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Il parlamento

Il parlamento è inteso come il luogo in cui siedono coloro che sono stati scelti come rappresentanti dei cittadini, attraverso le elezioni, al fine di esercitare la funzione legislativa. Vi è una distinzione tra parlamenti:

  • Monocamerali: composti da una sola Camera (Cina, Grecia, Portogallo, Svezia)
  • Bicamerali: composti da due Camere (Italia, Francia, Germania, Spagna, Regno Unito, USA)

Generalmente le modalità di elezione e le funzioni svolte dalle due Camere sono diverse: bicameralismo imperfetto. La Camera bassa (che in passato rappresentava il corpo elettorale) ha un rapporto di fiducia con il Governo e ha un ruolo decisivo nella produzione delle norme. La Camera alta o Senato (che storicamente era di nomina regia) svolge un ruolo di ponderazione (controllo, analisi) sulle scelte prese dalla Camera bassa. Viene detta Camera di raffreddamento.

Negli stati federali e nei paesi con forte autonomia territoriale, la Camera bassa rappresenta tutti i cittadini, mentre la Camera alta rappresenta le istanze degli enti territoriali. L’Italia ha un bicameralismo paritario, in cui le due Camere hanno le stesse modalità di elezione e svolgono le stesse funzioni.

I sistemi elettorali

I sistemi elettorali sono i meccanismi attraverso cui i voti espressi dagli elettori, a favore delle forze politiche, durante le elezioni, si trasformano nel numero di seggi che otterranno nell’Assemblea. Ogni sistema elettorale cerca di ottenere un punto di equilibrio tra governabilità e rappresentatività.

Governabilità e rappresentatività

Governabilità: capacità della legge elettorale di rendere le Assemblee elettive in grado di esprimere le maggioranze solide, al fine di assicurare governi stabili. Rappresentatività: capacità di rendere le Assemblee elettive il più corrispondenti possibili alle posizioni politiche dei cittadini.

Elementi dei sistemi elettorali

I sistemi elettorali vengono definiti in base a diversi elementi:

  • Il numero dei seggi che si possono ottenere nei collegi elettorali: si parla di collegi uninominali quando per ogni collegio viene messo in palio un solo seggio, e di collegi plurinominali quando vengono messi in palio due o più seggi.
  • Il modo in cui i seggi vengono ripartiti all’interno del collegio: ci sono sistemi maggioritari puri e sistemi proporzionali.

Sistema maggioritario e sistema proporzionale

Sistema maggioritario: prevedono che il seggio o i seggi vengano attribuiti al partito politico che ha ottenuto il maggior numero di voti all’interno del collegio. Garantisce la governabilità, in quanto attribuisce potere alla volontà della maggioranza.

Sistema proporzionale: i seggi vengono ripartiti sulla base dei voti ottenuti da ciascun partito all’interno del collegio. Garantisce la rappresentatività, in quanto consente alle minoranze politiche di essere rappresentate.

  • Vantaggio: rispecchia gli orientamenti politici dei cittadini.
  • Svantaggio: porta alla formazione di Assemblee più frammentate.

Il Paese viene diviso in collegi e circoscrizioni elettorali.

  • Prevede che sia attribuito un solo seggio per collegio: collegi uninominali
  • Prevede che siano attribuiti più seggi per circoscrizione: circoscrizione plurinominale.

Es. nel collegio plurinominale che mette in palio 10 seggi, ci sono tre forze politiche che hanno ottenuto i seguenti voti:

  • A 50%
  • B 30%
  • C 20%

La lista A ottiene 5 seggi. La lista B ottiene 3 seggi. La lista C ottiene 2 seggi.

Sistema misto e correttivi

Per controllare gli effetti distorsivi del sistema maggioritario puro, e l’effetto della frammentazione del sistema proporzionale sono previsti un sistema misto e l’applicazione di alcuni correttivi.

Il sistema misto assegna una parte dei seggi in base maggioritaria e la restante parte in quota proporzionale.

I correttivi previsti per risolvere gli effetti della frammentazione del sistema proporzionale puro sono:

  • Soglie di sbarramento: consentono di partecipare alla ripartizione dei seggi solo le forze politiche che hanno ottenuto una determinata percentuale di voti, al fine di escludere i partiti meno rappresentativi.
  • Premio di maggioranza: al partito politico che ha ottenuto più voti, viene attribuito una quota di seggi aggiuntiva.

Varianti del sistema maggioritario puro

Altre varianti previste per il sistema maggioritario puro sono:

  • Introduzione del doppio turno: nei sistemi maggioritari l’elezione può svolgersi in un solo turno, o in doppio turno. Nel doppio turno solo i candidati più votati possono partecipare al secondo turno, al quale seguirà l’attribuzione dei seggi.
  • Modalità di esercizio di voto: Gli eletti possono essere scelti direttamente dai cittadini per la Camera e il Senato, oppure i cittadini eleggono i rappresentanti intermedi, i quali sceglieranno il titolare della carica: elezione di secondo grado (usato per le elezioni dei Consigli metropolitani e provinciali).
  • Modalità di espressione del voto: nei sistemi plurinominali, i cittadini possono indicare direttamente il candidato che vogliono eleggere, attraverso le preferenze. Oppure possono esprimere il voto solo per il partito, che prima avrà predisposto la lista e l’ordine dei candidati: voto per liste bloccate.

Altre variabili nei sistemi elettorali

Altre variabili per i sistemi puri o corretti:

  • Ampiezza dei collegi elettorali
  • Numero di seggi messi in palio in ogni collegio
  • Concreto assetto politico-partitico, numero di partiti politici e il loro atteggiamento nel presentarsi agli elettori.

Tutti questi fattori incidono e determinano effetti diversi sull’esito delle elezioni e portano a un punto più o meno equilibrato tra governabilità e rappresentatività.

La Costituzione non prevede nessuna scelta riguardo al sistema elettorale, è riservato alla legge ordinaria. L’art. 56 e 58 Cost. stabiliscono solo che la Camera e il Senato vengano eletti a suffragio universale e diretto. L’art. 57 stabilisce che l’elezione del Senato deve avvenire su base regionale, basandosi quindi su circoscrizioni regionali. L’art. 72 Cost. stabilisce che le Commissioni parlamentari debbano rispecchiare la proporzionalità dei gruppi parlamentari.

Il sistema proporzionale in vigore dal 1948 al 1992

Nel 1948 vigeva un sistema elettorale proporzionale puro (nelle leggi ordinarie n. 6 del 1948 per la Camera, e n. 29 del 1948 per il Senato). La centralità dei partiti, fino ad allora indiscussa, subì una forte crisi per molte cause, come gli episodi di corruzione che hanno visto protagonisti gli esponenti politici.

Il referendum del 1993

Il sistema proporzionale rimase in vigore fino a quando nel 1993 con un referendum abrogativo i cittadini decisero la fine del sistema proporzionale, sostituendolo con un sistema misto prevalentemente maggioritario.

Mattarellum

Per questo il Parlamento (con le leggi n. 276 e 277 del 1993) modificò la legge elettorale per l’elezione della Camera e del Senato, introducendo un sistema elettorale misto, prevalentemente maggioritario, denominato Mattarellum, dal nome dell’attuale Presidente della Repubblica Sergio Mattarella (che allora era un deputato) che ha proposto la legge.

Con il sistema Mattarellum, sia alla Camera che al Senato veniva attribuito il 75% dei seggi in collegi uninominali con il sistema maggioritario: e veniva eletto il candidato che aveva ottenuto il maggior numero di voti. Il 25% dei seggi veniva ripartito con alcuni correttivi con il sistema proporzionale. I correttivi erano:

  • La soglia di sbarramento
  • Lo scorporo: meccanismo in base al quale i voti decisivi per ottenere il seggio nel collegio uninominale non venivano utilizzati dalle liste cui apparteneva il vincitore, nell’applicazione dei seggi su base proporzionale. Favoriva le liste minori, penalizzando i vincitori.

Questo per evitare le liste civetta: collegavano i candidati nel maggioritario a liste fittizie, così le liste che avevano vinto il collegio uninominale, potevano partecipare al riparto proporzionale dei voti, senza subire gli effetti dello scorporo. Questo sistema ha influenzato il contesto politico, i partiti si orientarono verso un sostanziale bipolarismo (centro-destra e centro-sinistra). Inoltre è grazie al Mattarellum che si verificò un’alternanza dei partiti politici al potere.

Porcellum

Nel 2005, con la legge n. 270 del 2005, si modificò il sistema elettorale tornando al sistema elettorale proporzionale, con alcuni correttivi, che lo rendevano sostanzialmente maggioritario. Vennero previste:

  • Soglie di sbarramento elevate per le liste che si presentavano da sole (liste indipendenti 4% per la Camera, e 8% al Senato), e per le liste in coalizione (2% per la Camera, e 3% per il Senato)
  • Un premio di maggioranza (55% dei seggi) per la lista che otteneva il maggior numero di voti. (Alla Camera venivano attribuiti il 55% dei seggi totali, alla lista che aveva ottenuto più voti su base nazionale, e al Senato il 55% dei seggi erano attribuiti in ogni regione alla lista che aveva ottenuto più voti a livello regionale).
  • Lunghe liste bloccate, che consentivano ai cittadini di votare solo la lista, senza poter indicare la preferenza dei candidati, che venivano quindi eletti in base alla posizione occupata nella lista (se un candidato in più circoscrizioni, sceglieva in quale ottenere il seggio).

Per questo, questo sistema venne nominato Porcellum dall’opinione pubblica, inizialmente l’aveva ideato l’onorevole Roberto Calderoni. Infatti nelle elezioni del 2006 lo schieramento di centro-destra aveva l’obiettivo di rendere incerta la vittoria del centro-sinistra. La Corte costituzionale dichiarò incostituzionale le norme del Porcellum, nella sentenza n. 1 del 2014, ovvero l’assegnazione del premio di maggioranza e del sistema delle liste bloccate.

La Corte di Cassazione criticava il premio di maggioranza in quanto non prevedeva un numero minimo di voti per ottenere il premio così che anche piccole maggioranze di voti si potessero trasformare in maggioranze assolute di seggi. Il premio di maggioranza aveva prodotto una elevata divaricazione nella composizione del Parlamento e incentivava gli accordi tra le liste (che potevano poi sciogliersi il giorno dopo) ma non assicurava la governabilità che era impedita anche dall’attribuzione del premio a livello regionale per il Senato.

La Corte di Cassazione criticava anche le liste bloccate, in quando non consentivano all’elettore di esprimere la propria preferenza, violando il principio della libertà del voto (art. 48 Cost.) e della natura diretta del suffragio (artt. 56 e 58 Cost.) e il divieto di mandato imperativo, in quanto l’eletto viene nominato dal partito e non dal corpo elettorale (art. 67 Cost.).

Italicum

La legge n. 52 del 2015 che riguardava solo la Camera dei deputati, prevedeva un sistema elettorale misto detto Italicum: proporzionale con correttivi. Riguardava solo la Camera dei deputati, siccome era in corso la revisione costituzionale del 2014 che prevedeva la riforma del Senato che stabiliva che i candidati non sarebbero più stati eletti dai cittadini, ma dai Consigli regionali, convinti che sarebbe entrata in vigore.

I correttivi che l’Italicum prevedeva erano:

  • Il premio di maggioranza attribuito alla lista vincitrice delle elezioni che aveva ottenuto al primo turno almeno il 40% dei consensi. Prevedeva che se la lista vincitrice non avesse raggiunto al primo turno il 40% dei voti, si sarebbe svolto il secondo turno, un ballottaggio tra le due liste che avevano ottenuto più voti e la lista vincitrice del ballottaggio avrebbe ottenuto il premio di maggioranza.

Il sistema Italicum è stato parte di una serie di riforme che miravano a modernizzare e rendere più efficiente il sistema politico italiano, ma ha incontrato resistenze e critiche simili a quelle dei sistemi precedenti.

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Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

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