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La contrattazione collettiva ha provveduto affinché si
permetta la verifica, soprattutto attraverso le organizzazioni sindacali,
dell’effettività delle ragioni tecniche, organizzative e produttive, garantendo la
possibilità di indagare su possibili soluzioni alternative con il datore di
lavoro .
135
In sede di esame preventivo con le organizzazioni sindacali si affrontano in
genere i motivi aziendali e si determinano le modalità di attuazione del
trasferimento.
Nei casi di trasferimenti collettivi gli obblighi di comunicazione e motivazione
da parte del datore di lavoro sono ugualmente rispettanti nell'osservanza di una
determinata procedura sindacale. Il lavoratore ha diritto comunque di
impugnare in un secondo momento l'atto di trasferimento per verificare la
legittimità dei motivi.
In caso di trasferimento collettivo disciplinato da accordo sindacale non
sussiste l’obbligo per il datore di lavoro di comunicare i motivi del
trasferimento , pur potendo sempre il lavoratore trasferito impugnare il
136
provvedimento al fine di ottenere la verifica giudiziale della sussistenza dei
comprovati motivi che giustificano il trasferimento .
137
L’effettività e l’efficacia di tali provvedimenti di trasferimenti collettivi sono
salvaguardate dal tratto di antisindacalità che segna le condotte datoriali volte a
limitare, o addirittura ad escludere, la consultazione con le organizzazioni
sindacali .
138
La contrattazione collettiva generalmente disciplina il trasferimento sotto
l'aspetto economico, prevedendo la corresponsione di specifiche indennità a
favore del lavoratore, oltre al rimborso delle spese sostenute per lo spostamento
in
altra località. 47
Secondo la giurisprudenza l'indennità ha natura retributiva e quindi è
computabile negli altri elementi retributivi, se non è espressamente esclusa da
accordi collettivi o individuali.
______________________________________________________________________
: Es. art. 16 CCNL 5 luglio 1994 per i lavoratori addetti all’industria metalmeccanica privata e
134
alla installazione di impianti.
: Bonajuto A., Il trasferimento dell’azienda e del lavoratore, Cedam Editore, 1999, p. 176.
135 : Cass. 7 febbraio 1986 n. 788.
136 : Cass. 5 aprile 1986 n. 2384.
137 : Art. 28 legge 300/1970.
138
Normalmente l'erogazione delle indennità è esclusa per i trasferimenti richiesti
dal lavoratore stesso (il trasferimento volontario, del quale abbiamo detto
precedentemente), in quanto non è presentata l'esigenza di compensarlo per il
disagio sopportato a causa del mutamento del luogo della prestazione.
A conclusione della disamina della fattispecie del trasferimento collettivo
ritengo sufficiente ricordare che ai trasferimenti collettivi si applicano in via
analogica le disposizione di cui all’art. 2103 c.c. e all’art. 13 St. Lav. ove il
139
trasferimento non comporti la chiusura del reparto o dell’unità produttiva,
fermo restando l’assoggettamento alla disciplina prevista dai contratti
collettivi .
140
Quando il trasferimento collettivo è dettato dalla chiusura di un’unità
produttiva in favore dell’apertura di un’altra unità produttiva, si parla di
straordinaria azione di cambiamento strutturale organizzativo e produttivo.
Tale fattispecie coinvolge tutto ciò che ruota attorno all’asse aziendali, siano
essi i beni siano i dipendenti, concernendo i dipendenti quali componenti stessi
dell’unità produttiva dislocata. Il trasferimento collettivo così inteso è
imprescindibile e consequenziale al drastico cambiamento aziendale e non
trova argomentazioni affini alla tutela del lavoratore disciplinata
dall’art.2103 .
141
Il trasferimento collettivo sorto in condizioni di chiusura di un’unità produttiva
in favore di un’altra unità produttiva presso altro loco è l’esercizio del potere
della libera iniziativa economica garantita dal primo comma dell’art. 41 della
Costituzione.
Riconoscendo la libertà di scelta dell’imprenditore e della sua politica
manageriale si prescindono gli atti discriminatori nei confronti dei dipendenti
e, altresì, la corretta e la buona fede del datore di lavoro. 48
______________________________________________________________________
: Pret. Milano 8/11/96, est. Atanasio, in D&L 1997, 332, n. Niccolai, Trasferimenti collettivi e
139
necessità delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive; in senso conf., v. Pret.
Milano 14/11/96, est. Santosuosso, in D&L 1997, 332.
: Mazzotta O., Manuale di diritto del lavoro, Cedam, Padova, 2011.
140
: B. Cesarei, Diritto del lavoro, Alpha Test, 2008, pp. 112115.
141
2.5 Trasferimento di chi assiste handicappato
La fattispecie del trasferimento del lavoratore assume contorni di criticita’ dal
momento in cui sono coinvolti lavoratori con handicap o che assistano parenti
disabili.
Coniugare le esigenze familiari con quelle lavorative è un'impresa difficile per
tutti, ma lo è ancora di più per i lavoratori che assistono familiari disabili e per
gli stessi lavoratori disabili e il legislatore recentemente ha apportato delle
modifiche alla materia del trasferimento per queste peculiari situazioni , nei
142
modi e caratteri che andremo ad analizzare.
In queste difficoltà gioca un ruolo fondamentale la sede di lavoro: la scelta
della sede di lavoro, la richiesta di trasferimento, il rifiuto al trasferimento.
In rispetto delle persone diversamente abili, l’ordinamento ha disciplinato le
situazioni lavorative dei portatori di handicap siano essi lavoratori dipendenti o
familiari dei dipendenti . Il legislatore, pertanto, con la legge 104 del 1992, ha
143
offerto ai lavoratori affetti da disabilità la priorità di vedersi assegnati sedi di
servizio idonee al proprio status personale .
144
Due disposizioni di legge hanno regolato la materia: l’art. 33 comma 5 della
legge n. 104/1992 affermante che “il genitore o il familiare lavoratore, con
rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o
un affine entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile,
la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito
senza il suo consenso ad altra sede.” e l’art. 20 della legge n. 53/2000 che
145
precisa come “le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, come modificato dall'articolo 19 della presente legge, si applicano anche
qualora l'altro genitore non ne abbia diritto nonché ai genitori e ai familiari
lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato,
______________________________________________________________________
: Nogler L., Marinelli M., La riforma del mercato del lavoro: Legge 4 novembre 2010, UTET
142
Giuridica, 2012, p. 181.
: Art. 3 L. 104/92 Soggetti aventi diritto.
143 : Legge quadro n. 104 del 5/2/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle
144
persone handicappate. La disciplina di cui agli artt. 1, 3, 4, 33 e le innovazioni introdotte dagli
artt. 19 e 20 della Legge n. 53 dell’8/3/2000. La legge 104/92 ha dettato disposizioni in materia
di diritti, integrazione sociale ed assistenza delle persone handicappate, allo scopo di agevolare,
in coerenza con i principi di cui all'art. 3 della Costituzione, la loro partecipazione alla vita della
collettività ed il loro inserimento nel mondo del lavoro.
: Cardarello C., Licenziamento, mobbing, trasferimento. C.C. Giuffre Editore 2007.
145 49
che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o un affine entro il
terzo grado portatore di handicap, ancorché non convivente.”.
La norma richiede il consenso, del soggetto passivo di trasferimento, che può
essere manifestato in qualunque forma
purché preventivo: un trasferimento che sia deciso in assenza del consenso
deve ritenersi assolutamente illegittimo e privo di qualsiasi efficacia, essendo
così autorizzato il lavoratore interessato a porre in essere tutti i comportamenti
e gli atti idonei a salvaguardare il suo diritto alla stabilità del luogo di lavoro .
146
In questo delicato ambito sussisteva, fino all’entrata in vigore della legge
183/2010, la verifica di tre precisi presupposti necessari all’esercizio del
diritto; questi sono la continuità nell’assistenza da portare all’avente bisogno,
l’esclusività di tale assistenza e la compatibilità dell’esercizio del diritto del
lavoratore con le esigenze economiche, produttive od organizzative del datore
di lavoro.
La continuità (cfr. circolare INPS n. 133 del 17 luglio 2000) consiste
nell'effettiva assistenza in favore del soggetto disabile per le sue necessità
quotidiane da parte del lavoratorefamiliare del soggetto stesso.
L’esclusività va intesa nel senso che il lavoratore deve essere l'unico soggetto
che presta assistenza alla persona handicappata; l’esclusività stessa non può,
perciò, considerarsi realizzata quando il soggetto handicappato (non
convivente con il lavoratore richiedente) risulta convivere in un nucleo
familiare in cui sono presenti lavoratorifamiliari che possano beneficiare di
tali tutele per questo stesso handicappato.
Un solo lavoratore familiare di disabile può, cioè, fruire dei benefici e delle
tutele di legge, benefici e tutele che non possono sdoppiarsi in capo a più
soggetti .
147
______________________________________________________________________
: Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con circolare del 15 marzo 1993, ha
146
affermato che il diritto di non essere trasferito senza esplicito consenso ad altra sede costituisce
un diritto incondizionato, nel senso che – diversamente da quanto avviene nei casi disciplinati
dall’art. 2103 cod. civ. – esso non e’ soggetto a verifica di compatibilità con le esigenze
organizzative e produttive dell’impresa.
: Cio’ e’ la riprova di quanto afferma il modulo INPS Hand 2 – COD. SR08.
147
L’obiettivo del legislatore è il bilanciamento tra i contrapposti interessi in
gioco, ovvero, le particolari tutele di cui gode il lavoratore che assiste un
disabile grave (anche in caso di trasferimento da un’unità produttiva ad un’altra
ex art. 2103 c.c.) e le esigenze economiche ed organizzative del datore di
lavoro .
148 50
L'art. 19 della legge 53/2000 ha eliminato il requisito della necessaria
convivenza con la persona da assistere.
Mentre