Lineamenti del processo penale minorile
Premessa
La necessità di definire il concetto di reato per poter giungere alla descrizione del processo. Il processo penale in una prospettiva non discriminante l'autore del fatto, che è un «uomo» e merita rispetto per questo solo fatto, e che abbia come obiettivo quello di ricomporre lo «strappo», verificatosi tra autore e società a seguito dell'evento illecito, non può essere che un momento di verifica di una «ipotesi accusatoria».
Principi generali
Tale momento di verifica deve essere conforme, prima di tutto, al senso «giuridico-morale» della società in un determinato momento storico e, solo in seguito, alla legislazione positiva. Invero, un processo che fosse unicamente conforme alle previsioni legislative e non trovasse consenso sociale, sarebbe avulso dalla realtà e perciò stesso «illecito». Si vuole affermare che un qualunque processo, per sua stessa natura, deve essere conforme a quello che la comunità sente nel determinato momento in cui se ne parla e ciò perché, dovendo, per il futuro, ricostruire una realtà e statuire sul come tale realtà è stata, il processo ha bisogno del «consenso sociale». Non ha nessun valore e nessun significato approntare uno strumento che dimostri l'innocenza o la colpevolezza di un soggetto ovvero che un diritto è attribuibile ad un determinato individuo se, poi, all'esito dello stesso, l'innocente o il colpevole non sono considerati tali dalla «società civile». Non si vuole, certamente, affermare che il verdetto, la sentenza, devono essere condivisi dalla maggioranza dei cittadini, ma unicamente che questi debbano intimamente essere convinti della validità e della necessità di uniformarsi alla decisione e, in nessun momento né giuridico né sociale vi deve poter essere un'interpretazione differente. È questa quella che i classici chiamavano certezza del diritto che non può più significare solamente immodificabilità della decisione definitiva, ma deve avere un senso più ampio e globale, consono alla prospettiva nuova di una società multimediale.
Si deve immediatamente osservare che non sembrano essere il tipo di regole processuali e tanto meno il sistema (inquisitorio o accusatorio) a portare alla maggiore o minore credibilità del sistema, quanto il modo di accogliere tali regole e, quindi, la loro implicita e unanime accettazione. L'accettazione o l'imposizione avulsa delle regole è per se stessa fonte di non condivisione ed accettazione; tale situazione prescinde dalla tipologia di regole in quanto si risolve in una formale osservanza delle medesime che non viene maturata dalla coscienza sociale né da quella del singolo, per cui sia il modo di procedere che il risultato della procedura diventano inaccettabili e non producono la ricomposizione dello strappo posta come obiettivo.
D’altra parte non vi è chi non si renda conto, al di là delle affermazioni di pura natura tecnica, che il vero processo, quello che ha effetto sulla «stima pubblica» del cittadino, non si svolge nelle aule di giustizia ma «nella piazza del villaggio globale» attraverso e con le regole proprie di questi, perciò la mass-mediaprospettiva non può non essere che quella di «inglobare» tali regole nel sistema giuridico, atteso che, per definizione, il diritto non è altro che «l’insieme di regole che un insieme di soggetti si danno in un determinato momento storico».
L’esigenza sembra essere ancora più sentita nell’attuale momento storico: l’allargamento, infatti, delle possibilità di conoscenza, nonché lo stesso allargamento giuridico di validità delle norme nazionali dovuto al processo di integrazione europea, importa una sempre maggiore esigenza di condivisione e di accettazione. In epoca recente il legislatore processual-penalistico ha sentito molto tal esigenza e, a cominciare dalla prima definizione della comunicazione giudiziaria (la cui evoluzione storica è significativa in proposito), ha tentato di porre rimedio al «disvalore sociale» creatosi con il semplice coinvolgimento del cittadino in «affari di giustizia». È questa anche la linea direttiva imposta dalle convenzioni internazionali in tema di processo penale e, per quanto riguarda i minori, dalle regole minime di Pechino. Queste ultime, presentandosi come specificazione dell’articolo 14 del patto internazionale sui diritti civili e politici, che dispone «La procedura applicabile ai minorenni dovrà tener conto della loro età e dell’interesse a promuovere la loro riabilitazione», rappresentano il cardine su cui fondare una corretta interpretazione ed un concreto schema di processo minorile, da confrontare, poi, con la legislazione positiva.
Invero la locuzione «La procedura applicabile ai minorenni dovrà tener conto della loro età e dell’interesse a promuovere la loro riabilitazione», inserita nel contesto dell’articolo 14 stesso – articolo che detta i cardini del c.d. dovuto processo legale – assume un significato pregnante di specializzazione e di ampliamento dell’oggetto della decisione del giudice penale, atteso che non sarebbe in alcun modo possibile «tener conto dell’interesse a promuovere la rieducazione, in relazione all’età», senza posizionare l’episodio di rilevanza penale nel contesto del vissuto dell’autore.
In particolare i minorenni
Quanto innanzi detto è ancora più evidente nel sistema processuale minorile, ove si deve discutere dei comportamenti di un soggetto in piena fase evolutiva. Di un soggetto che più che essere rimproverato deve essere aiutato e per il quale, molte volte, l’unica occasione di «attenzione» da parte del mondo degli adulti è la celebrazione del processo ovvero del procedimento minorile. Se non si parte da queste brevi osservazioni non si riesce a comprendere né il significato del processo all’imputato minorenne (rectius: davanti al tribunale per i minorenni) né il ruolo che in detto processo e/o procedimento deve assumere l’accusa e la difesa.
Fatte queste brevi ed ovvie osservazioni occorre – rinviando a quando si dirà in seguito in ordine ai principi costituzionali applicabili al processo minorile e, più in generale, all’atteggiamento del mondo degli adulti rispetto al minore (Cost. articoli: 1, 2, 3, 30, 31, 34 e 37) ai quali vanno aggiunti quelli specifici del processo penale in generale (Cost. articoli: 13, 24, 27, 111, 112 solo per fare un esempio) – individuare in primo luogo le disposizioni vigenti che impongono, se la impongono, una differenziazione fra procedimento di indagine per i reati di competenza del tribunale per i minorenni e procedimento di indagine per i reati di competenza degli altri organi giudiziari (dico altri organi perché anche per i minorenni possono venire in rilievo le disposizioni specifiche riguardanti i c.d. reati di mafia, disciplinato dal procedimento di indagine della distrettuale).
Norme specifiche per attività particolari
Limitarsi a verificare le poche norme che dettano una disciplina differenziata del processo sia dal punto di vista degli atti e provvedimenti del giudice che da quello dell’attività del p.m. sarebbe riduttivo. Invero non è possibile analizzare il c.d. processo penale minorile, limitandosi a verificare che gli articoli: 16. – Arresto in flagranza; 17. - Fermo di minorenne indiziato di delitto; 18. - Provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenne; 18-bis. - Accompagnamento a seguito di flagranza; 19. - Misure cautelari per i minorenni; 20. – Prescrizioni; 21. - Permanenza in casa; 22. - Collocamento in comunità; 23. - Custodia cautelare; 24. - Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini, dettano una disciplina specifica degli istituti richiamati, ovvero che gli articoli 25. - Procedimenti speciali; 27. - Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto; 28. - Sospensione del processo e messa alla prova; ecc, impongono al giudice di definire in modo parzialmente differente dai maggiorenni il processo o dettano regole processuali (ad esempio esame dell’imputato) differenti, ma occorre andare al nocciolo della questione, per verificare se il pubblico ministero minorile abbia dei compiti specifici, dettati espressamente dalla legge ovvero enucleabili dal sistema.
Il riferimento, poi, ai compiti specifici del pubblico ministero appare congruo a definire la specialità del processo minorile, dato che nel nostro sistema processuale è proprio l’attività che il pubblico ministero svolge nel corso delle indagini preliminari a delimitare l’oggetto della decisione del giudice. Il discorso, inoltre, deve essere affrontato principalmente dal punto di vista del pubblico ministero, perché è con il suo operato che si costruisce il processo: il metodo e l’impostazione che un pubblico ministero dà al procedimento si ripercuote inevitabilmente sul processo, condizionando anche le rimanenti disposizioni particolari: 25. - Procedimenti speciali; 27. - Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto; 28. - Sospensione del processo e messa alla prova; ecc.
È questo il vero problema della preminenza della posizione del pubblico ministero nel processo penale e non le singole disposizioni che attribuiscono allo stesso poteri differenziati rispetto alle parti private. Già in questa sede, però, si deve dire che è proprio questo il limite del processo penale a carico di imputato minorenne: la specializzazione interna del pubblico ministero, ma di questo problema si avrà modo di parlare in seguito.
Norme di carattere generale
«1. Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne. 2. Il giudice illustra all’imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni.»
È evidente già da una prima lettura della norma stessa, che questa si può suddividere in due direttive logiche: il primo periodo del primo comma «Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale.» - che detta una norma di specializzazione analoga a quella dell’articolo 15 delle preleggi, in quanto assume che nell’ipotesi di concorso di norme, la prevalenza è da dare a quelle proprie del processo minorile (è l’ipotesi della disciplina differenzia dell’arresto e del fermo) e il secondo periodo del primo comma «Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne.» - e l’intero secondo comma «2. Il giudice illustra all’imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni.» che dettano una regola di comportamento ed una di giudizio.
Già il semplice inquadramento della norma innanzi riportata nella prospettiva dell’articolo 15 delle preleggi, rende evidente che il processo minorile è governato, in primo luogo dalle sue disposizioni specifiche e, solo, successivamente da quelle del procedimento/processo riguardante i maggiorenni. Occorre, però, precisare che l’affermazione contenuta nell’ultima parte del primo comma dell’articolo 1, secondo cui «Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne», collocazione sistematica, non può che significare che le stesse regole del processo a carico degli imputati maggiorenni vanno modificate in funzione di due prospettive: le esigenze educative; la personalità del minore.
Appare evidente, pertanto, che il processo a carico dell’imputato minorenne risponde a logiche ed esigenze difformi da quelle che governano il processo a carico dell’imputato maggiorenne non fosse altro perché l’esigenza educativa, in linea con le disposizioni costituzionali e gli impegni internazionali, viene posta al centro dello stesso svolgimento del processo, tanto che «2. Il giudice illustra all’imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni.»
Norme di carattere generale
Sul punto e fin da questo momento appare necessario dire, con la corte costituzionale, che «le norme dell’ordinamento penitenziario, o di altre leggi, che stabiliscano(vano) specifiche preclusioni alla concessione di benefici penitenziari o di sanzioni alternative, sono da considerare costituzionalmente illegittime, in quanto, per detta parte, esse appaiono(rivano) in contrasto con i principi costituzionali in tema di applicazione e di esecuzione delle pene e delle misure restrittive nei confronti dei minori, che, nelle situazioni prese in esame, siesige(vano) una disciplina fondata su valutazioni flessibili e individualizzate circa la idoneità e la opportunità delle diverse misure per perseguire i fini di risocializzazione del condannato minore, nel rispetto delle specifiche caratteristiche della sua personalità.»
La sentenza, sebbene non contenga un’analisi specifica del contrasto con l’articolo 31 della Costituzione, ma si rifaccia a quanto rispetto allo stesso sostiene il giudice remittente, appare estremamente interessante per il collegamento che esso propone tra la «rieducazione», come funzione della pena, indicata dall’articolo 27 della Costituzione e la «protezione dell’infanzia e dell’adolescenza» di cui al citato articolo 31 della Costituzione stessa.
Norme di carattere generale
«3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, ed in particolar modo: di stabilire un'età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato; di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile ed auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.»
È evidente come l’articolo 40 non si limiti ad estendere ai minori le disposizioni contenute nel patto internazionale sui diritti civili e politici o della convenzione europea sui diritti dell’uomo e le libertà fondamentali, ma imponga anche qualcosa in più: in particolare appare evidente come sia imposta una specializzazione del settore in cui le clausole di salvaguardia dei minori abbiano prevalenza anche rispetto ad interessi fondamentali protetti in modo differenziato per gli adulti. È questo il senso dell’espressione «assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato», contenuta nel quarto comma dell’articolo 40 citato, espressione che non solo mette sullo stesso piano la situazione del minore e il reato, ma attribuisce prevalenza alla prima in caso di parità, dal momento che impone un trattamento conforme al benessere del fanciullo stesso.
Norme di carattere generale
Ancora più interessante appare il collegamento alla dichiarazione ONU dei diritti del fanciullo del 20 novembre 1959 e alla successiva convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, resa esecutiva in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176, il cui articolo 40 viene espressamente richiamato come principio ispiratore del processo minorile. Quest’ultima norma, infatti, dispone che «1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo sospettato accusato o riconosciuto colpevole di reato penale di diritto ad un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo riinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima. 2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare: affinchè nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse; affinchè ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie: di essere ritenuto innocente fino...»
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Il principio di minima offensività nel processo penale minorile
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Processo penale
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Funzione processo
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Riassunto esame Diritto Processuale Penale, prof. Giostra, libro consigliato Il Processo Penale Minorile