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FINALITA’ E METODI DEL PROCESSO
PENALE MINORILE ITALIANO
2.1 Diritti e facoltà processuali del minorenne
L’imputato o indagato di un procedimento penale
minorile, gode degli stess i diritti e facoltà assicurati e
garantiti nel processo penale ordinario, ciò perché il
processo penale minorile accentra la sua attenzione non
solo sulla personalità del minorenne, ma anche sulla
realizzazione di effetti pedagogici.
Rispetto al processo ordinario, sono previste delle deroghe,
le quali s ono poste in riferimento alla particolare
condizione del giovane soggetto al giudizio penale.
La deroga più importante riguarda il diritto dell’imputato di
non comparire alle udienze preliminari e dibattimentali,
49
privando il processo del suo protagonista, il quale non sarà
esaminato e non sarà tenuto a rispondere alle do mande.
L’ art. 31 comma 1 D. P. R. 448/1988 dispone che il
giudice dell’udienza preliminare o del dibattimento possa
disporre l’accompagna mento coattivo dell’imputato no n
comparso: questo è previsto per consentire una diretta
osservazione della personalità del giovane.
D’ altra parte il giudice ha anche il potere di dis porre l’
allontana mento dall’ aula, nell’ esclus ivo interesse dell’
imputato, nel caso in cui l’ istruttoria o la discussione
vertano su fatti e circostanze inerenti alla sua personalità.
(art. 31 comma 2 D. P. R. 448/1988)
Questa dispos izione è volta ad ass icurare che il diritto di
accusa e di difesa possano essere esercitati libera mente e
per evitare che il ragazzo possa s ubire imbarazzi, giudizi o
valutazioni che potrebbero farlo soffrire.
L’ art. 33 D. P. R. 448/1988 prevede che il dibattimento
debba avvenire a “porte chiuse”, ossia in assenza d i
pubblico, infatti l’ udienza pubblica rientra tra le facoltà
del minorenne, solo da lui personalmente esercitatile.
L’ art. 34 comma 2 D. P. R. 448/1988 stabilisce che, nell’
ipotesi in cui l’ impugnazione contro un atto venga
presentata sia dall’ imputato sia dall’ esercente la potestà e
tra le due impugnazioni vi s ia contrasto, si tiene conto, ad
ogni effetto, soltanto dell’ impugnazione proposta dall’
imputato. 50
Inoltre se l’ esercente la potestà procede alla nomina del
difensore di fiducia, al di fuori delle ipotesi previste all’
art. 96 co mma 3 c. p., (quando la persona è fermata,
arrestata o in custodia cautelare) spetta all’ imputato il
diritto di revoca della nomina.
Spetta esclusiva mente all’imputato la scelta processuale
nella forma di giudizio abbreviato: tale scelta può essere
espressa o personalmente dall’ imputato o dal difensore
munito di procura speciale: il giudice dovrà illustrare,
previamente, il significato e le conseguenze dell’ istituto e
chiarire al ragazzo i vantaggi e gli svantaggi che ne
55
potranno derivare.
In questo modo si cerca di valorizzare il senso d i
responsabilità nel giovane, in quanto si ritiene che se egli è
capace di subire il processo e l’eventuale pena, deve avere
il diritto di determinarsi liberamente nelle scelte
process uali, con l’ass istenza dei genitori, del tutore, del
difensore e dei servizi sociali.
Nel processo penale minorile particolare attenzione è
posta alla circos tanza che il minorenne possa essere esposto
alla pubblicità.
Il processo penale è finalizzato ad accertare se il giovane
abbia commesso il reato ed in caso di esito positivo,
individuare il trattamento più idoneo all’ imputato; la sua
esposizione alla pubblicità sarebbe inutile e dannosa, non
avrebbe utilità di responsabilizzazione o di
55 Cfr. Di Nuovo S, Grasso G., Diritto e procedura penale minorile: profili giuridici, psicologici e
sociali, Giuffrè, Milano, 1999, p. 159 ss. 51
risocializzazione né pedagogiche, ma anzi potrebbe indurre
al ragazzo un senso di pubblico riconoscimento del suo
ruolo, in senso criminale.
Il minorenne dunque ha un diritto alla riservatezza che
trova fondamento normativo nelle dispos izioni
costituzionali ed internazionali e trova applicazione negli
artt. 13 comma 1 e 33 comma 2 D. P. R. 448/1988.
L’ art 13 comma 1 D. P. R. 448/1988 vieta la
pubblicazione e la divulgazione, con qualsiasi mezzo, di
notizie o immagini idonee a consentire l’ identificazione
del minorenne coinvolto nel procedimento.
Il divieto riguarda s ia l’ uso della stampa sia di ogni altro
strumento idoneo a divulgare le informazioni nei confront i
56
di una pluralità di persone.
Questo divieto viene di fatto raggirato quando il giornalista
non pubblica il no me e cognome del ragazzo, ma fornisce
altre infor mazioni che possono consentirne il
riconoscimento, attuale o futuro, ma il divieto è posto per
evitare l’ identificazione per cui si ritiene che esso è
violato tutte le volte in cui, pur omettendone le generalità,
vengano pubblicate notizie che rendano il minorenne
identificabile, come il riferimento alla persona offesa, al
quartiere in cui vive, alla famiglia, o la descrizione
particolareggiata del fatto.
L’ art. 33 comma 2 D. P. R. 448/1988 consente
all’imputato che abbia compiuto i 16 anni, di chiedere che
56 Ivi, p. 162 ss. 52
il dibattimento si svolga in pubblica udienza, che può
essere concessa se corris ponde all’ esclusivo interesse del
ragazzo, purché non vi siano coimputati che abbiano un’ età
inferiore a 16 anni o altro coimputato ultrasedicenne
dissenziente.
Nel caso in cui l’ udienza si svolge pubblicamente, l’ art.
13 co mma 2 D. P. R. 448/1988 dispone che non si applica
il divieto di pubblicazione e di divulgazione.
Questa disposizione non può essere interpretata alla lettera
perché, fermo restando il diritto dell’ ultrasedicenne alla
pubblica udienza, bisogna sempre assicurare e garantire la
riservatezza e l’ anonimato di altri minorenni coinvolti nel
processo.
L’ art. 15 D. P. R. 448/1988 prevede che “ciascun
consiglio dell’ ordine forense predispone ed aggiorna ogni
tre mesi l’ elenco alfabetico degli iscritti nell’ albo idonei e
disponibili ad assumere le difese d’ ufficio e le comunica al
Tribunale per i minorenni”, dunque è predisposto un elenco
dei difensori di ufficio per gli imputati minorenni per
assicurare il necessario contemperamento tra la funzione
difens iva e il fine pedagogico.
Il sistema minorile infatti predispone una assistenza tecnica
e morale per il minorenne, quale soggetto debole.
Il difensore deve essere dotato di una specializzazione in
campo educativo, dato che ha un ruolo di mediazione tra la
strategia tecnico difens iva e l’ elaborazione di eventuali
progetti di recupero della personalità del ragazzo. 53
La funzione difensiva si estrinseca sotto il duplice aspetto
della rappresentanza e dell’ assistenza.
Sotto il primo profilo il difensore deve avere rapporti
costanti con i responsabili dei servizi sociali e con i
familiari; sotto il profilo dell’ ass is tenza il difensore deve
instaurare un dialogo, assieme con gli altri organi, in modo
da per mettere al minorenne di comprendere le scelte
process uali che lo coinvolgono.
Per evitare che il minorenne possa essere scosso da un’
eventuale sostituzione del proprio difensore (nei casi
previsti dall’ art. 97 comma 5 c.p.p.) se ne dovrebbe
garantire una s ua immutabilità, al fine di non
compro mettere il percorso pedagogico, avviato assie me alle
funzioni difens ive tecniche: la particolare attenzione
riservata all’ impatto psicologico, che un’ eventuale
sostituzione avrebbe sul minore, è imposta dall’ art. 1
comma 1 D. P. R. 448/1988 secondo cui le disposizioni del
cpp devono essere “applicate in modo adeguato alla
57
personalità ed alle esigenze educative del minorenne”.
Con l’ elenco dei difensori di ufficio per i minorenni s i è
quindi voluto creare la figura di un esperto non solo di
diritto e procedura penale minorile, ma anche consapevole
degli impatti extragiudiziari, dei bisogni e delle esigenze
dell’ imputato minorenne.
Questo però non fa venir meno il diritto alla no mina di un
proprio difensore di fiducia, ma spetterà al professionista,
57 Cfr. Giostra G., Il processo penale minorile: commento al D. P. R.. 448/1988, Giuffrè, Milano,
2001, p. 107 ss. 54
secondo un aspetto deontologico, rifiutare la nomina, e
58
magari consigliando un collega esperto nella materia.
Il ragazzo deve capire le fasi e gli sviluppi delle vicende
process uali che lo vedono coinvolto, deve capire le ragioni
ed il contenuto delle decisioni anche dal punto di vis ta
etico sociale, deve conoscere il senso di tutela della
collettività ed il significato di un’ eventuale pena, e deve
comprendere che l’ eventuale espiazione di una pena deve
servire per modificare un inclinazione della vita
inaccettabile.
L’ art. 7 D. P. R. 448/1988 dispone che “ l’
informazione di garanzia e il decreto di fissazione dell’
udienza devono essere notificati, a pena di nullità, anche
all’ esercente la potestà dei genitori”.
Non si tratta di una mera informazione, affinché l’
esercente la potestà si attivi, ma della notificazione dello
stesso atto indirizzato all’ imputato (per avere la sua
presenza) al fine di consentire alla figura adulta di
riferimento di svolgere piena attività di sostegno e tutela a
favore del ragazzo.
Anche la polizia giudiziaria, in caso di arres to in flagrante
di un minorenne, ha il dovere di dare “immediata notizia
all’ esercente la potestà dei genitori o all’ eventuale
affidatario”.
L’omessa notifica è causa di nullità del processo: secondo
un’opinione si tratterebbe di una nullità generale no n
58 Cfr. Di Nuovo S, Grasso G., Diritto e procedura penale minorile, cit., p. 172. 55
assoluta di tipo intermedio, avendo il fine dell’ intervento,
dell’ assistenza e rappresentanza dell’ imputato e non può
essere assimilata alla mancata citazione dell’ imputato che,
secondo l’ art. 179 comma 1 c.p.p., comporta la rilevabilità
d’ ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
In caso di omessa notificazione l’ esercente la potestà
potrebbe non conoscere le vicende processuali in cui è
coinvolto il minorenne e per cui potrebbe venir meno il
minimo di informazione necess