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I REATI CHE INCIDONO SUL DIRITTO
“ ” 2004
ELETTORALE E LA NOVELLA DEL
Il Titolo VII del D. P. R. 30 marzo 1957, n 361
disciplina delle figure di reato con struttura, condotta ed
evento particolari, ma aventi identica ratio ed una comune
obiettività giuridica: assicurare e garantire la libertà del
cittadino nell’esercizio del diritto elettorale, da qualsiasi
fatto che possa menomare, turbare o impedire tale libertà,
presupposto necessario della regolarità ed esattezza dei
risultati elettorali.
In questa categoria rientrano le seguenti fattispecie
criminose:
1) elargizione di denaro, oggetti od altre utilità;
2) corruzione per il voto elett orale;
3) coercizione per il voto elettorale;
4) coazione elettorale con abuso di autorità; 91
turbamento o impedimento dell’esercizio del diritto
5) elettorale.
4.1 Elargizione di denaro, oggetti od altre utilità, artt.
95 d.p.r. 361/1957 e 3 l. 663/1964
L’elargizione di reato non era prevista nelle leggi
elettorali precedenti ed è stata introdotta per completare la
previsione di cui all’art. 95 D.P.R. 361/1957, al fine di
reprimere penalmente fatti d’indubbia gravità e di evidente
pericolosità per la loro incidenza sulle elezioni e sulla
108
libera determinazione dei cittadini .
L’art. 95 T.U. punisce “chiunque, in nome proprio od anche
per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per
questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto , nella
precede l’elezione e nella giornata
settimana che
dell’elezione, effettua elargizioni di denaro, generi
commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a
qualsiasi titolo”: l'art. 11, comma 3, della legge 10
dicembre 1993, n. 515, esclude dall'ambito di applicazione
della disposizione le riunioni connesse ad attività di
propaganda, nonché gli oggetti pubblicitari di valore vile e
di uso corrente.
108 Cfr. Mazzanti M., I Reati Elettorali, op. cit. pag. 133 92
Il D. P. R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo Unico delle leggi
per la composizione ed elezione degli organi delle
amministrazioni comunali) non dispone una disposizione
in quanto l’art. 3 della legge 10 agosto 1964, n.
analoga, norme previste dall’art. 95 T.
663 prescrive che le U.
361/1957 sono estese anche alle elezioni comunali e
provinciali. «chiunque»,
Il soggetto agente del reato può essere sia che
agisca in nome proprio, sia per conto di terzi o di enti
privati e pubblici.
La disposizione ha lo scopo di impedire ogni e qualsiasi
turbamento o deviazione nella coscienza e negli animi degli
elettori, i quali potrebbero essere influenzati da un fatto
che, per il nome o la qualità della persona fisica o dell’ente
erogatore, potrebbe avere ripercussioni sul libero e
spontaneo esercizio del diritto di voto.
La norma in esame prescrive una fattispe cie generica,
che prescinde da ogni finalità o dallo scopo di recare
vantaggio a sé o ad altri, essa richiede due requisiti:
l’elargizione di determinate cose ed il verificarsi della
stessa in un determinato periodo di tempo ben specificato.
«elargizione »,
La disposizione parla di a qualsiasi titolo
dunque fa riferimento a fatti di entità rilevanti e diretti ad
un numero cospicuo di persone, consistenti in
somministrazioni gratuite e senza controprestazioni.
Le elargizioni possono avere ad og getto denaro, generi
alimentari, indumenti o altri donativi, indipendentemente
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dal motivo per cui vengono eseguite, rientrando nelle
medesime ogni elargizione straordinaria o eccezionale, sia
per quantità che per frequenza, da parte di enti pubblici, in
quanto non sono incriminate quelle elargizioni eseguite da
enti pubblici con normale frequenza ed in ossequio ai
regolamenti o statuti dell’ente.
In secondo luogo, il periodo considerato dalla norma
comprende la settimana che precede le votazioni ed i giorni
fissati per la votazione stessa.
Il reato può essere commesso solo mediante azione, è
materiale, suscettibile di tentativo e richiede il dolo
generico, consistente nella coscienza e volontà dell’azione
e nella consapevolezza di eseguire le elargizioni dur ante il
periodo in cui sono vietate.
3.2 Corruzione per il voto elettorale: artt. 96 d.p.r.
361/1957 e 86 d.p.r. 570/1960
L’art. 96 T.U. 361/1957 e negli stessi termini l’art. 86
T.U. 570/1960, punisce “chiunque offre, promette o
somministra denaro, valori, o qualsiasi altra utilità, o
promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o
privati ad uno o più elettori o, per accordo con essi, ad
altre persone, per ottenere a proprio od altrui vantaggio il
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voto elettorale o l'astensione, anche quando l'utilità
promessa o conseguita sia stata dissimulata sotto il titolo
di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di
viaggio o di soggiorno, o di pagamento di cibi o bevande o
remunerazioni sotto il pret esto di spese o servizi
elettorali”.
Le norme inoltre puniscono anche l'elettore che, per dare o
negare il voto elettorale o per astenersi dal votare, ha
accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra
utilità.
Le disposizioni configurano le ip otesi di corruzione
attiva e passiva aventi ad oggetto il procacciamento del
voto elettorale o l’astensione dallo stesso.
A tal fine, gli articoli hanno lo scopo di tutelare la libera e
spontanea determinazione degli elettori dalle insidie
derivanti da fatti di corruzione, diretti dal far ottenere il
voto o far astenere da esso per garantire la libertà del voto
109
e dell’astensione .
Nella corruzione attiva il soggetto attivo può essere
chiunque, mentre nell’ipotesi di corruzione passiva l’agente
può essere soltanto l’elettore, ossia il soggetto che ha titolo
ad esercitare il diritto di voto o di astensione.
L’elemento materiale, nell a corruzione attiva, consiste
nell’offrire, promettere o somministrare denaro, valori ad
uno o più elettori o nel promettere, concedere o far
conseguire, agli stessi o a terze persone, impieghi pubblici
109 Cfr. Mazzanti M., I Reati Elettorali, op. cit., pag. 136 95
o privati, al fine di ottenere il voto, a vantaggio p roprio o
altrui.
Nella corruzione passiva, invece, l’elemento oggettivo e
strutturale consiste nell’accettare offerte o promesse o nel
ricevere denaro o altra utilità, al fine di votare o astenersi
dal voto.
Anche in questa fattispecie bisogna precisare ch e
l’«offerta» consiste in una proposta suggestiva ed
«promessa»
allettante, che può essere accettata o meno; la
consiste in un impegno assunto dal soggetto attivo, che può
«somministrazione»
essere mantenuto o meno; mentre la
consiste in una prestazione materiale e concreta effettuata
dall’agente.
Il reato si consuma con il procacciamento del voto o
l’astensione, a prescindere che il voto sia stato
concretamente espresso o negato e richiede:
- nella corruzione attiva, il dolo generico consistente
nella coscienza e volontà dell’azione, con la
consapevolezza di operare per il procacciamento o
l’astensione del voto e dolo specifico, consistente
nella consapevolezza di agire per un vantaggio proprio
od altrui;
- nella la corruzione passiva, è sufficiente il dolo
generico, ossia la coscienza e volontà di accettare
offerte o promesse e ricevere denaro ed altre utilità,
per votare od astenersi dal votare. 96
3.3 Coercizione per il voto elettorale: artt. 97 d.p.r.
361/1957 e 87 d.p.r. 570/1960
Gli articoli 97 T.U. 361/1957 e 87 T.U. 570/1960
puniscono “chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore
«ad «alla
o un suo congiunto» o sua famiglia» per
costringere l'elettore a votare in favore di una determinata
lista o di un determinato candidato, o ad astenersi
dall'esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui
conosciute false, con raggiri od artifizi, ovvero con
qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli
elettori, esercita pressione per costringerlo a votare in
favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad
”.
astenersi dall'esercitare il diritto elettorale
Le due disposizioni differiscono per quanto riguarda la
coercizione violenta nei soggetti passivi che per l’art. 97
sono l’elettore o un congiunto, mentre per l’art. 87 sono
l’elettore o la sua famiglia, mentre il soggetto passivo è
sempre l’elettore.
Le norme sono dirette a proteggere la libertà del cittad ino
nell’esercizio del diritto elettorale nella fase del voto, da
tutti quegli attentati che possano provenire da forme di
coercizione o di pressione.
L’azione è diretta al conseguimento del voto o
all’astensione dallo stesso.
L’ipotesi criminosa esige il dolo generico, consistente nella
coscienza e volontà dell’azione, con la consapevolezza di
97
operare al fine di conseguire il voto o l’astensione dallo
stesso.
Anche in relazione all’ipotesi di coercizione per il voto
«false
occorre precisare che notizie» sono da intendersi
tutte le dichiarazioni note, non corrispondenti alla realtà o
alla verità in senso obiettivo, che vengono impiegate come
mezzo di suggestione, di influenza o di pressione; per
s’intende tutte quelle forme di inganno
«artifizi e raggiri»
fraudolento, in qualsiasi modo espresse, che cagionino nella
sfera psichica del soggetto passivo una falsa
rappresentazione della realtà, tale da indurlo in errore.
L’ultima forma di pressione è rappresentata dalla locuzione,
«un
generica ed indefinita qualunque altro mezzo illecito»,
che trova però specificazione nell’aggettivo “illecito”,
facendovi rientrare qualsiasi mezzo sleale e non corretto.
Al fine della configurazione della fattispecie in
esame, il Tribunale di Roma ha specificato che occorre sia
posta in atto una violenza o minaccia per costringere
l’elettore dall’astenersi dall’esercizio del voto o che miri a
raggiungere lo stesso fine con notizie false, artifizi o
raggiri o con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la
libertà degli elettori, che quindi non è configurabile il
presente reato per difetto dei mezzi illeciti indicati e
dell’oggetto materiale, nell’ipotesi in cui il soggetto inviti
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l’elettore con manifesti ad esercitare il diritto