Discriminazione e "discriminazione alla rovescia"
Corte costituzionale 443/1997: caso Pasta
Testo sentenza N. 443
Sentenza 16-30 dicembre 1997
La Corte costituzionale
Composta dai signori:
- Presidente: dott. Renato Granata
- Giudici: prof. Giuliano Vassalli, prof. Francesco Guizzi, prof. Cesare Mirabelli, prof. Fernando Santosuosso, avv. Massimo Vari, dott. Cesare Ruperto, dott. Riccardo Chieppa, prof. Gustavo Zagrebelsky, prof. Valerio Onida, prof. Carlo Mezzanotte, prof. Guido Neppi Modona, prof. Piero Alberto Capotosti
Ha pronunciato la seguente sentenza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 28, 30, 31 e 36 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari), promossi con n. 3 ordinanze emesse il 15 giugno 1996 dal pretore di Pordenone, rispettivamente iscritte ai nn. 960, 961 e 1145 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 40 e 43, prima serie speciale, dell'anno 1996.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il giudice relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio di opposizione avverso ordinanza-ingiunzione emessa nei confronti del legale rappresentante di un pastificio, per avere prodotto e commercializzato pasta alimentare secca, denominata "specialità gastronomica alle erbe aromatiche", contenente ingredienti non consentiti (aglio e prezzemolo) dalle vigenti disposizioni di legge, il pretore di Pordenone ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 41, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 28, 30, 31 e 36 della legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari).
Il giudice a quo muove da due premesse: la prima è costituita dal rilievo che, a seguito della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, sulla base del principio di libera circolazione delle merci, i divieti posti dagli articoli impugnati non trovano più applicazione nei confronti degli importatori di paste alimentari, ai quali quindi è consentito introdurre e commercializzare, nel territorio italiano, paste secche prodotte all'estero utilizzando ingredienti non consentiti dalla legislazione italiana, sempreché tali produzioni siano conformi alle leggi nazionali e non contrastino con i divieti sanciti in generale, a tutela della salute, dagli artt. 30 e 36 del trattato CEE. La seconda si fonda sull'osservazione che la stessa legge n. 580 del 1967, all'art. 50, consente, previa autorizzazione dell'autorità competente, la produzione di pasta avente requisiti diversi da quelli prescritti dalla stessa legge, dal regolamento di esecuzione e dai provvedimenti dell'autorità amministrativa, purché si tratti di prodotti destinati all'esportazione e non nocivi alla salute umana.
Conseguentemente, sempre secondo il giudice a quo, la pasta, cui si riferisce l'ordinanza-ingiunzione opposta, potrebbe essere senz'altro legittimamente importata da uno degli Stati membri della Comunità ovvero prodotta per l'esportazione, mentre non potrebbe essere prodotta da un imprenditore italiano per il mercato interno. Di qui il contrasto della normativa impugnata con l'art. 3 della Costituzione, dal momento che risulterebbe evidente la irragionevole disparità di trattamento:
- Tra produttori e importatori del medesimo prodotto, in quanto i primi, se l'alimento è destinato al mercato interno, non potrebbero produrre e commercializzare pasta contenente ingredienti non consentiti, laddove l'importatore potrebbe invece introdurre e vendere in Italia pasta con tali ingredienti.
- Tra produttori che destinino l'alimento al mercato interno e produttori che invece lo destinino all'esportazione, i quali ultimi potrebbero legittimamente commercializzare all'estero un tipo di pasta contenente ingredienti non consentiti in Italia.
- Tra chi utilizzi alcuni ingredienti non autorizzati per l'impasto e chi, viceversa, secondo quanto permesso dall'art. 3 del d.m. 27 settembre 1967, emanato ai sensi dell'art. 30 della legge n. 580, destini gli stessi ingredienti alla preparazione del ripieno della pasta.
Le medesime disposizioni, inoltre, sarebbero lesive, ad avviso del remittente, dell'art. 41, primo comma, della Costituzione, dal momento che le limitazioni all'utilizzazione di taluni ingredienti si tradurrebbero in illegittimi limiti alla iniziativa economica dei produttori italiani, la cui attività verrebbe ad essere irragionevolmente compressa.
Quanto alla rilevanza, infine, il giudice a quo osserva che l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate determinerebbe l'annullamento dell'ordinanza oggetto di opposizione.
2. - Identica questione è stata sollevata dallo stesso pretore di Pordenone in un altro giudizio di opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione emessa in relazione alla commercializzazione di pasta secca non conforme alla normativa vigente per la presenza di aglio e prezzemolo nell'impasto.
3. - Un'altra questione, identica nelle argomentazioni, ma limitata agli artt. 28, 30 e 36 della legge n. 580 del 1967, è stata sollevata dallo stesso pretore di Pordenone nel corso di un giudizio di opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione emessa per la produzione e la commercializzazione di paste alimentari (denominate, rispettivamente, Specialità al peperaglio, Specialità al nero di seppia e Specialità del Chianti) contenenti ingredienti non consentiti, quali l'aglio, il peperoncino, il nero di seppia e la barbabietola.
4. - È intervenuto nei giudizi introdotti con la prima e con la terza ordinanza il Presidente del Consiglio dei Ministri, con atti di identico contenuto, sostenendo che la questione sarebbe priva di fondamento, dal momento che le situazioni poste a raffronto dal giudice a quo apparirebbero disomogenee, mentre il quadro normativo sarebbe univoco nello stabilire che chiunque (italiano, comunitario o straniero) produca pasta alimentare in Italia è obbligato a utilizzare soltanto gli ingredienti consentiti dalla normativa nazionale. L'Avvocatura osserva, infatti, che, per quanto riguarda la prospettata disparità di trattamento tra produttori nazionali e importatori, il trattamento riservato dalla legge italiana ai produttori di pasta alimentare sarebbe esclusivamente collegato all'ubicazione dello stabilimento di produzione, e che ciò costituirebbe un dato rispetto al quale il fatto che nel mercato italiano, in virtù dell'art. 30 del trattato CEE, debba circolare pasta prodotta in altri stati membri.
-
Testo e analisi Sentenza Corte Costituzionale 227/2010: mandato d'arresto europeo
-
Testo e analisi Sentenza Corte Costituzionale 183/1973 (Frontini): introduzione al concetto di "controlimiti"
-
Testo e analisi Sentenza Corte Costituzionale 170/1984 (Granital): principio della disapplicabilità immediata anche…
-
Testo e analisi Sentenza Corte di Giustizia C-285/98 (Tanja Kreil): primato del diritto comunitario anche nei confr…