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L'ADATTAMENTO PER RINVIO AUTOMATICO

Attraverso questo tipo di procedimento le norme giuridiche internazionali vengono introdotte direttamente nell'ordinamento statale: il ruolo di quest'ultimo consiste nell'introduzione di un particolare meccanismo normativo che operi il rinvio. Si può programmare una conversione definitiva nei riguardi di determinate tipologie di fonti da attuarsi per mezzo di un processo automatico e continuo, come il meccanismo previsto dall'articolo 10, primo comma della Costituzione, oppure tramite un dispositivo che va avviato di volta in volta nei confronti di particolari fonti; tale è il meccanismo dell'ordine di esecuzione.

Il primo comma dell'articolo 10 della Costituzione prevede che "L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute". Quindi le norme internazionali con la particolarità di essere consuetudinarie e riconosciute dalla

Generalità degli Stati possono essere applicate direttamente5. L'esistenza di un riferimento esplicito viene ravvisata nel momento in cui si segue immediatamente, dal testo tradotto del trattato da cui la stessa è stata causata, il testo di una legge ordinaria6. De Stefani P., L'adattamento del diritto italiano al diritto internazionale in materia di diritti umani: verso un'integrazione degli ordinamenti, in "Pace, diritti dell'uomo, diritti dei popoli", anno VI, n.37. La Pergola A., Costituzione e adattamento, p. 1087. Dai giudici, a cui compete il compito, non sempre agevole, di accertarne il contenuto e l'esistenza. È parere consolidato nella giurisprudenza della Corte costituzionale che solamente le norme consuetudinarie, a esclusione delle norme pattizie, possano essere l'oggetto del rinvio attraverso il procedimento previsto dal primo comma dell'articolo 10 della Costituzione. L'opinione che tende ad ampliare

L'operatività del meccanismo di adattamento automatico a ogni norma contenuta nei trattati internazionali, a causa dell'accoglimento della norma consuetudinaria "pacta sunt servanda", è negata sia da valutazioni di tipo giuridico-sistematico, sia dai lavori preparatori dell'Assemblea Costituente, sia dalla prassi parlamentare, sia dalla giurisprudenza della Consulta.

Un altro limite all'ambito di operatività dell'articolo 10 scaturisce dall'osservazione che solamente il diritto consuetudinario generalmente riconosciuto è oggetto del recepimento automatico. Dunque compete al giudice l'ulteriore compito di controllare l'effettiva appartenenza della norma consuetudinaria all'anima fondamentale dei principi e dei valori giuridici consuetudinari realmente condivisi dalla comunità internazionale.

L'adattamento automatico al diritto internazionale, oltre a non necessitare di norme di esecuzione.

aggiungere nulla di nuovo al testo.

Essere messo in dubbio, sia in dottrina che in giurisprudenza: le norme internazionali generalmente riconosciute in virtù dell’articolo 10 della Costituzione assumono rango costituzionale. Da un lato sono resistenti alle disposizioni contrastanti con esse contenute nelle leggi statali e prescrivono un giudizio di incostituzionalità delle norme legislative interne non compatibili con esse a causa della violazione dell’articolo 10; dall’altro hanno la possibilità di rinnovare il sistema costituzionale. Tuttavia c’è sempre stata la propensione ad attribuire alle norme di origine internazionale una resistenza alle norme interne che formalmente si trovano allo stesso livello gerarchico. Le giustificazioni addotte in dottrina per dare una giustificazione a questa superiorità hanno di solito evidenziato la volontà predominante dello Stato di dare esecuzione, per mezzo di opportuni atti, agli incarichi internazionalmente assunti.

L'ADATTAMENTO MEDIANTE ORDINE DI ESECUZIONE (cenni)

L'adattamento alle norme di diritto internazionale pattizio avviene, relativamente solo alle norme self-executing o alla parte self-executing della norma, per mezzo del procedimento speciale dell'ordine di esecuzione. L'ordine di esecuzione è impartito tramite un atto normativo che contiene l'espressione "piena ed intera esecuzione è data al trattato 'X'". Questa formula sancisce il rinvio all'atto internazionale preso in considerazione, che viene pubblicato insieme all'ordine di esecuzione.

Né la Costituzione italiana né qualsiasi altra norma che riguarda la produzione giuridica regolano l'ordine di esecuzione, ma è disciplinato dalla prassi e dall'espansione delle norme costituzionali che riguardano in modo generale la promulgazione degli atti normativi. La pratica dell'ordine di esecuzione va incontro da una parte alla

necessità di assicurare al potere legislativo il controllo sulla produzione delle norme giuridiche internazionali che possono avere esecuzione anche nell'ordinamento interno, delegata per la maggior parte al potere esecutivo, dall'altra va incontro alla continuità del pregiudizio sulla prerogativa statale del diritto, che comunque pareva necessitare 8 Regola "pacta sunt servanda". 9 dell'introduzione di una norma statale, anche nel momento in cui dispositivi, 9 come quello contenuto nell'articolo 80 della Costituzione, assicuravano la totale realizzazione del principio di sovranità popolare e le prerogative parlamentari. L'ordine di esecuzione ha natura di "atto di produzione giuridica che statuisce norme giuridiche il cui contenuto è determinato indirettamente mediante rinvio 10 al trattato". È quindi un atto normativo che ha il particolare compito di adeguare all'ordinamento internazionale.

l'ordinamento interno, senza produrre nuove norme che ricalchino quelle internazionali, ma rinviando a queste ultime in modo più semplice.

9 "Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi."

10 Perassi T., Lezioni di diritto internazionale, II, Cedam, Padova, 1957, p. 82.

LA DECISIONE INTERPRETATIVA DI RIGETTO

All'esame della Corte costituzionale innanzitutto viene presentata la "norma" prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento, ai sensi dell'art. 10, primo comma, Cost., della consuetudine internazionale accertata dalla Corte internazionale di giustizia (CIG) nella sentenza del 3 febbraio 2012", nella parte in cui annovera tra gli atti iure imperii esclusi dalla giurisdizione di cognizione anche i crimini contro l'umanità.

E i crimini di guerra che ledono i diritti inviolabili della persona, commessi nel periodo 1943-1945 nei confronti di cittadini italiani dall'esercito del Terzo Reich.

Nel caso preso in esame, è la verifica della compatibilità della norma internazionale consuetudinaria, così come interpretata dalla CIG, con gli articoli 2 e 24 della Costituzione il thema decidendum posto dal giudice a quo.

La questione è stata rigettata dalla Corte; si tratta in particolare di una decisione di rigetto in cui vengono espresse dalla Corte osservazioni singolari sui meccanismi e sui limiti di adeguamento del sistema giuridico italiano al diritto internazionale, ribadendo l'esistenza di principi che necessariamente devono sovraintendere ai "varchi costituzionali" che sono indispensabili per armonizzare con le fonti esterne il sistema giuridico interno.

Affiorano tuttavia delle incertezze sulla circostanza se nel nostro ordinamento si sia prodotta o meno la norma consuetudinaria.

Dalla conclusione cui la Cortegiunge sembra che, per forza di un meccanismo di tutela che attutirebbe gli automatismi all'adeguamento, tale ingresso di fatto non si sia mai realizzato, e che quindi la questione di legittimità costituzionale, così come presentata, in realtà sarebbe basata su un'attività interpretativa del giudice remittente che evidentemente non avrebbe tenuto conto di questi meccanismi di attenuazione sull'operatività del rinvio ex art.10 Cost., che se, al contrario, fossero stati presi in considerazione, avrebbero legittimato la non applicazione della norma da parte sua. Ciononostante, se la conclusione raggiunta dalla Corte è che la norma consuetudinaria internazionale che contrasta con i principi fondamentali non ammette l'operatività del rinvio, impedendo così questa esclusione ab origine l'ingresso e la sua applicazione, sembraquindi esisterequalche perplessità sull'oggetto della questione di legittimità costituzionale. Inaltri termini, se la norma sospetta di incostituzionalità nell'ordinanza dirimessione non è in realtà una norma che è entrata, in quanto fonte-fatto, a fareparte del nostro ordinamento, allora forse la Corte avrebbe dovuto dichiarare laquestione inammissibile per mancanza dell'oggetto; ma una decisione diinammissibilità, non comportando delle valutazioni di merito, non avrebbefornito lo spazio debito per più articolate considerazioni sul piano interpretativo.Dal contenuto del testo, la Corte dunque sembra dare un giudizio su una normanon ancora prodotta, ma da introdurre nell'ordinamento, quindi su una normanon ancora convertita in diritto interno. Infatti nel testo della sentenza si legge"che resta da verificare e risolvere il prospettato conflitto tra la normainternazionale da immettere e applicare".

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Dettagli
Publisher
A.A. 2015-2016
32 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Ce.R di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano o del prof Piciocchi Pietro.