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Diritti e ruolo dell'esercente nel processo penale minorile
- L'esercente deve essere sentito dal giudice prima di decidere sulla misura cautelare, sulla prescrizione, sulla pronuncia di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, prima del giudizio sulle misure di sicurezza (può fornire elementi al giudice per valutare la sussistenza dell'interesse del minore).
- Da parte del magistrato di sorveglianza nel corso dell'esecuzione delle sanzioni sostitutive.
- Con frequenti contatti per verificare il rispetto delle modalità esecutive delle misure di sicurezza eventualmente applicate.
- L'esercente può proporre impugnazione contro tutti i provvedimenti impugnabili dal minore.
La ratio dell'intervento dell'esercente rileva enormi mancanze normative, soprattutto per l'omessa previsione di una informazione all'esercente del compimento di atti investigativi, cui deve partecipare il minore:
- Interrogatori, ispezioni e confronti: è necessario dare avviso al difensore. È
auspicabile che il giudice avvisi anche l'esercente. Lo stesso vale per l'avviso della data in cui il giudice intenderà interrogare il minore sottoposto a misura cautelare. L'interrogatorio di garanzia è importantissimo nel rito minorile: il giudice assume i primi elementi di personalità. L'omessa comunicazione però non determina alcuna forma di invalidità. Perquisizioni personali: non sono coordinate con la norma che prescrive che ogni atto del giudice, del pm e della polizia giudiziaria non possa essere compiuto senza l'intervento informato dell'esercente. La disciplina prevede solo possibilità di assistenza da parte di persone di fiducia, tuttavia non vi è alcun obbligo riguardo all'informazione all'esercente. Per ragioni di coerenza, si ritiene che copia del decreto di perquisizione personale debba essere consegnata anche all'esercente. Tale legittimità è aggiuntiva, nonalternativa rispetto a quella dell'imputato.- Avviso conclusione indagini: va notificato all'indagato, al difensore e all'esercente, per porre in essere un contraddittorio completo. Ma la sua omissione non determina alcuna nullità.
Art. 8 - Accertamento sull'età del minorenne
- Quando vi è incertezza sulla minore età dell'imputato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia.
- Qualora, anche dopo la perizia, permangono dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto.
- Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano altresì quando vi è ragione di ritenere che l'imputato sia minore degli anni quattordici.
L'età dell'imputato (di solito alla data di commissione del fatto) può comportare conseguenze di ordine:
- Sostanziale: il combinato delle disposizioni di cui all'art.97 e 98 cpp prevede che non è imputabile il minore di anni 14, mentre invece lo
è il maggiore di anni 18. Tra 14 e 18, il minore è imputabile se è capace di intendere e di volere. Il minore può ottenere particolari forme di estinzione del reato (perdono giudiziale, irrilevanza del fatto, esito positivo della prova).
Processuale: i provvedimenti limitativi della libertà personale, per i soggetti tra i 18 e i 21 anni, seguono le norme e le modalità del processo minorile; la maggiore età non da diritto al sostegno affettivo e psicologico ex art.12; gli ordinari termini di custodia cautelare, sono ridotti della metà per i minori degli anni 18, di due terzi per i minori degli anni 16; c’è la facoltà di chiedere che l’udienza dibattimentale (di solito a porte chiuse) venga invece tenuta in forma pubblica; dai 18 ai 25 anni, la competenza è ancora del giudice minorile, sia come giudice, sia come magistrato di sorveglianza.
Con la locuzione “quando vi è incertezza
Sull'età dell'imputato, ci si riferisce anche al semplice indagato? Non si tratta di errore; il fatto che l'art.8 si applichi solo all'imputato, poi non esclude la possibilità di accertamenti tecnici e perizie già nel corso delle indagini preliminari per verificare la minore età. Siccome il GIP prima dell'azione penale non ha disponibilità del fascicolo del procedimento, può darsi che fino al procedimento perduri l'incertezza sull'età. Visto che in questo momento inizia il processo vero e proprio, il legislatore ha creato un meccanismo di salvaguardia che obbliga il giudice alla perizia, e a considerare l'imputato comunque minorenne se permane l'incertezza. Mentre nel corso dell'incidente probatorio la perizia può essere richiesta solo dalla parte, qui può essere disposta anche d'ufficio. Con la perizia non si vuole determinare l'età precisa, ma
collocare i soggetti in una fascia d'età. Il problema sorge quando non vi sono documenti, e l'imputato affermi un'età diversa da quella apparente (per beneficiare del diritto dei minori). Comunque finché non sorge un ragionevole dubbio, l'età dichiarata si presume reale; il magistrato può anche verificare se un passaporto attestante la minore età sia valido, se la fisicità del soggetto fa sorgere dubbi (libertà nella valutazione delle prove). Qualcuno può affermare la possibilità del giudice di disporre perizia, e la possibilità del PM di disporre una consulenza tecnica. Tuttavia molti negano tale potere nel PM. Qualora sussista incertezza prima del rinvio a giudizio, è necessario un atto urgente, in quanto il corpo può modificarsi (è giustificato il ricorso all'incidente probatorio). Di solito si calcola l'età ossea, o lo studio dei denti, sempre.La perizia, si deve sempre presumere l'appartenenza del soggetto ad una fascia di età inferiore più favorevole.
Art. 9 - Accertamenti sulla personalità del minorenne
- Il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili.
- Agli stessi fini il pubblico ministero e il giudice possono sempre assumere informazioni da persone che abbiano avuto rapporti con il minorenne e sentire il parere di esperti, anche senza alcuna formalità.
Il principio di individuazione comporta l'esigenza di proporzionare il provvedimento al fatto e la tendenza ad usare il processo come occasione per interventi rieducativi, ed ha come corollario la conoscenza del
soggetto.Il primo riconoscimento di tale necessità è stato nel r.d. 1404/1934, ora abrogato da art. 1 e 9 del presente decreto.Ciò comporta la deroga al cpp, poiché questo all'art.194 vieta l'audizione dei testimoni sulla moralità dell'imputato, sia perché all'art.220 esclude la perizia sia criminologica che psicologica nel procedimento di cognizione.L'art.9 è il cardine dell'intero processo minorile: è necessario infatti per attuare le finalità rieducative, non essendo sufficiente la mera analisi superficiale della personalità.Le indagini ex art.9 sono effettuate non solo per verificare la capacità di intendere e di volere, ma anche per individuare la risposta più adeguata, sia per la rilevanza sociale del fatto, sia per le misure penale, per i provvedimenti amministrativi e la pericolosità sociale.L'accertamento comunque non riveste finalità terapeutica.ma è funzionale alle decisioni giudiziarie. Le notizie sono raccolte sin dal primo contatto con il sistema giudiziario, e devono essere costantemente aggiornate, per cogliere eventuali mutamenti. Prima tali indagini erano limitate ai precedenti personali familiari del minore, oggi sono utilizzate invece sia per accertare la condizione del minore al momento del giudizio, sia per capire le risorse di cui può e potrà fruire. L'espressione "al fine di verificare il grado di responsabilità", va intesa come insieme di capacità ed attitudini relazionali del soggetto ad assumersi l'obbligo di rispondere del fatto? In realtà sarebbe meglio un'interpretazione più giuridica, corrispondente al grado di responsabilità che influenza il giudizio; anche la commisurazione della sanzione deve essere fatta in riferimento all'intensità dell'elemento soggettivo e alla capacità di delinquere (art. 133 cpp).vi è più l'obbligo di speciali ricerche, ma queste sono lasciate alla discrezione dell'autorità giudiziaria. Tuttavia l'orientamento prevalente in dottrina è sul carattere obbligatorio degli accertamenti, che non si ritengono discrezionali, essendo specificato che il giudice ed il PC "acquisiscono", no "possono acquisire". Non può dirsi che l'omissione non produca la nullità della sentenza. Tuttavia le modalità non sono poi prescritte. Il provvedimento ex art9 è invalido se adottato senza accurata valutazione della personalità del minore, non per il mancato espletamento delle indagini, ma per violazione dell'obbligo di motivazione. 1 Anche in appello, se risultano elementi in contrasto con la ritenuta sussistenza dell'imputabilità. I soggetti destinatari sono quelli minorenni al momento della commissione, anche se nel frattempo è divenuto maggiorenne. Gliorgani richiedenti, come nel rd 1404/1934, sono sia il PC che il giudice (GUP, GIP, tribunale, corte d'appello, organi di sorveglianza), ma non la corte di cassazione essendole preclusa l'indagine sui fatti. Si fa riferimento solo all'autorità giudiziaria.