Reati associativi e le figure di confine
Introduzione
Molte sono le fattispecie associative previste nel nostro ordinamento: da quelle collocate nel Titolo I, Libro II del codice penale (dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato), come la cospirazione e la banda armata, a quella del T.U. 309/1990 sugli stupefacenti (art. 74), fino alle più studiate associazione a delinquere (art. 416 c.p.) e associazione a delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis).
Relazione tra reati associativi e reati-scopo
Si vogliono qui analizzare i rapporti tra i reati associativi (che trovano il loro paradigma nell'art. 416 c.p.) e i singoli reati-scopo commessi dall’associazione. In particolare, si rileveranno le differenze tra il reato associativo e il concorso formale di reati, il concorso di persone e il reato continuato.
Caratteristiche del reato associativo
Sotto il primo aspetto, è necessario ricordare che elemento fondamentale dell’associazione (termine che ha lo stesso significato in tutti i reati associativi) è l’organizzazione di mezzi, anche rudimentale, al fine di commettere delitti. Questo è infatti ciò che giustifica la maggior severità sanzionatoria che caratterizza i reati associativi rispetto ai reati-scopo in concorso formale tra loro. D’altro canto, anche se nella pratica l’esistenza di un’associazione viene desunta dalla commissione di reati da parte degli associati, è costantemente affermato che, per la sussistenza del reato di associazione, non è richiesta l’esecuzione dei reati-scopo.
Prova del reato associativo
La Corte di Cassazione ha puntualizzato inoltre che la prova del reato associativo non può desumersi dalla circostanza che tre o più persone abbiano commesso, insieme, una serie di fatti criminosi, in quanto l’accordo va provato in sé. Per inciso, riportiamo che è ravvisabile il concorso formale tra più reati associativi (art. 416 bis c.p. e art. 74 d.p.r. 309/1990, per esempio), in quanto le rispettive norme tutelano interessi diversi.
Concorso di persone e reato associativo
Per quanto riguarda le differenze con il semplice concorso di persone, a parte il fatto che viene richiesto un numero minimo di almeno tre persone per dar vita all’associazione, nel concorso l’accordo è occasionale e accidentale, cioè limitato alla realizzazione di uno o più reati, e si esaurisce con la consumazione di questi. Nel reato associativo, invece, l’accordo criminoso rimane per l’ulteriore attuazione del programma delinquenziale (si parla di carattere di permanenza dell’associazione). Persiste quindi il pericolo per la collettività, che giustifica la grave sanzione penale.
Responsabilità del singolo associato
Analogamente a quanto vale a proposito del concorso di reati, la responsabilità del singolo associato può essere affermata anche qualora egli non abbia preso parte ad alcuna delle imprese criminose dell’associazione. Allo stesso tempo, gli associati non possono ritenersi, solo per questo, concorrenti nel singolo reato-scopo: la loro specifica responsabilità va provata, per non incorrere nella violazione dell’art. 27, comma 1, Cost. (personalità della responsabilità penale).
Reato continuato e associazione
Rispetto al concorso di persone nel reato continuato, è poi nell’associazione configurabile, secondo la giurisprudenza, la consapevolezza dei soggetti di essere associati per l’attuazione del programma criminoso. È la cosiddetta affectio societatis scelerum, che rappresenta il dolo generico del reato associativo. Secondo alcune sentenze, è punibile come concorrente nel reato associativo colui che, estraneo alla struttura organica dell’associazione, si sia limitato ad occasionali partecipazioni in singoli reati-scopo.
Concorso esterno in associazione mafiosa
La questione è però piuttosto delicata, soprattutto in relazione alla figura del concorso esterno in associazione mafiosa (ormai ammesso dalla Cassazione), che esula dalla nostra trattazione. La Cassazione nel 1996, in un caso di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ha affermato che, "in caso di contributo duraturo del concorrente eventuale, la prova negativa del suo vincolo proviene dall’esclusione, secondo regole interne, anche consuetudinarie, dell’associazione, circa l’affiliazione e il comportamento dei membri. In assenza di queste, se si dimostra che i membri dell’associazione fanno preventivo affidamento sul contributo di taluno, la sua condotta duratura non può essere distinta da quella permanente di qualsiasi partecipe, perché non può essere ritenuta svincolata dallo scopo sociale".
Determinazione del concorso formale
La stessa sentenza precisa che, nel caso in cui non sussista il preventivo affidamento suddetto, per ritenere a carico del soggetto il concorso formale del reato-scopo con quello di concorso eventuale in reato associativo, è necessario dimostrare che egli non si determinerebbe a commettere il primo, se la persona con lui concorrente non fosse un partecipe di quell’associazione.
Compatibilità tra reati continuati e associazione
La questione più complessa è quella riguardante il reato continuato. Per anni la giurisprudenza ha ritenuto che non vi fosse compatibilità logica tra continuazione (tra i singoli reati commessi e tra questi e il reato associativo) e associazione. Si riconosce infatti come elemento costitutivo del reato associativo l’affectio societatis scelerum.