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Art. 1 - Principi generali del processo minorile

1. Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne.

2. Il giudice illustra all’imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni. La normativa del DPR 448/1988 non è autosufficiente, in quanto per ciò da essa non disciplinato, occorre fare riferimento al cpp ("per quanto da esse non previsto" e non anche "da esse e da altre norme").

Le disposizioni precedenti al DPR 448/1988 sono implicitamente abrogate (mentre di avviso diverso è Spangher, che ritiene abrogate solo quelle incompatibili; ma tale tesi risulta ad oggi minoritaria). Sono tuttora in vigore invece (anche se poste in essere prima della riforma) le disposizioni civili, amministrative e penitenziarie collegate al processo minorile.

Per quanto riguarda la normativa internazionale, il DPR si doveva adeguare al cpp, che a sua volta si era dovuto adeguare alle convenzioni internazionali. Rilevante è il momento della ratifica:

  • Se questa è avvenuta prima dell’entrata in vigore del DPR, le norme in contrasto con la normativa internazionale sono censurabili.
  • Se la ratifica è avvenuta entro 3 anni dall’entrata in vigore: il governo emana disposizioni correttive ed integrative.
  • Se la ratifica è successiva ai 3 anni, il problema viene risolto come generalmente si risolve quello tra normativa interna ed internazionale.

Principio di sussidiarietà: il rinvio del DPR alle disposizioni del codice è un rinvio materiale (alle norme), o formale (al sistema vigente nel momento del processo)? Si ritiene più aderente la seconda ipotesi, in quanto vi deve essere uno stretto contatto tra le due normative: se invece si sostenesse la tesi del rinvio materiale, queste finirebbero per dividersi.

Si tratta dunque di una relazione non tra norme, ma tra sistemi. Ciò comporta:

  • Sul piano ordinamentale: nell’ambito della giurisdizione penale, il diritto minorile è autonomo.
  • Sul piano interpretativo: non basta un vuoto nel sistema normativo minorile per applicare il cpp, ma è necessario che non vi sia una norma delineabile nel sistema minorile che lo escluda (es. il rito abbreviato è sicuramente applicabile ai minori, ma non viene disciplinato. Si mutua tutto l’impianto del cpp, tranne l’istituto della pubblicità, limitata per quanto riguarda l’ambito minorile).

Una volta appurato il vuoto normativo, questo è colmato con il ricorso al cpp, senza alcun apprezzamento da parte del giudice (presunzione assoluta di compatibilità), in quanto il DPR non stabilisce "rinvio per quanto compatibile". Le norme si potrebbero censurare solo con il ricorso alla Corte Costituzionale.

La Corte Cost. con sent 323/2000 ha stabilito che si ricorre comunque al cpp se la disciplina è più favorevole rispetto a quella del DPR: tuttavia tale pronuncia è pericolosa, in quanto la determinazione del favor rei è qui troppo soggettiva. In caso di minori garanzie per il minore applicando il DPR, sarebbe necessario ricorrere alla Corte Cost.

Dopo aver stabilito le norme applicabili, il primo comma offre un parametro per le modalità applicative. Prima si è disciplinata l’adeguatezza normativa, poi quella applicativa, che vale per tutte le norme sia del DPR che del cpp.

È stabilito che tali norme sono da applicare secondo la personalità e le esigenze educative del minore (attenzione alla specificità delle situazioni individuali) per poterle applicare ai casi concreti. I termini "personalità" ed "esigenze educative" formano una endiadi, in quanto sarebbe impossibile tenere conto dell’una separatamente dall’altra. Dire "esigenze educative" non implica comunque il promuovere l’educazione (obiettivo dell’emenda sarebbe istituzionalmente improprio!), ma vuol dire non pregiudicarle (principio della minima offensività).

Parte della dottrina ravvisa nel processo una funzione di repressione, mentre altra ravvede quella di educazione. La tesi che attribuisce finalità rieducativa al processo minorile, non è però costituzionalmente accettabile. Si può leggere il tutto solo in chiave di minima offensività, con l’applicazione della norme in modo da evitare o ridurre al minimo i pregiudizi per il minore.

Plasmare le norme sulla peculiarità dei minori, non significa non applicarle ("sono applicate in modo adeguato", non si dice "sono applicate se sono adeguate"): lo scopo primario è pur sempre quello di accertare i fatti e la responsabilità.

Il secondo comma dell’articolo, sancisce che il giudice deve illustrare all’imputato il significato delle attività processuali e le ragioni etico-sociali delle sue decisioni. Tuttavia la norma si riferisce alle attività che si svolgono in sua presenza, non anche in sua assenza (incostituzionale…). Tale spiegazione, tuttavia, non deve essere fatta in chiave moralistica, ossia spiegando le ragioni personali del giudice, ma quelle obiettive della legge.

Per il giudice di pace, si applica il DPR, il titolo II del d.lgs 274/2000, e il cpp in quanto applicabile. Dunque in questo caso le norme si possono applicare solo se compatibili (previa verifica!). Il titolo II in questo caso è pari ordinato al DPR, ma ciò fa sorgere problemi applicativi, ad esempio per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità, non applicabili ai minori. Inoltre nel cpp è disciplinato l’istituto dell’estinzione del reato per condotte riparatorie, mentre in ambito minorile non vi è tutela della pretesa civilistica, non essendo tra l'altro il minore economicamente indipendente (si sanerebbe la condotta con i soldi del genitore…).

Art. 2 - Organi giudiziari nel procedimento a carico di minorenni

1. Nel procedimento a carico di minorenni esercitano le funzioni rispettivamente loro attribuite, secondo le leggi di ordinamento giudiziario:

  • Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;
  • Il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni;
  • Il tribunale per i minorenni;
  • Il procuratore generale presso la corte di appello;
  • La sezione di corte di appello per i minorenni;
  • Il magistrato di sorveglianza per i minorenni.

Nei collegi minorili, devono essere presenti componenti private (esperti di problematiche minorili), per integrare l’attività dei magistrati di carriera. Si tratta di 2 esperti, un uomo e una donna, cittadini benemeriti nell’assistenza sociale, scelti tra psichiatri, biologi, psicologi, con più di 30 anni di età (art. 102 cost: partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia). Questi danno apporto di conoscenze e professionalità maggiori e specifiche rispetto ai giudici.

Ogni giudice minorile deve avere diretta esperienza sia in campo civile che penale, per avere una conoscenza completa delle problematiche; è necessario inoltre prevedere la possibilità di sostituzioni in caso di ferie.

La preparazione teorica dei magistrati ordinari nelle materie del diritto minorile deve avvenire tramite corsi di aggiornamento (tramite formazione permanente).

Il principio generale di predeterminazione di criteri obiettivi di assegnazione degli affari penali da parte del CSM deve seguire 2 direttive:

  • Concentrazione nello stesso giudice di tutti i provvedimenti relativi allo stesso procedimento da emettersi nelle indagini preliminari.
  • Il CSM deve stabilire criteri per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito.

È previsto inoltre il divieto di applicare o supplire un magistrato minorile presso altro tribunale, se non in casi eccezionali (per preservarne la professionalità).

Il PM è il primo ad entrare in contatto con il minore indagato. Questo ha competenza di disporre accertamenti su persone e l’ambiente circostante, di vigilare in modo più pregnante sulle misure precautelari, e di richiedere il non luogo a procedere per l’irrilevanza del fatto fin dalle prime indagini.

Il GUP interviene solo eventualmente, provvedendo su richieste del PM, delle parti private e della persona offesa dal reato.

Il GIP minorile ha le stesse funzioni del GIP ordinario; in ogni tribunale per minorenni, sono previsti dal cpp uno o più giudici incaricati per i procedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari. Questi siedono in composizione monocratica. La differenza tra i due organi risiede nella competenza: il GIP per i minorenni ha più poteri, potendo emettere anche sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, e per non imputabilità dell’infra 14enne.

Il GUP invece è diverso da quello ordinario: quello per minori è collegiale, formato da un magistrato e da 2 giudici ordinari (un uomo ed una donna), comportando una riduzione del numero di componenti rispetto al tribunale dei minori. Ciò è stato fatto sia per ridurre la possibilità di incompatibilità, sia perché gli esperti di diritto non sono necessari, visto che in tale fase il potere di condanna è assai limitato. Inoltre non è monocratico come quello ordinario, per assicurare la componente esperta (la maggior parte dei processi minorili è definita nell’udienza preliminare).

È prevista incompatibilità tra GIP e GUP, e tra GUP e Tribunale. Ciò tuttavia amplia di molto la possibilità di errori di individuazione, potendo comportare la nullità dell’intero giudizio per l’irregolare costituzione del giudice.

Il tribunale dei minorenni non è tribunale speciale, ma specializzato. È formato da 2 magistrati di carriera (uno del grado della corte d’appello, l’altro del tribunale), e da 2 componenti privati (uomo e donna). Se tali requisiti dovessero mancare, si avrebbe nullità ex art. 178 cpp (in quanto manca la specializzazione dell’organo giudicante).

La Corte d’Appello per minori è una sezione apposita della Corte d’Appello, integrata apposta con 2 privati (uomo e donna). A differenza del tribunale, non è organo autonomo, ma sezione specializzata. I requisiti dei giudici devono essere i medesimi di quelli previsti per i membri del tribunale.

Non sono previsti gradi particolari per i giudici ordinari, tuttavia è richiesto che essi abbiano già esercitato funzioni nei tribunali per minori (ma il requisito può essere derogato).

Magistrato di sorveglianza: prima diviso tra giudice di sorveglianza e tribunale di sorveglianza, dal 1988 invece riuniti nell’unico organo tipico del magistrato di sorveglianza. Questi può esercitare anche funzioni giurisdizionali, tuttavia potendo essere lo stesso giudice che ha anche condannato, sarebbe auspicabile un divieto in tal senso.

Art. 3 - Competenza

1. Il tribunale per i minorenni è competente per i reati commessi dai minori degli anni diciotto.

2. Il tribunale per i minorenni e il magistrato di sorveglianza per i minorenni esercitano le attribuzioni della magistratura di sorveglianza nei confronti di coloro che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto. La competenza cessa al compimento del venticinquesimo anno di età.

Il tribunale per i minorenni è competente per:

  • Il processo ordinario di cognizione
  • Il procedimento di sorveglianza
  • L’esecuzione
  • I provvedimenti civili temporanei ed urgenti
  • I provvedimenti amministrativi

La competenza del giudice minorile ed ordinario si basa su un criterio esclusivamente soggettivo, ossia sull’età dell’imputato all’epoca del fatto. Non vi è dunque competenza per materia, ma si tratta di un giudice unico.

Il tribunale per i minorenni è competente per i reati commessi dai minori degli anni 18. Con il termine "commessi" si dà quasi per scontato però che l’imputato sia l’effettivo autore del reato, mentre sarebbe stato più corretto definirlo come presunto autore del reato all’epoca del fatto. Il successivo raggiungimento della maggiore età non ha effetto sulla competenza, né sull’applicazione degli istituti particolari per i minori, come ad esempio la messa alla prova.

Problemi:

  • Reato permanente: parte della condotta avviene prima della maggiore età, altra parte successivamente al compimento dei 18 anni. Per la corte di cassazione, se l’azione ha avuto inizio quando il soggetto è minore, e termina dopo la maggiore età, vi è la competenza del giudice ordinario (non frazionabile). Tuttavia nel cpp si dà prevalenza al luogo ove è iniziata la condotta (e dunque anche al movente), portando a risultati diversi dall’interpretazione della corte. In ogni caso, essendo il reato iniziato quando l’imputato era ancora minore, dovrebbe essere valutato sotto la luce di una particolare personalità.
  • Reato continuato: espressamente previsto dall’art. 14 cpp (in tal caso non opera mai la connessione), sembra tuttavia poco ragionevole, per contrasto con l’art. 3 in tema di uguaglianza e ragionevolezza: gli strumenti e le garanzie per il minorenne sarebbero vanificate se si svolgesse un processo ordinario in contemporanea. Tuttavia per la corte tale questione è infondata: ogni parte del disegno criminoso è assistita dal momento volitivo che si forma in momenti diversi, e come tali devono essere trattati.

Problema dell’accertamento dell’età: l’art. 8 prevede che in caso di dubbio il giudice anche d’ufficio deve disporre una perizia, ma se il dubbio permane, si presume sempre la minore età. Con questo si scongiura il timore che il minorenne possa essere giudicato da tribunale ordinario, mentre si accetta il rischio opposto.

Dello stesso avviso, anche l’art. 67 cpp: quando vi è ragione di ritenere che l’imputato sia minorenne, l’autorità giudiziale trasmette gli atti al PM (per la Corte, non è necessario nemmeno l’accertamento di tale minore età, basta il dubbio). Il PM ordinario manda atti al PM minorile se vi sono dubbi; il PM minorile invece può rimandare gli atti al PM ordinario solo se vi è la certezza della maggiore età.

La competenza per territorio: questa non è disciplinata dall’art. 3, ma dal r.d. 1404/1934, dall’ordinamento giudiziario e dal cpp. Il tribunale per i minorenni ha giurisdizione su tutto il territorio della Corte d’appello o della sezione della corte in cui è istituito. Si applicano le norme sulla competenza per territorio previste dal cpp. L’eventuale incompetenza è rilevabile d’ufficio prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manca, nell’udienza dibattimentale subito dopo l’accertamento della costituzione delle parti.

Connessione: può essere soggettiva ed oggettiva, ex art. 12 cpp, prevista in casi tassativi. L’art. 14 prevede che non ci sia connessione tra procedimenti relativi a minorenni e a maggiorenni, neppure riguardo allo spostamento per materia (non esiste per gli imputati minorenni). Nell’ambito del processo minorile, la connessione può spostare la competenza per territorio (ex art. 16 cpp) del reato più grave, o se di pari grado, del primo reato commesso (anche se sarebbe stato più opportuno il luogo della residenza del minore: il tribunale può conoscere meglio il soggetto).

La connessione consente la riunione anche (oltre ai casi di connessione):

  • Nei casi di reati commessi da più persone in danno reciproco
  • Nei casi in cui la prova influisce sulla prova di un altro reato.

Ma in questi casi, è più discrezionale, anche perché l’art. 17 predilige l’interesse dello stato alla rapida definizione, e non l’interesse del minore alla loro concentrazione.

La competenza del tribunale minorile e del magistrato di sorveglianza per i minorenni, è prevista fino al compimento del 25simo anno (novità introdotta dal DPR 448/1988), ma cessa prima se il soggetto soggiace ad un’altra pena detentiva dopo la maggiore età. Si applicano le norme previste per gli adulti, tranne la riabilitazione speciale, per i reati commessi dai minori degli anni 18, che fa cessare tutte le pene accessorie e gli altri effetti (ma che comunque termina con il compimento dei 25 anni).

La competenza del giudice dell’esecuzione (art. 665 cpp), è del giudice che ha emanato il provvedimento (GUP o tribunale per i minorenni). Non vi è il limite dei 25 anni. Se vi sono più provvedimenti di giudici diversi, è competente chi ha pronunciato l’ultimo.

Ha competenza nel dichiarare l’inesistenza della sentenza di condanna irrevocabile pronunciata nei confronti del minore infraquattordicenne. Per i provvedimenti urgenti, il tribunale per i minori ha una particolare competenza di natura civile. Ha inoltre competenza amministrativa per l’affidamento a servizio sociale, collocamento in casa di rieducazione o istituto psichiatrico, per i quali si apre un autonomo procedimento in camera di consiglio (a prescindere dal processo, o nell’ambito di questo su richiesta del PM).

Art. 7 - Notifiche all’esercente la potestà dei genitori

1. L’informazione di garanzia e il decreto di fissazione di udienza devono essere notificati, a pena di nullità, anche all’esercente la potestà dei genitori.

Proprio a causa dell’età, è necessario il coinvolgimento di altri soggetti oltre all’imputato e al suo difensore. L’esercente la potestà dei genitori, infatti, deve fornire al minore il supporto necessario a comprendere il rito e deve seguire la vicenda processuale. La ratio è quella di accordare una specifica tutela, tant’è che la corte ha dichiarato l

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Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher flaviael di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Giostra Glauco.
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