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Lesioni personali gravi e gravissime
Oggettivamente è necessario che l'agente cagioni una lesione (fisicamente o moralmente) da cui derivi una malattia, la quale è l'evento naturalistico del reato e ne segna anche il momento di consumazione. Soggettivamente, affinché ci sia dolo, occorre che l'evento (la malattia) sia voluto e previsto dall'agente, o anche solo previsto ma accettato nel caso di dolo eventuale.
La lesione è grave se da essa deriva una malattia che mette in pericolo la vita del soggetto passivo, o che duri più di 40 giorni, o un indebolimento permanente di un senso o organo.
La lesione è gravissima se da essa deriva una malattia insanabile, la perdita di un senso, un arto o organo, la deformazione o lo sfregio permanente del viso. ART 583 cp.
Domanda: tali tipi di lesione sono autonome figure di reati o forme circostanziate della lesione lieve? Molti sostengono la seconda ipotesi, ma in realtà sono figure
autonome perché esse non contengono tutti gli elementi della lesione comune più un quid pluris che determina maggior gravità; ci sono alcune ipotesi di lesione grave e gravissima che prescindono addirittura dalla presenza della malattia, elemento essenziale per le lesioni comuni. Affinché ci sia dolo è necessario che la gente preveda uno degli eventi tassativamente indicati dall'art 583. Questi eventi tra l'altro segnano la consumazione del reato. REATI CONTRO IL PATRIMONIOIl patrimonio
Il patrimonio è definito come complesso di rapporti giuridici economicamente valutabili che fanno capo a una persona. Questa definizione privatistica è valida anche nel diritto penale ma con una precisazione: sono ricomprese nel patrimonio non solo le cose economicamente rilevanti ma anche le cose che pur non avendo un valore di scambio hanno un valore di affezione per il soggetto; di conseguenza il patrimonio nel diritto penale ha natura GIURIDICA e
modificato o lecito.Tutelato dall'ordinamento; inoltre il codice aggiunge la formula "per sé o per altri" non rilevando dunque che il profitto avvantaggi l'agente o un'altra persona.
Il possesso nel diritto penale
Il possesso nel diritto penale è importante soprattutto per distinguere due reati fondamentali, il furto e l'appropriazione indebita: mentre il primo presuppone che nell'agente manchi il possesso in quanto consiste nel fatto di impossessarsi, nel secondo invece l'agente ha già il possesso consistendo nell'assunzione di poteri riservati al proprietario.
La nozione di possesso è vista in modo diverso da due correnti di pensiero: la corrente privatistica sostiene che il possesso nel diritto penale coincide con quello del codice civile; la corrente autonomista invece ritiene che il possesso nel diritto penale abbia una portata particolare.
Per l'esistenza del possesso occorrono 2 elementi:
- POTERE DI FATTO
- ANIMUS: animo
più ampia e comprendetutti i casi in cui il potere di fatto sulla cosa di esercita in modo autonomo e cioè fuori dallasorveglianza della persona che su di essa abbia un potere giuridico maggiore.Di conseguenza la detenzione nel diritto penale si riduce alle ipotesi in cui il potere di fattosulla cosa si esplica entro la sfera di sorveglianza del possessore.L’animus che sorregge il possessore inoltre non è quello di comportarsi come titolare del dirittoreale sulla cosa come nel diritto privato, ma è semplicemente l’animo di tenere la cosa presso disé.
- FURTO
Il furto, consiste nel togliere ad altri una cosa mobile ed impossessarsene, così l’ ART 624 cp“Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene al fine di trarneprofitto per sé o per altri…”. Scopo della norma incriminatrice è la tutela del possesso, soggettopassivo è il possessore.La “cosa”
oggetto materiale del furto può avere valore economico oppure anche solo un valore affettivo, purché sia mobile e altrui. L'azione nel furto consiste nell'impossessamento, purché senza uso di violenza o minaccia altrimenti il fatto non è più furto ma rapina. Nella disposizione oltre che di impossessamento si parla di sottrazione: - SOTTRAZIONE è la privazione dell'altrui possesso, quindi presupposto del furto è la mancanza di possesso da parte dell'agente. - IMPOSSESSAMENTO: se possesso è disponibilità autonoma della cosa, l'impossessamento consisterà nell'ottenere tale disponibilità, ma non basta la sottrazione di essa per ottenere il possesso, occorre che l'agente acquisti un potere autonomo sulla cosa. Per aversi dolo nel furto è necessaria la coscienza e volontà nell'impossessarsi di una cosa altrui. La finalità del profitto (che può avere valore economico o affettivo) è un elemento essenziale del reato di furto.natura economica o morale) lo qualifica come dolo specifico ma non è necessario il suo effettivo conseguimento per la consumazione del reato stesso. L'agente inoltre deve rappresentarsi l'altruità della cosa, nel caso di errore su tale elemento valgono le regole dell'art 47 III co cp. Per il furto sono previste una serie di circostanze aggravanti speciali, che non escludono l'applicazione di quelle comuni (artt 61 e 112):
- Se l'agente per commettere il fatto si introduce o trattiene in un edificio o abitazione
- Se l'agente usa violenza sulle cose o usa un mezzo fraudolento
- Se l'agente porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso (altrimenti sarebbe rapina o estorsione)
- Se il fatto è commesso con destrezza
2) APPROPRIAZIONE INDEBITA
ART 646 cp "Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di denaro o cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo il
possesso…”Emergono le differenze con il furto: in questo infatti l’agente non è possessore ma tutt’al piùdetentore e mira a procurarsi il possesso della cosa; nell’appropriazione indebita invece l’agente hagià il possesso della cosa e abusa di questa posizione disponendone come fosse proprietario di essa.Come nel furto oggetto materiale è una cosa mobile altrui, con la specificazione del denaro inquanto si vuole disapplicare il principio civilistico secondo cui le cose fungibili diventano diproprietà della persona a cui vengono consegnate.E’ necessario che il possessore non sia anche proprietario e che non sia semplice detentore, nelprimo caso non potrebbe il proprietario appropriarsi indebitamente di una cosa sua; nel secondocaso invece non sarebbe appropriazione indebita ma furto.L’azione consiste nell’APPROPRIARSI, e deve essere intesa come “comportarsi come se la cosafosse propria”,
Cioè compiere su essa atti di disposizione a cui il possessore non è autorizzato, tale momento segna la consumazione del reato.
Si ha dolo quando l'agente di rappresenta il possesso e l'altruità della cosa, e non rileva la sua intenzione a volerla restituire; se però si tratta di denaro e l'agente è convinto di poterlo restituire subito in quanto dispone dell'equivalente, non si parla di appropriazione indebita.
Per tale reato è prevista un'aggravante speciale nel caso venga commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, vale a dire il deposito costituito a causa di necessità, senza scelta.
3) TRUFFA
ART 640 cp "Chiunque con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno..."
Nucleo essenziale è l'inganno col quale viene indotta una persona a compiere atti di disposizione del suo patrimonio con profitto
dell'agente o di altri; questo consenso della vittima ottenuto fraudolentemente distingue la truffa dal furto e dall'appropriazione indebita, nei quali la vittima è dissenziente. La truffa ha molti punti comuni con l'estorsione, ma mentre nella prima la volontà della vittima è viziata dall'errore, nella seconda è viziata dalla violenza o minaccia. Scopo della norma è la tutela del patrimonio ma anche della libertà del consenso.
Elementi oggettivi della truffa:
- Artifizi o raggiri: l'artifizio è una trasfigurazione del vero, il raggiro è un avvolgimento ingegnoso di parole atto a convincere; entrambi sono espressione di astuzia.
- Errore che conduce a una disposizione patrimoniale: l'agente deve aver ingannato la vittima inducendola in errore o anche approfittato del fatto che la vittima fosse già in errore. Tale errore deve aver indotto poi la vittima a compiere atti di disposizione.
patrimoniale.- Danno e profitto: la disposizione patrimoniale deve aver cagionato un danno al patrimonio stesso cosicché la vittima è anche artefice materiale