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Appunti degli studenti per corsi ed esami del Prof. Piciocchi Pietro

La sentenza n.238 emessa dalla Corte costituzionale il 22 ottobre 2014 è considerata essenziale perché riconosce nel coordinamento degli articoli 2 e 24 della Costituzione il fondamento delle democrazie a costituzione rigida. In tale pronuncia la questione della tutela giurisdizionale riveste una grande importanza a livello interpretativo in merito al rapporto tra l’ordinamento giuridico interno e il diritto internazionale; infatti la questione di legittimità presentata al giudizio della Corte mette in dubbio l’immunità, per atti iure imperii che costituiscono crimini internazionali, degli Stati dalla giurisdizione di altri Stati e travolge sia norme di natura consuetudinaria sia norme di origine convenzionale che si ritiene ledano gli artt. 2 e 24 Cost. Sono tre le norme che vengono considerate lesive di questi articoli e che verranno analizzate nel lavoro: viene dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art.3 della legge 14 gennaio 2013, n.5; si afferma l’illegittimità costituzionale dell’art.1 della legge 17 agosto 1957,n.848, limitatamente all’esecuzione data all’art.94 della Carta delle Nazioni Unite, esclusivamente nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della CIG del 3 febbraio 2012, che gli impone di negare la propria giurisdizione in riferimento ad atti di uno Stato straniero che consistano in crimini lesivi dei diritti inviolabili della persone e infine si dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma «prodotta nel nostro ordinamento mediante il recepimento, ai sensi dell’art.10, primo comma, Cost.», della norma consuetudinaria di diritto internazionale sull’immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati.
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