PARITÁ E NON DISCRIMINAZIONE – IL LAVORO DELLE DONNE, DEI MINORI, DEGLI
IMMIGRATI
• La crescente offerta di lavoro femminile ha costituito sicuramente il fenomeno più rilevante
nei mercati del lavoro degli ultimi 30 anni essa ha imposto di affrontare il problema della
→
conciliazione fra vita familiare e vita professionale, del tutto marginale sino a quando le donne
restavano in larga prevalenza relegate esclusivamente in compiti di cura domestici.
• EVOLUZIONE è giusto ricordare che non si tratta di un fenomeno inedito: le donne
→Peraltro
erano presenti nel mercato del lavoro fin dalla metà dell’800: basti pensare all’agricoltura, al
settore tessile o durante le 2 guerre mondiali. Nello stesso diritto del lavoro delle origini, la
presenza del lavoro femminile era testimoniata dalla prima “legislazione sociale” volta ad
evitare lo sfruttamenti di donne e minori. Essa è riconoscibile anche nella carta costituzionale
con l’art 37.
• SEPARAZIONE DISCIPLINE Dopo una trentina d’anni ( dalla fine della guerra ) la disciplina
→
del lavoro minorile e quella del lavoro femminile verranno separate definitivamente e
quest’ultima verrà totalmente riscritta, nel segno dell’uguaglianza di trattamento, con un forte
spostamento dell’enfasi dell’intervento normativo sulla tutela antidiscriminatoria L.
→
903/1977 asse fondamentale della disciplina del lavoro femminile si è poi sviluppata nella
→ →
l. 125/1991 promozione delle pari opportunità e riconoscimento dello strumento delle azioni
→
positive
• LAVORO DEI MINORI La legislazione post – costituzionale che li riguarda è rimasta
→
incentrata alla logica protettiva.
• EXTRACOMUNITARI Altra categoria ad evidente rischio di discriminazione; manca un
→
riconoscimento costituzionale della parità di trattamento che è invece presente a livello di
legislazione ordinaria corposo sviluppo della legislazione ordinaria a tutela degli
→
extracomunitari.
• LA SPECIFICITÁ DEL LAVORO FEMMINILE: LA LOGICA PROTETTIVA Nella disciplina
→
costituzionale del lavoro femminile è riconoscibile un doppio motivo ispiratore:
- PROSPETTIVA PARITARIA “la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le
→
stesse retribuzioni che spettano al lavoratore”
- LOGICA PROTETTIVA Normative atte a consentire l’adempimento dell’essenziale funzione
→
familiare delle donne e ad assicurare alla madre e al bambino una speciale protezione.
Nel corso del tempo però si sono avuti non pochi problemi interpretativi in relazione alla
formulazione dell’art 37 cost. in particolare i 2 motivi ispiratori sono rimasti a lungo
→
giustapposti, con una soverchiante accentuazione, sul piano della legislazione ordinaria, della
logica protettiva
LOGICA¬ PROTETTIVA La logica protettiva, ad ogni modo, neppure oggi merita di essere
→
messa da parte: sia perché essa resta cmq presente nell’art 37 cost; sia perché ad essa
possono ricondursi 2 provvedimenti legislativi.
- L. 7/1963 Si volle stroncare una pratica discriminatoria all’epoca assai diffusa. Poiché il
→ →
lavoro femminile risultava più costoso in virtù delle tutele che già a questo erano garantite, i
datori di lavoro non esitavano a far firmare, all’atto dell’assunzione, lettere di dimissioni in
bianco, che avrebbero poi essi stessi provveduto a compilare al momento opportuno; oppure
ad inserire clausole nel contratto di lavoro ( clausole di nubilato ) che condizionavano la
permanenza del rapporto all’assenza di vincoli contrattuali. La legge in questione introduce
↔
per la prima volta limiti alla libertà di licenziamento e in particolare stabilisce la nullità sia delle
clausole di nubilato sia dei licenziamenti intimati per causa di matrimonio. L’effettività della
disciplina è sostenuta da una PRESUNZIONE Deve ritenersi intimato a causa di matrimonio il
→
licenziamento che colpisca una lavoratrice nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta
delle pubblicazioni a un anno dopo le celebra
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