Lineamenti del processo penale
minorile
principi generali
Premessa: La necessità di definire il concetto di reato
per poter GIUNGERE alla descrizione del processo.
Il processo penale in una prospettiva non
discriminante l’autore del fatto, che è
un «uomo» e merita rispetto per questo
solo fatto, e che abbia come obiettivo
quello di ricomporre lo «strappo»,
verificatosi tra autore e società a
seguito dell’evento illecito, non può
essere che un momento di verifica di
una «ipotesi accusatoria».
segue
Tale momento di verifica deve essere conforme, prima di tutto al senso
«giuridico-morale» della società in un determinato momento storico e, solo in
seguito, alla legislazione positiva. Invero, un processo che fosse unicamente
conforme alle previsioni legislative e non trovasse consenso sociale, sarebbe
avulso dalla realtà e perciò stesso «illecito». Si vuole affermare che un
qualunque processo, per sua stessa natura, deve essere conforme a quello che
la comunità sente nel determinato momento in cui se ne parla e ciò perché,
dovendo, per il futuro, ricostruire una realtà e statuire sul come tale realtà è
stata, il processo ha bisogno del «consenso sociale». Non ha nessun valore e
nessun significato approntare uno strumento che dimostri l’innocenza o la
colpevolezza di un soggetto ovvero che un diritto è attribuibile ad un
determinato individuo se, poi, all’esito dello stesso, l’innocente o il colpevole
non sono considerati tali dalla «società civile». Non si vuole, certamente,
affermare che il verdetto, la sentenza, devono essere condivisi dalla
maggioranza dei cittadini, ma unicamente che questi debbano intimamente
essere conviti della validità e della necessità di uniformarsi alla decisione e, in
nessun momento né giuridico né sociale vi deve poter essere
un’interpretazione differente. È questa quella che i classici chiamavano
certezza del diritto che non può più significare solamente immodificabilità della
decisione definitiva, ma deve avere un senso più ampio e globale, consono alla
prospettiva nuova di una società multimediale.
Si deve immediatamente osservare che non sembrano essere il tipo di regole
processuali e tanto meno il sistema (inquisitorio o accusatorio) a portare alla
maggiore o minore credibilità del sistema, quanto il modo di accogliere
tali regole e, quindi, la loro implicita e unanime accettazione.
L'accettazione o l'imposizione avulsa delle regole Þ per se stessa fonte
di non condivisione ed accettazione; tale situazione prescinde dalla tipo
di regole in quanto si risolve in una formale osservanza delle medesime
che non viene maturata dalla coscienza sociale né da quella del
singolo, per cui sia il modo di procedere che il risultato della procedura
diventano inaccettabili e non producono la ricomposizione dello strappo
posta come obiettivo.
D’altra parte non vi è chi non si renda conto, al di là delle
affermazioni di pura natura tecnica, che il vero processo, quello
che ha effetto sulla «stima pubblica» del cittadino, non si svolge
nelle aule di giustizia ma «nella piazza del villaggio globale»
attraverso i e con le regole proprie di questi, perciò la
mass-media
prospettiva non può non essere che quella di «inglobare» tali
regole nel sistema giuridico, atteso che, per definizione il diritto
non è altro che «l’insieme di regole che un insieme di soggetti si danno in
un determinato momento storico».
L’esigenza sembra essere ancora più sentita nell’attuale momento storico:
l’allargamento, infatti, delle possibilità di conoscenza, nonché lo stesso allargamento
giuridico di validità delle norme nazionali dovuto al processo di integrazione europea,
importa una sempre maggiore esigenza di condivisione e di accettazione.
In epoca recente il legislatore processual-penalistico ha sentito molto tal
esigenza e, a cominciare della prima definizione della comunicazione
giudiziaria (la cui evoluzione storica è significativa in proposito), ha tentato di
porre rimedio al «disvalore sociale» creatosi con il semplice coinvolgimento
del cittadino in «affari di giustizia». È questa anche la linea direttiva imposta
dalle convenzioni internazionali in tema di processo penale e, per quanto
riguarda i minori, dalle regole minime di Pechino (***). Queste ultime,
presentandosi come specificazione dall’articolo 14 del patto internazionale sui
diritti civili e politici (***), che dispone “La procedura applicabile ai minorenni dovrà
tener conto della loro età e dell’interesse a promuovere la loro riabilitazione”,
rappresentano il cardine su cui fondare una corretta interpretazione ed un
concreto schema di processo minorile, da confrontare, poi, con la legislazione
positiva. Invero la locuzione “La procedura applicabile ai minorenni dovrà tener conto
inserita nel contesto
della loro età e dell’interesse a promuovere la loro riabilitazione”,
dell’articolo 14 stesso – articolo 14 che detta i cardini del c.d. dovuto processo
legale – assume un significato pregnante di specializzazione e di ampliamento
dell’oggetto della decisione del giudice penale, atteso che non sarebbe in alcun
modo possibile “tener conto dell’interesse a promuovere la rieducazione, in
relazione all’età”, senza posizionare l’episodio di rilevanza penale nel contesto
del vissuto dell’autore.
In particolare i minorenni.
Quanto innanzi detto è ancora più evidente nel sistema processuale minorile,
ove si deve discutere dei comportamenti di un soggetto in piena fase evolutiva.
Di un soggetto che più che essere rimproverato deve essere aiutato e per il
quale, molte volte, l’unica occasione di “attenzione” da parte del mondo degli
adulti è la celebrazione del processo ovvero del procedimento minorile.
Se non si parte da queste brevi osservazioni non si riesce a comprendere né il
significato del processo all’imputato minorenne (rectius: davanti al tribunale per
i minorenni) né il ruolo che in detto processo e/o procedimento deve assumere
l’accusa e la difesa.
Fatte queste bervi ed ovvie osservazioni occorre – rinviando a quando si dirà in
seguito in ordine ai principi costituzionali applicabili al processo minorile e, più
in generale, all’atteggiamento del mondo degli adulti rispetto al minore ( Cost.
articoli: 1, 2, 3, 30, 31, 34 e 37) ai quali vanno aggiunti quelli specifici del
processo penale in generale (Cost. articoli: 13, 24, 27, 111, 112 solo per fare un
esempio) – individuare in primo luogo le disposizioni vigenti che impongono,
se la impongono, una differenziazione fra procedimento di indagine per i reati
di competenza del tribunale per i minorenni e procedimento di indagine per i
reati di competenza degli altri organi giudiziari (dico altri organi perché anche
per i minorenni possono venire in rilievo le disposizioni specifiche riguardanti i
c.d. reati di mafia, disciplinato dal procedimento di indagine della distrettuale).
Norme specifiche per attività particolari.
Limitarsi a verificare le poche norme che dettano una disciplina differenziata del processo sia dal punto di
vista degli atti e provvedimenti del giudice che da quello dell’attività del p.m. sarebbe riduttivo. Invero non
è possibile analizzare il c.d. processo penale minorile, limitandosi a verificare che gli articoli: 16. – Arresto
in flagranza; 17. - Fermo di minorenne indiziato di delitto; 18. - Provvedimenti in caso di arresto o di fermo
del minorenne; 18-bis. - Accompagnamento a seguito di flagranza; 19. - Misure cautelari per i minorenni;
20. – Prescrizioni; 21. - Permanenza in casa; 22. - Collocamento in comunità; 23. - Custodia cautelare; 24. -
Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini, dettano una disciplina specifica degli
istituti richiamati, ovvero che gli articoli 25. - Procedimenti speciali; 27. - Sentenza di non luogo a
procedere per irrilevanza del fatto; 28. - Sospensione del processo e messa alla prova; ecc, impongono al
giudice di definire in modo parzialmente differente dai maggiorenni il processo o dettano regole
processuali ( ad esempio esame dell’imputato) differenti, ma occorre andare al nocciolo della questione,
per verificare se il pubblico ministero minorile abbia dei compiti specifici, dettati espressamente dalla
legge ovvero enucleabili dal sistema.
Il riferimento, poi, ai compiti specifici del pubblico ministero appare congruo a definire la specialità del
processo minorile, dato che nel nostro sistema processuale è proprio l’attività che il pubblico ministero
svolge nel corso delle indagini preliminari a delimitare l’oggetto della decisione del giudice. Il discorso,
inoltre, deve essere affrontato principalmente dal punto di vista del pubblico ministero, perché è con il
suo operato che si costruisce il processo: il metodo e l’impostazione che un pubblico ministero da al
procedimento si ripercuote inevitabilmente sul processo, condizionando anche le rimanenti disposizioni
particolari: 25. - Procedimenti speciali; 27. - Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto;
28. - Sospensione del processo e messa alla prova; ecc.
È questo il vero problema della preminenza della posizione del pubblico ministero nel processo penale e non le
singole disposizioni che attribuiscono allo stesso poteri differenziati rispetto alle parti private.
Già in questa sede, però, si deve dire che è proprio questo il limite del processo penale a carico di
imputato minorenne: la specializzazione interna del pubblico ministero, ma di questo problema si avrà
modo di parlare in seguito.
Norme di carattere generale.
“1. Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto
e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni
sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne.
2. Il giudice illustra all’imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in
sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni.”
È evidente già da una prima lettura della norma stessa, che questa si può suddividere in
-
due direttive logiche: il primo periodo del primo comma Nel procedimento a carico di
minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non
previsto, quelle del codice di procedura penale.- che detta una norma di specializzazione
analoga a quella dell’articolo 15 delle preleggi, in quanto assume che nell’ipotesi di
concorso di norme, la prevalenza è da dare a quelle proprie del processo minorile (è
l’ipotesi della disciplina differenzia dell’arresto e del fermo) e il secondo periodo del
-
primo comma Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle
-
esigenze educative del minorenne.- e l’intero secondo comma 2. Il giudice illustra
all’imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il
-
contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni. che dettano una regola di
comportamento ed una di giudizio.
Norme di carattere generale.
La specialità
Già il semplice inquadramento della norma innanzi riportata nella prospettiva
dell’articolo 15 delle preleggi, rende evidente che il processo minorile è
governato, in primo luogo dalle sue disposizioni specifiche e, solo,
successivamente da quelle del procedimento/processo riguardante i
maggiorenni. Occorre, però, precisare che l’affermazione contenuta nell’ultima
parte del primo comma dell’articolo 1, secondo cui “Tali disposizioni sono applicate
per la sua
in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne”,
collocazione sistematica, non può che significare che le stesse regole del
processo a carico degli imputati maggiorenni vanno modificate in funzione di
due prospettive: le esigenze educative; la personalità del minore.
Appare evidente, pertanto, che il processo a carico dell’imputato minorenne
risponde a logiche ed esigenze difformi da quelle che governano il processo a
carico dell’imputato maggiorenne non fosse altro perché l’esigenza educativa,
in linea con le disposizioni costituzionali e gli impegni internazionali, viene
posta al centro dello stesso svolgimento del processo, tanto che “2. Il giudice
illustra all’imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza
nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni.”
Segue
Sul punto e fin da questo momento appare necessario dire, con la
corte costituzionale, che “le norme dell’ordinamento penitenziario, o
di altre leggi, che stabiliscano(vano) specifiche preclusioni alla
concessione di benefici penitenziari o di sanzioni alternative, sono da
in quanto, per detta parte, esse
considerare costituzionalmente illegittime,
appaiono(rivano) in contrasto con i principi costituzionali in tema di
applicazione e di esecuzione delle pene e delle misure restrittive nei
confronti dei minori, che, nelle situazioni prese in esame, si
esige(vano) una disciplina fondata su valutazioni flessibili e
individualizzate circa la idoneità e la opportunità delle diverse misure
per perseguire i fini di risocializzazione del condannato minore, nel
rispetto delle specifiche caratteristiche della sua personalità”.
La sentenza, sebbene non contenga un’analisi specifica del contrasto
con l’articolo 31 della Costituzione, ma si rifaccia a quanto rispetto
allo stesso sostiene il giudice remittente, appare estremamente
interessante per il collegamento che esso propone tra la
“rieducazione”, come funzione della pena, indicata dall’articolo 27
della Costituzione e la “protezione dell’infanzia e dell’adolescenza” di
cui al citato articolo 31 della Costituzione stessa.
Norme di carattere generale.
--3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi, di procedure, la
costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati,
-a)
accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, ed in particolar modo: di
stabilire un'età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la
-b)
capacità di commettere reato; di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia
possibile ed auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie
rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere
--4.
integralmente rispettate. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in
particolar modo le cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata,
il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché
soluzioni alternative all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un
trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al
reato.” È evidente come l’articolo 40 non si limiti ad estendere ai minori le disposizioni
contenute nel patto internazionale sui diritti civili e politici o della convenzione europea sui
diritti dell’uomo e le libertà fondamentali, ma imponga anche qualcosa in più: in particolare
appare evidente come sia imposta una specializzazione del settore in cui le clausole di
salvaguardia dei minori abbiano prevalenza anche rispetto ad interessi fondamentali
protetti in modo differenziato per gli adulti. È questo il senso dell’espressione “assicurare ai
fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al
contenuta nel quarto comma dell’articolo 40 citato, espressione che non solo mette
reato”,
sullo stesso piano la del minore ed ma attribuisce prevalenza alla prima in
situazione il reato,
caso di parità, dal momento il cui impone un del fanciullo
trattamento conforme al benessere
stesso.
Norme di carattere generale.
Ancora più interessante appare il collegamento alla dichiarazione ONU dei diritti del fanciullo del 20
novembre 1959 e alla successiva convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, resa
esecutiva in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176, il cui articolo 40 viene espressamente richiamato
come principio ispiratore del processo minorile. Quest’ultima norma, infatti, dispone che “1. Gli Stati parti
riconoscono ad ogni fanciullo sospettato accusato o riconosciuto colpevole di reato penale di diritto ad
un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto
per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di
facilitare il suo riinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.
--2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti
-a)
vigilano in particolare: affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto di reato
penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale
-b)
nel momento in cui furono commesse; affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale
-i)
abbia almeno diritto alle seguenti garanzie: di essere ritenuto innocente fino
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Il principio di minima offensività nel processo penale minorile
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Processo penale
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Funzione processo
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Riassunto esame Diritto Processuale Penale, prof. Giostra, libro consigliato Il Processo Penale Minorile