori si rendono
conto di ottenere vantaggi paragonabili a quelli degli esperti intellettuali ma questo non si
riflette nei fatti quotidiani, poiché il Codice Civile è stato superato dai progressi tecnologici.
Il diritto civile riconosce questa differenza. Le differenze tra i due tipi di imprenditori sono
molto significative. Una di queste è il trattamento preferenziale riservato agli imprenditori
agricoli(articolo2135 del Codice civile).Gli imprenditori agricoli sono riconosciuti dalle
regole di base stabilite nel profilo generale dell'imprenditore(articolo 2082 del Codice
Civile, un imprenditore è una persona che esercita attività economiche finalizzate alla
produzione o allo scambio di beni e servizi).In pratica, gli imprenditori sono obbligati a
iscrivere la propria attività nel registro delle imprese e sono soggetti a procedure fallimentari
e ad altre procedure concorsuali(procedure volte a risolvere situazioni di crisi e a regolare i
rapporti con i creditori delle imprese commerciali)e devono quindi prestare attenzione alle
proprie scritture contabili. Le scritture contabili forniscono una serie di informazioni sui
movimenti economici e finanziaridell'impresaesonoutilizzateperaiutarenellaconduzionedei
suoi affari. Coltivazione del terreno: oltre alla coltivazione in senso stretto, comprende la
coltivazione di funghi, la coltivazione generale all'aperto, l'orticoltura, la floricoltura, il
vivaismo e la coltivazione in serra. Silvicoltura: comprende la cura e la gestione delle
foreste e l'acquisizione di legname e altri prodotti. Se l'attività forestale complessiva non
comprende la cura delle foreste, non può essere legalmente chiamata agricoltura.
(Campobasso, 2023). Ricostruendo analiticamente il testo dell’art 2135, appare opportuno
analizzarne il contenuto per delineare la figura dell’imprenditore agricolo, ponendo
l’accento su quelle che sono le attività ivi menzionate:
Allevamento è un concetto che si riferisce non solo agli animali terrestri, ma anche agli
animali da reddito, agli animali da pelliccia, ai cavalli da corsa e alle api. Anche la selezione
e l'addestramento per l'allevamento di cani e gatti sono inclusi nell'agricoltura. Vale la pena
notare che gli operatori dell'acquacoltura coincidono con gli imprenditori agricoli. Le
attività agricole comprendono anche le attività connesse. Queste attività, anche se si tratta di
attività commerciali, sono strettamente correlate alle attività agricole. Ne sono un esempio la
produzione di vino e formaggio e l'agriturismo. In effetti, queste attività riguardano
principalmente la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la
commercializzazione elavalorizzazionedeiprodottiderivatidalleattivitàagricoleessenziali, ma
sono anche principalmente attività che forniscono beni e servizi utilizzando risorse e
attrezzature normalmente impiegate per le attività agricole essenziali.
Le informazioni sono disponibili al seguente link: 5
Art 2135, Imprenditore agricolo. Codice civile. Gazzetta Ufficiale n.79 del 4 aprile 1942.Codice civile (approvato con R.D.
16/03/1942, n.262). Libro quinto. Del lavoro-TITOLO SECONDO-Del Lavoro nell’impresa-CAPO SECONDO.
Dell’impresa agricola. SEZIONE PRIMA. Disposizioni generali.
Per quanto riguarda gli imprenditori commerciali, ciò vale per tutte le attività che non
rientrano nelle attività agricole. Tuttavia, l'articolo 2195 del Codice Civile elenca con
precisione gli atti che, se compiuti in un'azienda agricola, qualificano l'imprenditore agricolo
come imprenditore commerciale. Tali attività sono quelle di natura industriale finalizzate
alla produzione di beni e servizi, comprese quelle di intermediazione tra privati per la
distribuzione di beni. Inoltre, sono incluse anche le attività di trasporto aereo, terrestre e
marittimo e, tra l'altro, sono considerate attività commerciali anche le attività bancarie e
assicurative. Infine, sono considerate commerciali anche le attività accessorie a quelle
sopracitate.
L'impresa agricola è definita nel Codice Civile, e nella formulazione dell’art. si evidenziano
due termini, un nome, ossia impresa, ed un aggettivo, agricola, termini di riferimento per il
definire il concetto di “imprenditore agricolo”.
Il nostro punto di partenza è:
Il Titolo II del Codice Civile sotto il titolo “del lavoro nell’ impresa”, è organizzato in tre
distinti capi:
- “dell’impresa in generale” (artt.2082-2134)
- “dell’impresa agricola” (artt.2135-2187)
- “delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazione”
(artt.2188-2221).
Ai sensi dell’art.2082 c.c. è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività
economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
Gli artt.2135 e 2195 c.c. invece elencano le attività che rispettivamente danno corpo all’
impresa agricola e a quella commerciale, senza indicare come debbano essere esercitate
queste specifiche attività.
L’ art.2135 c.c. elenca quattro attività:
• coltivazione del fondo
• silvicoltura
• allevamento degli animali
• attività connesse.
L’ art.2195 c.c. ne elenca invece sei:
• attività industriale
• attività del negoziante
• attività di trasporto
• attività bancaria
• attività assicurativa
• attività ausiliaria delle precedenti.
Le informazioni sono disponibili al seguente link: 6
Art 2082,2135, 2195 Codice civile. Gazzetta Ufficiale n.79 del 4 aprile 1942.Codice civile (approvato con R.D.
16/03/1942, n.262). Libro quinto. Del lavoro-TITOLO SECONDO-Del Lavoro nell’impresa-CAPO SECONDO.
Dell’impresa agricola. SEZIONE PRIMA. Disposizioni generali.
Va inoltre notato che ci sono pochissime disposizioni che trattano l 'attività agricola in
generale dopo l’articolo 2135 del Codice Civile. Questa scarsità di disposizioni suggerisce
una simmetria artificiale tra impresa agricola e impresa commerciale. Come precentemente
affermato per delineare la figura dell’oggetto del mio studio, è importante analizzare i
termini: impresa e il rispettivo aggettivo agricola/o: “impresa” significa “attività” e tal
proposito va fatto un richiamo all’articolo 2082 c.c. che definendo l'imprenditore utilizza
questa espressione “attività economica professionalmente esercitata” ed identifica quindi
l’impresa con tale attività. E quindi equipara l'impresa a questa attività. A questo proposito,
si può notare che il nostro legislatore ha chiarito la differenza tra società e impresa
nell'articolo2555 del Codice Civile, definendo l'impresa come un insieme di beni organizzati
da un imprenditore per l'esercizio della sua attività. Dall 'analisi dell’articolo 2082 del
Codice civile emerge che:
• quando si svolge un'attività economica organizzata;
• quando si svolge un'attività economica in modo professionale;
quando è esercitata allo scopo di produrre o scambiare beni o servizi
• In primo luogo, è necessario analizzare il termine “organizzazione”. Solo le attività
produttive organizzate sono imprenditoriali, e non importa se l’organizzazione è su larga
scala o meno. Il secondo termine da analizzare è “professionalità”. Per fare l'imprenditore
non sono necessari e né le qualifiche né l’iscrizione a un albo o a un registro. Tuttavia, sono
sempre più richieste per svolgere attività imprenditoriali, o almeno per ricevere fondi
pubblici o per avere accesso a determinate strutture. La professionalità si riferisce alle
attività. Un'attività è svolta in modo professionale quando non è né occasionale né
temporanea, cioè quando è esercitata in modo continuativo. Il terzo termine da analizzare è
in realtà una proposizione, l’espressione “produzione o scambio” di beni e servizi.
(Campobasso,2023). Sia lo scambio che la produzione riguardano il mercato. Non vi è
attività di impresa che non si concluda con l’immissione nel mercato dei beni o dei servizi
prodotti. Non vi è dunque attività imprenditoriale che non sbocchi in una serie indefinita di
negozi giuridici con i consumatori ed utenti per uno scopo di lucro e di profitto, per questo
motivo non è impresa l’attivit&agra
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