Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 184
Il diritto delle donne detenute nel sistema costituzionale Pag. 1 Il diritto delle donne detenute nel sistema costituzionale Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 184.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Il diritto delle donne detenute nel sistema costituzionale Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 184.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Il diritto delle donne detenute nel sistema costituzionale Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 184.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Il diritto delle donne detenute nel sistema costituzionale Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 184.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Il diritto delle donne detenute nel sistema costituzionale Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 184.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Il diritto delle donne detenute nel sistema costituzionale Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 184.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Il diritto delle donne detenute nel sistema costituzionale Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 184.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Il diritto delle donne detenute nel sistema costituzionale Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 184.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Il diritto delle donne detenute nel sistema costituzionale Pag. 41
1 su 184
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

La tutela della dimensione affettiva nel dettato costituzionale e nella normativa penitenziaria

ALINI UOTOLO ALINI(a cura di), Dopo la riforma, op.cit., 245.

Primo fra tutti è lo stesso Presidente dell'Assemblea Costituente Vittorio Emanuele Orlando in3 F.- - -C L. C F. R G.E. V (a cura di), La Costituzione italiana.LEMENTI UOCOLO OSA IGEVANTIVol. I "Principi fondamentali", Parte I "I diritti e doveri dei cittadini"Commento articolo per articolo,-(Artt. 1 54), Bologna, il Mulino, 2018, 197.

4 G. A , F. M (a cura di), Diritto di famiglia, Il Mulino, Bologna, 2016, 24.

MADIO ACARIO 49

Capitolo II. La tutela della dimensione affettiva nel dettato costituzionale e nella normativapenitenziaria

Il punto di partenza dunque "non è dato dallo Stato, ma è rappresentato dai luoghi- come la famiglia e l'ambiente di vita personale e collettiva -e dai legami socialinei quali e mediante i quali l'individuo si fa persona e si esprime come 5persona".scolpita nell'art. 29 Cost. 6

definizione della famiglia come societas, comporta che le esigenze e i bisogni dei singoli membri devono essere adeguatamente contemperati, al fine di trovare un punto di equilibrio e di sintesi che consenta di perseguire il bene comune per tutti. È proprio in questo primo nucleo di aggregazione sociale che, entrando in contatto con gli altri per la prima volta, l'individuo si forma e apprende i valori della collaborazione, della solidarietà e dell'aiuto reciproco. L'espressione "società naturale", dev'essere prevista nel dettato costituzionale, intesa nel senso che "la famiglia, nonostante la carenza di una propria personalità giuridica, si pone come centro autonomo di imputazione e di riferimento per alcuni diritti, i quali vengono esercitati dai suoi componenti uti soci e non già uti individui della potestà punitiva statale". Secondo questa impostazione, l'esercizio interseca valori e beni di APOLIfondamentali alla prova del carcere, Torino, Giappichelli, 2014, 146.6 «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio»(corsivo aggiunto).«Per bene comune si intende non la pura somma dei bisogni di ogni componente (…) bensì la7sintesi ideale e concreta delle plurali istanze esistenti nella famiglia», G. M N , Salute,ELCHIORRE APOLIaffettività e libertà di corrispondere, op.cit., 146.8 P.F. G , Lineamenti di una disciplina della famiglia nella giurisprudenza costituzionaleROSSIitaliana, in Dir. famiglia, 2/2005, 585.9 G. M , Esecuzione della pena detentiva, op.cit., 33.ASTROPASQUA10 G. A , F. M , Diritto di famiglia, op.cit., 23.MADIO ACARIO 50Capitolo II. La tutela della dimensione affettiva nel dettato costituzionale e nella normativapenitenziaria 11considerata vitatale per il mantenimento dello Stato stesso» .In generale, dalle numerose sentenze della Corte costituzionale si può dedurre che la famiglia è qualificata come una "stabile istituzione sovra-individuale caratterizzata da stabilità e certezza e dalla reciprocità e corrispettività di diritti e dei doveri" dei suoi componenti e al quale il legislatore può imporre legittimamente obblighi reciproci, prevalentemente di natura economica, sulla base del dovere di solidarietà che li lega. Le riforme legislative degli ultimi decenni mostrano come il modello tradizionale della famiglia, quello monogamico, eterosessuale e fondato sul matrimonio, sia stato in gran parte superato proprio facendo riferimento ai principi fondamentali della Costituzione: l'uguaglianza, la dignità e la libertà di autodeterminazione. Alle unioni fondate sul matrimonio, l'ordinamento giuridico riconosce e tutela anche le "famiglie di fatto", cioè sorte dalla convivenza di coppie eterosessuali (c.d.convivenze more uxorio) e dalla convivenza di persone dello stesso sesso. Significativa è stata l'approvazione della legge n. 76 del 2016 (c.d. legge Cirinnà) rubricata "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze". Quest'ultima è stata oggetto di un lungo e travagliato iter parlamentare, che ha portato all'approvazione, con voto di fiducia, di un unico articolo particolarmente complesso. Dal comma 36 al 65 vengono regolate le convivenze di fatto, con una disciplina "abbastanza "penetrante", pur accogliendo e organizzando per lo più quanto già regolato dalla giurisprudenza costituzionale". Su questa tematica di particolare complessità la Corte costituzionale ha assunto nella sua elaborazione una posizione "mediana", evidente nella sentenza n. 237 del 1986. Infatti,1 del Considerato in diritto.14 Cfr. sent. n. 75 del 2005 Corte cost., in cortecostituzionale.it, punto 3 del Considerato in diritto.15 Cfr. sent. n. 102 del 2012 Corte cost., in cortecostituzionale.it, punto 4 del Considerato in diritto.

muovendo11 Cfr. sent. n. 138 del 2010 Corte cost., punto 1 del Ritenuto in fatto.

Rilevante anche la sent. n. 46 del 1970 della Corte cost. in cui si afferma che il detto art. 29 Cost. ha inteso superare la strumentalizzazione della famiglia, quale comunità collegata al perseguimento principio fondamentale, quello dell'autonomia degli interessi del regime, ed accettare, invece, come familiare come realtà imminente nella società, alla quale l'ordinamento dello Stato è, per alcuni versi, l'art. 29 Cost. condizionato. Nella sentenza emerge che "nel definire la famiglia come "società ha certamente inteso (...) porre un limite all'intervento statale nell'ambito di essa" innaturale", cortecostituzionale.it, punto 1 del Ritenuto in fatto.

12 Cfr. sent. n. 8 del 1996 Corte cost., in cortecostituzionale.it, punto 2 del Considerato in diritto.

13 Cfr. sent. n. 2 del 2016 Corte cost., in cortecostituzionale.it, punto 1 del Considerato in diritto.

14 Cfr. sent. n. 75 del 2005 Corte cost., in cortecostituzionale.it, punto 3 del Considerato in diritto.

15 Cfr. sent. n. 102 del 2012 Corte cost., in cortecostituzionale.it, punto 4 del Considerato in diritto.

2 del Ritenuto in fatto.
14 G. A , F. M , Diritto di famiglia, op.cit., 30.
15 Ibidem, 31.
16 S. R , La famiglia di fatto nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, in Forum diOSSIQuaderni Costituzionali, 19 giugno 2007, 8. 51

Capitolo II. La tutela della dimensione affettiva nel dettato costituzionale e nella normativapenitenziariae


29 Cost., pur negando l’ammissibilità della questione deferita, la Consulta haritenuto che «un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non apparecostituzionalmente irrilevante, quando si abbia riguardo al rilievo offerto alriconoscimento delle formazioni sociali ed alle intrinseche manifestazioni17solidaristiche (art. 2 Cost.)» . In tal modo, la giurisprudenza costituzionale hasuperato l’impostazione precedente nella quale affermava la sola “meritevolezza” ditutela dei vincoli affettivi fondati all’interno della famiglia naturale 18 .

La legge Cirinnà, utilizzando una disciplinadi carattere "misto", da un lato, attribuisce una gamma limitata e specifica di diritti e di prerogative ai conviventi e, dall'altro lato, demanda all'autonomia privata la possibilità di "contrattostipulare undi convivenza", con il quale poter regolare i propri rapporti patrimoniali. Ad esempio, sono ad essi riconosciuti gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (co. 38), è riconosciuto il diritto di visita, assistenza e accesso alle informazioni sanitarie del partner malato o degente (co. 39) e la possibilità di designare il convivente come una sorta di "fiduciario per la salute". L'equiparazione non è totale (co. 40 e 41). Infatti ai conviventi non è riconosciuta la pensione di reversibilità, in modo da non gravare sulle istituzioni statali. I principi ispiratori della legge n. 76 del 2016 sono stati riaffermati in numerose sentenze della.

Corte di Cassazione, ad esempio nella n. 9178 del 2018 secondo cui la17 Cfr. sent. n. 237 del 1986 Corte cost., punto 3b del Considerato in diritto. La Corte era statachiamata a pronunziarsi sulla legittimità costituzionale degli artt. 384 e 307 c.p., sotto il profilo dellamancata previsione del convivente more uxorio tra i prossimi congiunti.

18 Cfr. sent. n. 6 del 1977 Corte cost., punto 1 del Ritenuto in fatto, ha considerato non fondata, inriferimento all’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale relativa agli artt. 307 co. 4 c.p. e350 c.p.p., sottolineando che la convivenza more uxorio, ossia «quella situazione affettiva di naturafamiliare, basata sulla convivenza ed animata da intenti di reciproca assistenza e da propositi educatividella prole comune» non sia meritevole di tutela.

19 Cfr. art. 1, co. 36 della l. 76/2016 secondo cui i conviventi di fatto sono «due personemaggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia

E di reciproca assistenza morale ed a rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unionemateriale, non vincolata civile».

Nella l. Cirinnà si sono voluti regolare anche alcuni profili di carattere patrimoniale del vivere insieme, ad esempio la partecipazione dei conviventi all'impresa familiare. In tal modo si è colmata la lacuna che, in giurisprudenza, aveva dato luogo a innumerevoli ingiustizie a danno delle donne conviventi. Come rilevato in G. A , F. M , Diritto di famiglia, op. cit., 27.

MADIO ACARIO

Cfr. Corte Cass. civ., sez. lav., sent. 3 novembre 2016, n. 22318 in Giur. Prev. 3/2017, 261 non ha diritto alla pensione di reversibilità in quanto l'attuale secondo cui «il convivente more uxorio sistema previdenziale non contempla siffa

Dettagli
A.A. 2020-2021
184 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher pellifederica96 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dei detenuti e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi Roma Tre o del prof Talini Silvia.