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Commissione dalle disposizioni del Trattato
Deve ricordarsi che l'operato di questi organi è soggetto al controllo dell'Assemblea, composta di rappresentanti delegati dagli Stati membri, e destinata, nell'auspicabile ulteriore sviluppo del processo di integrazione, ad assumere una più diretta rappresentatività politica e più ampi poteri; e che, d'altra parte, la loro azione si svolge con la costante e diretta partecipazione del nostro Governo, e quindi anche sotto il controllo, indiretto ma non perciò meno vigile ed attento, del Parlamento italiano.
Secondo il Trattato, i regolamenti, così come le direttive e le decisioni del Consiglio e della Commissione, debbono essere motivati, e fare riferimento alle proposte o ai pareri obbligatoriamente richiesti in esecuzione del Trattato (art. 190); e sono oggetto di regolare pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità, dopo la quale soltanto entrano in vigore, alla data da.
essi stabilita, o inmancanza, nel ventesimo giorno successivo (art. 191).
A prescindere dalla inammissibilità del riferimento all'articolo 75 della Costituzione, risponde alle già illustrate caratteristiche del sistema che i regolamenti comunitari, i quali debbono conseguire applicazione diretta, simultanea ed uniforme in tutti gli Stati membri e per tutti i soggetti appartenenti alla Comunità, non possano essere oggetto di referendum popolare abrogativo nei diversi Stati.
Nella medesima prospettiva si deve valutare anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 189 del Trattato C.E.E., in quanto permette l'emanazione di regolamenti contenenti imposizione di prestazioni patrimoniali. Ciò non importa deroga alla riserva di legge sancita dall'art. 23 della Costituzione, poiché questa disposizione non è formalmente applicabile alle norme comunitarie, emanazione di una fonte di produzione autonoma, propria di un
ordinamento distinto da quello interno. D'altra parte, anche sotto un profilo sostanziale, sembra ovvio osservare che quella storica garanzia non potrebbe dirsi violata, dal momento che i regolamenti comunitari debbono statutariamente corrispondere ai principi e criteri direttivi stabiliti dal Trattato istitutivo della Comunità. 9. - Appaiono egualmente infondati i dubbi relativi alla carenza di controllo giurisdizionale da parte di questa Corte, a salvaguardia dei diritti fondamentali garantiti dalla nostra Costituzione ai cittadini. Si deve anzitutto considerare che l'ordinamento della Comunità economica europea contiene uno speciale sistema di tutela giurisdizionale, caratterizzato dalla pienezza delle funzioni attribuite alla Corte di giustizia dagli artt. 164 e seguenti del Trattato. La Corte di giustizia della Comunità, oltre ad assicurare "il rispetto del diritto nella interpretazione e nella applicazione del trattato" (art. 164), esercita ilcontrollodi legittimità sugli atti normativi del Consiglio e della Commissione, con competenza a conoscere deiricorsi "per incompetenza, violazione delle forme sostanziali, violazione del trattato o di qualsiasi normagiuridica relativa alla sua applicazione, ovvero per sviamento di potere", proposti da uno Stato membroo da qualsiasi persona fisica o giuridica (art. 173, primo e secondo comma); ed ha potere di annullamentodegli atti impugnati riconosciuti illegittimi, salva la facoltà di stabilire gli effetti dei regolamenti annullatiche debbano essere considerati come definitivi (art. 174). La Corte di giustizia è altresì competente apronunciarsi in via pregiudiziale, alle condizioni stabilite dall'art. 177, sull'interpretazione del Trattato,sulla validità ed interpretazione degli atti emanati dalle istituzioni della Comunità, e sull'interpretazionedegli statuti degli organismi creati con atto del Consiglio, quando
questioni del genere siano sollevate "davanti a una giurisdizione di uno degli Stati membri". L'ampiezza della tutela giurisdizionale che l'ordinamento comunitario assicura contro gli atti dei suoi organi eventualmente lesivi di diritti o interessi dei singoli soggetti è già stata riconosciuta da questa Corte con la sentenza n. 98 del 1965, (che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sollevata in riferimento agli artt. 102 e 113 della Costituzione, con riguardo alla pretesa specialità della Corte di giustizia come organo di giurisdizione e al contenuto della tutela giurisdizionale dalla medesima garantita).
Occorre, d'altro canto, ricordare che la competenza normativa degli organi della C.E.E. è prevista dall'art. 189 del Trattato di Roma limitatamente a materie concernenti i rapporti economici, ossia a materie in ordine alle quali la nostra Costituzione stabilisce bensì la riserva di legge o il rinvio alla legge.
ma le precise e puntuali disposizioni del Trattato forniscono sicura garanzia, talché appare difficile configurare anche in astratto l'ipotesi che un regolamento comunitario possa incidere in materia di rapporti civili, etico-sociali, politici, con disposizioni contrastanti con la Costituzione italiana. È appena il caso di aggiungere che in base all'art. 11 della Costituzione sono state consentite limitazioni di sovranità unicamente per il conseguimento delle finalità ivi indicate; e deve quindi escludersi che tali limitazioni, concretamente puntualizzate nel Trattato di Roma - sottoscritto da Paesi i cui ordinamenti si ispirano ai principi dello Stato di diritto e garantiscono le libertà essenziali dei cittadini -, possano comunque comportare per gli organi della C.E.E. un inammissibile potere di violare i principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, o i diritti inalienabili della persona umana. Ed è ovvio che qualoradovesse mai darsi all'art. 189 una sì aberrante interpretazione, in tale ipotesi sarebbe sempre assicurata la garanzia del sindacato giurisdizionale di questa Corte sulla perdurante compatibilità del Trattato con i predetti principi fondamentali. Deve invece escludersi che questa Corte possa sindacare singoli regolamenti, atteso che l'art. 134 della Costituzione riguarda soltanto il controllo di costituzionalità nei confronti delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni, e tali, per quanto si è detto, non sono i regolamenti comunitari.
8P Q MER UESTI OTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 14 ottobre 1957, n. 1203, nella parte in cui ha dato esecuzione all'art. 189 del Trattato 25 marzo 1957, istitutivo della Comunità economica europea, sollevata con le ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 70, 71, 72, 73, 74, 75,
76, 77 e 23 della Costituzione.Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ - LUIGI OGGIONI - ANGELO DEMARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI -VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIOGIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere 9
ANALISI SENTENZA
Il Trattato istitutivo della CEE dispone che per l'assolvimento dei compiti dell'Unione, sono emanati dalle istituzioni comunitarie una serie di atti. Il regolamento ha portata generale; esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi, e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Con varie ordinanze viene posta in dubbio la legittimità costituzionale di questa disposizione del Trattato, mediante denuncia della legge di esecuzione che ad essa ha adatto il nostro ordinamento.
Perché è stata
Introdotta nell'ordinamento italiano una nuova fonte di normazione primaria, da cui scaturiscono atti aventi forza di legge emanati da organi diversi da quelli a cui la Costituzione attribuisce l'esercizio della funzione legislativa.
Perché nei confronti dei regolamenti comunitari mancano le garanzie stabilite dalla Costituzione per le leggi ordinarie dello Stato (referendum abrogativo, controllo di costituzionalità ecc.).
Perché mediante questi possono essere imposte ai cittadini italiani prestazioni patrimoniali, in contrasto con la riserva di legge stabilita dalla Costituzione.
Sentenza
La Corte dichiara la questione non fondata.
Perché la legge con cui il Parlamento italiano ha dato esecuzione al Trattato, trova sicuro fondamento nell'art. 11 Cost: l'Italia consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni.
Quindi promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.– – Questa disposizione collocata tra i principi fondamentali segna un chiaro e preciso indirizzo politico: nel porla, all’adesione dell’Italia all’ONU, ma si ispirava a principi programmatici il costituente si riferiva, di valore generale. Quindi legittima le limitazioni dei poteri dello Stato in ordine all’esercizio delle funzioni necessarie per l’istituzione di una Comunità tra gli Stati europei; Comunità concepita come strumento di integrazione tra gli Stati partecipanti, per fini comuni di sviluppo economico e sociale, e quindi anche per fini di difesa della pace e della libertà. Stipulando il Trattato di Roma l’Italia ha liberamente compiuto una scelta politica: attuare un parziale trasferimento agli organi comunitari dell’esercizio della funzione legislativa, in base ad un preciso criterio di ripartizione di competenze per materie. –
per indiretto contrasto con l'art. Di conseguenza doveva ritenersi viziato da illegittimità costituzionale – 11 Cost. ogni atto normativo statale che contrastasse con un regolamento. Criterio gerarchico. Ribadisce poi la concezione dualistica, per cui l'ordinamento italiano e quello comunitario rappresentano sistemi giuridici autonomi e distinti, anche se coordinati secondo la ripartizione di competenze. Per cui le disposizioni costituzionali disciplinano unicamente l'attività normativa degli organi dello Stato o applicabili all'attività degli organi comunitari. L'Unione italiana, e per loro natura non sono riferibili provvede, attraverso la Corte di giustizia, ad assicurare tutela giurisdizionale contro gli atti dei suoi organi eventualmente lesivi di diritti o interessi dei singoli soggetti. Ma...le limitazioni di sovranità consentite dall'art. 11 Cost. Introduce una riserva, teoria dei c.d. controlimiti: sono possibili
unicamente per il conseguimento delle finalità indicate, e quindi non potrebbero comunque comportare un inammissibile potere degli organi della Comunità