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Estratto del documento

LA CORTE,

composta dai signori: R. Lecourt, presidente; H. Kutscher e A. O'Keeffe, presi­

denti di sezione; A. M. Donner, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore e

M. Sørensen, giudici;

avvocato generale: A. Trabucchi;

cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente SENTENZA

In fatto

mento del D.R. 3 novembre 1969 che sta­

Gli antefatti, il procedimento e le osserva­ bilisce le norme speciali per il colloca­

zioni presentate dai partecipanti a norma

dell'art. 20 del protocollo sullo statuto mento a riposo del personale navigante

dell'aviazione civile.

della Corte di giustizia della CEE pos­

sono riassumersi come segue: Questa controversia dava origine dinanzi

a questa Corte alla causa pregiudiziale

80-70 (sentenza 25 maggio 1971, Racc,

I — Gli antefatti ed il procedi­

mento scritto pag. 445). Il Consiglio di Stato respingeva

la domanda di merito con sentenza 10

dicembre 1971.

La Defrenne veniva assunta come hostess

di bordo dalla società Sabena il 10 dicem­ Il 13 marzo 1968 la Defrenne aveva adito

bre 1951. Il 1° ottobre 1963 veniva ricon­ il Tribunal du travail di Bruxelles chie­

fermata con un contratto che la qualifi­ dendo il risarcimento del danno da lei

cava commesso di bordo e hostess di aero­

mobile-capocabina. assertivamente subito quanto a remunera­

zione, liquidazione e pensione, per ef­

Il rapporto di lavoro terminava il 15 feb­ fetto della disparità di trattamento tra il

braio 1968, in forza dell'art. 5, n. 6 del personale navigante maschile e quello

contratto di lavoro del personale di bordo femminile che svolge la stessa attività.

della Sabena, il quale stabilisce che il per­

sonale femminile viene automaticamente Con sentenza 17 dicembre 1970 il Tribu­

licenziato al compimento del 40° anno. nal du travail di Bruxelles respingeva

tutte le domande della Defrenne la quale,

l'11 gennaio 1971, impugnava la sen­

Alla Defrenne, a titolo di liquidazione,

veniva versata una indennità di fine car­ tenza dinanzi alla Cour du travail di Bru­

xelles.

riera. La sezione IV B della Cour du travail di

Il 9 febbraio 1970 essa adiva il Consiglio

di Stato del Belgio chiedendo l'annulla- Bruxelles, con sentenza 23 aprile 1975,

457

SENTENZA DELL'8-4-1976 — CAUSA 43-75

del D.R. n. 40 del 24 ottobre 1967, sul

confermava il giudizio di primo grado sul

secondo e sul terzo capo della domanda. lavoro del personale femminile, a norma

del quale «ogni lavoratrice può adire il

giudice competente per far rispettare il

Sul primo capo (arretrati e remunera­

zione) decideva di sospendere il procedi­ principio della parità retributiva tra i lavo­

ratori dei due sessi».

mento e di sottoporre alla Corte di giusti­

zia le seguenti questioni pregiudiziali a

norma dell'art. 177 del trattato CEE: a) L'art. 119 impone indistintamente a

1. Se l'art. 119 del trattato di Roma intro­ tutti gli Stati membri di osservare, nel

duca, di per sé, direttamente nell'ordi­ campo retributivo, il principio di non di­

scriminazione tra i sessi. Gli Stati dove­

namento interno di ciascuno Stato vano adeguare a tale principio i loro ordi­

membro della Comunità europea il

principio della parità di retribuzione namenti fin dalla prima tappa del pe­

riodo transitorio, adottando una disci­

fra i due sessi per lo stesso lavoro, e at­

tribuisce quindi ai lavoratori — a pre­ plina che doveva venire in seguito mante­

scindere da qualsiasi normativa nazio­ nuta in vigore.

nale — il diritto di agire legalmente L'articolo non implica, ma nemmeno

dinanzi ai giudici nazionali per otte­ esclude, l'intervento delle autorità comu­

nere che tale principio sia osservato e,

in caso affermativo, a partire da quale nitarie o di quelle nazionali per la messa

data. in atto del principio della parità di remu­

2. Se l'art. 119 sia divenuto applicabile nerazione per lo stesso lavoro.

nel diritto interno degli Stati membri b) L'art. 119 è redatto in modo chiaro e

in forza di atti adottati da organi della semplice: esso impone un obbligo di

CEE (in caso affermativo, quali ed a fare, di senso non equivoco.

partire da quale data) ovvero si debba

ammettere in materia la competenza c) Gli Stati membri sono tenuti a rispet­

esclusiva del legislatore nazionale. tare il principio della parità di retribu­

zione; il fatto che essi possano adottare le

La sentenza è stata registrata presso que­ disposizioni d'indole giuridica, econo­

sta cancelleria il 2 maggio 1975. mica o amministrativa atte ad adempiere

A norma dell'art. 20 del protocollo sullo il loro obbligo non implica affatto che i

singoli, ed in particolare le lavoratrici,

statuto della Corte di giustizia, il 14 lu­ debbano attendere l'adozione di provvedi­

glio 1975 hanno presentato osservazioni

scritte la Commissione delle Comunità menti nazionali per poter fruire di

quanto loro spetta in forza dell'art. 119.

europee e la Defrenne, appellante, il 21 Secondo i criteri elaborati dalla Corte di

luglio ha presentato osservazioni scritte il giustizia, l'art. 119 esplica infatti un'effica­

governo del Regno Unito di Gran Breta­

gna e dell'Irlanda del Nord e il 25 luglio cia diretta nei rapporti tra lo Stato e le la­

voratrici.

il governo irlandese. d) Quanto al tenore letterale dell'art.

II — Osservazioni scritte presen­ 119, è opportuno ricordare che la Corte

tate alla Corte di giustizia ha ritenuto che la designa­

zione degli Stati membri a destinatari

A prima

Sulla questione

— della norma non esclude che i singoli

non ne possano trarre vantaggio.

Defrenne,

La appellante nella causa prin­ L'obbligo è inequivoco: il principio della

cipale, ritiene che le spetti un diritto sog­ parità di retribuzione è chiaro e non la­

gettivo a percepire pari stipendio in forza

dell'efficacia immediata dell'art. 119 del scia adito a dubbi; gli Stati membri non

trattato, indipendentemente dall'art. 14 dispongono a questo proposito di alcun

458 DEFRENNE / SABENA britannico

governo

Il ritiene che il pro­

potere discrezionale. Esso corrisponde blema vada risolto informandosi ai criteri

d'altronde all'applicazione di un princi­ elaborati dalla Corte di giustizia per stabi­

pio generale di eguaglianza che rientra lire se una disposizione del trattato abbia

nel comune patrimonio ideologico degli

Stati membri. efficacia diretta o meno, cioè se conferi­

sca ai singoli diritti soggettivi che il giu­

Quanto all'efficacia concreta dell'art. 119, dice nazionale deve tutelare.

si deve ritenere che esso è efficace solo se

i cittadini degli Stati membri possono a) L'obbligo imposto agli Stati membri

fruire della parità di retribuzione. È evi­ dall'art. 119 non possiede i requisiti di

dente l'interesse delle lavoratrici ad invo­ chiarezza e precisione richiesti dalla

care tale articolo, che rappresenta una Corte.

delle applicazioni del principio della pa­

rità di trattamento su cui si fonda il trat­ Esso non definisce in modo complessivo

tato CEE. il principio della parità di retribuzione

per lo stesso lavoro. Il fatto stesso che

L'art. 119 ha inevitabilmente efficacia di­ venga definito «principio» indica che esso

retta; il giudice nazionale deve applicarlo si riferisce ad una nozione molto ampia;

nell'amministrare la giustizia e gli organi per questo motivo l'art. 1 della direttiva

esecutivi devono rispettarlo, specie nell'at­ del Consiglio 75/117 del 10 febbraio

tività amministrativa diretta. 1975, concernente il ravvicinamento

delle legislazioni degli Stati membri rela­

Tenuto conto dei principi posti dalla

Corte di giustizia, l'art. 119 deve dunque tive all'applicazione del principio della

avere efficacia diretta; di conseguenza, il parità delle retribuzioni tra i lavoratori di

giudice nazionale deve garantire il ri­ sesso maschile e quelli di sesso femmi­

spetto nell'ambito delle cause di cui deve nile (GU n. L 45, pag. 19), contiene una

conoscere ed i singoli ne traggono dei di­ definizione del principio, che illustra e

ritti soggettivi che possono far valere di­ precisa alquanto il testo dello stesso arti­

nanzi ai giudici competenti. colo, ritenuto inadeguato.

e) Fin dall'inizio della prima tappa, gli La nozione di remunerazione e più parti­

colarmente quella di «vantaggi pagati di­

Stati membri sono tenuti ad applicare il rettamente o indirettamente, in contanti

principio della parità di retribuzione. Si o in natura, dal datore di lavoro al lavora­

tratta di un obbligo inerente al risultato:

il tenore dell'art. 119 è troppo chiaro per tore in ragione dell'impiego di quest'ul­

poterlo interpretare in senso diverso. L'ob­ timo» richiede un'interpretazione sotto

vari aspetti.

bligo è quindi entrato a far parte del di­

ritto belga dal momento in cui il Parla­ Il terzo comma dell'art. 119 contempla

mento ha ratificato il trattato e da questo «la parità di retribuzione, senza discrimi­

momento il giudice nazionale è tenuto a

garantirne il rispetto. nazione fondata sul sesso», espressione

che non compare nel primo comma, in

Nemmeno la risoluzione della confe­ cui si enuncia il principio generale, e si

riferisce soltanto alla remunerazione corri­

renza degli Stati membri, in data 30 di­

cembre 1961, con cui sono state stabilite sposta per lo stesso lavoro retribuito a cot­

timo o a tempo; sono quindi necessarie

varie scadenze per la parificazione degli le precisazioni fornite all'art. 1 della diret­

stipendi al personale dei due sessi, con tiva 75/117.

termine ultimo al 31 dicembre 1964, può

scalfire tale conclusione: una decisione Tale direttiva ha lasciato liberi gli Stati di

politica o diplomatica, adottata di co­ determinare, mediante norme di diritto

mune accordo tra gli Stati, ma non con­ nazionale, le modalità per la messa in

templata dal trattato, non può modificare atto del principio. Comunque, sotto que-

le disposizioni del trattato stesso. 459

SENTENZA DELL'8-4-1976 — CAUSA 43-75

tra gli ordinamenti giuridici interni e

sto aspetto è ipotizzabile solo un determi­ quello comunitario. Nonostante il mi­

nato tipo di legislazione, ma non una so­ glior impegno di uno Stato a mettere in

luzione giurisdizionale. pratica un principio così generale come

D'altro canto, l

Dettagli
Publisher
A.A. 2017-2018
97 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/14 Diritto dell'unione europea

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher frabenepal12 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'Unione Europea e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Moccia Luigi.