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Diritto penale - i reati associativi e le figure di confine Pag. 1
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CONCORSO DI PERSONE NEL REATO

Art. 110 c.p. (Pena per coloro che concorrono nel reato)

"Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita..."

Il concorso di persone nel reato si configura quando tra gli atti dei singoli compartecipi sussista una connessione causale rispetto all'unico evento e quando ciascuno di essi sia consapevole del contributo che porta alla realizzazione dell'evento. E' sufficiente che l'attività del singolo sia inserita con efficacia causale nella dinamica criminosa, integrandosi con quella dei compartecipi, con la conseguenza che l'evento stesso viene considerato come l'effetto dell'azione combinata di tutti. Si richiede, cioè, che i vari compartecipi apportino un contributo di ordine materiale o psicologico idoneo alla realizzazione anche di una sola soltanto delle fasi di ideazione, organizzazione o esecuzione dell'azione criminosa posta.

in essere da altri soggetti, con la coscienza e la volontà di concorrere con costoro alla realizzazione della condotta criminosa. Per cui, attività costitutive del concorso di persona sono anche quelle della decisione, preparazione del delitto emessa a disposizione dei mezzi occorrenti, ovvero un qualsiasi concreto apporto causale all'attività criminosa dell'autore materiale, tale da agevolarne l'azione.

ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE

Art. 416 c.p. (Associazione per delinquere) "Quando due o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano la associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni..."

Secondo la dottrina, elementi strutturali del reato di associazione per delinquere sono il "pactum sceleris" ed il

generico programma criminoso. Nel reato associativo, cioè, gli imputati si predispongono, con un minimo di organizzazione strutturale, alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti con la consapevolezza di far parte di un sodalizio criminoso durevole e di essere disponibili ad operare per l'attuazione del progetto delinquenziale comune, anche a prescindere dalla concreta realizzazione di ciascuno dei delitti programmati. Fondamentale, per la fattispecie in esame, è la permanenza del programma criminale anche dopo la commissione dei singoli delitti. Il reato di associazione per delinquere costituisce una figura autonoma di reato, concepita dal legislatore come reato di pericolo per l'ordine pubblico, la quale si concretizza e si qualifica nella formazione di un accordo stabile tra tre o più persone, diretto alla commissione di una serie indeterminata di delitti (associarsi per commettere un solo delitto non integra la fattispecie: quando, infatti, il

Soggetto abbia fornito un contributo alla realizzazione di un singolo episodio orientrante nel programma associativo e a tale contributo non venga riconosciuta rilevanza penale, il valore indiziante ai fini dell'appartenenza all'associazione diventa minimo ed insufficiente ad un riconoscimento di responsabilità, Cass. pen 10 maggio 1994, Nannerini; in Riv. Pen.1994, 1480), in funzione dei quali è posta in essere una struttura organizzativa. Corollario dell'autonomia della figura di reato in questione è che la sua realizzazione prescinde dalla consumazione anche di uno solo dei reati riconducibili all'attuazione concreta dell'accordo. In pratica, la rilevanza dell'accertamento dei singoli reati/fine sta nell'efficacia probatoria che esso può avere al fine di dimostrare la riconducibilità di essi, non ad occasionali accordi criminosi, ma ad un accordo sociale stabile, qualificante la fattispecie dell'art. 416 c.p.( Cass.

pen 8 luglio 1991, Mendella, inCass. pen. 1992, 3027). In tale prospettiva si segnala, cioè, la natura del reato in esame come reato dipericolo concreto, la sussistenza del quale deve escludersi ogni volta che sia dimostrato che l'esistenza delfatto associativo non abbia prodotto condizioni di effettivo pericolo. Se la dottrina maggioritaria è nel senso diritenere elementi costitutivi del reato di associazione sia l'affectio societatis che l'organizzazione, vi è unindirizzo interpretativo che nega la necessità di tale secondo requisito. La dottrina critica tale orientamentosulla base di due considerazioni, la prima è che non si può desumere la pericolosità per l'ordine pubblicodalla semplice esistenza dell'accordo criminoso e la seconda è che in tal modo si andrebbe a negare2l'autonomia concettuale del delitto in esame rispetto alla fattispecie del concorso. E', invece, necessario unquid pluris

rispetto al semplice accordo delle volontà, consistente nel momento della costituzione dell'associazione, della predisposizione dei mezzi concretamente finalizzati alla commissione dei delitti e, successivamente, in quel minimo contributo effettivo richiesto dalla norma ed apportato dal singolo per la realizzazione degli scopi dell'associazione (Cass. pen, 22 aprile 1985, Aslan, in Cass. pe.1986, 822). Data per certa la necessità dell'organizzazione, diversi accenti si colgono nel momento della concreta definizione del grado della medesima, necessario alla vita dell'associazione. La giurisprudenza maggioritaria, comunque, sostiene che per la configurazione del delitto di associazione è irrilevante la sussistenza o meno di una specifica organizzazione di mezzi, essendo sufficiente anche una semplice e rudimentale predisposizione di mezzi, ovvero il valersi di mezzi già esistenti, purché tutto ciò si dimostri, in concreto, sufficiente.

alla realizzazione del programma delinquenziale per il quale il vincolo associativo si è instaurato ed è perdurato (Cass. pen. 5 dicembre 1994 in Cass. pen. 1996, pg.77). Per ciò che concerne l'elemento soggettivo, sono numerose le pronuncie giurisprudenziali che esigono per la configurabilità del delitto di associazione per delinquere il DOLO SPECIFICO (Cass.pen. 18 maggio 1994 in Foro italiano 1994, II, 560). In tal senso anche Cass. pen 22 aprile 1985, secondo cui, il dolo del delitto di partecipazione ad un'associazione per delinquere non consiste soltanto nella coscienza e volontà di contribuire alla condotta criminosa, ma anche nella volontà di contribuire per realizzare gli scopi propri dell'associazione

DIFFERENZA

La differenza tra il delitto di associazione per delinquere ed il concorso di più persone nel reato consiste, indipendentemente dalla natura e dalla specie dei reati voluti, nel modo di svolgersi dell'accordo

criminoso. Nell'ipotesi del concorso, l'accordo avviene in via occasionale e limitata - essendo diretto, soltanto, alla commissione di più reati determinati, ispirati da un medesimo disegno criminoso che li prevedeva. Si può avere accordo di carattere preventivo anche nella ipotesi del concorso, ma perché tale accordo, intercorso tra più persone, possa essere ricondotto esclusivamente nello schema del reato concorsuale, è necessario che l'accordo sia circoscritto alla realizzazione di uno o anche più reati, ma sempre singolarmente ideati ed eseguiti, e che esso si esaurisca dopo che questi siano stati portati a compimento, sia pure a livello di tentativo. Nell'ipotesi dell'associazione, invece, l'accordo criminoso, in quanto diretto all'attuazione di un vasto programma criminale, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, deve assumere un carattere permanente e può ben prescindere dalla

commissione dei singoli reati programmati. Si richiede che il vincolo associativo sia continuativo, che, cioè, permanga al di là degli accordi particolari relativi alla realizzazione dei singoli episodi delittuosi, in vista dell'ulteriore attuazione del programma criminoso prestabilito. Ed è proprio la permanenza del vincolo associativo tra più persone legate dal comune fine criminoso che comporta un evidente pericolo per l'ordine pubblico, il che è la ragione stessa della configurazione del delitto di associazione per delinquere, per la cui sussistenza, peraltro, è irrilevante la mancata partecipazione di tutti o di alcuni degli associati, alla consumazione dei delitti programmati. Per la configurazione dell'associazione, poi, non si richiede affatto una partecipazione degli associati ad un'eguale o proporzionale ripartizione degli utili conseguiti dall'organizzazione, dato che ciò che conta è la sussistenza diun vincolo associativo permanente e, perciò, la consapevolezza di ciascun aggregato di contribuire al perseguimento dei fini illeciti dell'associazione, in un rapporto di stabile collaborazione tra i vari componenti (Cass.pen., sez I, 5 maggio 1996, in Riv. Pen. 1996, pg.369).

Nella partecipazione criminosa, l'accordo si esaurisce con la consumazione dei reati da realizzare, mentre nell'associazione per delinquere esso permane per l'ulteriore attuazione del programma criminoso: dunque, la prova dell'esistenza dell'associazione non può desumersi dalla sola commissione di fatti criminosi dovendo, invece, essere dimostrata l'esistenza del vincolo associativo.

L'associazione per delinquere è, infatti, reato di pericolo, autonomo rispetto ai singoli reati per cui è attuata. Per cui l'esecuzione dei delitti programmati può costituire un semplice elemento indiziante della appartenenza all'associazione; ma questa va

opportunamente riscontrata e convalidata con elementi autonomi di prova. Se poi l'ulteriore attività delittuosa è limitata ad un solo episodio, l'indizio di partecipazione associativa si riduce di valore. Recentemente la giurisprudenza di legittimità (Cass. pen 25 settembre 1998, Villani, C.E.D. Cass., n. 211743) ha ribadito che sia il codice penale (artt. 416 e 416-bis) che il t.u. in materia di stupefacenti (art. 74 dPr 9 ottobre 1990, n. 309) non recano nozioni definitorie dell'associazione che intendono reprimere, ma rimandano all'interprete per l'individuazione del concetto. Sulla base di tale premessa, partendo dalla considerazione che elemento essenziale del reato è l'accordo associativo attuato per la realizzazione di un programma criminoso, ne discenderebbe a corollario la secondarietà degli elementi organizzativi, elementi la cui sussistenza sarebbe richiesta, solo, nella misura in cui dimostrano che l'accordo

Può dirsi seriamente contratto. Secondo la giurisprudenza citata sarebbe, dunque, sufficiente un'organizzazione minima perché il reato si perfezioni. La dottrina, diversamente, ha evidenziato la necessità di considerare imprescindibile una struttura organizzativa stabile e permanente (G.

Dettagli
Publisher
A.A. 2011-2012
4 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/17 Diritto penale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher summerit di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto penale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Melchionda Alessandro.