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FINALITA’ E METODI DEL PROCESSO

PENALE MINORILE ITALIANO

2.1 Diritti e facoltà processuali del minorenne

L’imputato o indagato di un procedimento penale

minorile, gode degli stess i diritti e facoltà assicurati e

garantiti nel processo penale ordinario, ciò perché il

processo penale minorile accentra la sua attenzione non

solo sulla personalità del minorenne, ma anche sulla

realizzazione di effetti pedagogici.

Rispetto al processo ordinario, sono previste delle deroghe,

le quali s ono poste in riferimento alla particolare

condizione del giovane soggetto al giudizio penale.

La deroga più importante riguarda il diritto dell’imputato di

non comparire alle udienze preliminari e dibattimentali,

49

privando il processo del suo protagonista, il quale non sarà

esaminato e non sarà tenuto a rispondere alle do mande.

L’ art. 31 comma 1 D. P. R. 448/1988 dispone che il

giudice dell’udienza preliminare o del dibattimento possa

disporre l’accompagna mento coattivo dell’imputato no n

comparso: questo è previsto per consentire una diretta

osservazione della personalità del giovane.

D’ altra parte il giudice ha anche il potere di dis porre l’

allontana mento dall’ aula, nell’ esclus ivo interesse dell’

imputato, nel caso in cui l’ istruttoria o la discussione

vertano su fatti e circostanze inerenti alla sua personalità.

(art. 31 comma 2 D. P. R. 448/1988)

Questa dispos izione è volta ad ass icurare che il diritto di

accusa e di difesa possano essere esercitati libera mente e

per evitare che il ragazzo possa s ubire imbarazzi, giudizi o

valutazioni che potrebbero farlo soffrire.

L’ art. 33 D. P. R. 448/1988 prevede che il dibattimento

debba avvenire a “porte chiuse”, ossia in assenza d i

pubblico, infatti l’ udienza pubblica rientra tra le facoltà

del minorenne, solo da lui personalmente esercitatile.

L’ art. 34 comma 2 D. P. R. 448/1988 stabilisce che, nell’

ipotesi in cui l’ impugnazione contro un atto venga

presentata sia dall’ imputato sia dall’ esercente la potestà e

tra le due impugnazioni vi s ia contrasto, si tiene conto, ad

ogni effetto, soltanto dell’ impugnazione proposta dall’

imputato. 50

Inoltre se l’ esercente la potestà procede alla nomina del

difensore di fiducia, al di fuori delle ipotesi previste all’

art. 96 co mma 3 c. p., (quando la persona è fermata,

arrestata o in custodia cautelare) spetta all’ imputato il

diritto di revoca della nomina.

Spetta esclusiva mente all’imputato la scelta processuale

nella forma di giudizio abbreviato: tale scelta può essere

espressa o personalmente dall’ imputato o dal difensore

munito di procura speciale: il giudice dovrà illustrare,

previamente, il significato e le conseguenze dell’ istituto e

chiarire al ragazzo i vantaggi e gli svantaggi che ne

55

potranno derivare.

In questo modo si cerca di valorizzare il senso d i

responsabilità nel giovane, in quanto si ritiene che se egli è

capace di subire il processo e l’eventuale pena, deve avere

il diritto di determinarsi liberamente nelle scelte

process uali, con l’ass istenza dei genitori, del tutore, del

difensore e dei servizi sociali.

Nel processo penale minorile particolare attenzione è

posta alla circos tanza che il minorenne possa essere esposto

alla pubblicità.

Il processo penale è finalizzato ad accertare se il giovane

abbia commesso il reato ed in caso di esito positivo,

individuare il trattamento più idoneo all’ imputato; la sua

esposizione alla pubblicità sarebbe inutile e dannosa, non

avrebbe utilità di responsabilizzazione o di

55 Cfr. Di Nuovo S, Grasso G., Diritto e procedura penale minorile: profili giuridici, psicologici e

sociali, Giuffrè, Milano, 1999, p. 159 ss. 51

risocializzazione né pedagogiche, ma anzi potrebbe indurre

al ragazzo un senso di pubblico riconoscimento del suo

ruolo, in senso criminale.

Il minorenne dunque ha un diritto alla riservatezza che

trova fondamento normativo nelle dispos izioni

costituzionali ed internazionali e trova applicazione negli

artt. 13 comma 1 e 33 comma 2 D. P. R. 448/1988.

L’ art 13 comma 1 D. P. R. 448/1988 vieta la

pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di

notizie o immagini idonee a consentire l’ identificazione

del minorenne coinvolto nel procedimento.

Il divieto riguarda s ia l’ uso della stampa sia di ogni altro

strumento idoneo a divulgare le informazioni nei confront i

56

di una pluralità di persone.

Questo divieto viene di fatto raggirato quando il giornalista

non pubblica il no me e cognome del ragazzo, ma fornisce

altre infor mazioni che possono consentirne il

riconoscimento, attuale o futuro, ma il divieto è posto per

evitare l’ identificazione per cui si ritiene che esso è

violato tutte le volte in cui, pur omettendone le generalità,

vengano pubblicate notizie che rendano il minorenne

identificabile, come il riferimento alla persona offesa, al

quartiere in cui vive, alla famiglia, o la descrizione

particolareggiata del fatto.

L’ art. 33 comma 2 D. P. R. 448/1988 consente

all’imputato che abbia compiuto i 16 anni, di chiedere che

56 Ivi, p. 162 ss. 52

il dibattimento si svolga in pubblica udienza, che può

essere concessa se corris ponde all’ esclusivo interesse del

ragazzo, purché non vi siano coimputati che abbiano un’ età

inferiore a 16 anni o altro coimputato ultrasedicenne

dissenziente.

Nel caso in cui l’ udienza si svolge pubblicamente, l’ art.

13 co mma 2 D. P. R. 448/1988 dispone che non si applica

il divieto di pubblicazione e di divulgazione.

Questa disposizione non può essere interpretata alla lettera

perché, fermo restando il diritto dell’ ultrasedicenne alla

pubblica udienza, bisogna sempre assicurare e garantire la

riservatezza e l’ anonimato di altri minorenni coinvolti nel

processo.

L’ art. 15 D. P. R. 448/1988 prevede che “ciascun

consiglio dell’ ordine forense predispone ed aggiorna ogni

tre mesi l’ elenco alfabetico degli iscritti nell’ albo idonei e

disponibili ad assumere le difese d’ ufficio e le comunica al

Tribunale per i minorenni”, dunque è predisposto un elenco

dei difensori di ufficio per gli imputati minorenni per

assicurare il necessario contemperamento tra la funzione

difens iva e il fine pedagogico.

Il sistema minorile infatti predispone una assistenza tecnica

e morale per il minorenne, quale soggetto debole.

Il difensore deve essere dotato di una specializzazione in

campo educativo, dato che ha un ruolo di mediazione tra la

strategia tecnico difens iva e l’ elaborazione di eventuali

progetti di recupero della personalità del ragazzo. 53

La funzione difensiva si estrinseca sotto il duplice aspetto

della rappresentanza e dell’ assistenza.

Sotto il primo profilo il difensore deve avere rapporti

costanti con i responsabili dei servizi sociali e con i

familiari; sotto il profilo dell’ ass is tenza il difensore deve

instaurare un dialogo, assieme con gli altri organi, in modo

da per mettere al minorenne di comprendere le scelte

process uali che lo coinvolgono.

Per evitare che il minorenne possa essere scosso da un’

eventuale sostituzione del proprio difensore (nei casi

previsti dall’ art. 97 comma 5 c.p.p.) se ne dovrebbe

garantire una s ua immutabilità, al fine di non

compro mettere il percorso pedagogico, avviato assie me alle

funzioni difens ive tecniche: la particolare attenzione

riservata all’ impatto psicologico, che un’ eventuale

sostituzione avrebbe sul minore, è imposta dall’ art. 1

comma 1 D. P. R. 448/1988 secondo cui le disposizioni del

cpp devono essere “applicate in modo adeguato alla

57

personalità ed alle esigenze educative del minorenne”.

Con l’ elenco dei difensori di ufficio per i minorenni s i è

quindi voluto creare la figura di un esperto non solo di

diritto e procedura penale minorile, ma anche consapevole

degli impatti extragiudiziari, dei bisogni e delle esigenze

dell’ imputato minorenne.

Questo però non fa venir meno il diritto alla no mina di un

proprio difensore di fiducia, ma spetterà al professionista,

57 Cfr. Giostra G., Il processo penale minorile: commento al D. P. R.. 448/1988, Giuffrè, Milano,

2001, p. 107 ss. 54

secondo un aspetto deontologico, rifiutare la nomina, e

58

magari consigliando un collega esperto nella materia.

Il ragazzo deve capire le fasi e gli sviluppi delle vicende

process uali che lo vedono coinvolto, deve capire le ragioni

ed il contenuto delle decisioni anche dal punto di vis ta

etico sociale, deve conoscere il senso di tutela della

collettività ed il significato di un’ eventuale pena, e deve

comprendere che l’ eventuale espiazione di una pena deve

servire per modificare un inclinazione della vita

inaccettabile.

L’ art. 7 D. P. R. 448/1988 dispone che “ l’

informazione di garanzia e il decreto di fissazione dell’

udienza devono essere notificati, a pena di nullità, anche

all’ esercente la potestà dei genitori”.

Non si tratta di una mera informazione, affinché l’

esercente la potestà si attivi, ma della notificazione dello

stesso atto indirizzato all’ imputato (per avere la sua

presenza) al fine di consentire alla figura adulta di

riferimento di svolgere piena attività di sostegno e tutela a

favore del ragazzo.

Anche la polizia giudiziaria, in caso di arres to in flagrante

di un minorenne, ha il dovere di dare “immediata notizia

all’ esercente la potestà dei genitori o all’ eventuale

affidatario”.

L’omessa notifica è causa di nullità del processo: secondo

un’opinione si tratterebbe di una nullità generale no n

58 Cfr. Di Nuovo S, Grasso G., Diritto e procedura penale minorile, cit., p. 172. 55

assoluta di tipo intermedio, avendo il fine dell’ intervento,

dell’ assistenza e rappresentanza dell’ imputato e non può

essere assimilata alla mancata citazione dell’ imputato che,

secondo l’ art. 179 comma 1 c.p.p., comporta la rilevabilità

d’ ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

In caso di omessa notificazione l’ esercente la potestà

potrebbe non conoscere le vicende processuali in cui è

coinvolto il minorenne e per cui potrebbe venir meno il

minimo di informazione necess

Dettagli
Publisher
A.A. 2008-2009
146 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Francy6683 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto penale minorile e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Colamussi Marilena.