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Il contatto diretto ed effettivo tra il giudice e la prova nel dibattimento

Non è sufficiente che il dibattimento sia caratterizzato dalla sola oralità, ma è anche necessario che venga garantito un contatto diretto ed effettivo tra il giudice e la prova, in modo che la decisione sia basata su atti alla cui formazione egli ha preso parte, e sui quali si è potuto formare il suo convincimento. Infatti, il dichiarante, quando rende dichiarazioni spontanee o viene interrogato, non si limita semplicemente a fornire risposte alle domande che gli vengono rivolte, in quanto, essendo che egli "espone sé stesso alla valutazione del giudice", permette l'acquisizione di ulteriori dati utili ai fini della decisione.

In astratto nel dibattimento del processo penale nulla impedirebbe un contraddittorio informa esclusivamente cartolare, sempre di contraddittorio si tratterebbe, è quest'ultimo a dover essere percepito come inderogabile poiché previsto dalla Costituzione come garanzia del giusto processo.

Conferma di ciò è sufficiente riferirsi ai verbali la cui lettura è da intendersi come deroga al principio di immediatezza 36. G. UBERTIS, Sistema di procedura penale. I Principi generali, cit., p. 69-70.

Immediatezza e "discorso" probatorio37. M. MENNA, cit., p. 45.

In merito, Cfr., G. CHIOVENDA, Relazione sul progetto di riforma del procedimento elaborato dalla Commissione per il dopoguerra, in Saggi di diritto processuale civile (1900- 1930), vol. II, Roma, 1931 p. 28. –39

I. CALAMANDREI, Voce Oralità, II) Principio dell'oralità dir. proc. pen., in Enc. giur. Treccani, vol. XXIV, Roma 1991, p. 1.40

Cfr., A. CRISTIANI, Letture vietate e libero convincimento del giudice, Istituto editoriale cisalpino, Milano, 1964, p. 645. nonché G. UBERTIS, Voce Dibattimento (principi del) nel diritto processuale penale, cit., p. 465, entrambi gli autori concordano nel ritenere la lettura un'eccezione al principio di immediatezza.

Se però consideriamo il concetto di immediatezza come saldato a quello di oralità allora l'oralità è però una componente essenziale del contraddittorio in quanto caratterizza il modo di esercitare i diritti della difesa, è infatti relativamente alle prove dichiarative che il legame tra questi due valori è più profondo poiché "il diritto a provare" implica che gli interessati abbiano avuto la possibilità di essere attivamente presenti alla formazione della cognizione dei fatti mediante la viva voce, in questo senso l'oralità con-prova prendendo sente non solo al giudice ma anche alle altre parti di conoscere i fatti da dimostrare senza alcuna intermediazione ovvero con immediatezza. In questa eccezione però l'oralità-immediatezza non va confusa con il contraddittorio in quanto non sempre i due principi si incontrano, infatti in riferimento alle prove i cui fatti sono da

Dimostrare mediante l'osservazione, non si utilizza la viva voce. In alcuni casi gli atti compiuti dai soggetti investiganti durante le indagini possono confluire nel dibattimento tanto in forma orale che scritta, persino la testimonianza al ricorrere di determinati presupposti, può entrare nel processo mediante un verbale. In questo caso l'utilizzo della viva voce non sarebbe necessario proprio perché i fatti sono già stati raccontati e memorizzati su un documento e l'oralità diviene mero formalismo, compromettendo l'operatività dell'immediatezza "spaziale", cioè del principio che richiede un contatto diretto tra il giudice e la prova. In tale diversa eccezione l'oralità salvaguardia l'immediato accesso alla dimostrazione dei fatti, in altri termini si vuole dire che il canone in tal modo tende ad "assicurare la genuinità della prova, che si corrompe."

tramandandosi» , garantendo che illibero convincimento del giudice «si formi attraverso un’acquisizione probatoria avvenutaal suo cospetto, senza l’operare di intermediari riguardo alla rappresentazione che dell’av-43venimento oggetto del processo venga offerta dalle fonti di prova e dalle stesse parti» .

Il principio dell’immediatezza caratterizza così in maniera evidente lo svolgimento delinevitabilmente costituiranno deroghe all’oralità tutte le ipotesi in cui si consente l’utilizzo in dibattimentodi atti non compiuti al suo interno.41 In merito v. G. UBERTIS, Dibattimento (principi del) nel diritto processuale penale, cit., p. 461.

42 I. CALAMANDREI, Immediatezza (principio di), in D. disc. pen., vol. VI, Torino, 1992, p. 149.«(…) Non si è avuto il coraggio di farlo, accantonato a monte, fra tutte, la scelta di costituzionalizzare il43principio di immediatezza». D. CHINNICI, Giudizio penale

di seconda istanza e giusto processo, cit., p.100; nello stesso senso cfr., G. UBERTIS, Dibattimento (principi del), cit., p. 462.

Il dibattimento, definendo un modo di esplicarsi del contradditorio. Questa diversa conce-tutelata dall'art. 525, comma 1, c.p.p. che, volendo garantirezione del principio in esame è l'immediatezza in riferimento alla deliberazione della sentenza, prescrive che questa debbaessere emanata subito dopo la chiusura del dibattimento: "chi decide deve mantenere im-pressioni vive, non ricordi sbiaditi, anche se il dibattimento potrà essersi protratto per più. Si vuole " (...) assicurare che il giudice che decide non sia passivo fruitore di44udienze" - ai sensi dell'art. 506 cod. proc. pen. - prove dichiarative già da altri acquisite, ma possaattivamente intervenire nella formazione della prova stessa, ponendo direttamente do-mande ai dichiaranti e persino indicando alle parti

“nuovi o più ampi temi di prova, utili per la completezza dell’esame”: poteri che il legislatore concepisce come strumentali alla formazione progressiva del convincimento che condurrà il giudice alla decisione, idealmente collocata in un momento immediatamente successivo alla conclusione del dibattimento e alla (contestuale) discussione» .

Dall’immediatezza ne discendono, sia il divieto di delegazione degli atti del dibattimento che, soprattutto, il cosiddetto principio di immutabilità fisica del giudice.

2.1. Il riconoscimento normativo dell’immediatezza

Il principio dell’immediatezza non è enunciato espressamente nella Costituzione, non viene menzionato, nonostante nelle intenzioni del legislatore esso, insieme al principio dell’oralità e alla concentrazione, doveva caratterizzare il giusto processo. A tal proposito nell’art. 130 del Progetto redatto dalla Commissione Bicamerale nel 1997 si

legge: «Lagiurisdizione si attua mediante giusti processi regolati dalla legge, ispirati ai principi dell'o-ralità, della concentrazione e dell'immediatezza. Ogni processo si svolge nel44 R.E. KOSTORIS, Voce Giudizio (dir. proc. pen.), in Enc. giur. Treccani, vol. XV, Roma, 1997, p. 5.45 C. cost., sent. 20 maggio 2019, n. 132, in Giur Cost.46 Sul punto v. Cass. penale, Sez. Unite, sent. 3 aprile 2018, n. 14800, consultabile al seguente indirizzo: www.giurisprudenzapenale.com, dove si legge che: «Il principio di immediatezza, privo di garanzia costi-tuzionale autonoma, costituisce fondamentale ma non indispensabile carattere del contraddittorio». 18contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità e davanti a giudice terzo. La legge neassicura la ragionevole durata». La motivazione alla base della decisione di non costituzio-nalizzazione del suddetto principio è stata ancorata alla mancanza di una sua caratterizza-47zione impositiva,

in altri termini, essendo stato ritenuto privo di valore cogente ne è stata criticata la possibilità di qualificarlo come elemento inderogabile di ogni processo. Il riconoscimento del suddetto criterio potrebbe però dedursi in maniera indiretta dal riferimento dell'art. 111, comma 2, Cost., "Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale. La legge ne assicura dell'art. 6, comma 1, Conv. Eur. Dir. Uomo, "Ogni persona ha la ragionevole durata", ed il diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole...". In entrambe le disposizioni si fa riferimento a tempi ragionevoli per cercare di evitare che la dilatazione dei tempi processuali possa ripercuotersi negativamente sul processo. Stante tale obiettivo, il riconoscimento costituzionale sarebbe limitato alla sola immediatezza concepita in senso

Temporale ovvero come assenza di intervalli di tempo tra l'assunzione delle diverse prove in dibattimento, la successiva discussione e la decisione concepita in senso "spaziale" finale, mentre per l'immediatezza, cioè come principio che richiede un contatto diretto tra il giudice e la prova, senza la mediazione di ulteriori elementi, potrebbe trovare fondamento nel comma 4, dell'art. 111 Cost.: "il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova", si vuole dire cioè che sarebbe lo stesso modo in cui è concepito il contraddittorio a richiedere che la prova.

La Corte costituzionale ha affermato che "il legislatore, nel regolare il funzionamento del processo, dispone della più ampia discrezionalità, sicché le scelte concretamente compiute sono sindacabili soltanto ove manifestamente irragionevoli", C. cost., ord. 10 gennaio 1997, n. 7, in Giur.

Cost.48 Cfr., V. GREVI, Garanzie soggettive e garanzie oggettive nel processo penale secondo il progetto direvisione costituzionale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, f. 3, p. 729.

Una disposizione simile a quella della Conv. Eur. Dir. Uomo è contenuta nell'art. 14, par. 2, del Patto internazionale: "Ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, come minimo alle seguenti garanzie: (...) c) ad essere giudicato senza ingiustificato ritardo".

G. UBERTIS, Dibattimento (principi del) nel diritto processuale penale, cit., p. 461.

In merito alla tesi per la quale l'immediatezza trovi il suo riconoscimento costituzionale nel principio del contraddittorio cfr., D. CHINNICI, L'immediatezza nel processo penale, cit., p.9. 19 venga acquisita direttamente dal giudice in quanto il contraddittorio può correttamente espletarsi solo se è anche presente l'immediatezza.

sarebbe così un inseparabile le-game tra il modo di esplicarsi del contraddittorio che comporta il form
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SSD Scienze giuridiche IUS/16 Diritto processuale penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher dario321as di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto processuale penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" o del prof Menna Mariano.