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LA CORTE,
composta dai signori: R. Lecourt, presidente; H. Kutscher e A. O'Keeffe, presi
denti di sezione; A. M. Donner, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore e
M. Sørensen, giudici;
avvocato generale: A. Trabucchi;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente SENTENZA
In fatto
mento del D.R. 3 novembre 1969 che sta
Gli antefatti, il procedimento e le osserva bilisce le norme speciali per il colloca
zioni presentate dai partecipanti a norma
dell'art. 20 del protocollo sullo statuto mento a riposo del personale navigante
dell'aviazione civile.
della Corte di giustizia della CEE pos
sono riassumersi come segue: Questa controversia dava origine dinanzi
a questa Corte alla causa pregiudiziale
80-70 (sentenza 25 maggio 1971, Racc,
I — Gli antefatti ed il procedi
mento scritto pag. 445). Il Consiglio di Stato respingeva
la domanda di merito con sentenza 10
dicembre 1971.
La Defrenne veniva assunta come hostess
di bordo dalla società Sabena il 10 dicem Il 13 marzo 1968 la Defrenne aveva adito
bre 1951. Il 1° ottobre 1963 veniva ricon il Tribunal du travail di Bruxelles chie
fermata con un contratto che la qualifi dendo il risarcimento del danno da lei
cava commesso di bordo e hostess di aero
mobile-capocabina. assertivamente subito quanto a remunera
zione, liquidazione e pensione, per ef
Il rapporto di lavoro terminava il 15 feb fetto della disparità di trattamento tra il
braio 1968, in forza dell'art. 5, n. 6 del personale navigante maschile e quello
contratto di lavoro del personale di bordo femminile che svolge la stessa attività.
della Sabena, il quale stabilisce che il per
sonale femminile viene automaticamente Con sentenza 17 dicembre 1970 il Tribu
licenziato al compimento del 40° anno. nal du travail di Bruxelles respingeva
tutte le domande della Defrenne la quale,
l'11 gennaio 1971, impugnava la sen
Alla Defrenne, a titolo di liquidazione,
veniva versata una indennità di fine car tenza dinanzi alla Cour du travail di Bru
xelles.
riera. La sezione IV B della Cour du travail di
Il 9 febbraio 1970 essa adiva il Consiglio
di Stato del Belgio chiedendo l'annulla- Bruxelles, con sentenza 23 aprile 1975,
457
SENTENZA DELL'8-4-1976 — CAUSA 43-75
del D.R. n. 40 del 24 ottobre 1967, sul
confermava il giudizio di primo grado sul
secondo e sul terzo capo della domanda. lavoro del personale femminile, a norma
del quale «ogni lavoratrice può adire il
giudice competente per far rispettare il
Sul primo capo (arretrati e remunera
zione) decideva di sospendere il procedi principio della parità retributiva tra i lavo
ratori dei due sessi».
mento e di sottoporre alla Corte di giusti
zia le seguenti questioni pregiudiziali a
norma dell'art. 177 del trattato CEE: a) L'art. 119 impone indistintamente a
1. Se l'art. 119 del trattato di Roma intro tutti gli Stati membri di osservare, nel
duca, di per sé, direttamente nell'ordi campo retributivo, il principio di non di
scriminazione tra i sessi. Gli Stati dove
namento interno di ciascuno Stato vano adeguare a tale principio i loro ordi
membro della Comunità europea il
principio della parità di retribuzione namenti fin dalla prima tappa del pe
riodo transitorio, adottando una disci
fra i due sessi per lo stesso lavoro, e at
tribuisce quindi ai lavoratori — a pre plina che doveva venire in seguito mante
scindere da qualsiasi normativa nazio nuta in vigore.
nale — il diritto di agire legalmente L'articolo non implica, ma nemmeno
dinanzi ai giudici nazionali per otte esclude, l'intervento delle autorità comu
nere che tale principio sia osservato e,
in caso affermativo, a partire da quale nitarie o di quelle nazionali per la messa
data. in atto del principio della parità di remu
2. Se l'art. 119 sia divenuto applicabile nerazione per lo stesso lavoro.
nel diritto interno degli Stati membri b) L'art. 119 è redatto in modo chiaro e
in forza di atti adottati da organi della semplice: esso impone un obbligo di
CEE (in caso affermativo, quali ed a fare, di senso non equivoco.
partire da quale data) ovvero si debba
ammettere in materia la competenza c) Gli Stati membri sono tenuti a rispet
esclusiva del legislatore nazionale. tare il principio della parità di retribu
zione; il fatto che essi possano adottare le
La sentenza è stata registrata presso que disposizioni d'indole giuridica, econo
sta cancelleria il 2 maggio 1975. mica o amministrativa atte ad adempiere
A norma dell'art. 20 del protocollo sullo il loro obbligo non implica affatto che i
singoli, ed in particolare le lavoratrici,
statuto della Corte di giustizia, il 14 lu debbano attendere l'adozione di provvedi
glio 1975 hanno presentato osservazioni
scritte la Commissione delle Comunità menti nazionali per poter fruire di
quanto loro spetta in forza dell'art. 119.
europee e la Defrenne, appellante, il 21 Secondo i criteri elaborati dalla Corte di
luglio ha presentato osservazioni scritte il giustizia, l'art. 119 esplica infatti un'effica
governo del Regno Unito di Gran Breta
gna e dell'Irlanda del Nord e il 25 luglio cia diretta nei rapporti tra lo Stato e le la
voratrici.
il governo irlandese. d) Quanto al tenore letterale dell'art.
II — Osservazioni scritte presen 119, è opportuno ricordare che la Corte
tate alla Corte di giustizia ha ritenuto che la designa
zione degli Stati membri a destinatari
A prima
Sulla questione
— della norma non esclude che i singoli
non ne possano trarre vantaggio.
Defrenne,
La appellante nella causa prin L'obbligo è inequivoco: il principio della
cipale, ritiene che le spetti un diritto sog parità di retribuzione è chiaro e non la
gettivo a percepire pari stipendio in forza
dell'efficacia immediata dell'art. 119 del scia adito a dubbi; gli Stati membri non
trattato, indipendentemente dall'art. 14 dispongono a questo proposito di alcun
458 DEFRENNE / SABENA britannico
governo
Il ritiene che il pro
potere discrezionale. Esso corrisponde blema vada risolto informandosi ai criteri
d'altronde all'applicazione di un princi elaborati dalla Corte di giustizia per stabi
pio generale di eguaglianza che rientra lire se una disposizione del trattato abbia
nel comune patrimonio ideologico degli
Stati membri. efficacia diretta o meno, cioè se conferi
sca ai singoli diritti soggettivi che il giu
Quanto all'efficacia concreta dell'art. 119, dice nazionale deve tutelare.
si deve ritenere che esso è efficace solo se
i cittadini degli Stati membri possono a) L'obbligo imposto agli Stati membri
fruire della parità di retribuzione. È evi dall'art. 119 non possiede i requisiti di
dente l'interesse delle lavoratrici ad invo chiarezza e precisione richiesti dalla
care tale articolo, che rappresenta una Corte.
delle applicazioni del principio della pa
rità di trattamento su cui si fonda il trat Esso non definisce in modo complessivo
tato CEE. il principio della parità di retribuzione
per lo stesso lavoro. Il fatto stesso che
L'art. 119 ha inevitabilmente efficacia di venga definito «principio» indica che esso
retta; il giudice nazionale deve applicarlo si riferisce ad una nozione molto ampia;
nell'amministrare la giustizia e gli organi per questo motivo l'art. 1 della direttiva
esecutivi devono rispettarlo, specie nell'at del Consiglio 75/117 del 10 febbraio
tività amministrativa diretta. 1975, concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri rela
Tenuto conto dei principi posti dalla
Corte di giustizia, l'art. 119 deve dunque tive all'applicazione del principio della
avere efficacia diretta; di conseguenza, il parità delle retribuzioni tra i lavoratori di
giudice nazionale deve garantire il ri sesso maschile e quelli di sesso femmi
spetto nell'ambito delle cause di cui deve nile (GU n. L 45, pag. 19), contiene una
conoscere ed i singoli ne traggono dei di definizione del principio, che illustra e
ritti soggettivi che possono far valere di precisa alquanto il testo dello stesso arti
nanzi ai giudici competenti. colo, ritenuto inadeguato.
e) Fin dall'inizio della prima tappa, gli La nozione di remunerazione e più parti
colarmente quella di «vantaggi pagati di
Stati membri sono tenuti ad applicare il rettamente o indirettamente, in contanti
principio della parità di retribuzione. Si o in natura, dal datore di lavoro al lavora
tratta di un obbligo inerente al risultato:
il tenore dell'art. 119 è troppo chiaro per tore in ragione dell'impiego di quest'ul
poterlo interpretare in senso diverso. L'ob timo» richiede un'interpretazione sotto
vari aspetti.
bligo è quindi entrato a far parte del di
ritto belga dal momento in cui il Parla Il terzo comma dell'art. 119 contempla
mento ha ratificato il trattato e da questo «la parità di retribuzione, senza discrimi
momento il giudice nazionale è tenuto a
garantirne il rispetto. nazione fondata sul sesso», espressione
che non compare nel primo comma, in
Nemmeno la risoluzione della confe cui si enuncia il principio generale, e si
riferisce soltanto alla remunerazione corri
renza degli Stati membri, in data 30 di
cembre 1961, con cui sono state stabilite sposta per lo stesso lavoro retribuito a cot
timo o a tempo; sono quindi necessarie
varie scadenze per la parificazione degli le precisazioni fornite all'art. 1 della diret
stipendi al personale dei due sessi, con tiva 75/117.
termine ultimo al 31 dicembre 1964, può
scalfire tale conclusione: una decisione Tale direttiva ha lasciato liberi gli Stati di
politica o diplomatica, adottata di co determinare, mediante norme di diritto
mune accordo tra gli Stati, ma non con nazionale, le modalità per la messa in
templata dal trattato, non può modificare atto del principio. Comunque, sotto que-
le disposizioni del trattato stesso. 459
SENTENZA DELL'8-4-1976 — CAUSA 43-75
tra gli ordinamenti giuridici interni e
sto aspetto è ipotizzabile solo un determi quello comunitario. Nonostante il mi
nato tipo di legislazione, ma non una so glior impegno di uno Stato a mettere in
luzione giurisdizionale. pratica un principio così generale come
D'altro canto, l