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La tutela della dimensione affettiva nel dettato costituzionale e nella normativa penitenziaria
ALINI UOTOLO ALINI(a cura di), Dopo la riforma, op.cit., 245.
Primo fra tutti è lo stesso Presidente dell'Assemblea Costituente Vittorio Emanuele Orlando in3 F.- - -C L. C F. R G.E. V (a cura di), La Costituzione italiana.LEMENTI UOCOLO OSA IGEVANTIVol. I "Principi fondamentali", Parte I "I diritti e doveri dei cittadini"Commento articolo per articolo,-(Artt. 1 54), Bologna, il Mulino, 2018, 197.
4 G. A , F. M (a cura di), Diritto di famiglia, Il Mulino, Bologna, 2016, 24.
MADIO ACARIO 49
Capitolo II. La tutela della dimensione affettiva nel dettato costituzionale e nella normativapenitenziaria
Il punto di partenza dunque "non è dato dallo Stato, ma è rappresentato dai luoghi- come la famiglia e l'ambiente di vita personale e collettiva -e dai legami socialinei quali e mediante i quali l'individuo si fa persona e si esprime come 5persona".scolpita nell'art. 29 Cost. 6
definizione della famiglia come societas, comporta che le esigenze e i bisogni dei singoli membri devono essere adeguatamente contemperati, al fine di trovare un punto di equilibrio e di sintesi che consenta di perseguire il bene comune per tutti. È proprio in questo primo nucleo di aggregazione sociale che, entrando in contatto con gli altri per la prima volta, l'individuo si forma e apprende i valori della collaborazione, della solidarietà e dell'aiuto reciproco. L'espressione "società naturale", dev'essere prevista nel dettato costituzionale, intesa nel senso che "la famiglia, nonostante la carenza di una propria personalità giuridica, si pone come centro autonomo di imputazione e di riferimento per alcuni diritti, i quali vengono esercitati dai suoi componenti uti soci e non già uti individui della potestà punitiva statale". Secondo questa impostazione, l'esercizio interseca valori e beni dimuovendo11 Cfr. sent. n. 138 del 2010 Corte cost., punto 1 del Ritenuto in fatto.
Rilevante anche la sent. n. 46 del 1970 della Corte cost. in cui si afferma che il detto art. 29 Cost. ha inteso superare la strumentalizzazione della famiglia, quale comunità collegata al perseguimento principio fondamentale, quello dell'autonomia degli interessi del regime, ed accettare, invece, come familiare come realtà imminente nella società, alla quale l'ordinamento dello Stato è, per alcuni versi, l'art. 29 Cost. condizionato. Nella sentenza emerge che "nel definire la famiglia come "società ha certamente inteso (...) porre un limite all'intervento statale nell'ambito di essa" innaturale", cortecostituzionale.it, punto 1 del Ritenuto in fatto.
12 Cfr. sent. n. 8 del 1996 Corte cost., in cortecostituzionale.it, punto 2 del Considerato in diritto.
13 Cfr. sent. n. 2 del 2016 Corte cost., in cortecostituzionale.it, punto 1 del Considerato in diritto.
14 Cfr. sent. n. 75 del 2005 Corte cost., in cortecostituzionale.it, punto 3 del Considerato in diritto.
15 Cfr. sent. n. 102 del 2012 Corte cost., in cortecostituzionale.it, punto 4 del Considerato in diritto.
14 G. A , F. M , Diritto di famiglia, op.cit., 30.
15 Ibidem, 31.
16 S. R , La famiglia di fatto nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, in Forum diOSSIQuaderni Costituzionali, 19 giugno 2007, 8. 51
Capitolo II. La tutela della dimensione affettiva nel dettato costituzionale e nella normativapenitenziariae
29 Cost., pur negando l’ammissibilità della questione deferita, la Consulta haritenuto che «un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non apparecostituzionalmente irrilevante, quando si abbia riguardo al rilievo offerto alriconoscimento delle formazioni sociali ed alle intrinseche manifestazioni17solidaristiche (art. 2 Cost.)» . In tal modo, la giurisprudenza costituzionale hasuperato l’impostazione precedente nella quale affermava la sola “meritevolezza” ditutela dei vincoli affettivi fondati all’interno della famiglia naturale 18 .
La legge Cirinnà, utilizzando una disciplinadi carattere "misto", da un lato, attribuisce una gamma limitata e specifica di diritti e di prerogative ai conviventi e, dall'altro lato, demanda all'autonomia privata la possibilità di "contrattostipulare undi convivenza", con il quale poter regolare i propri rapporti patrimoniali. Ad esempio, sono ad essi riconosciuti gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario (co. 38), è riconosciuto il diritto di visita, assistenza e accesso alle informazioni sanitarie del partner malato o degente (co. 39) e la possibilità di designare il convivente come una sorta di "fiduciario per la salute". L'equiparazione non è totale (co. 40 e 41). Infatti ai conviventi non è riconosciuta la pensione di reversibilità, in modo da non gravare sulle istituzioni statali. I principi ispiratori della legge n. 76 del 2016 sono stati riaffermati in numerose sentenze della.
Corte di Cassazione, ad esempio nella n. 9178 del 2018 secondo cui la17 Cfr. sent. n. 237 del 1986 Corte cost., punto 3b del Considerato in diritto. La Corte era statachiamata a pronunziarsi sulla legittimità costituzionale degli artt. 384 e 307 c.p., sotto il profilo dellamancata previsione del convivente more uxorio tra i prossimi congiunti.
18 Cfr. sent. n. 6 del 1977 Corte cost., punto 1 del Ritenuto in fatto, ha considerato non fondata, inriferimento all’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale relativa agli artt. 307 co. 4 c.p. e350 c.p.p., sottolineando che la convivenza more uxorio, ossia «quella situazione affettiva di naturafamiliare, basata sulla convivenza ed animata da intenti di reciproca assistenza e da propositi educatividella prole comune» non sia meritevole di tutela.
19 Cfr. art. 1, co. 36 della l. 76/2016 secondo cui i conviventi di fatto sono «due personemaggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia
E di reciproca assistenza morale ed a rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unionemateriale, non vincolata civile».
Nella l. Cirinnà si sono voluti regolare anche alcuni profili di carattere patrimoniale del vivere insieme, ad esempio la partecipazione dei conviventi all'impresa familiare. In tal modo si è colmata la lacuna che, in giurisprudenza, aveva dato luogo a innumerevoli ingiustizie a danno delle donne conviventi. Come rilevato in G. A , F. M , Diritto di famiglia, op. cit., 27.
MADIO ACARIO
Cfr. Corte Cass. civ., sez. lav., sent. 3 novembre 2016, n. 22318 in Giur. Prev. 3/2017, 261 non ha diritto alla pensione di reversibilità in quanto l'attuale secondo cui «il convivente more uxorio sistema previdenziale non contempla siffa