Anteprima
Vedrai una selezione di 10 pagine su 154
I Reati Elettorali Pag. 1 I Reati Elettorali Pag. 2
Anteprima di 10 pagg. su 154.
Scarica il documento per vederlo tutto.
I Reati Elettorali Pag. 6
Anteprima di 10 pagg. su 154.
Scarica il documento per vederlo tutto.
I Reati Elettorali Pag. 11
Anteprima di 10 pagg. su 154.
Scarica il documento per vederlo tutto.
I Reati Elettorali Pag. 16
Anteprima di 10 pagg. su 154.
Scarica il documento per vederlo tutto.
I Reati Elettorali Pag. 21
Anteprima di 10 pagg. su 154.
Scarica il documento per vederlo tutto.
I Reati Elettorali Pag. 26
Anteprima di 10 pagg. su 154.
Scarica il documento per vederlo tutto.
I Reati Elettorali Pag. 31
Anteprima di 10 pagg. su 154.
Scarica il documento per vederlo tutto.
I Reati Elettorali Pag. 36
Anteprima di 10 pagg. su 154.
Scarica il documento per vederlo tutto.
I Reati Elettorali Pag. 41
1 su 154
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

I REATI CHE INCIDONO SUL DIRITTO

“ ” 2004

ELETTORALE E LA NOVELLA DEL

Il Titolo VII del D. P. R. 30 marzo 1957, n 361

disciplina delle figure di reato con struttura, condotta ed

evento particolari, ma aventi identica ratio ed una comune

obiettività giuridica: assicurare e garantire la libertà del

cittadino nell’esercizio del diritto elettorale, da qualsiasi

fatto che possa menomare, turbare o impedire tale libertà,

presupposto necessario della regolarità ed esattezza dei

risultati elettorali.

In questa categoria rientrano le seguenti fattispecie

criminose:

1) elargizione di denaro, oggetti od altre utilità;

2) corruzione per il voto elett orale;

3) coercizione per il voto elettorale;

4) coazione elettorale con abuso di autorità; 91

turbamento o impedimento dell’esercizio del diritto

5) elettorale.

4.1 Elargizione di denaro, oggetti od altre utilità, artt.

95 d.p.r. 361/1957 e 3 l. 663/1964

L’elargizione di reato non era prevista nelle leggi

elettorali precedenti ed è stata introdotta per completare la

previsione di cui all’art. 95 D.P.R. 361/1957, al fine di

reprimere penalmente fatti d’indubbia gravità e di evidente

pericolosità per la loro incidenza sulle elezioni e sulla

108

libera determinazione dei cittadini .

L’art. 95 T.U. punisce “chiunque, in nome proprio od anche

per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per

questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto , nella

precede l’elezione e nella giornata

settimana che

dell’elezione, effettua elargizioni di denaro, generi

commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a

qualsiasi titolo”: l'art. 11, comma 3, della legge 10

dicembre 1993, n. 515, esclude dall'ambito di applicazione

della disposizione le riunioni connesse ad attività di

propaganda, nonché gli oggetti pubblicitari di valore vile e

di uso corrente.

108 Cfr. Mazzanti M., I Reati Elettorali, op. cit. pag. 133 92

Il D. P. R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo Unico delle leggi

per la composizione ed elezione degli organi delle

amministrazioni comunali) non dispone una disposizione

in quanto l’art. 3 della legge 10 agosto 1964, n.

analoga, norme previste dall’art. 95 T.

663 prescrive che le U.

361/1957 sono estese anche alle elezioni comunali e

provinciali. «chiunque»,

Il soggetto agente del reato può essere sia che

agisca in nome proprio, sia per conto di terzi o di enti

privati e pubblici.

La disposizione ha lo scopo di impedire ogni e qualsiasi

turbamento o deviazione nella coscienza e negli animi degli

elettori, i quali potrebbero essere influenzati da un fatto

che, per il nome o la qualità della persona fisica o dell’ente

erogatore, potrebbe avere ripercussioni sul libero e

spontaneo esercizio del diritto di voto.

La norma in esame prescrive una fattispe cie generica,

che prescinde da ogni finalità o dallo scopo di recare

vantaggio a sé o ad altri, essa richiede due requisiti:

l’elargizione di determinate cose ed il verificarsi della

stessa in un determinato periodo di tempo ben specificato.

«elargizione »,

La disposizione parla di a qualsiasi titolo

dunque fa riferimento a fatti di entità rilevanti e diretti ad

un numero cospicuo di persone, consistenti in

somministrazioni gratuite e senza controprestazioni.

Le elargizioni possono avere ad og getto denaro, generi

alimentari, indumenti o altri donativi, indipendentemente

93

dal motivo per cui vengono eseguite, rientrando nelle

medesime ogni elargizione straordinaria o eccezionale, sia

per quantità che per frequenza, da parte di enti pubblici, in

quanto non sono incriminate quelle elargizioni eseguite da

enti pubblici con normale frequenza ed in ossequio ai

regolamenti o statuti dell’ente.

In secondo luogo, il periodo considerato dalla norma

comprende la settimana che precede le votazioni ed i giorni

fissati per la votazione stessa.

Il reato può essere commesso solo mediante azione, è

materiale, suscettibile di tentativo e richiede il dolo

generico, consistente nella coscienza e volontà dell’azione

e nella consapevolezza di eseguire le elargizioni dur ante il

periodo in cui sono vietate.

3.2 Corruzione per il voto elettorale: artt. 96 d.p.r.

361/1957 e 86 d.p.r. 570/1960

L’art. 96 T.U. 361/1957 e negli stessi termini l’art. 86

T.U. 570/1960, punisce “chiunque offre, promette o

somministra denaro, valori, o qualsiasi altra utilità, o

promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o

privati ad uno o più elettori o, per accordo con essi, ad

altre persone, per ottenere a proprio od altrui vantaggio il

94

voto elettorale o l'astensione, anche quando l'utilità

promessa o conseguita sia stata dissimulata sotto il titolo

di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di

viaggio o di soggiorno, o di pagamento di cibi o bevande o

remunerazioni sotto il pret esto di spese o servizi

elettorali”.

Le norme inoltre puniscono anche l'elettore che, per dare o

negare il voto elettorale o per astenersi dal votare, ha

accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra

utilità.

Le disposizioni configurano le ip otesi di corruzione

attiva e passiva aventi ad oggetto il procacciamento del

voto elettorale o l’astensione dallo stesso.

A tal fine, gli articoli hanno lo scopo di tutelare la libera e

spontanea determinazione degli elettori dalle insidie

derivanti da fatti di corruzione, diretti dal far ottenere il

voto o far astenere da esso per garantire la libertà del voto

109

e dell’astensione .

Nella corruzione attiva il soggetto attivo può essere

chiunque, mentre nell’ipotesi di corruzione passiva l’agente

può essere soltanto l’elettore, ossia il soggetto che ha titolo

ad esercitare il diritto di voto o di astensione.

L’elemento materiale, nell a corruzione attiva, consiste

nell’offrire, promettere o somministrare denaro, valori ad

uno o più elettori o nel promettere, concedere o far

conseguire, agli stessi o a terze persone, impieghi pubblici

109 Cfr. Mazzanti M., I Reati Elettorali, op. cit., pag. 136 95

o privati, al fine di ottenere il voto, a vantaggio p roprio o

altrui.

Nella corruzione passiva, invece, l’elemento oggettivo e

strutturale consiste nell’accettare offerte o promesse o nel

ricevere denaro o altra utilità, al fine di votare o astenersi

dal voto.

Anche in questa fattispecie bisogna precisare ch e

l’«offerta» consiste in una proposta suggestiva ed

«promessa»

allettante, che può essere accettata o meno; la

consiste in un impegno assunto dal soggetto attivo, che può

«somministrazione»

essere mantenuto o meno; mentre la

consiste in una prestazione materiale e concreta effettuata

dall’agente.

Il reato si consuma con il procacciamento del voto o

l’astensione, a prescindere che il voto sia stato

concretamente espresso o negato e richiede:

- nella corruzione attiva, il dolo generico consistente

nella coscienza e volontà dell’azione, con la

consapevolezza di operare per il procacciamento o

l’astensione del voto e dolo specifico, consistente

nella consapevolezza di agire per un vantaggio proprio

od altrui;

- nella la corruzione passiva, è sufficiente il dolo

generico, ossia la coscienza e volontà di accettare

offerte o promesse e ricevere denaro ed altre utilità,

per votare od astenersi dal votare. 96

3.3 Coercizione per il voto elettorale: artt. 97 d.p.r.

361/1957 e 87 d.p.r. 570/1960

Gli articoli 97 T.U. 361/1957 e 87 T.U. 570/1960

puniscono “chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore

«ad «alla

o un suo congiunto» o sua famiglia» per

costringere l'elettore a votare in favore di una determinata

lista o di un determinato candidato, o ad astenersi

dall'esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui

conosciute false, con raggiri od artifizi, ovvero con

qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli

elettori, esercita pressione per costringerlo a votare in

favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad

”.

astenersi dall'esercitare il diritto elettorale

Le due disposizioni differiscono per quanto riguarda la

coercizione violenta nei soggetti passivi che per l’art. 97

sono l’elettore o un congiunto, mentre per l’art. 87 sono

l’elettore o la sua famiglia, mentre il soggetto passivo è

sempre l’elettore.

Le norme sono dirette a proteggere la libertà del cittad ino

nell’esercizio del diritto elettorale nella fase del voto, da

tutti quegli attentati che possano provenire da forme di

coercizione o di pressione.

L’azione è diretta al conseguimento del voto o

all’astensione dallo stesso.

L’ipotesi criminosa esige il dolo generico, consistente nella

coscienza e volontà dell’azione, con la consapevolezza di

97

operare al fine di conseguire il voto o l’astensione dallo

stesso.

Anche in relazione all’ipotesi di coercizione per il voto

«false

occorre precisare che notizie» sono da intendersi

tutte le dichiarazioni note, non corrispondenti alla realtà o

alla verità in senso obiettivo, che vengono impiegate come

mezzo di suggestione, di influenza o di pressione; per

s’intende tutte quelle forme di inganno

«artifizi e raggiri»

fraudolento, in qualsiasi modo espresse, che cagionino nella

sfera psichica del soggetto passivo una falsa

rappresentazione della realtà, tale da indurlo in errore.

L’ultima forma di pressione è rappresentata dalla locuzione,

«un

generica ed indefinita qualunque altro mezzo illecito»,

che trova però specificazione nell’aggettivo “illecito”,

facendovi rientrare qualsiasi mezzo sleale e non corretto.

Al fine della configurazione della fattispecie in

esame, il Tribunale di Roma ha specificato che occorre sia

posta in atto una violenza o minaccia per costringere

l’elettore dall’astenersi dall’esercizio del voto o che miri a

raggiungere lo stesso fine con notizie false, artifizi o

raggiri o con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la

libertà degli elettori, che quindi non è configurabile il

presente reato per difetto dei mezzi illeciti indicati e

dell’oggetto materiale, nell’ipotesi in cui il soggetto inviti

110

l’elettore con manifesti ad esercitare il diritto

Dettagli
Publisher
A.A. 2011-2012
154 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Francy6683 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Mormando Vito.