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Rocco
Soggetti biologicamente normali e quelli che erano in condizioni ritenute di "non normalità biologica e psichica": per i primi di cui era presunto il libero arbitrio e, quindi, l'imputabilità, e la pena assolveva a una funzione soprattutto retributiva - erano i criteri retribuzionistici della Scuola Classica-; per i secondi, cui non era negato il libero arbitrio e per i quali l'imputabilità doveva essere provata, invece, la pena, sotto forma di misura di sicurezza, acquisiva funzioni terapeutiche e di difesa sociale i criteri di individualizzazione della pena, propri della Scuola Positiva.
Il Codice Rocco.
In realtà, però, la funzione terapeutica, attribuita alla sanzione dai positivisti, fu del tutto ideologica e secondaria rispetto a quella di difesa sociale, atteso che i soggetti anormali rappresentavano una minaccia per l'ordine costituito e le misure di sicurezza furono il nuovo metodo con il quale vennero resi.
innocui gli individui pericolosi. All'area della non normalità biologica e psichica appartenevano anche i minori. Conseguenza dell'impostazione teorica innanzi richiamata, fu l'attuale articolo 97 c.p. che elevò il limite di non imputabilità assoluta, dai nove ai quattordici anni. Dai quattordici a diciotto anni, invece, dove prima esisteva una presunzione di responsabilità, il minore venne ritenuto imputabile solo se in possesso della "capacità di intendere e di volere" e si stabilì che questa dovesse essere accertata caso per caso con l'ausilio della "scienza positiva". Il Codice Rocco. Fu mantenuta, invece, il precedente principio secondo cui anche nel caso d'accertata imputabilità la pena è diminuita. Com'è evidente lo spostamento della soglia di imputabilità fu una scelta prevalentemente arbitraria che diede luogo a vivaci dibattiti, ma tanto era ed è.Inevitabile. Il Codice Rocco. Anche terminologicamente il Codice Rocco™ fu innovativo: il termine "discernimento" fu sostituito con quello della "capacità di intendere e di volere" e quest'ultima fu costruita come "maturità ed immaturità", per le ipotesi di presenza o assenza. Nota sul concetto di immaturità e sulla sua distinzione dalla incapacità di intendere e di volere degli adulti. Il Codice Rocco. Schematicamente si può dire che per il Codice Rocco, articolo 98: la capacità di intendere e di volere dopo i 18 anni è sempre presunta e non sono previste diminuzioni di pena; i minori, riconosciuti non imputabili, a prescindere dall'età, possono, comunque (art. 224), essere riconosciuti socialmente pericolosi e sottoposti alle misure di sicurezza del riformatorio giudiziario, da eseguirsi nella forma del collocamento in comunità o della libertà vigilata, tuttavia.La misura predetta, ai sensi dell'articolo 232 c.p., può essere applicata solo se i genitori o altre persone o istituti d'assistenza sociale non sono in grado di garantire l'obbligo di provvedere all'educazione, al controllo e all'assistenza del minore.
Anche i sede di esecuzione furono apportate innovazioni: l'articolo 142 c.p. prevedeva, infatti, che i minori debbano scontare la condanna, fino al compimento dei diciotto anni, "in stabilimenti separati da quelli riservati agli adulti, ovvero in sezioni separate di tali stabilimenti, ed è loro impartita, durante le ore non destinate al lavoro, un'istruzione diretta soprattutto alla rieducazione morale..."; mentre nell'art. 176 è contenuta la disciplina della liberazione condizionale che per la prima volta introduce una sorta di "alternativa alladetenzione" e sul cui schema, poi, la riforma penitenziaria del 1975 costruirà anche le vere e proprie.
misure alternative alla detenzione. Il Codice Rocco. La liberazione condizionale, prendendo atto del comportamento tenuto dal recluso, tale da far ritenere sicuri il suo ravvedimento consente di trascorrere il resto della pena in regime di libertà vigilata. L'istituto più importante, però sia per i suoi effetti depenalizzati sia per le prospettive di risocializzazione che importa, tra quelli previsti per i minorenni dal codice Rocco, è certamente, il introdotto con l'art. 169. perdono giudiziale, Il perdono giudiziale, misura esclusivamente riservata ai minori, "consiste nella rinuncia dello stato alla condanna o addirittura al rinvio al giudizio, pur avendo il giudice accertato la responsabilità dell'imputato" e costituisce una causa di estinzione del reato utilizzabile quando si ritiene che il minore si asterrà, in futuro, dal commettere altri reati. Condizione necessaria e sufficiente per la concessione del perdonoè, originariamente, l'essere in presenza della prima esperienza penale el'accertamento della sua responsabilità per un reato per il quale è prevista una pena detentiva non superiore a due anni. Scopo di tale istituto doveva essere quello di "salvare dalla perdizione giovani esistenze e di favorire in tal modo il progresso civile, rendendo sempre migliori, materialmente e moralmente, le condizioni della convivenza sociale". Il Codice Rocco. In sostanza con il perdono giudiziale "si riconosce la necessità di non stigmatizzare una storia personale e di attivare stimoli positivi e di rinforzo psicologico e di fiducia". Il sistema complessivamente costruito dal codice Rocco con la liberazione condizionale, che venne accordata con maggiore ampiezza ai minorenni, il perdono giudiziale e la sospensione condizionale della pena, permise una maggiore attenzione per i minori, maggiore attenzione che, sostanzialmente.siconcretizzò in una strategia punitiva più elastica e basata soprattuttosull’utilizzo della pena stessa come strumento di dissuasione: è questo,certamente, il limite della previsione e della strategia del sistema minoriledelineato dal codice Rocco, il quale, in definitiva non abbandona la visionepan-penalistica precedente, strutturando la pena come difesa sociale più checome intervento rieducativo e, inoltre, sfruttando al massimo le potenzialitàdissuasive della stessa.La minaccia di applicazione della pena insita nell’istituto della sospensione condizionale e dominante anche negli atri due istituti ricordati rappresenta,infatti, il prototipo di quella funzione preventiva particolare che i classiciattribuiscono alla pena come strumento di prevenzione speciale.Delle applicazioni degli istituti del codice Rocco e, ancora, delle modifiche apportate agli stessi attraverso la previsione del Tribunale per i minorenni (r.d.l.del 20 luglio1934 n.1404) e la successiva introduzione del sistema processuale minorile del 1988 (d.p.r. 448 del 1988), si sa e si è detto molto che non è opportuno ripetere. L'influenza delle convenzioni internazionali sui diritti umani e l'evoluzione della Costituzione.
La Dichiarazione Universale
Nel 1948, il diritto internazionale, infatti, fece un altro passo in avanti nell'affermazione della dignità della persona umana, con la "Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo", con la quale i diritti umani divennero oggetto di tutela internazionale, ponendosi come "diritti positivi universali". La stessa Dichiarazione, però, non dedicò molta attenzione ai minori pur stabilendo principi che sono collegati in modo indissolubile con la materia minorile[1]. Si ricordano, per quanto riguarda la tutela generale dei diritti, l'articolo 1 che sancisce l'uguaglianza e la libertà degli esseri umani e si
Il testo si riferisce a tutti gli individui, ed ai successivi articoli da 2 a 9 che, nell'affermare diritti e divieti in ordine alla salvaguardia della persona e della sua libertà, prescindono dall'età. Nello specifico dei minori, si ricorda, poi, l'articolo 26, che costruisce il diritto all'istruzione come strumento per il pieno sviluppo della personalità umana.
Sul piano più strettamente processuale la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, riserva una particolare considerazione alla persona sottoposta a procedimento penale, vietando la tortura o i trattamenti e punizioni crudeli, inumani o degradanti, articolo 5, imponendo l'uguaglianza di tutti dinanzi alla legge, articolo 2. In particolare enunciazioni più specifiche tendono ad attribuire ad ogni individuo:
- il potere di ricorrere a competenti tribunali nazionali contro atti che violano i suoi diritti fondamentali (art. 8.);
- il diritto di disporre di
un’effettiva tutela giurisdizionale a mezzo di « equa udienza» davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, per la « determinazione dellafondatezza di ogni accusa pe-nale che gli venga rivolta » (art. 10.);
il diritto di essere presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico procedimento penale (art. 11 comma 1.)[2].
Il patto internazionale.
Cronologicamente, e in attuazione dell’obbligo morale da essa derivante, alla Dichiarazione Universale seguono la Con-venzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali[1] e il Pattointernazionale sui diritti civili e politici[2], della prima diremo nel prosieguo, qui è necessario dare atto dei principicontenuti nel secondo che si presentano come prodromi delle specificazioni successive, in materia minorile,contenute in due dichiarazioni dell’ONU relative ai minori[3].
internazionale sui diritti civili e politici specifica i principi espressi dalla Convenzione in alcuni aspetti fondamentali del processo penale: ad esempio, in tema di libertà personale, dopo aver affermato che "qualsiasi individuo privato della propria libertà deve essere trattato con umanità e con il rispetto della dignità inerente alla persona", che "gli imputati, salvo circostanze eccezionali, devono essere separati dai condannati e sottoposti a un trattamento diverso, consono alla loro condizione di persone non condannate" e che "il regime penitenziario deve comportare un trattamento dei detenuti che abbia per fine essenziale il loro ravvedimento e la loro riabilitazione sociale", nello specifico minorile afferma che "gli imputati minorenni devono essere separati dagli adulti e il loro caso deve essere giudicato il più rapidamente possibile" (art 10). Anche per quanto riguarda la giuris