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Parità e non discriminazione – Il lavoro delle donne, dei minori, degli immigrati

La crescente offerta di lavoro femminile ha costituito sicuramente il fenomeno più rilevante nei mercati del lavoro degli ultimi 30 anni. Essa ha imposto di affrontare il problema della conciliazione fra vita familiare e vita professionale, del tutto marginale sino a quando le donne restavano in larga prevalenza relegate esclusivamente in compiti di cura domestici.

Evoluzione

È giusto ricordare che non si tratta di un fenomeno inedito: le donne erano presenti nel mercato del lavoro fin dalla metà dell’800. Basti pensare all’agricoltura, al settore tessile o durante le 2 guerre mondiali. Nello stesso diritto del lavoro delle origini, la presenza del lavoro femminile era testimoniata dalla prima “legislazione sociale” volta a evitare lo sfruttamento di donne e minori. Essa è riconoscibile anche nella carta costituzionale con l’art 37.

Separazione discipline

Dopo una trentina d’anni (dalla fine della guerra) la disciplina del lavoro minorile e quella del lavoro femminile verranno separate definitivamente e quest’ultima verrà totalmente riscritta, nel segno dell’uguaglianza di trattamento, con un forte spostamento dell’enfasi dell’intervento normativo sulla tutela antidiscriminatoria. La L. 903/1977 è l’asse fondamentale della disciplina del lavoro femminile che si è poi sviluppata nella L. 125/1991 per la promozione delle pari opportunità e il riconoscimento dello strumento delle azioni positive.

Lavoro dei minori

La legislazione post-costituzionale riguardante i minori è rimasta incentrata sulla logica protettiva.

Extracomunitari

Altra categoria ad evidente rischio di discriminazione; manca un riconoscimento costituzionale della parità di trattamento, che è invece presente a livello di legislazione ordinaria. Vi è stato un corposo sviluppo della legislazione ordinaria a tutela degli extracomunitari.

La specificità del lavoro femminile: la logica protettiva

Nella disciplina costituzionale del lavoro femminile è riconoscibile un doppio motivo ispiratore:

  • Prospettiva paritaria: “la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore”.
  • Logica protettiva: Normative atte a consentire l’adempimento dell’essenziale funzione familiare delle donne e ad assicurare alla madre e al bambino una speciale protezione.

Nel corso del tempo, però, si sono avuti non pochi problemi interpretativi in relazione alla formulazione dell’art 37 cost. In particolare, i due motivi ispiratori sono rimasti a lungo giustapposti, con una soverchiante accentuazione, sul piano della legislazione ordinaria, della logica protettiva.

La logica protettiva, ad ogni modo, neppure oggi merita di essere messa da parte: sia perché essa resta comunque presente nell’art 37 cost.; sia perché ad essa possono ricondursi due provvedimenti legislativi.

  • L. 7/1963: Si volle stroncare una pratica discriminatoria all’epoca assai diffusa. Poiché il lavoro femminile risultava più costoso in virtù delle tutele che già a questo erano garantite, i datori di lavoro non esitavano a far firmare, all’atto dell’assunzione, lettere di dimissioni in bianco, che avrebbero poi essi stessi provveduto a compilare al momento opportuno; oppure a inserire clausole nel contratto di lavoro (clausole di nubilato) che condizionavano la permanenza del rapporto all’assenza di vincoli contrattuali.

La legge in questione introduce per la prima volta limiti alla libertà di licenziamento e in particolare stabilisce la nullità sia delle clausole di nubilato sia dei licenziamenti intimati per causa di matrimonio. L’effettività della disciplina è sostenuta da una presunzione: deve ritenersi intimato a causa di matrimonio il licenziamento che colpisca una lavoratrice nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni a un anno dopo le celebrazioni.

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

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