UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “ROMA TRE”
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO
IN GIURISPRUDENZA
TESI DI LAUREA
in –
Diritti dei detenuti e Costituzione Sportello legale nelle carceri
LA TUTELA DELLE DONNE DETENUTE
NEL SISTEMA COSTITUZIONALE
Relatore: Laureanda:
Chiar.ma Federica Pelli
Prof.ssa Silvia Talini –
Anno Accademico 2019 2020 A Lorenzo e Otello,
i miei angeli custodi
INDICE
Introduzione 1
C I
APITOLO
I PRINCIPI COSTITUZIONALI E LA NORMATIVA PENITENZIARIA
1. Introduzione al quadro normativo. La “pena criminale” come oggetto
dell’indagine 6
1.1. La legislazione penitenziaria durante il Fascismo 9
1.2. La nascita della Costituzione: la nuova concezione della pena 14
2. I diritti inviolabili nella Costituzione italiana 19
3. Il senso costituzionale della pena: il finalismo rieducativo 27
3.1. Il principio di umanizzazione della pena 33
4. La nuova prospettiva del trattamento individualizzato 38
4.1. Gli elementi positivi del trattamento 44
C II
APITOLO
LA TUTELA DELLA DIMENSIONE AFFETTIVA NEL DETTATO
COSTITUZIONALE E NELLA NORMATIVA PENITENZIARIA
1. Il riconoscimento costituzionale del diritto all’affettività 49
1.1. La tutela costituzionale della genitorialità 55
1.2. Profili critici del diritto alla genitorialità: l’IVG e la PMA 61
2. Il diritto all’affettività in carcere 67
2.1. La tutela della dimensione affettiva nella normativa penitenziaria 72
2.2. Il principio di territorializzazione della pena 76
3. I rapporti con i familiari: i colloqui visivi 80
3.1. La normativa penitenziaria in tema di colloqui visivi 84
3.2. La comunicazione a distanza: i colloqui telefonici 88
3.3. Segue: la corrispondenza epistolare 90
3.4. I permessi: art. 30 e 30-ter o.p. 94
La Corte costituzionale tra reati ostativi e diritto all’affettività
4. 101
5. La sessualità intramuraria come diritto costituzionalmente sommerso 105
5.1. Ipotesi pro futuro di emersione 110
C III
APITOLO
LA DONNA DETENUTA NELLA NORMATIVA COSTITUZIONALE E
PENITENZIARIA
1. Criminologia e delinquenza femminile 115
1.1. Donne e Costituzione 120
1.2. Dal quadro costituzionale alla detenzione femminile: storia ed
evoluzione in Italia 126
2. La tutela della donna nell’ordinamento penitenziario 129
3. La condizione della madre detenuta e le conseguenze sul minore 134
3.1. La tutela della maternità nella normativa penitenziaria 140
3.2. Uno sguardo alla vicenda cautelare 145
3.3. Gli interventi della legge n. 62 del 2011: ICAM e case-famiglia protette 149
3.4. Il differimento dell’esecuzione della pena detentiva 152
4. Le misure alternative alla detenzione 156
5. Un obiettivo ancora lontano: mai più bambini in carcere 161
6. L’incontro con gli operatori di “Casa di Leda”: brevi riflessioni conclusive 164
Bibliografia e Sitografia 171
Ringraziamenti 179
INTRODUZIONE
«In questi decenni abbiamo inventato mille definizioni di questa istituzione totale
(discarica sociale, deposito di corpi, moderno lazzaretto, imbuto classista), ma
quella più adeguata per capire il punto di vista della presenza delle donne è
l’immagine di una “zona d’ombra”. Dico questo perchè all’interno degli istituti
penitenziari, nei diversi gironi danteschi della violenza e della sopraffazione, il
1
luogo più nascosto, più in ombra, è proprio il reparto femminile» .
Il presente lavoro è finalizzato a dedurre i lineamenti essenziali del sistema
penitenziario e la sua legittimità in uno Stato di diritto corroborato da molteplici
garanzie costituzionali. Dall’analisi congiunta dei principi della Costituzione italiana,
delle disposizioni di legge e degli apporti giurisprudenziali si affronteranno i
principali problemi dell’universo detentivo, con una speciale attenzione a quelli
considerati “marginali” rispetto alle più esposte difficoltà che si
femminili, ancora
incontrano nei penitenziari maschili.
La scelta dell’argomento è dovuta a un forte interesse personale verso una
problematica così delicata che, ribadendo quanto espresso nella citazione iniziale,
vede protagonista un’identità femminile spesso dimenticata e trascurata. Grazie al
–
corso «Diritti dei detenuti e Costituzione Sportello legale nelle carceri» ho avuto
l’occasione, presso l’istituto penitenziario femminile “Rebibbia” di Roma, di
ascoltare le storie di donne giovani, adulte, straniere e madri che pur private della
maggior parte della loro libertà, «ne conserva[no] sempre un residuo, che è tanto più
prezioso in quanto costituisce l’ultimo ambito nel quale può espandersi la personalità
2
individuale» .
La popolazione detenuta femminile continua ad essere una piccola percentuale di
quella complessiva, distribuita in quattro carceri per sole donne (su centonovanta
1 F. C (Garante dei detenuti nel Comune di Firenze), Il mistero delle donne in galera,
ORLEONE incatenata, da “Le Mantellate” ai giorni nostri.
intervento a F. C , G. D , Lisistrata
ERAUDO OADY
Mezzo secolo di sopravvivenza carceraria al femminile, Pisa, Archimedia Communication, 2008.
2 Cfr. sent. n. 349 del 1993 Corte cost., punto 4.2. del Considerato in diritto.
1
totali) o, per la maggior parte, in sezioni femminili considerate appendici dei
penitenziari maschili. Al 31 luglio 2020 le detenute in Italia sono 2.248, pari al
3
4,19% del numero totale di reclusi . Il complesso dei dati statistici può essere
agevolmente utilizzato per spiegare la minore attenzione che l’Amministrazione
penitenziaria presta alla carcerazione femminile, ai bisogni delle detenute e alla
diversa realtà in cui vivono.
Dal testo trasparirà l’importanza, spesso marginalizzata, di porre l’accento sulle
specificità e le peculiarità della detenzione femminile, insieme alla necessità di
abbandonare quell’idea patriarcale sul quale si permea il trattamento rieducativo a
loro destinato. A quarantacinque anni dall’emanazione dell’ordinamento
penitenziario continua ad essere evidente la discrasia tra quanto codificato nel suo
interno e l’effettività dei diritti che esso si propone di garantire.
Il primo capitolo è finalizzato a porre le basi storico-normative per una migliore
comprensione degli argomenti affrontati. Si inizierà con una breve analisi delle due
Scuole di pensiero che da sempre si contrappongono nel tentativo di attribuire
un’unica finalità alla pena detentiva: la teoria “retributiva” della Scuola Classica e
quella “preventiva” della Scuola Positiva. Successivamente, si tratterà la storia
dell’istituzione carceraria in Italia a partire dal Ventennio fascista fino ad arrivare al
quadro costituzionale del 1948.
In quest’ultimo la centralità dei diritti inviolabili dell’uomo, della
emergerà
democrazia paritaria e del principio supremo di libertà-dignità, di cui sono
espressione gli artt. 2, 3 e 13 della Costituzione.
Insieme all’excursus storico sulla pena in generale, le riflessioni di questa prima
parte si concentreranno sulla finalità rieducativa e sul principio di umanizzazione
dell’esecuzione penale. In particolare, verranno descritte le vicende che hanno
due Scuole di pensiero, fino ad arrivare all’attuale
portato a un incontro delle
formulazione dell’art. 27, co. 3 Cost., considerato il nucleo essenziale dei diritti delle
persone private della libertà personale.
In questo complesso scenario si coglierà la portata innovativa della riforma
3 Dati statistici presso il Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione, in antigone.it, 10
agosto 2020, 4. 2
carcerario, 4
dell’ordinamento con la quale è stata istituita la legge n. 354 del 1975
che, insieme al recente Regolamento d’Esecuzione n. 230 del 2000 5
, rappresenta il
complesso della normativa penitenziaria di riferimento. Grazie a queste ultime, le ore
trascorse in carcere vengono riempite con attività trattamentali finalizzate alla
rieducazione e risocializzazione del condannato (il lavoro, l’istruzione e la religione)
e il carcere inizia ad aprirsi al mondo esterno.
La legge sull’ordinamento penitenziario, come si avrà modo di chiarire durante il
corso della trattazione, ha adeguato l’impianto normativo ai principi costituzionali,
aprendo la strada a pene rispettose della dignità e dell’identità delle persone ristrette.
Il mondo degli affetti costituirà il nucleo essenziale del secondo capitolo. Nella
prima parte verranno analizzati i principi costituzionali inerenti al diritto di famiglia,
che si articolano in situazioni giuridiche diversificate ma estremamente
interdipendenti come il diritto alla genitorialità, alla filiazione e alla maternità (artt.
29, 30 e 31 Cost.). Proseguendo, risulterà essere fondativo lo studio dell’affettività
ristretta e delle conseguenti limitazioni che, nonostante il favor familiae della
normativa e della giurisprudenza, i detenuti ancora incontrano nel tentativo di
salvaguardare i rapporti con il nucleo familiare.
Come si avrà ampiamente modo di approfondire, la garanzia di tali diritti è
affidata ai singoli strumenti che la normativa penitenziaria offre al fine di
«mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti con la loro famiglia»
(art. 28 o.p.), come i colloqui, i permessi e le misure alternative alla detenzione.
Le pagine che seguono sono dedicate al tema della deprivazione sessuale in
un diritto “sommerso”, offrendo spunti a
carcere, ad oggi considerato ancora
possibili ipotesi per una sua emersione normativa.
Il capitolo finale del presente elaborato si incentra sulla figura della donna e della
ma non inscindibili. L’evoluzione
madre detenuta, due figure spesso sovrapponibili
storica della “donna criminale” assumerà un ruolo centrale nella prima parte, che
prenderà in esame la condizione non pericolosa ma pericolante della stessa, più
lotte femministe degli anni ‘70
vicina al bisogno di correzione che di punizione. Le
Legge 26 luglio 1975, n. 354 recante “Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione
4
delle misure privative e limitative della libertà”.
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 recante “Norme
5
sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”.
3
in una serie di leggi a favore dell’emancipazione della donna,
si sono concretizzate
senza però raggiungere lo stesso risultato in ambito penitenziario. I riferimenti
normativi a quest’ultima sono scarsi, esattamente come l’attenzione prestata dal
legislatore.
In un’ottica diversa viene affrontata la condizione della madre reclusa, soprattutto
grazie alle recenti riforme legislative che, rivolgendo lo sguardo al principio del best
processo di “decarcerazione” della
interests of the child, hanno contribuito al
maternità e dell’infanzia 6 . In questo complesso scenario emergeranno le difficoltà
legate, da un lato, alla separazione dai propri figli a seguito dell’internamento e
dall’altro, le conseguenze psico-fisiche della detenzione subita dai minori che
accompagnano le proprie madri in carcere.
Si concluderà con una sintesi degli ostacoli che impediscono di neutralizzare il
fenomeno cruciale dei “bambini detenuti”, tra la mancanza di strutture idonee
(ICAM e case-famiglia protette) e al delicato bilanciamento operato dalla
giurisprudenza che oscilla tra le esigenze di sicurezza collettiva e la tutela
dell’infanzia e della maternità.
A causa dell’emergenza sanitaria in corso, che ha amplificato l’impossibilità di
con tale realtà, il lavoro di tesi terminerà con un’intervista
venire a contatto protetta: la “Casa di Leda” a
telematica agli operatori della prima casa-famiglia
Roma. Grazie al contributo di questi ultimi si potranno verificare concretamente i
– – è l’unica
vantaggi offerti da tale tipologia di struttura, che a parere di chi scrive
opzione possibile che l’ordinamento deve essere in grado di offrire ai minori.
Nel testo si rinvengono numerosi riferimenti alla giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo (Corte E.d.u.) e alla normativa internazionale
(Convenzioni delle Nazioni Unite), le quali si pongono spesso come parametri di
riferimento per una maggiore conformità della legislazione italiana ai canoni
7
sovranazionali . Il lavoro ricorda più volte le importanti e innovative proposte dei
diciotto tavoli tematici degli Stati Generali dell’Esecuzione Penale, un contributo
6 Ad esempio, la legge Gozzini (n. 633 del 1986), la legge Simeone (n. 165 del 1998), la legge
Finocchiaro (n. 40 del 2001) e, per ultima, la legge n. 62 del 2011. dell’8 gennaio
7 Si pensi alla nota sentenza pilota della Corte E.d.u., Torreggiani e altri c. Italia
con la quale l’Italia è stata condannata per il problema del sovraffollamento
2013, nelle carceri. Dal
monito dei Giudici di Strasburgo sono susseguiti una serie di interventi normativi nazionali per
fronteggiare il problema e adeguarsi agli standard internazionali.
4
che, come si vedrà, è rimasto per lo più sulla carta. La causa spesso viene attribuita ai
recenti decreti di riforma (decreti legislativi del 2 ottobre 2018, nn. 121, 122, 123 e
– –
124) che con una nota di inevitabile pessimismo risultano essere poca cosa
rispetto ai principi espressi dalla legge delega n. 103 del 2017.
Così come delineato il carcere rappresenta, sotto alcuni aspetti, un luogo di
neutralizzazione dei detenuti, a causa del sovraffollamento carcerario, della
mancanza di fondi per il finanziamento delle attività trattamentali e dall’assenza di
volontà delle forze politiche, che si limitano ad adottare soluzioni provvisorie per lo
più inidonee.
Il «diritto dell’esecuzione penale alla luce della Costituzione» 8 si presenta come
un tema particolarmente complesso, che richiede uno studio approfondito sia del
percorso storico-normativo che ha portato alle recenti riforme, sia degli apporti della
giurisprudenza di costituzionalità che ha permesso (o permetterà) di garantire
l’emersione di quei diritti – –
sommersi o semi sommersi di cui sono espressione i
principi fondamentali della nostra Carta costituzionale.
8 Espressione di M. P , in Prefazione a S. T , La privazione della libertà personale.
ALMA ALINI
Metamorfosi normative, apporti giurisprudenziali, applicazioni amministrative, Napoli, Editoriale
Scientifica, 2018, XVI. 5
C I
APITOLO
I PRINCIPI COSTITUZIONALI E LA NORMATIVA PENITENZIARIA
“pena criminale”
S : 1. Introduzione al quadro normativo. La come oggetto
OMMARIO
dell’indagine – –
1.1. La legislazione penitenziaria durante il Fascismo 1.2. La nascita della
–
Costituzione: la nuova concezione della pena 2. I diritti inviolabili nella Costituzione
– –
italiana 3. Il senso costituzionale della pena: il finalismo rieducativo 3.1. Il principio di
– –
umanizzazione della pena 4. La nuova prospettiva del trattamento individualizzato 4.1.
Gli elementi positivi del trattamento La “pena criminale” come oggetto dell’indagine
1. Introduzione al quadro normativo.
Il diritto penale è una tecnica di definizione, di accertamento e di repressione della
devianza, la quale si manifesta in «restrizioni e coercizioni sulle persone dei
1
potenziali devianti e di quanti sono sospettati e condannati come tali» .
In generale, la pena si configura come un giustificato provvedimento irrogato dai
pubblici poteri come conseguenza di un illecito penale, che determina la
2
compressione della libertà di movimento e del potere decisionale del reo .
In merito al profilo oggettivo, per pena si intende la legittima sanzione che lo
Stato irroga al soggetto a seguito della violazione di un precetto penale, in
3
corrispondenza al principio di legalità . Per quanto concerne il profilo soggettivo,
l’irrogazione la condizione dell’individuo anche sotto l’aspetto
della stessa modifica
giuridico, attribuendo a quest’ultimo lo status di condannato.
Individuare un’unica funzione della pena è pressoché impossibile, considerate le
“giustificazionistiche” 4
diverse dottrine , che sono state elaborate dai criminalisti dei
1 Le tre restrizioni (proibizione, soggezione coattiva a giudizio penale e punizione) sono
ampiamente analizzate in L. F , Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Bari,
ERRAJOLI
Editoria Laterza, 2008, 193 ss.
2 «Il problema della giustificazione della pena, cioè del potere di una qualunque comunità politica
di esercitare una violenza programmata su di uno dei suoi membri è forse il problema più classico
della filosofia del diritto», ampie riflessioni in L. F , Diritto e ragione, op.cit., 233 ss.
ERRAJOLI
3 Il principio di legalità si ricava dal combinato disposto degli artt. 3, 25 e 27 Cost. e consiste nel
divieto di punire qualsiasi fatto che, al momento della sua commissione, non è considerato reato da
un’apposita legge. Cfr. G. V , Nullum crimen, nulla poena sine lege, in Dig. disc. pen., VIII,
ASALLI
Torino, 1994, 278. Sul principio di legalità v. L. F , Diritto e ragione, op.cit., 71 ss.
ERRAJOLI
In contrasto con le teorie “abolizionistiche”, che
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