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CONSERVAZIONE DEI DIRITTI ANTERIORI AL TRASFERIMENTO

Conformità all'art. 2112

Ai sensi dell'art. 2112 in caso di trasferimento di azienda il rapporto di lavoro continua con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano e quindi non solo i diritti derivanti dall'anzianità raggiunta prima del trasferimento ma tutti i diritti derivanti dal rapporto di lavoro. Rientrano in tali diritti quindi non solo le cosiddette situazioni esaurite o maturate ma anche quei diritti che derivano dal contratto individuale (ad esempio le condizioni di maggior favore) o dal contratto collettivo dell'imprenditore alienante e che valgono, in forza della continuità del rapporto di lavoro, anche nei confronti dell'imprenditore acquirente, fino a quando non sarà sostituita la fonte individuale e collettiva. Un problema interpretativo particolare è posto dalle prassi o usi aziendali. A proposito degli usi aziendali la dottrina non è concorde e infatti, al di

là del fatto che essi consistono nella ripetizione di un determinato comportamento favorevole da parte del datore di lavoro, una parte della dottrina ritiene che essi abbiano la propria fonte nel contratto individuale assolvendo alla funzione di integrazione del contenuto del contratto individuale. Se è vera questa tesi quindi i benefici corrisposti a singoli lavoratori o a gruppi determinati prima del trasferimento possono essere conservati dai lavoratori anche dopo il trasferimento fino alla modifica del contratto individuale non potendo essere intaccati dalla modifica del contratto collettivo in sede di trasferimento di azienda. In alcuni casi tuttavia il comportamento favorevole del datore di lavoro per il fatto di essere ripetuto nei confronti di una categoria determinata di lavoratori diventa automaticamente obbligatorio anche per tutti coloro che in futuro possono trovarsi in posizione analoga e quindi nei confronti di un gruppo indeterminato. In tal caso non si potrebbedomanda dipende dalla disciplina contrattuale applicabile. In generale, il trasferimento di azienda non comporta la perdita dei diritti acquisiti dal lavoratore, compreso il trattamento di fine rapporto (TFR). Tuttavia, è necessario verificare se il contratto collettivo o individuale prevede specifiche disposizioni in merito al trasferimento di azienda e alla conservazione dei diritti dei lavoratori. In caso contrario, si applicheranno le disposizioni di legge in materia di tutela dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda.

Interrogativo dipende dalla qualificazione del Tfr, per la quale esistono due diverse teorie.

Secondo la prima teoria, il Tfr è un diritto che si sostituisce alla cessazione del rapporto di lavoro, per cui prima di tale momento il lavoratore si trova in una situazione di aspettativa di mero fatto. Se si abbraccia questa tesi, sarebbe il datore di lavoro acquirente a rispondere come unico obbligato, in quanto il diritto al Tfr si perfeziona quando cessa il rapporto di lavoro e quindi si costituisce quando il trasferimento si è già verificato.

Una seconda e più convincente teoria invece vede il Tfr come un credito che sorge con la costituzione del rapporto e diventa esigibile alla cessazione dello stesso. In questo caso, il lavoratore, in caso di trasferimento di azienda, è garantito per la parte di Tfr maturato nel periodo precedente al trasferimento dalla responsabilità solidale dell'alienante e dell'acquirente ai sensi dell'art. 2112 cc.

La continuità del rapporto di lavoro e la conservazione dei diritti non consentono di considerare valida, in caso di trasferimento di azienda, l'interruzione del rapporto di lavoro con conseguente azzeramento dell'anzianità di servizio, neppure quando ciò sia previsto da un accordo sindacale di ingresso o dal contratto collettivo dell'acquirente. Una tale clausola sarebbe invalida perché in contrasto con l'art. 2112 cc, in considerazione dell'unicità del rapporto di lavoro e del principio della conservazione dei diritti. Se invece l'accordo sindacale di ingresso prevede l'esclusione per il futuro di alcuni benefici che costituiscono mere aspettative (come il mantenimento di alcune voci retributive e non di altre), tale clausola è valida, in quanto l'accordo sindacale in questo caso non dispone di diritti già maturati. CAPITOLO IV LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELL'ACQUIRENTE PER I

CREDITI DEL LAVORATORE ANTERIORI AL TRASFERIMENTO E LA LIBERAZIONE DELL'ALIENANTE

L'art. 2112 al secondo comma prevede che il cedente e il cessionario sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. L'acquirente in qualità di obbligato solidale è tenuto a soddisfare i crediti del lavoratore anche se temporalmente imputabili all'alienante, compresi quindi anche i crediti per i rapporti cessati prima del trasferimento, salvo il diritto di rivalsa nei confronti di quest'ultimo.

Occorre anche notare che il nuovo testo dell'art. 2112 assicura questa tutela indipendentemente dalla conoscenza di questi crediti da parte dell'acquirente, mentre il vecchio testo richiedeva la conoscenza e la conoscibilità dei crediti da parte del cessionario. Il secondo comma prevede anche che il lavoratore, avvalendosi delle procedure conciliative di cui agli articoli 410 e 411 cpc può liberare il

cedente dalle obbligazioni derivanti dal pregresso rapporto di lavoro. Ad esempio nel caso in cui l'accordo sindacale prevede la corresponsione del tfr maturato, il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante secondo le procedure previste dai citati articoli del codice di procedura civile. L'ultimo comma dell'art. 2112 stabilisce che nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo oggetto di cessione, l'appaltante è obbligato in solido con l'appaltatore cessionario, nel limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali. Questa disposizione stabilisce un doppio regime di solidarietà in quanto per tutti i crediti che il lavoratore aveva al momento del trasferimento opera il regime di solidarietà di cedente e cessionario mentre per i crediti successivi al

trasferimento e maturati durante l’esecuzione dell’appalto risponde l’appaltante nei limiti deldebito che lo stesso ha nei confronti dell’appaltatore al momento in cui i lavoratori propongono la relativadomanda.

CAPITOLO V TRASFERIMENTO DI AZIENDA E GIUSTIFICATO MOTIVO DI LICENZIAMENTO

Il quarto comma dell’art. 2112 cc introdotto dal decreto legislativo 18 del 2001 stabilisce che ferma la facoltàdel cedente di esercitare il recesso ai sensi della normativa sui licenziamenti, il trasferimento di azienda non5costituisce di per sé motivo di licenziamento. Nel caso in cui l’alienante receda dal rapporto di lavoro e ilmomento estintivo si verifichi dopo il trasferimento, il rapporto di lavoro continua con l’acquirente che rispondeanche dell’illegittimo licenziamento ferma restando la responsabilità solidale dell’alienante. Secondo unorientamento non è preclusa all’alienante la possibilità di

Procedere a licenziamenti per motivi economici, tecnici o organizzativi purché sussistano giustificate ragioni che prescindono dal trasferimento di azienda. Nel caso in cui le condizioni di lavoro subiscano una radicale modifica, al lavoratore è riconosciuta la facoltà entro tre mesi dal trasferimento di rassegnare le dimissioni per giusta causa con il beneficio del preavviso. Si tratta di una magra consolazione riconosciuta al lavoratore visto che secondo il nostro ordinamento il lavoratore non ha il diritto di opposizione al trasferimento.

CAPITOLO VI: I TRATTAMENTI COLLETTIVI APPLICABILI AI LAVORATORI TRASFERITI

Il nuovo testo dell'art. 2112 cc disciplina anche il contratto collettivo applicabile in caso di trasferimento di azienda stabilendo che il cessionario è tenuto ad applicare i contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali vigenti all'atto del trasferimento e fino alla loro scadenza salvo che siano sostituiti da altri contratti.

collettivi applicabili all'impresa dell'acquirente. Secondo parte della dottrina, il termine "applicabili" significherebbe effettivamente applicati, intendendo con ciò che vi sarebbe sostituzione automatica all'atto del trasferimento del contratto collettivo dell'acquirente a quello del cedente, mentre quest'ultimo si applicherebbe ai lavoratori trasferiti solo in assenza del contratto collettivo dell'acquirente. Secondo un'altra parte della dottrina, invece, la conservazione delle condizioni di lavoro del lavoratore trasferito non consente l'applicazione automatica del contratto collettivo dell'acquirente. Secondo questa interpretazione, quindi, in caso di trasferimento di azienda, continuerà ad applicarsi fino alla scadenza il contratto collettivo del cedente e la sostituzione di questo con quello dell'acquirente non è automatica, ma potrebbe derivare solo da un accordo tra le parti in sede di esame congiunto. L'accordointervenuto in sede di esame congiunto potrebbe anche decidere di sostituire il contrattocollettivo del cedente con i cosiddetti contratti collettivi di ingresso diretti ad applicare gradualmente la diversadisciplina collettiva dell'acquirente. Dobbiamo dire che questa interpretazione è più coerente con il sistemacomunitario e anche con la ratio della norma che mira ad evitare mutamenti improvvisi nell'applicazione delladisciplina collettiva ai dipendenti trasferiti. L'art. 2112 prevede inoltre che la sostituzione può avvenire solo tracontratti collettivi dello stesso livello e ciò sia per garantire ai dipendenti trasferiti un doppio livello dicontrattazione (nazionale ed aziendale) e sia per evitare che il contratto collettivo nazionale del cedente siasostituito da un contratto collettivo aziendale peggiorativo. In conclusione si può sostenere che all'atto deltrasferimento di azienda ai dipendenti trasferiti si applica il

contratto collettivo dell’alienante fino alla scadenza, salvo che le parti, in sede di esame congiunto, decidano di sostituire il contratto collettivo dell’alienante con quello dell’acquirente dello stesso livello o con i cosiddetti contratti collettivi di ingresso.

CAPITOLO VII IL TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA IN CRISI

Dettagli
Publisher
A.A. 2011-2012
7 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher nadia_87 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Santoro-Passarelli Giuseppe.