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LE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Una volta formati i gruppi parlamentari, sono questi che decidono quali membri andranno a comporre le Commissioni parlamentari, formate da rispecchiare la proporzione dei gruppi presenti in Assemblea.

Si distinguono per composizione e per durata.

Per composizione: Commissioni monocamerali e Commissioni bicamerali, a seconda che siano formati da parlamentari di una sola Camera o di entrambe le Camere.

Per durata: Commissioni permanenti e Commissioni temporanee, a seconda che restino in carica tutta la legislatura o solo per il periodo necessario a svolgere i compiti a loro assegnati.

I regolamenti di ciascuna Camera specificano il numero, le funzioni, l'organizzazione interna.

  1. LE COMMISSIONI PERMANENTI oggi sono 14, ciascuna con funzioni diverse a seconda della materia di competenza, che restano in carica tutta la legislatura. Hanno un ruolo di indirizzo politico e controllo nel procedimento legislativo. (al Senato: Commissioni Affari costituzionali, Giustizia,

Esteri e beni culturali, Difesa, Istruzione pubblica e beni culturali, Igiene e sanità).

2) LE COMMISSIONI TEMPORANEE sono istituite e restano in carica il tempo necessario a svolgere i compiti a loro assegnati. Sono le Commissioni d'inchiesta, art. 82 Cost, "Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria". L'obbiettivo di queste Commissioni è quello di indagare su questioni di particolare interesse per la collettività, con intercettazioni, sequestri. Queste commissioni possono essere sia monocamerali (è necessaria una delibera della rispettiva Camera) che bicamerali (si ricorre ad una legge che indica il numero dei componenti,

l'oggetto dell'indagine, il termine dei lavori).

LE GIUNTE PARLAMENTARI

Sono organi collegiali, disciplinati non dalla Costituzione, ma dai regolamenti parlamentari che ne disciplinano le funzioni.

I membri delle Giunte sono nominati dal Presidente dell'Assemblea.

Il regolamento della Camera dei deputati prevede tre Giunte: la Giunta per il regolamento, la Giunta delle elezioni e la Giunta per le autorizzazioni.

Il regolamento del Senato prevede due Giunte: la Giunta per il regolamento e la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

- La Giunta per il regolamento propone di esaminare le modifiche dei regolamenti parlamentari.

- La Giunta delle elezioni e la Giunta delle autorizzazioni (che al Senato sono un' unica Giunta) hanno il compito di verificare i poteri e i procedimenti.

IL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE

Ciascuna delle due Camere svolge autonomamente le proprie funzioni.

In alcuni casi, previsti dalla Costituzione, il Parlamento si riunisce in seduta comune,

composto da tutti i deputati e tutti i senatori. Questo succede per l'elezione del Presidente della Repubblica (art. 83, comma 1, Cost.), l'elezione dei cinque giudici costituzionali (art. 135, comma 1, Cost.), elezione di 1/3 dei componenti elettivi del Consiglio Superiore della Magistratura (art. 104, comma 4, Cost.), la messa in stato d'accusa del PdR nei casi di alto tradimento o attentato alla Costituzione (art 90, comma 2, Cost.), l'elezione dell'elenco dei cittadini dai quali si estrae a sorte i giudici chiamati a interrogare la Corte costituzionale nei giudizi d'accusa contro il PdR (art. 135, comma 7, Cost.).

Il Parlamento in seduta comune è presieduto dal Presidente della Camera, si riunisce presso la Camera dei deputati, ed è disciplinato dal regolamento della Camera.

LE FUNZIONI DEL PARLAMENTO

Art. 64, comma 3, Cost. "Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei

Loro componenti e senon sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale”.

Le sedute sono valide se è presente il quorum costitutivo o numero legale, parial 50%+1 dei componenti, ovvero la maggioranza assoluta. Il numero legale è dato per presupposto, non vengono contanti, a meno che non vi sia la richiesta.

Se manca il numero legale, la seduta viene rimandata (se vi sono delle votazioni, altrimenti in caso solo di riunione la seduta è valida).

La deliberazione è valida se partecipa il quorum deliberativo, ovvero se votano favorevole la maggioranza semplice (50%+1 dei presenti).

Non vengono considerati gli astenuti, ma solo i voti favorevoli o contrari.

LA MODALITÀ DI VOTO è palese, può essere effettuato per alzata di mano, con dispositivi elettronici o per appello nominale.

L’utilizzo del voto segreto è stato ridotto, ed è previsto solo per le deliberazioni su persone.

e a richiesta per questioni sui diritti fondamentali.

LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Le scelte relative alla programmazione dei lavori spettano alla Conferenza dei capogruppi (se vi è il consenso sul programma da parte dei ¾ dei deputati, altrimenti spetta al Presidente dell’Assemblea).

Gli strumenti della programmazione sono tre: il programma, il calendario e l’ordine del giorno.

IL PROGRAMMA: vale massimo 3 mesi per la Camera e 2 mesi per il Senato. Fissa gli argomenti da discutere, indicando la priorità e il periodo entro cui l’argomento si deve scrivere nell’ordine del giorno.

IL CALENDARIO: viene approvato ogni tre settimane alla Camera, e mensilmente al Senato. Specifica le previsioni del programma, indicando per ogni argomento il numero di sedute ad esso dedicate e la data.

L’ORDINE DEL GIORNO: ha cadenza giornaliera e viene predisposto dal Presidente dell’Assemblea sulla base del calendario. Viene comunicato al termine della seduta.

precedente.LA FUNZIONE LEGISLATIVA:“La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere”.Il Parlamento approva cosi le leggi costituzionali e ordinarie, e svolgendo cosìanche la funzione di indirizzo politico: realizzando gli obiettivi dello Stato.La funzione legislativa non è esclusiva del Parlamento, infatti per l’adozionedegli atti aventi forza di legge partecipa anche il Governo, e per la funzionelegislativa regionale partecipano i Consigli regionali.

LA FUNZIONE DI INDIRIZZO POLITICO:Ha come scopo quello di determinare le linee fondamentali di sviluppodell’ordinamento e della politica interna ed esterna dello Stato.È possibile perseguire gli interessi generali secondo scelte effettuate in base aun indirizzo politico, realizzato in collaborazione tra il Parlamento e il Governo.(Tra le leggi di indirizzo politico vi è l’art. 81 Cost. che disciplina la procedura dibilancio. Ogni anno le Camere devono

approvare con legge, il bilancio preventivo dello Stato e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.)La funzione di indirizzo politico tra Parlamento e Governo:Ha origine infatti dall’approvazione di fiducia che il Parlamento accorda alGoverno con mozione motivata.Nel corso della legislatura, il Parlamento approva mozioni, risoluzioni e ordinidel giorno.Si esaurisce con l’approvazione della mozione di sfiducia motivata da parte delParlamento, o con le dimissioni del Governo.Tra gli atti con cui il Parlamento esplica la funzione di indirizzo politico sono lemozioni, le risoluzioni, e gli ordini del giorno.

1) con LE MOZIONI: un numero minimo di parlamentari (10 deputati o 8senatori) mirano ad aprire una discussione su un determinato tema. IlParlamento chiede al Governo di agire in un determinato modo su quel tema.

2) con LE RISOLUZIONI: il singolo parlamentare, può manifestare unorientamento su un determinato tema e chiedere al Governo di intervenire eprendere

provvedimenti.

3) con L'ORDINE DEL GIORNO: (non quello della programmazione dei lavori) impegna il Governo ad adottare un determinato indirizzo in futuro sulla materia oggetto della discussione. Il Parlamento può determinare la fine della funzione di indirizzo politico con una mozione di sfiducia.

GLI STRUMENTI DEL RAPPORTO FIDUCIARIO sono la mozione di fiducia e la mozione di sfiducia.

1) la mozione di fiducia iniziale: le Camere votano una mozione che fa riferimento al programma presentato dal Governo. L'approvazione determina l'entrata in carica del Governo.

2) la mozione di sfiducia: su proposta di un decimo dei deputati o dei senatori, se viene approvata determina la fine del rapporto di fiducia e l'obbligo delle dimissioni del Governo.

3) la questione di fiducia posta dal Governo: su votazione, il Governo chiede la fiducia al Parlamento per attuare il suo programma. L'approvazione determina il venir meno della discussione di altri emendamenti, e la

mancataapprovazione determina le dimissioni del Governo.

LA FUNZIONE DI CONTROLLO esercitata dal Parlamento nei confronti delGoverno:

  1. LE INTERROGAZIONI: qualsiasi parlamentare può con una domanda, chiedere per iscritto al Governo o a un singolo Ministro, informazioni su undeterminato fatto, per sapere quali provvedimenti il Governo intende adottare. Il Governo può rispondere per iscritto o oralmente, se oralmente l'interrogante può replicare dichiarando se sia soddisfatto o no della risposta del Governo. L'interrogazione a risposta immediata, o question time: una volta a settimana il Governo da risposta alle interrogazioni del Parlamento che vengono presentate entro le ore 12 del giorno prima del question time. Riguarda argomenti di rilievo generale e urgenza o attualità politica ed è trasmesso in diretta televisiva.
  2. L'INTERPELLANZA: uno o più parlamentari possono chiedere al Governo spiegazioni su una determinata condotta da

Questo assunta rispetto a undeterminato fatto. Serve per obbligare il Governo a rendere pubbliche le ragionidelle sue azioni. Si svolgono solo in Assemblea. La risposta del Governo può essere scritta o orale.

GLI STRUMENTI CONOSCITIVI del Parlamento

Le Camere possono fare ricorso ad attività che svolgono uno scopo conoscitivo, (anche se in realtà sono sempre strumentali all'esercizio delle altre funzioni).

Sono:

  1. LE INTERROGAZIONI E LE INTERPELLANZE con cui il Parlamento effettua il controllo nei confronti del Governo.
  2. LE INCHIESTE PARLAMENTARI svolte dalle Commissioni d'inchiesta, svolte su qualsiasi materia che controllano il Governo e altri poteri dello Stato e svolgono una funzione anche legislativa.
  3. AUDIZIONI E INDAGINI CONOSCITIVE: la Camera può rivolgere richieste all'ISTAT, chiedere pareri al CNEL, e svolgere audizioni con ministri.
Dettagli
A.A. 2018-2019
16 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher virginiaangelini di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano o del prof Arconzo Giuseppe.