Diritto penale: parte speciale
Reati contro la persona
Omicidio
L'omicidio è l'uccisione di un uomo cagionata da un altro uomo con un comportamento doloso o colposo e senza cause di giustificazione. Scopo dell’incriminazione è la tutela della vita umana. L’oggetto materiale del reato è un uomo, che sia vivo ma non necessariamente vitale.
Il fatto materiale è composto da una condotta che può manifestarsi in qualunque modo visto che l’omicidio è un reato a forma libera; un evento naturalistico e cioè la morte della vittima che segna anche la consumazione e un nesso causale tra questi due elementi.
L’omicidio è disciplinato dall’art. 575 cp, mentre i due articoli successivi ne disciplinano le circostanze aggravanti:
- Aver commesso il fatto con premeditazione
- Aver agito con motivi futili
- Aver agito con astuzie o con crudeltà verso le persone
- Aver commesso il fatto con sostanze venefiche o altro mezzo insidioso
- Aver commesso il fatto per occultare altro reato o per conseguire impunità o profitto di un altro reato
- Omicidio commesso dal latitante per sottrarsi alla pena o per procurarsi mezzi di sussistenza
- Omicidio commesso dall’associato per delinquere per sottrarsi alla pena
- Aver commesso il fatto contro ascendenti, discendenti, coniugi o affini in linea retta
Omicidio del consenziente
Il bene della vita è indisponibile perciò il consenso del soggetto passivo non scrimina l’omicidio, però l’art. 579 cp considera tale ipotesi come una circostanza attenuante; purché il soggetto passivo non sia minore d’età, infermo di mente, estorto nel consenso prestato. In tali casi infatti si applica la normale disciplina.
Il consenso della vittima è un semplice atto di volontà manifestato (la forma non rileva) il quale può anche essere sottoposto a condizioni che devono essere rispettate dall’agente per usufruire dell’attenuante. L’agente deve sapere di agire col consenso della vittima o almeno credere che tale consenso sussista.
NB: eutanasia, solo pochi casi rientrano nell’omicidio del consenziente.
Omicidio preterintenzionale
Art. 584 cp, chiunque con atti diretti a commettere lesioni personali e percosse cagiona la morte di un uomo. L’evento più grave non voluto (morte) è imputato all’agente sulla base del solo nesso di causalità che non porta alla responsabilità oggettiva per via dell’innesto dell’art. 27 Cost. oltre che per la pronuncia della Corte Costituzionale che ha sancito il requisito della prevedibilità.
In quanto alle lesioni e alle percosse non si richiede che siano consumate bastando che siano tentate, inoltre è necessario che siano imputate a titolo di dolo.
Omicidio colposo
Chiunque cagiona per colpa la morte di un uomo. La morte anche qui segna il momento di consumazione del delitto.
Lesione personale
Lesione personale lieve
Art. 582 I co, colui che cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente. La durata della malattia è determinante in quanto se dura non più di 20 giorni siamo davanti a una lesione lievissima; tra i 20 e i 40 giorni è una lesione lieve; oltre i 40 giorni la lesione è grave.
Oggettivamente è necessario che l’agente cagioni una lesione (fisicamente o moralmente) da cui derivi una malattia la quale è l’evento naturalistico del reato e ne segna anche il momento di consumazione. Soggettivamente affinché ci sia dolo occorre che l’evento (la malattia) sia voluta e prevista dall’agente, o anche solo prevista ma accettata nel caso di dolo eventuale.
Lesione personale grave e gravissima
La lesione è grave se da essa derivi una malattia che mette in pericolo la vita del soggetto passivo, o che duri più di 40 giorni, o un indebolimento permanente di un senso o organo. La lesione è gravissima se da essa derivi una malattia insanabile, la perdita di un senso, un arto o organo, la deformazione o lo sfregio permanente del viso. Art. 583 cp.
Domanda: tali tipi di lesione sono autonome figure di reati o forme circostanziate della lesione lieve? Molti sostengono la seconda ipotesi, ma in realtà sono figure autonome perché esse non contengono tutti gli elementi della lesione comune più un quid pluris che determina maggior gravità; ci sono alcune ipotesi di lesione grave e gravissima che prescindono addirittura dalla presenza della malattia, elemento determinante per la lesione lieve.
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